REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE

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1 COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2018, esecutivo ai sensi di legge. Pubblicato all Albo Pretorio dal 01/03/2018 al 16/03/2018 Esecutivo ai sensi dell art. 76 del vigente Statuto Comunale. Casorezzo 19/03/2018 Il Segretario Comunale f.f. Dr.ssa Loredana Ferrario 1

2 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE Art (Finalità) 1. Il presente Regolamento riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) e delle razze di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente all interno dell apiario comunale, dove i cittadini hanno la facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli seguenti. Art (Definizioni) 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. Art (collocazione) 1. Per la collocazione degli apiari è necessario fare riferimento a quanto disposto dall art. 896-bis del Codice Civile qui di seguito riportato: "Art. 896-bis. - (Distanze per gli apiari). Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. 2. Tenuto conto di quanto sopra riportato, il Comune ha istituito, con deliberazione G.C. nr. 99 del , l Apiario Comunale è dislocato in n. 3 postazioni: a) Apiario Bosco di via per Parabiago b) Apiario Campo area adiacente Cimitero c) Apiario Cava di Casorezzo. Art. 4. requisiti dell apiario 1. Ogni apiario dovrà essere composto da un massimo di n. 30 alveari (n. 40 alveari per apiario Cava ). Sarà l Ufficio Tecnico comunale a determinare la disposizione generale delle arnie all interno dell apiario sulla base dei sotto elencati criteri: 2

3 a) dovranno essere utilizzate esclusivamente arnie TOP BAR (cosiddette Bee Friendly, ovvero non finalizzate alla massima produttività di miele, ma più rispettose della natura delle api simulando, quanto più possibile, le condizioni naturali oltre a consentire una semplice gestione dell alveare); la misura delle arnie è libera, ma è consigliabile uniformarsi alle misure standard previste per le arnie TOP BAR di Casorezzo (larghezza superiore 38 cm, larghezza inferiore 31 cm, altezza 20 cm). b) le arnie dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro lateralmente ed almeno 5 metri anteriormente e posteriormente dalle arnie di un altro apicoltore; la distanza laterale di 1 metro tra arnie appartenenti al medesimo apicoltore è da considerarsi come distanza massima. Art. 5. Obblighi dell apicoltore 1. Potranno aderire all iniziativa i residenti o domiciliati presso il Comune di Casorezzo. In caso di posti disponibili, per i quali non sia stata presentata richiesta da parte dei residenti o domiciliati nel Comune di Casorezzo, potranno presentare domanda anche i non residenti, ma fino all occupazione di massimo 20% del totale degli alveari posizionabili. 2. Ogni apicoltore dovrà adempiere ai seguenti obblighi normativi: - denunce ATS al fine della profilassi e del controllo sanitario, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari; - iscrizione all Anagrafe Apistica Nazionale; - esposizione cartello identificativo su ogni arnia; - aggiornamento anagrafe; - stipula di idonea copertura assicurativa (anche mediante associazioni di settore). 3. L apicoltore potrà introdurre solo api di razza Italiana (Apis Mellifera Ligustica S.) di provenienza interna all Apiario Comunale di Casorezzo o con certificazione Sanitaria, fatta eccezione per le api regine per le quali non vi è nessun vincolo di provenienza. 4. E fatto divieto di introdurre materiale usato (arnie usate, favi con covata, favi con scorte, cera, ecc.) e/o miele proveniente da altri apiari. 5. E responsabilità di ogni apicoltore provvedere alla pulizia ed al taglio dell erba nell area circostante le proprie arnie in modo che non superi l altezza di 20 cm. 6. L apicoltore è l unico responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi sopra elencati. 7. Eventuali arnie non popolate (vuote) potranno essere mantenute (nel rispetto del numero massimo di alveari del singolo apicoltore e dell apiario) solo per il periodo necessario al loro popolamento, rigorosamente chiuse, con esposto il proprio cartello identificativo e ulteriore cartello frontale indicante ARNIA VUOTA. Nel caso uno sciame naturale le dovesse, comunque, popolare sarà cura e obbligo del proprietario dell arnia consegnare lo sciame (a sue spese e senza diritto al rimborso per il recupero dello sciame) all avente diritto. Le arnie mantenute irregolarmente verranno rimosse come da procedura di cui all art. 7.2 del presente regolamento. Art. 6 Facoltà dell apicoltore 1. Ogni apicoltore ha la facoltà di: a) posizionare un numero massimo di tre alveari per nucleo familiare (fa fede lo Stato di famiglia). 3

4 b) L apicoltore può decidere come gestire le proprie arnie in relazione alle visite, ad una eventuale alimentazione supplementare, al tipo di supporti, al colore ed al materiale. Art. 7 Facoltà dell Amministrazione comunale 1. Annualmente il Sindaco, tenuto conto delle indicazioni ATS, dell andamento meteo stagionale e di eventuali situazioni particolari interne dell apiario, indica con ordinanza le date e le tipologie dei trattamenti sanitari da applicare. 2. Il Sindaco dispone, nei confronti degli apicoltori inadempienti, l immediata chiusura e allontanamento dell apiario dell alveare (o arnia). L apicoltore inadempiente avrà 5 gg. per trasferire l alveare (o arnia), trascorso questo termine l alveare (o arnia) verrà considerato abbandonato e assegnato a chiunque ne faccia richiesta. 3. Il Comune agevola lo svolgimento periodico (con cadenza almeno trimestrale) di incontri tra gli apicoltori, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la gestione e l organizzazione dell apiario. 4. Il Comune provvederà al rilascio di permessi temporanei per l accesso al Parco del Roccolo con veicoli a motore per raggiungere gli apiari siti all interno del parco, secondo quanto previsto dal Regolamento VASP. Tali permessi saranno validi per il trasporto occasionale di materiali particolarmente pesanti o voluminosi. Art disposizioni inerenti il recupero di sciami. 1. Eventuali sciami palesemente partiti dall apiario comunale (posati all interno dell apiario o nelle immediate vicinanze) possono essere recuperati e reintrodotti nell apiario comunale. 2. Criteri di assegnazione degli sciami: a- all inizio di ogni anno solare viene estratta una lettera dell alfabeto per stabilire l ordine di assegnazione (cognome e nome come da Carta di Identità); b- avranno priorità assoluta nell assegnazione di un primo sciame, coloro che hanno perso tutti gli alveari nell anno solare precedente o anno corrente entro il 30 marzo (fa fede lo stato famiglia e non codice identificativo); c- seguiranno coloro che sono già in possesso di alveari nell apiario comunale, non assegnatari di cui al punto precedente; d- successivamente verranno presi in esame i richiedenti un secondo sciame, poi un terzo sciame ed a seguire; e- per ultimi i richiedenti sciami da portare all esterno dell apiario comunale. 3- Gli sciami naturali vengono assegnati al costo medio di uno sciame ridotto del 50%, se destinato all interno dell apiario comunale aumentato di una quota del 10%, da assegnare a chi recupera lo sciame a titolo di rimborso. Per recupero dello sciame si intende: a) l inserimento dello sciame con regina in un arnia da trasporto; b) attesa di almeno 2 ore affinchè tutte le api entrino nell arnia; c) telefonata e messaggio WathsApp (30 minuti di attesa, fa fede cronologia proprio cellulare) al primo avente diritto; d) in caso di mancata risposta dal primo avente diritto, si procederà con la stessa procedura nei confronti del secondo avente diritto e così a seguire; 4

5 e) consegna presso l arnia dell assegnatario dello sciame (previo accordo). Nel caso al recupero partecipino più persone, il nominativo da comunicare per il rimborso è esclusivamente quello di colui che consegna lo sciame (punto e) paragrafo 3-). L importo del costo dello sciame, compravenduto tra gli apicoltori, in quanto proprietari delle api, dovrà essere concordato con l amministrazione comunale ed approvato dalla stessa. 4- In caso di mancato ritiro dello sciame assegnato, entro la giornata di recupero dello sciame o nel corso della prima mattinata del giorno successivo, per impossibilità dell avente diritto, lo stesso passerà in coda al suo gruppo di priorità. Nel caso di secondo mancato ritiro, passerà in coda a tutti i richiedenti. 5- Le entrate rinvenienti dall assegnazione degli sciami verranno suddivise in base agli alveari attivi al 30 marzo che si impegnano a non applicare tecniche apistiche finalizzate alla limitazione della sciamatura (per esempio eliminazione delle celle reali, asportazione di favi, ecc.). 6- è data facoltà al singolo apicoltore di non partecipare alla gestione collettiva degli sciami, sarà sua cura segnalare le proprie regine con bollino numerato e, nel momento in cui ci si accorgesse che uno sciame recuperato gli appartiene, dovrà provvedere a trasferire lo sciame in una propria arnia (entro o fuori dall apiario comunale) entro il 2^ giorno successivo. Trascorso tale termine lo sciame sarà considerato abbandonato ed entrerà nella gestione collettiva. Il recupero di sciame identificato fuori dalla gestione collettiva non dà diritto al rimborso per colui che lo recupera (salvo rientro nella gestione collettiva per abbandono). 7- gli sciami destinati all interno dell apiario comunale non possono essere ceduti. Art. 9. Sanzioni 1. L Apicoltore è l unico responsabile dei propri alveari, nei confronti di terzi, degli altri apicoltori, delle leggi, dei regolamenti, della corretta tenuta fiscale e contabile delle entrate, ecc., nessuna responsabilità può essere contestata al Comune di Casorezzo. 5

6 INDICE: Art. 1 - Finalità pag. 2 Art. 2 - Definizioni pag. 2 Art. 3 - Collocazione pag. 2 Art. 4 - Requisiti dell apiario pag. 2 Art. 5 - Obblighi dell apicoltore pag. 3 Art. 6 - Facoltà dell apicoltore pag. 3 Art. 7 - Facoltà dell Amministrazione Comunale pag. 4 Art. 8 - Disposizioni inerenti il recupero di sciami pag. 4 Art. 9 - Sanzioni pag. 5 6

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