Regolamento del Comitato investimenti
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- Aloisia Pastore
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1 Regolamento del Comitato investimenti Articolo 5. Regolamento per l impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione Enasarco delibera CdA n. 106/2013 approvata il 31/07/2013 Via Antoniotto Usodimare, Roma Italia Tel: Fax: mail: [email protected] codice fiscale:
2 Premessa L istituzione del Comitato Investimenti risponde alle seguenti esigenze: Garantire un presidio più stringente e approfondimenti più circostanziati di particolari rischi, tematiche o operazioni di particolare complessità connesse all allocazione delle risorse finanziarie della Fondazione attraverso pareri sulle proposte presentate dal Servizio Finanza; Potenziare il sistema di controllo interno del Processo Finanza e la dialettica tra il Consiglio di Amministrazione e le funzioni aziendali; Supportare il Consiglio di Amministrazione nelle decisioni da assumere rafforzando le competenze tecniche e professionali e innalzando la consapevolezza delle deliberazioni in materia di allocazione delle risorse. Scopo del presente Regolamento è quello di definire le competenze e di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato Investimenti (di seguito anche Comitato ) della Fondazione Enasarco, fissandone: gli obiettivi, i compiti, i componenti; le modalità operative. 2
3 INDICE Art. 1 Obiettivi e Compiti Art. 2 Composizione e durata Art. 3 Convocazione Art. 4 Meccanismi di voto Art. 5 Autonomia, riservatezza ed indipendenza Art. 6 Conflitti di interesse Art. 7 Formazione Art. 8 Spese e Compenso 3
4 Art. 1 Obiettivi e Compiti 1. Il Comitato Investimenti è un comitato tecnico-consultivo istituito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Ad esso competono le funzioni e attività previste dal Regolamento per l impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione Enasarco, appresso riportate: Art. 5 (Compiti del Comitato Investimenti) 1. Il Comitato Investimenti: esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione assume sulla gestione del patrimonio in relazione alle proposte, formulate dal Servizio Finanza e corredate del parere della Funzione di Controllo del Rischio, riguardanti la Politica di Investimento; l allocazione delle risorse finanziarie della Fondazione;; può chiedere ulteriori analisi alle proposte di allocazione presentate dal Servizio Finanza prima del passaggio in Consiglio di Amministrazione; verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare. La composizione e il funzionamento del Comitato saranno definiti con apposito Regolamento ;; Art (Funzione consultiva del Comitato Investimenti) 1. Le proposte di investimento sono sottoposte alla preventiva valutazione della Comitato Investimenti che esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione assume sulla gestione del patrimonio. A tal fine il Servizio Finanza predispone e mette a disposizione dei partecipanti al Comitato le informazioni relative all'opportunità di investimento/disinvestimento. Il Comitato può richiedere ulteriori analisi in merito oppure esprimere parere favorevole o contrario in ordine alla proposta; nel caso di parere contrario il Servizio Finanza può ritirare la proposta ovvero procedere alla presentazione al Consiglio di Amministrazione. 2. Il Responsabile Servizio Finanza e il Responsabile Funzione di Controllo del Rischio possono, su richiesta, partecipare alla riunione per illustrare l'opportunità di investimento o disinvestimento e raccogliere il parere del Comitato Investimenti. 3. Il Comitato Investimenti formalizza in una nota il parere sull'operazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione. 2. Nell esercizio delle funzioni sopra richiamate e di quelle consequenziali, comprese le eventuali proposte di modifica delle natura o dei rischi degli investimenti già effettuati, il Comitato Investimenti adempie ai propri compiti senza sovrapposizioni rispetto alle competenze e alle responsabilità riservate al Servizio Finanza e a quelle statutarie del Consiglio di Amministrazione, effettuando valutazioni complessive di congruità e coerenza delle singole operazioni rispetto all Asset Liability Management, alle Politiche d Investimento, all Asset Allocation Strategica e all Asset Allocation Tattica, ferma restando, in ogni caso, l esclusiva responsabilità del Servizio Finanza nella presentazione delle proposte di investimento al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento per l impiego e la gestione delle risorse finanziarie. 3. Il Comitato, per assolvere ai propri compiti, riceve con periodicità trimestrale i seguenti documenti: 4
5 report del Servizio Finanza report sulla situazione complessiva del patrimonio; report sulla redditività degli investimenti mobiliari; report contenente l elenco delle operazioni di investimento e disinvestimento diretto poste in essere dalla Fondazione nel semestre di riferimento; report della Funzione di Controllo del Rischio report di verifica del rispetto dell AAS e AAT sulla situazione complessiva del patrimonio predisposta dal Servizio Finanza; report degli indicatori di performance dei gestori; report di verifica sui gestori relativamente al rispetto delle convenzioni sottoscritte e dell AAS della Fondazione. 4. Le competenze affidate al Comitato Investimenti assorbono e sostituiscono tutte quelle in precedenza demandante dal Consiglio di Amministrazione ad altri organismi consultivi in materia di impiego e gestione delle risorse finanziarie. Art. 2 Composizione e durata 1. Il Comitato è composto di sei membri scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, come appresso specificato: tre rappresentanti degli agenti due rappresentanti delle imprese preponenti il rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2. Il Comitato nomina fra i rappresentanti degli agenti, con rotazione periodica, il coordinatore dei lavori. Art. 3 Convocazione 1. Il Comitato si riunisce almeno con periodicità trimestrale e comunque in occasione di ciascuna operazione, fra quelle indicate all articolo 1, per la quale è prevista una deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore del Comitato che presiede le adunanze dello stesso, organizzandone i lavori. In particolare, il Coordinatore del Comitato cura la formazione dell ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante degli agenti più anziano di età. 3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assolte dalla Segreteria degli Organi Collegiali. 4. L avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire in tempi più brevi, ma comunque con preavviso di dodici ore; in tale caso, fermo restando che 5
6 l urgenza della convocazione non esime gli Uffici da una istruttoria adeguata all importanze e urgenza del caso, nel corso della riunione dovrà comunque essere assicurata un esauriente informazione su ogni argomento da trattare, con particolare attenzione ai documenti non trasmessi in via ordinaria. 5. Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame;; verificandosi tali presupposti, l adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. 6. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei membri. Art. 4 Meccanismi di voto 1. Il Comitato può formulare richieste, specifiche e dettagliate, di ulteriori analisi o chiarimenti in ordine alla proposte istruite dal Servizio Finanza, prima del passaggio in Consiglio di Amministrazione; le richieste devono essere trascritte nei verbali delle riunioni del Comitato e adeguatamente motivate. 1.bis Il Comitato esercita la propria funzione consultiva attraverso pareri in formato standard che, per ciascuno degli argomenti all ordine del giorno, riportano l indicazione dei presenti, con e senza diritto di voto, il parere espresso dal Comitato e i voti favorevoli, contrari e eventuali astenuti limitatamente alle ipotesi di conflitto di interesse. 2. Le decisioni assunte dal Comitato sono considerate valide se ottenute con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto espresso dal Coordinatore del Comitato vale doppio nel caso di parità. 3. Il verbale della riunione riporta le ragioni espresse dai votanti e quelle dei partecipanti senza diritto di voto. I verbali sono contrassegnati da un numero progressivo e sono approvati, di regola, non oltre la seduta successiva. I pareri, i verbali e i relativi allegati restano agli atti della Segreteria degli Organi Collegiali. Art. 5 Autonomia, riservatezza ed indipendenza 1. Il Comitato impronta l esercizio dei propri compiti a principi di autonomia e di indipendenza. 2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell esercizio delle loro funzioni e si astengono da qualsiasi uso di tali notizie, salvo autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione Art. 6 Conflitti di interesse 1. Ciascun membro del Comitato è tenuto al rispetto della Politica di gestione dei conflitti di interesse definita dalla Fondazione. In particolare, ciascun membro è tenuto a dichiarare in sede di riunione l esistenza di interessi propri, diretti e indiretti o anche solo potenziali connessi con l operazione analizzata e ad astenersi dalla discussione e dal voto. 6
7 Art. 7 Formazione 1. I Consiglieri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione annuali organizzati dalla Fondazione. Art. 8 Spese e Compenso 1. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per intervenire alle riunioni nonché, per i membri del Consiglio di Amministrazione, il compenso ordinariamente previsto per le riunioni degli organismi consiliari e, per gli esperti esterni, il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina qualora membri del Comitato o il budget annuo determinato dal Consiglio a disposizione del Comitato per il ricorso a chiamata degli esperti esterni. Gli esperti esterni sono scelti fra quelli iscritti apposita sezione dell elenco dei consulenti della Fondazione e sono caratterizzati da elevata competenza e professionalità in materia di economia, lavoro, previdenza e investimenti, con esperienza maturata in tali campi non inferiore a 10 anni. 7
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