LE NOVITA DEL CCNL DIRIGENTI - SETTORE TERZIARIO

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1 LE NOVITA DEL CCNL DIRIGENTI - SETTORE TERZIARIO Il 21 luglio u.s. è stato siglato tra Manageritalia e Confcommercio il nuovo testo del CCNL per i Dirigenti di Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. L accordo, in adesione alle linee guida già tracciate dalla recente riforma del lavoro (che ha previsto in particolare per le nuove assunzioni il c.d. regime a tutele crescenti), ha modificato in modo rilevante la disciplina in tema di risoluzione del rapporto di lavoro. Come già accaduto in occasione del rinnovo del CCNL Dirigenti Industria, il nuovo CCNL ha stabilito tutele economiche decisamente più leggere in favore dei dirigenti licenziati. Le modifiche riguardano sia i termini del preavviso di licenziamento, che la determinazione delle indennità risarcitorie dovute in caso di recesso ingiustificato. Le nuove regole si applicano ai licenziamenti comminati dal 1 settembre I criteri di definizione delle mensilità del preavviso variano in relazione all anzianità del servizio prestato dal lavoratore in azienda (in qualsiasi qualifica / ruolo, anche non dirigenziale) e sono pari a: - 6 mesi: fino a 4 anni di servizio - 8 mesi: oltre 4 e fino a 10 anni di servizio - 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni di servizio - 12 mesi: oltre 15 anni di servizio. Vi è quindi un disallineamento rispetto al precedente testo contrattuale, che prevedeva ad esempio che per beneficiare di 12 mesi di preavviso fossero sufficienti soltanto 12 anni di anzianità. Viene parimenti ridotta (art. 34) l indennità supplementare (ovvero l indennità che l azienda è tenuta a pagare nelle ipotesi di licenziamento ritenuto privo di giustificatezza), che prima era liquidata a discrezione del Giudice fino ad un massimo di 18 mensilità, nei seguenti termini fissi: 1 5

2 - da 4 a 8 mensilità per rapporti fino a 4 anni di anzianità - da 6 a 12 mensilità per rapporti fino a 6 anni di anzianità - da 8 a 14 mensilità per rapporti fino a 10 anni di anzianità - da 10 a 16 mensilità per rapporti fino a 15 anni di anzianità - da 12 a 18 mensilità quando si superano i 15 anni di anzianità. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda in tale qualifica superiore a 12 anni (nel precedente testo erano soltanto 10), l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure: - 4 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti; - 5 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti; - 6 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica superiore a 61 anni. E stato infine precisato (sempre sub art. 34) che i criteri di calcolo dell indennità risarcitoria vengono determinati sull ultima retribuzione mensile lorda, comprensiva: - del valore convenzionale imponibile dell eventuale retribuzione in natura (fringe benefits); - dei ratei delle mensilità supplementari (13ma e 14ma); - dell eventuale retribuzione variabile, come media degli emolumenti corrisposti nei 36 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio prestato; - degli effetti sul trattamento di fine rapporto. * Il nuovo CCNL presenta ulteriori novità anche con riferimento ad altre tematiche/istituti, quali: malattia e periodo di comporto, agevolazioni contributive per particolari ipotesi contrattuali e welfare aziendale. Questi i principali interventi di cui al nuovo testo: - Aumenti retributivi 2 5

3 Con riferimento alla retribuzione mensile minima (pari ad 3.890,00 lordi) sono stati ridefiniti (sub art. 6) gli scatti annuali automatici in favore dei dirigenti, nei seguenti termini: - aumento di 80,00 mensili lordi dal 1 gennaio aumento di 100,00 mensili lordi dal 1 gennaio aumento di 170,00 mensili lordi dal 1 dicembre Tali incrementi retributivi possono essere assorbiti da eventuali aumenti concessi al dirigente a qualsiasi altro titolo dal datore di lavoro, ricorrendo alla c.d. clausola di assorbibilità (da inserire direttamente nel contratto individuale tra le parti). - Agevolazioni contributive Viene rivista (sub. art. 28) la disciplina in materia di agevolazioni contributive in ipotesi di assunzione di nuovi dirigenti, in relazione a criteri quali l età, il precedente stato di disoccupazione e la tipologia di contratto. In particolare, viene prevista la riduzione di quota parte degli oneri contributivi dovuti dall azienda al Fondo Mario Negri ed all Associazione Mario Pastore. Tali agevolazioni potranno essere applicate in riferimento ai dirigenti assunti o nominati: fino a 40 anni di età (per un periodo massimo di 4 anni) da 41 a 45 anni di età (per un periodo massimo di 3 anni) da 46 e fino ai 48 anni di età (per un periodo massimo di 2 anni) disoccupati e di età non inferiore ai 55 anni (per un periodo massimo di 1 anno). Per quanto riguarda i c.d. temporary manager (manager assunti ad esempio per speciali incarichi a tempo determinato), l agevolazione può essere usufruita indipendentemente dall età anagrafica del dirigente, per un periodo corrispondente al 50% della durata del rapporto e comunque per un periodo massimo di due anni. L agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore ad un anno. Infine, l agevolazione può essere fruita per un periodo massimo di tre anni - indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti anagrafici di cui sopra - in 3 5

4 caso di dirigente la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a ,00 annui. - Malattia e periodo di comporto Ulteriori novità sono previste in tema di malattia del dirigente e periodo di comporto. Viene ridotto (sub art. 18), il periodo massimo di comporto - da 12 mesi a 240 giorni in un anno solare - in cui permane il diritto del dirigente in malattia al mantenimento del posto di lavoro. E consentito al dirigente prolungare tale diritto, fino ad un periodo di ulteriori 180 giorni, in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita. Tale proroga viene concessa soltanto in caso di richiesta scritta del dirigente all azienda, prima della scadenza dei 240 giorni. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL si trovino in situazione di malattia, le nuove previsioni troveranno applicazione a decorrere dal 15 settembre Politiche attive e Welfare In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, vengono incentivati percorsi di outplacement in favore del dirigente, che possono essere definiti dall azienda anche attraverso misure individuali, finalizzate a valorizzare le competenze professionali acquisite dalla risorsa negli ultimi anni. E prevista la liquidazione (sub art. 40) in favore della società di outplacement (individuata d intesa con il dirigente) di un voucher di 5.000,00 netti, che il datore di lavoro erogherà su richiesta del dirigente e da utilizzarsi entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto (a condizione che la risoluzione del rapporto non sia avvenuta attraverso un licenziamento per giusta causa o una risoluzione consensuale siglata nelle sedi conciliative protette). Viene infine inserito apposito articolo intitolato Produttività e benessere, allo scopo di promuovere e sostenere da parte delle aziende del settore azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale. * 4 5

5 Se è evidente lo sforzo delle parti sociali, in sede di negoziazione del nuovo testo, di intervenire e modificare alcuni importanti istituti del CCNL, nel tentativo di dare flessibilità ed efficienza ai nuovi contratti di lavoro, migliorare la produttività, accrescere l occupazione e costruire un sistema di welfare efficace e credibile, è altrettanto evidente che i benefici di tali misure saranno inevitabilmente condizionati al buon uso che ne verrà fatto dalle aziende e dai manager che operano in tale settore. 1 Settembre 2016 Per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento in merito rivolgersi a: Avv. Mario Gatti [email protected] 5 5

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