LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
|
|
|
- Albana Olivieri
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1962, n. 39) Artt Articoli abrogati dall art. 9 della legge 10 maggio 1978, n Si riporta di seguito il testo delle disposizioni abrogate: Art. 1 Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa Per il procedimento d accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale non è necessaria l autorizzazione, ancorché essa sia richiesta per l esercizio della azione penale. Non sono del pari necessarie, per l esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall art. 68 della Costituzione. Art. 2 Rapporto, referto e denuncia Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati. La denuncia, oltre che alle autorità previste dall articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene. Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l autorità che li riceve deve curarne l immediata trasmissione al Presidente stesso. Art. 3 Poteri della Commissione inquirente Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall articolo 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita. Art. 4 Esame dei testimoni Dovere di esibizione Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell articolo 449 del codice di procedura penale. Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso. I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l esibizione prevista dall articolo 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio. Art. 5 Atti della Commissione I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario. In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa.
2 Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati. Art. 6 Commissari delegati La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori. In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell articolo precedente. Art. 7 Segretezza degli atti della Commissione I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d informazione, atti o documenti del procedimento d inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi. La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera. E sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell indiziato o dell inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione. Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo. Art. 8 Rifiuto di obbedienza alla Commissione Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse. Art. 9 Autorizzazioni a procedere Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli appartenenti alle altre forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte. La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza. Art. 10 Incompetenza dell autorità giudiziaria ordinaria o militare Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato o grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati. Art. 11 Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte costituzionale Se l autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento
3 per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati. La Corte costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente. Qualora il procedimento sia già innanzi alla Corte costituzionale, l autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa. Art. 12 Notizia dell azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente. Art. 13 Pendenza di un procedimento innanzi all autorità giudiziaria ordinaria o militare Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all autorità giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento. Se l autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell articolo 11. Art. 14 Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte costituzionale Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all autorità giudiziaria. Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell articolo 11. Se la Corte costituzionale, nel corso del giudizio d accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all autorità giudiziaria. Art. 15 Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d accusa La definizione del procedimento d accusa per causa diversa da quella prevista dall articolo precedente impedisce l inizio o il proseguimento dell azione penale per gli stessi fatti innanzi all autorità giudiziaria ordinaria o militare. Art. 16 Procedimento d accusa per reati connessi Se nel corso di un procedimento d accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti. Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente. Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.
4 Art. 17 Deliberazione di messa in stato d accusa La deliberazione di messa in stato d accusa, prevista dall art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L atto di accusa deve contenere l indicazione degli addebiti e delle prove su cui l accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell atto esso sia notificato all accusato. Art. 18 Costituzione del Collegio d accusa. Commissari delegati Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l accusa a norma dell art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l atto d accusa e le deliberazioni del Collegio stesso. Art. 19 Sostituzione dei commissari d accusa. Sospensione del giudizio Nel caso di cessazione dall ufficio o di impedimento di tutti i commissari d accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni. Art. 20 Cessazione dall incarico dei commissari d accusa I commissari d accusa cessano dall incarico col deposito della sentenza in cancelleria.
5 Art. 21 Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati La Corte costituzionale, ricevuto l atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio. 2 L art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è stato abrogato dall art. 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. V. l ultimo comma dell art. 135 della Costituzione. Art Compimento degli atti di indagine Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l interrogatorio dell imputato, nonché alla relazione; se l imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio. 3 Articolo così sostituito dall art. 13 della legge 5 giugno 1989, n L originario testo dell art. 22, rubricato Nomina del giudice relatore e del difensore, disponeva quanto segue: Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte costituzionale. Art Poteri della Corte costituzionale La Corte può, anche d ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n Articolo così sostituito dall art. 14 della legge 5 giugno 1989, n L originario testo dell art. 23 disponeva quanto segue: La Corte può, anche d ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell articolo 3 e può revocare o modificare l ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell articolo 3. Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
6 Art. 24 Fissazione della data del dibattimento Chiusa l istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all accusato e al suo difensore. Art. 25 Astensione e ricusazione dei giudici Prima dell inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell accusato o del suo difensore ovvero dei commissari di accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l intervento dei giudici ai quali l astensione o la ricusazione si riferisce. Art. 26 Composizione del collegio giudicante Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio. I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.
7 Art. 27 Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l atto di accusa. Reati connessi La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell atto d accusa. La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall autorità giudiziaria 5. Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall art. 90 della Costituzione non compreso nell atto d accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso 6. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente Comma così sostituito dall art. 15, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n L originario testo del secondo comma disponeva quanto segue: Nelle ipotesi contemplate dall articolo 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. 6 Comma così modificato dall art. 15, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n L originario testo del terzo comma disponeva quanto segue: Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell atto d accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. 7 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 1977, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 (ora abrogato) e 27 (nella originaria formulazione), sollevata in riferimento agli artt. 90, 96 e 134 Cost., in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, Cost. 8 Comma abrogato dall art. 15, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n L originario quinto comma disponeva quanto segue: Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell articolo 1. Art. 28 Deliberazione e pubblicazione della sentenza Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull applicazione della pena; le mette in
8 discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di parità di voti prevale l opinione più favorevole all accusato. Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 29 Irrevocabilità e revisione della sentenza La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n L ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l elezione dei commissari d accusa. 9 Comma così sostituito dall art. 16 della legge 5 giugno 1989, n L originario testo del secondo comma disponeva quanto segue: Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall articolo 556 del codice di procedura penale, è esercitato dalla Commissione inquirente. Art Giudizi civili o amministrativi Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n Articolo così sostituito dall art. 17 della legge 5 giugno n L originario testo dell art. 30, rubricato Azione civile, disponeva quanto segue: L azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
9 Art. 31 Poteri nell esecuzione penale I poteri previsti dall art. 144 del codice penale 11 sono esercitati dal primo Presidente della Corte d appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa. 11 Articolo abrogato dall art. 89 della legge 26 luglio 1975, n Art. 32 Amnistia ed indulto. Riabilitazione La Corte applica l amnistia e l indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate. Art. 33 Composizione del Collegio per l istanza di revisione, per l applicazione dell amnistia e dell indulto e per la riabilitazione La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all applicazione dell amnistia o dell indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente 12. Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell ultimo comma dell art In luogo di Commissione inquirente, leggasi, ora, Comitato di cui all art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
10 Art. 34 Applicabilità dei codici penale e di procedura penale Nel procedimento d accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale. Art. 35 Abrogazione di norme precedenti È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 25 settembre 2014, a seguito del parere favorevole alla definitiva
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.
CAPO PRIMO Della Corte e dei Giudici. Art. 1
REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 20 gennaio 1966 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1966, n. 45, edizione speciale) 1 CAPO PRIMO Della Corte e dei Giudici Art. 1
REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni
REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni Approvato con D.C. n.20 del 16 marzo 2009 Articolo 1 Oggetto
Costituzione della Repubblica Italiana
Artt. 123, 127, 134, 135, 136, 137 della Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298) [ ] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 123 Ciascuna
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Art. 1 - Fonti
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 1 - Fonti 1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori
REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova [email protected] Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
Comune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento
STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE Istituzione e insediamento Art. 1 Istituzione La Consulta per le politiche giovanili è istituita dal Comune di Floridia con deliberazione
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (approvato dal C.D.A. con Delibera n 139 in seduta del 25/6/1998, modificato con Delibera n 87 in
Il Preposto nella scuola
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania DIREZIONE GENERALE Organismo Paritetico Regionale ex art. 51 D. lgs. 81/2008 Il Preposto nella scuola
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN
CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il
D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
CALENDARIO ELETTORALE
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE di domenica 31 maggio 2015 CALENDARIO ELETTORALE Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni relative all elezione del Presidente
Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Codice di autoregolamentazione dell esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali
Vigente al: 8-5-2015. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi
COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3).
L. 25 gennaio 1994, n. 82 (1). Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1994,
Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali
Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali www.penalecontemporaneo.it, 19 Giugno 2014 Riceviamo e pubblichiamo, per
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si
NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si affida il Giudice durante il processo civile. Nel processo
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Con la presente si convoca l assemblea generale dei lavoratori per il giorno / / alle ore : presso la sede legale dell azienda sita in Via n a ( ) per discutere e re in merito ai
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
ART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA
REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,
INDICE-SOMMARIO. Parte Prima EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI CAPITOLO I SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO
INDICE-SOMMARIO Introduzione... Avvertenze e abbreviazioni... XV XIX Parte Prima EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO 1.1.1. Sistemainquisitorioedaccusatorio...
S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)
REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 25 settembre 2014 Modificato con Delibera del 27 febbraio
4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
AMBITO TERRITORIALE N 18 COMUNI DI CASORIA ARZANO CASAVATORE PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
AMBITO TERRITORIALE N 18 COMUNI DI CASORIA ARZANO CASAVATORE PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Articolo 1 Finalità e forma degli atti di competenza 1. Il
Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail [email protected] e-mail pec [email protected]
1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.
1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).
Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini
DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
ORGANI DI GIUSTIZIA COMPETENZE, MODALITA RECLAMI E RICORSI (termini e contributi accesso)
ORGANI DI GIUSTIZIA, MODALITA RECLAMI E RICORSI (termini e contributi accesso) GIUDICI SPORTIVI Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Regionali pronunciano in prima istanza, senza udienza
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico
Modifiche al codice penale ex legge 190/2012
Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
