FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Infortuni per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente in seguito denominato Convenzione A.N.M.V.I. - Polizza Infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A); b) Condizioni di Assicurazione Ed. 01/02/2013 (All. B); c) Fac simile Modulo di Adesione (All. C) d) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (All. D). deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo - Cover Data ultimo aggiornamento : Pag. 1 di 1 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

2 NOTA INFORMATIVA DANNI Polizza Convenzione A.N.M.V.I. Polizza Infortuni Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell Impresa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell ambito delle Condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, Milano, Italia - Tel Fax Sito web: Indirizzo di posta elettronica: infortuni.malattia@aig.com. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese, Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a milioni ( milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 98 milioni ( 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a milioni ( milioni). L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio di mercato al 30 novembre Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 1

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo. Avvertenza: In mancanza di Disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di Assicurazione si intende tacitamente prorogato per un ulteriore annualità. A tal proposito, si rinvia all art. 24 (Proroga dell Assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, l Assicurazione copre gli eventi di morte ed invalidità permanente derivanti da infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. E` considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati infortuni: 1. l asfissia; 2. l annegamento; 3. l assideramento o il congelamento; 4. i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche, folgorazioni; 5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; 6. le ernie traumatiche; 7. le punture di insetti, infezioni o avvelenamenti derivanti da morsi o punture di rettili e animali; 8. il contatto accidentale con corrosivi. Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, sono inoltre previste le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione, sempre operanti se non espressamente derogate o abrogate: - Malattie tropicali. La garanzia è estesa anche ai casi di invalidità permanente conseguenti a malattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro novanta giorni dalla scadenza stessa; - Spese mediche da Infortunio. In caso di infortunio risarcibile ai termini di Polizza, l Impresa rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche sostenute; - Danni Estetici. In caso di infortunio con conseguenze di carattere estetico che non comporti il risarcimento a titolo di Invalidità permanente, l Impresa rimborserà le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica; - Spese Funerarie. In caso di infortunio che comporti come conseguenza il decesso dell Assicurato, l Impresa rimborsa ai Beneficiari le spese regolarmente documentate sostenute per il funerale o la cremazione; - Morte Contemporanea del Coniuge. Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell Assicurato e del coniuge, non legalmente separato, l indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni, se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 40%; - Rimpatrio della salma. In caso di decesso avvenuto all estero a seguito di evento indennizzabile ai sensi di Polizza, l'impresa rimborserà agli eredi le spese sostenute per il trasporto della salma in patria; - Recovery Hope. Qualora l Assicurato rimanga in coma per un periodo continuativo ed ininterrotto di mesi sei, l Impresa Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 2

4 riconoscerà a favore del beneficiario ed all atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del beneficiario stesso, il pagamento di un Indennizzo pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in Polizza. Si rinvia agli artt. 1 (Oggetto dell Assicurazione), 3 (Indennizzo Morte), 4 (Indennizzo per Invalidità Permanente) e 8 (Rischio Volo) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle lettere da A) a O) delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nei limiti ed alle condizioni di Assicurazione, sono inoltre previste le seguenti le seguenti estensioni di garanzia, operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione: - Diaria da Ricovero o Gessatura a seguito di Infortuni. In caso di ricovero dell Assicurato in ospedale o istituto di cura a seguito di un evento qualificabile come infortunio ai termini di Polizza, l Impresa corrisponderà all Assicurato la diaria garantita, per ciascun giorno di degenza completo, con il limite massimo di 365 giorni. L Impresa corrisponderà la diaria garantita anche nel caso in cui venga applicata all Assicurato una gessatura a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, sino al giorno della rimozione della gessatura stessa. A tal proposito si rinvia all art. 5 (Diaria da Ricovero/Gessatura) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. - Invalidità Permanente da Malattia. L Assicurazione è estesa al caso di Invalidità Permanente derivante da malattia dell Assicurato che insorga nel corso contratto di Assicurazione, ovvero da malattia manifestatasi entro un anno dalla cessazione del contratto ma insorta durante il periodo di validità del contratto stesso. E' considerata Invalidità Permanente da Malattia la diminuzione o la perdita definitiva della capacità lavorativa dell Assicurato ad una qualsiasi occupazione proficua, in conseguenza ad una qualsivoglia alterazione del proprio stato di salute non dipendente da infortunio. La presente garanzia è valida solo se richiesta nella scheda di adesione e, per opzione di somma assicurata superiore al limite indicato in Polizza, solo seguito accettazione scritta del rischio da parte dell Impresa. A tal proposito, si rinvia alla lettera P) (Invalidità Permanente da Malattia) delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Il presente contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Assicurazione e degli degli artt. 2 (Esclusioni), 3 (Indennizzo morte), 4 (Indennizzo per invalidità permanente), 5 (Diaria da Ricovero /Gessatura), 6 (Persone non assicurabili), 8 (Rischio Volo), 12 (Criteri di indennizzabilità), 13 (Cumulo di indennizzi), 16 (Variazione di rischio), 17 (Variazione delle somme assicurate Altre assicurazioni) e 29 (Limiti di età per le garanzie Infortuni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 3

5 Avvertenza: Il presente contratto prevede Massimali, franchigie e limiti di Indennizzo delle somme assicurate. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Assicurazione, degli artt. 9 (Limiti di risarcimento) e 13 (Cumulo di Indennizzo) delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione del massimale e della Franchigia: Esempio di meccanismo di applicazione del massimale: Garanzia Spese mediche da infortunio con massimale di 5.000,00 e Franchigia di 50,00. Primo caso: spese indennizzabili sostenute pari a _ Indennizzo pari a ( ). Secondo caso: spese indennizzabili sostenute pari a _ Indennizzo pari a ( dove è il massimale previsto e 50 la Franchigia ). Esempio di meccanismo di applicazione della Franchigia assoluta: Garanzia Spese mediche da infortunio con Franchigia assoluta di 50. Spese indennizzabili sostenute pari a 500 _ Indennizzo pari a 450 ( , dove 50 rappresenta la Franchigia). Esempio di meccanismo di applicazione della Franchigia relativa: Garanzia Invalidità Permanente da infortunio con Franchigia del 3% relativa al 10%. Un Sinistro dal quale risultasse un danno pari a 5 punti percentuali (5%) comporterebbe un Indennizzo pari a 2 punti percentuali (5% - 3%, dove 3% rappresenta la Franchigia). Un Sinistro dal quale risultasse invece un danno pari a 11 punti percentuali (11%) comporterebbe un Indennizzo integrale in quanto si supererebbe la soglia dei 10 punti percentuali che rappresenta il limite superato il quale non interviene la Franchigia. 4. Periodi di carenza contrattuali La Polizza non prevede periodi di carenza contrattuale. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio Questionario Sanitario - Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. 6. Aggravamento e diminuzione del Rischio Il Contraente ha l obbligo di dare immediata comunicazione scritta all Impresa di ogni variazione che intervenga a modificare qualsivoglia elemento del Rischio. Se la variazione implica diminuzione del Rischio, l Impresa provvederà a ridurre in proporzione il Premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del Rischio, l Impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. A tal proposito, si richiama l art. 16 (Variazioni di Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito è fornita un esemplificazione relativa alla modificazione del Rischio: In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, l Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività rientra nella stessa classe di Rischio di (o inferiore a) quella assicurata ; qualora, invece, la diversa attività dovesse aggravare il Rischio, l Indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta come previsto all Art. 16 (Variazioni di Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso, anche in caso di frazionamento in più rate. Il pagamento del Premio sarà effettuato direttamente all Impresa ovvero all Intermediario cui è assegnata la presente Polizza ed indicato nel Certificato di Assicurazione. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Assicurazione, nonché dell art. 19 (Decorrenza dell Assicurazione.Pagamento del Premio) e del punto A (Inclusioni ed esclusioni Regolazione del Premio definitivo) delle Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 4

6 Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di Premio da parte dell Impresa o dell Intermediario. 8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del Premio e delle somme assicurate. 9. Diritto di recesso Avvertenza: Il Contraente e/o l Assicurato hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di Assicurazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società del Premio eventualmente già corrisposto. Le Parti possono inoltre recedere dal contratto di Assicurazione in caso di sinistro a seguito di infortunio fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo con preavviso scritto di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata AR da inviare all indirizzo dell altra parte Nei contratti di Assicurazione con durata pluriennale il Contraente ha diritto di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. A tal proposito, si richiama l Art. 23 (Diritto di recesso/ripensamento) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell art del Codice Civile, l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all imposta del 2,50%. Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: La denuncia dell Infortunio, con l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione dell Impresa o all intermediario cui è assegnata la Polizza, entro 15 giorni dall infortunio e dal momento in cui la Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità. A tal proposito si richiama l art. 11 (Denuncia dell infortunio ed obblighi relativi) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora operante la garanzia di cui al punto P) (Invalidità permanente da malattia) delle Condizioni Particolari di Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 5

7 Assicurazione, la denuncia della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente, deve essere presentata per iscritto, dalla Contraente o dall Assicurato, all Impresa alla quale è assegnata la Polizza corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenza della malattia. Alla denuncia debbono essere anche allegati o debbono avere seguito attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copie delle cartelle cliniche e di ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall Impresa. 14. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 6

8 eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. 15. Arbitrato In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell errore professionale, sulle sue conseguenze, sull ammissibilità del risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri. A tal proposito, si richiama l Art. 14 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Rimane fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 7

9 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni Generali di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. Assicurato Assicurazione Certificato di Assicurazione Codice delle Assicurazioni Contraente nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un Rischio al quale egli è esposto. Il documento, rilasciato dall Assicuratore, che attesta l esistenza dell Assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l altro, il Periodo di Assicurazione per il quale l Assicurato ha pagato il Premio. il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. il soggetto che stipula l Assicurazione con l Impresa e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di Indennizzo. Denuncia di Sinistro Dichiarazioni precontrattuali Disdetta Franchigia/scoperto Impresa Indennizzo IVASS Indennizzo/somma assicurata Avviso che l Assicurato deve dare all Assicuratore a seguito di un Sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato, o dalla data in cui l Assicurato ne è venuto a conoscenza. Informazioni relative al Rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione. Tali informazioni consentono all Assicuratore di effettuare una corretta valutazione del Rischio e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l Assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del Rischio, l Assicuratore può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Comunicazione che il Contraente deve inviare all Assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di Assicurazione Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell Assicurato. La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. l Impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. la somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di Sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Impresa per Sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 8

10 Nota Informativa Periodo di Assicurazione Perito Polizza Premio lordo Premio netto Rischio Rivalsa Sinistro Surrogazione Documento che l Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di Assicurazione. La Nota Informativa contiene informazioni relative all Impresa di Assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente. il libero professionista incaricato dall Impresa di stimare l entità del danno subito dall Assicurato. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall IVASS. il documento che prova l esistenza del contratto di Assicurazione. il corrispettivo dovuto dal Contraente all Impresa a fronte delle prestazioni assicurate Il Premio lordo al netto di accessori e delle imposte la probabilità che si verifichi il Sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Impresa nei confronti dell Assicurato e che consente all Impresa di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. la facoltà dell Impresa che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo - Allegato A Pag. di 9 9

11 Condizioni di Assicurazione Convenzione A.N.M.V.I. - Polizza Infortuni Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 15

12 Premessa Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo, sottolineato). Resta inteso che: - nel garantire la copertura assicurativa l Impresa si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; - l assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Assicurazione sono stati precisati i relativi limiti di indennizzo. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l assicurazione è prestata con il limite di indennizzo e l applicazione della franchigia indicati nel Certificato di Assicurazione; - le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 2 di 15

13 DEFINIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. - POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. BENEFICIARIO Il soggetto designato dall Assicurato ad incassare l indennità prevista in caso di morte dell Assicurato stesso. IMPRESA AIG EUROPE LIMITED - PREMIO La somma dovuta dal Contraente all Impresa. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. - SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e` prestata l Assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. - FRANCHIGIA Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART.1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E` considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dall assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale; Il c.d. rischio in itinere si intende compreso nelle attività professionali di cui al punto a) e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000. Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: 1) l asfissia non di origine morbosa; 2) l annegamento; 3) l assideramento o il congelamento; 4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche, folgorazioni; 5) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; 6) le ernie addominali traumatiche, con l intesa che: a) nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% (dieci percento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente; b) qualora sorga una contestazione circa la natura e l operabilità dell ernia, la decisione e` rimessa al Collegio Medico di cui all Art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione; c) se l infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un indennità per il caso di Inabilita` Temporanea, sempreché sia previsto in polizza fino d un periodo di giorni 30 successivi a quello dell infortunio. 7) le punture di insetti (escluso la malaria), infezioni o avvelenamenti derivanti da morsi o punture di rettili e animali; 8) il contatto accidentale con corrosivi; Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 3 di 15

14 Sono compresi in garanzia anche: 9) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; 10) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini. 11) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche, alluvioni,frane,smoittamenti,valanghe e slavine. 12) gli infortuni occorsi in stato di ebbrezza purché non alla guida di veicoli; 13) dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e del paracadutismo 14) durante l uso e la guida di autoveicoli,imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata 15) in occasione di rapine,attentati,sequestri,tumulti popolari,atti violenti od aggressioni in genere, con l esclusione della partecipazione diretta dell Assicurazione agli eventi. 16) A seguito di azioni di dirottamento o di pirateria aerea ART.2- ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto per il rischio volo all ART.8; b) durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; d) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura ; e) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; f) da psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; i) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare. j) da terrorismo o che siano conseguenza diretta o indiretta di terrorismo, inclusa qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da un atto terroristico effettivo o previsto k) da trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare. l) direttamente o indirettamente da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito. A parziale integrazione / estensione si precisa che la copertura assicurativa comprende gli infortuni conseguenti a : - ascensioni con scalata di rocce e/o pareti fino al III grado della scala Monaco o accesso a ghiacciai, purchè l'assicurato sia accompagnato, in entrambi i casi, da una guida regolarmente abilitata; - pratica non professionale di qualsiasi sport ad eccezione di sport aerei in genere e del paracadutismo. A precisazione dei punti j), k), l) e m) e di quanto disposto nel testo di polizza si conviene il significato dei seguenti termini come segue: GUERRA: si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo. TERRORISMO: si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di cose o persone, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà o che comprometta o interferisca con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, ad opera di qualsiasi persona o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, laddove l'effetto sia intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una parte di Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 4 di 15

15 essa, ovvero destabilizzare qualsiasi settore dell'economia. Per Terrorismo si intende inoltre qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal governo del paese in cui tale atto si verifica, ovvero dal paese di residenza dell'assicurato. CONTAMINAZIONE: si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente. SOSTANZE NUCLEARI: si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.. -SOSTANZE BIOLOGICHE: si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. - SOSTANZE CHIMICHE: si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. ART.3 - INDENNIZZO MORTE La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio stesso e` avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l arenamento, l affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato, non escluso dalle condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l evento di cui sopra come l infortunio. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, l Impresa ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. ART.4 - INDENNIZZO PER INVALIDITA` PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida per tale titolo, l indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla Tabella per l industria allegata al Regolamento per l esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N L Impresa rinuncia all applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio. Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l arto superiore destro varranno per l arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l asportazione totale. L indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 5- DIARIA DA RICOVERO/ GESSATURA Qualora il contratto non preveda il caso di Inabilità Temporanea ed in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura pubblico o privato, l Impresa corrisponde la diaria garantita, per ciascun giorno di degenza completo, con il limite massimo di 365 giorni. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 5 di 15

16 La diaria di cui sopra viene corrisposta dietro presentazione della cartella clinica, completa di dichiarazione dell istituto di cura e quello di dimissioni dal medesimo, vengono considerati come un giorno unico. L Impresa corrisponde la diaria garantita anche nel caso in cui venga applicata all Assicurato una gessatura a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza. Tale diaria vene garantita dal giorno: - delle dimissioni dall Istituto di Cura, nel caso in cui l Infortunio abbia comportato ricovero; - dall applicazione di gessatura, nel caso in cui l Infortunio non abbia comportato ricovero. Tale diaria viene corrisposta fino al giorno della rimozione della gessatura stessa, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dall Istituto di cura o ambulatorio presso il quale è stata applicata la gessatura, nonché previa presentazione di certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura stessa. Ai fini del pagamento della diaria, il giorno di applicazione della gessatura e quello della rimozione sono considerati come un giorno unico. La diaria per ricovero non è cumulabile con quella per gessatura. La presente garanzia è da ritenersi operante solo se espressamente riportata nel Certificato di assicurazione. ART.6- PERSONE NON ASSICURABILI L assicurazione non vale: a) per le persone di età superiore ai 75 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del settantacinquesimo anno, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente; b) per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. L assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. A maggior precisazione si dà atto che sono assicurabili contro gli infortuni anche le persone affette da diabete e da infermità gravi e permanenti, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le rispettive conseguenze. Pertanto, in caso di infortunio l'impresa corrisponde l'indennità a sensi dell'art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione. ART.7- LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per il mondo intero. ART.8 -RISCHIO VOLO L assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca mente effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da società che eserciscono in servizio pubblico linee aeree regolari. Tale estensione non è valida per monomotori e velivoli di aereoclub. Sono inoltre esclusi gli aerei di proprietà dell Assicurato e/o Contraente. ART.9- LIMITE DI RISCARCIMENTO Resta convenuto che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati l esborso a carico dell impresa non potrà superare la somma complessiva di 10'000'000,00 (DIECI MILIONI DI EURO). Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo l Impresa procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. Il limite che precede si intende unico per tutti i certificati della presente polizza. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 6 di 15

17 ART.10 - DIRITTO DI RIVALSA L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all ART.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. ART.11- DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell infortunio, con l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione dell Impresa, o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dall infortunio e dal momento in cui il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente L Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico all Impresa. L Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall Impresa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso ART.12- CRITERI DI INDENNIZZABILITA L Impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall ART.4 - ultimo comma. ART.13- CUMULO DI INDENNIZZI Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l anno dal giorno dell infortunio e in conseguenza di questo, l assicurato muore, l Impresa corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell assicurato in parti uguali, la differenza tra l indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l Impresa paga agli eredi l importo liquidata od offerto secondo le norme della successione testamentaria. ART.14- CONTROVERSIE SU NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul gradi di invalidità permanente le Parti si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione dell Impresa e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l Impresa comunicherà all'assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Impresa convocherà il Collegio invitando l'assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell Impresa, presso la sede dell Impresa stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. ART.15- VARIAZIONE NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE Il Contraente stipula per sè o per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l erede o con gli eredi cui siano state Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 7 di 15

18 assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente fermo l onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all acquirente l obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. In caso di fusione della società Contraente con una o più società, il contratto continua con la società costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi, dall Impresa, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. ART.16- VARIAZIONI DI RISCHIO Il Contraente ha l obbligo di dare immediata comunicazione scritta all Impresa di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, l Impresa provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell Art.1897 Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso. Se la variazione implica aggravamento del rischio, l Impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. ART.17- AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE ALTRE ASSICURAZIONI Nel caso di aumento di somme assicurate, l Impresa non è tenuta ad applicare i tassi di premio praticati anteriormente per gli stessi rischi. Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza la Contraente deve darne comunicazione scritta all Impresa sotto pena di decadenza. La Contraente è esonerata dall obbligo di comunicare all Impresa altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre Imprese. Permane l obbligo da parte della Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia di rischio con l Impresa. ART.19- DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE. PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all Agente/Broker al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo in casi di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Termine di pagamento del premio 60 giorni. ART.20- INTEGRATIVITA DELL ASSICURAZIONE Agli effetti di presenti e futuri obblighi di assicurazione ai sensi di Legge, la presente polizza ha carattere del tutto indipendente e del tutto integrativo. ART.21- COMPETENZA TERRITORIALE Per ogni controversia è competente il Foro di Milano o, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede l Agente/Broker cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli ARTT.282 e 648 del Codice di Procedura Civile. ART.22- MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 8 di 15

19 ART.23- DIRITTO DI RECESSO/RIPENSAMENTO Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente e/o l Assicurato hanno facoltà di recedere dall Assicurazione nei trenta giorni successivi alla Data di Conclusione del Contratto ovvero, se successivo, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società, del premio eventualmente già pagato. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna Parte potrà inoltre recedere dall Assicurazione con preavviso di 60 giorni, mediante lettera raccomandata AR da inviare all indirizzo dell altra parte. In tal caso l Impresa entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, mette a disposizione la rata di premio netto relativa alla parte di rischio non corso. ART.24- PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Ciò vale sia per il presente Accordo che per ciascun Certificato in applicazione al presente Accordo. ART.25- ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART.26- ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro nature non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall Art.1891 Codice Civile. ART. 27- BENEFICIARI L'Impresa dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto e/o siano in possesso del broker. ART.28- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di Legge. ART. 29- LIMITE DI ETA PER LA GARANZIA INFORTUNI La garanzia vale per le persone di età non superiore ai 75 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE SEMPRE OPERANTI AD ECCEZIONE DELLA CONDIZIONE PARTICOLARE P) INVALIDITA' PERMANENETE DA MALATTIA CHE DEVE ESSERE RICHIAMATA COME OPERANTE NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE A) INCLUSIONI e ESCLUSIONI - REGOLAZIONE PREMIO DEFINITIVO Relativamente alle inclusioni ed esclusioni occorse durante l anno, le stesse verranno regolate con scadenza mensile. Il conteggio dei relativi premi di competenza, verrà calcolato in base al prorata temporis (1/365). La copertura avrà effetto dalle ore della data indicata nel Modulo di adesione, purché non rappre anteriore alla data di invio del modulo di adesione al broker e purché il premio sia stato pagato al broker; in caso di discordanza tra Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 9 di 15

20 data di invio del modulo e data di richiesta di attivazione della garanzia, per la decorrenza della copertura farà fede la data di invio del modulo di adesione al broker. Per l'attivazione della garanzia farà fede quindi il pagamento del premio e la ricezione del modulo di adesione da parte del broker. Termine di pagamento della regolazione premio entro 60 giorni. A favore del soggetto titolare dell'assicurazione verrà emesso un Certificato di Assicurazione. B) CLAUSOLA BROKER Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Polizza, l Impresa dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax si intenderà come fatta all Impresa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all Impresa, in nome e per conto del Contraente, si intenderà fatta dal Contraente stesso, facendo fede per la validità la data risultante da uno dei documenti sopraindicati. Si prende e si dà atto che il broker del contratto è la Spett.le MARSH SpA C) SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, l Impresa rimborsa agli Assicurati per i quali e` richiesta la garanzia, il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, e per anno assicurato di ,00 scoperto 10% con il minimo di 50,00. Per cure mediche si intendono: a) spese ospedaliere o cliniche; b) onorari a medici e a chirurghi; c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all istituto di cura o all ambulatorio; d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; e) spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. D) FRANCHIGIA INVALIDITA PERMANENTE Di comune accordo fra le Parti, si conviene che la liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente, verrà effettuata come segue: 1) fino a ,00 di capitale assicurato per il predetto caso di Invalidità Permanente, non si farà luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima dovesse superare il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'invalidità Permanente dovesse superare il 10% della totale, il risarcimento verrà corrisposto integralmente. 2) sulla parte eccedente ,00 di capitale assicurato, non si farà luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima dovesse superare il 5% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'invalidità Permanente dovesse superare il 15% della totale, il risarcimento verrà corrisposto integralmente. E) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Relativamente all Art.26 Assicurazione per conto altrui di cui alle Condizioni Generali di Polizza viene stabilito che le variazioni al presente contratto concordate direttamente da l Impresa e l Assicurato che abbiano oggetto l assicurazione di quest ultimo, non debbano essere sottoscritte dalla Contraente della Convenzione per ritenersi valide. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 10 di 15

21 F) ESCLUSIONI Relativamente alla Condizione Particolare P)-punto 5) - Esclusioni si conviene escludere, le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente dalle patologie risultanti dal questionario anamnestico compilato dagli assicurati. G) MALATTIE TROPICALI L'assicurazione si intende estesa alla malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un capitale massimo di ,00.= Morte e ,00.= Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia del 20%. Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato. Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. H) DANNI ESTETICI Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità permanente l Impresa rimborserà fino ad un massimo di 5.000,00.=. le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. I) RIMPATRIO SALMA In caso di decesso avvenuto all estero a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza, l'impresa rimborsa agli eredi, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di ,00. Non sono indennizzabili le spese funerarie. L) RECOVERY HOPE L'Impresa riconosce a favore e all atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti dal presente accordo, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite: l ammontare del indennizzo per Recovery Hope è pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. L Impresa verserà al beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l indennizzo per Recovery Hope al verificarsi delle condizioni in seguito definite con questa clausola. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recovery Hope: Se il Beneficiario sarà rimasto in coma per un periodo continuativo ed ininterrotto di mesi 6; Se sarà stata data comunicazione all'impresa, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell inizio dello stato di coma, sia dell avvenuto superamento del periodo di mesi 6 continuativi ed ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta all'impresa, a pena di decadenza, entro 10 giorni, rispettivamente dalla data d inizio di coma e dalla data di superamento dei 6 mesi di coma, e se sarà stata fornita all'impresa la documentazione richiesta; La domanda di pagamento dell indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato, corredata dal provvedimento dell Autorità Giudiziaria competente in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell indennizzo Recovery Hope con le modalità e gli effetti previsti in questa clausola, ivi compresi quelli qui di seguito specificati; A partire dalla data di pagamento dell indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla polizza cesserà e quindi l'impresa null altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Nell ipotesi in cui entro due anni dalla data di pagamento dell indennizzo Recovery Hope il beneficiario esca totalmente dal coma, l'impresa, a richiesta del Beneficiario, direttamente o, a richiesta del tutore o curatore (purché debitamente autorizzati tutore o curatore con provvedimento dell Autorità competente) effettuerà il pagamento Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 11 di 15

22 di un indennizzo integrativo pari al 10% dell importo già corrisposto, sino ad un massimo di ,00. Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 gg e a condizione che all Impresa sia stata fornita la documentazione richiesta. M) MORTE CONTEMPORANEA DEL CONIUGE In presenza di figli minori e in caso di infortunio che causi la morte contemporanea dell Assicurato e del coniuge, non legalmente separato, l Impresa liquida un indennità aggiuntiva pari al 40% (quaranta) dell importo liquidabile a termini di polizza per il caso morte con il limite massimo di ,00 per sinistro, ai figli minorenni che risultino beneficiari dell Assicurazione. N) ANTICIPO INDENNIZZO SULL INVALIDITA PERMANENTE Trascorsi 60 giorni dal termine delle cure mediche relative ad un infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, anche se non ancora sopraggiunta la guarigione definitiva o la stabilizzazione dei postumi, l Assicurato potrà richiedere un anticipo all Impresa pari al 50% del presunto ammontare indennizzabile per invalidità permanente con il massimo di ,00, da conguagliarsi successivamente in sede di definitiva liquidazione del sinistro. L anticipo verrà liquidato entro 30 giorni dall acquisizione dei dati completi sullo stato di salute dell Assicurato, a condizione che, a seguito di accertamento autonomo da parte dell Impresa, il grado di invalidità permanente residuato dopo le cure mediche non sia inferiore al 20%. O) SPESE FUNERARIE Si conviene che in caso di infortunio che comporti come conseguenza il decesso dell'assicurato, l Impresa rimborsa ai Beneficiari le spese regolarmente documentate sostenute per il funerale o la cremazione, entro il massimo di Euro CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTE NEL MODULO DI ADESIONE E RICHIAMATE NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE P) INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA (valida solo se richiesta nella scheda di adesione e per opzione di somma assicurata da Euro solo seguito accettazione scritta del rischio da parte dell Impresa). 1. Oggetto dell'assicurazione - L'assicurazione è estesa al caso di Invalidità Permanente derivante da malattia (purchè non compresa tra quelle indicate al successivo paragrafo 5.) che insorga nel corso del presente contratto. La garanzia vale anche per la malattia manifestatasi entro un anno dalla cessazione del contratto purchè la stessa sia insorta durante il periodo di validità dello stesso. 2. Definizione di Malattia - E' considerata "malattia" ogni alterazione dello stato di salute dell'assicurato, non dipendente da infortunio. 3. Definizione di Invalidità Permanente da Malattia - E' considerata "invalidità permanente da malattia la diminuita capacità lavorativa o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità stessa ad una qualsiasi occupazione proficua, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. 4. Criteri di liquidazione - La garanzia viene prestata per un capitale fino a (vedi SOMME ASSICURATE) per persona e la liquidazione del danno avviene quando l'invalidità accertata è superiore alla franchigia stabilita. L Impresa liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali: Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 12 di 15

23 Invalidità permanente da malattia con franchigia 24% : 24 % Franchigia I.P.% CAPITALE % = 5 26 = 8 27 = = = = = = = = 32 35/55 = 35/55 56 = = = = = = = = = = = 100 Oltre Esclusioni - Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: - malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della polizza; - malattie e/o patologie indicate in questionario anamnestico sulla base del quale è stata attivata la presente garanzia - malattie professionali, mentali e del sistema nervoso; - malattie per abuso di alcoolici o per uso non curativo di farmaci, stupefacenti e simili; - trattamenti estetici; cure dimagranti e dietetiche; - malattie da fonti radioattive e comunque da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare; - da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare; - indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo; - sindrome da immunodeficienza acquisita. - restano esclusi dalla garanzia i familiari senza reddito proprio; Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 13 di 15

24 6. Limiti di età - La garanzia vale per le persone di età non superiore ai 65 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. In deroga a quanto previsto all art. 6 (Persone non assicurabili),lett. b), sono assicurabili ai sensi della presente garanzia anche le persone affette da una delle infermità mentali ivi previste. 7. Denuncia della Malattia e relativi obblighi del Contraente o dell'assicurato - La denuncia della malattia che - secondo parere medico - sembri comportare invalidità permanente deve essere presentata per iscritto - dal Contraente o dall'assicurato - all'impresa o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. La denuncia stessa deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenza della malattia. Alla denuncia debbono essere anche allegati o debbono avere seguito attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copie delle cartelle cliniche e di ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi i 30 giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o L'Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall'impresa, fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. 8.Criteri di indennizzabilità - L'Impresa corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive di invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del contratto e/o a mutilazioni o difetti fisici. 9.Procedura per la liquidazione dell'indennità - Il grado di invalidità permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data della denuncia della malattia. Ricevuta la documentazione di cui al paragrafo 7.) e compiuti gli accertamenti del caso, l'impresa liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. del 30/06/1965 no Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U. la valutazione è concordata tra il medico dell'assicurato ed il consulente medico dell'impresa. Nel caso in cui l'assicurato non intenda sottoporsi ad un adeguato trattamento terapeutico che - a giudizio sia del suo medico che di quello dell'impresa - possa modificare positivamente la prognosi della malattia, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto a detto trattamento, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione del citato trattamento terapeutico. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmessibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, l'impresa paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 10. Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata con polizza Infortuni - La presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizze infortuni della stessa Impresa. 11. Altre assicurazioni - La Contraente è tenuta a denunciare all'impresa l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio delle medesime persone assicurate, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 14 di 15

25 L'Impresa, entro 30 giorni dalla denuncia, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. 12. Recesso dal contratto e anticipata risoluzione - Fermo il diritto dell'assicurato alla liquidazione dell'indennità ove questa gli spetti dopo ogni denuncia di malattia e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, le Parti possono recedere - con preavviso di 30 giorni - dall'assicurazione di cui alla presente polizza.. In tal caso l'impresa rimborserà il premio in proporzione del tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia della malattia o qualunque altro atto dell'impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'impresa stessa a valersi della facoltà di recesso. 13. Rinvio alle Condizioni della Polizza Infortuni - Per quanto non regolato dal presente articolo, valgono - semprechè compatibili - le Condizioni Generali di Assicurazione della polizza in oggetto. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pag. 15 di 15

26 FAC SIMILE - MODULO DI ADESIONE Fascicolo Informativo - Allegato C Data ultimo aggiornamento: Pag. di 2 1

27 Fascicolo Informativo - Allegato C Data ultimo aggiornamento: Pag. di 2 2

28 INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso. Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo sepcifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi. Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel , fax ) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione Richieste o domande. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l indicazione a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell art. 7, comma 4 del decreto, l interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell informativa privacy consultabile all'indirizzo o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa. Fascicolo Informativo Allegato D Data ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 1

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