COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA
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- Ricardo Coco
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI DOMICILI DI EMERGENZA DI PROPRIETA O DISPONIBILITA COMUNALE (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2005.) 1
2 INDICE Articolo 1 CONTENUTO E FINALITA... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 4 REQUISITI PER L AMMISSIONE AL SERVIZIO... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 5 ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 6 DURATA DELL ASSEGNAZIONE... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 7 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 8 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 9 PERDITA DEL DIRITTO A FRUIRE DEL SERVIZIO... Errore. Il segnalibro non è definito. Articolo 10 ABROGAZIONI... Errore. Il segnalibro non è definito. 2
3 Articolo 1 CONTENUTO E FINALITA 1. Le case albergo costituiscono un servizio pubblico del Comune di Montechiarugolo. Esse sono site in locali, in proprietà o in disponibilità dell Amministrazione Comunale, predisposti per rispondere temporaneamente alle esigenze abitative e sociali di singoli e di nuclei familiari senza altre possibilità di sistemazione e soltanto in attesa del reperimento di soluzioni alternative. 2. L identificazione dei locali avviene con delibera della Giunta Comunale. Per quanto riguarda locali di proprietà comunale il Consiglio Comunale, con atto deliberativo, dà atto dell esclusione di tali locali nell ambito di applicazione della normativa sulla edilizia residenziale pubblica ai sensi della L. R. 24/ Per le case albergo non è applicabile quanto previsto dalla L. 431/98. Articolo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO 1. Oggetto del servizio di casa albergo è: a. l assegnazione temporanea non gratuita nei locali di cui all'art. 1; b. l elaborazione di un Progetto Assistenziale, finalizzato alla soluzione definitiva del problema abitativo e di altre problematiche, in rete con gli altri servizi sociali comunali, dell Azienda U.S.L. e del territorio. Articolo 3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 1. L assegnazione di case albergo si configura come un intervento sociale, indirizzato alle persone in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo Non si pattuisce tra l utente del servizio ed il Comune di Montechiarugolo nessun tipo di contratto di locazione. 3. L utente del servizio, individuato attraverso i criteri di cui all articolo 4, usufruisce per un tempo limitato e per ragioni di emergenza di un servizio sociale. Usufruendo di un servizio, l utente non acquisisce alcun diritto sull immobile in uso o sue parti. Non trattandosi di contratto di locazione non è applicabile la normativa civilistica relativa alla tipologia contrattuale. L utente pertanto non è tenuto ad attivare i contratti di luce, gas, acqua in quanto già stabiliti dal Comune con le ditte erogatrici. Articolo 4 REQUISITI PER L AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. Gli utenti del Servizio debbono possedere tutti i seguenti requisiti: a. mancata proprietà o disponibilità d abitazione idonea per il nucleo familiare; b. residenza nel Comune di Montechiarugolo o, in alternativa, in Comuni che abbiano stabilito collaborazioni in campo socio-assistenziale con il Comune di Montechiarugolo; c. occupazione regolare di almeno un componente o, in alternativa, iscrizione al centro per l impiego o godimento di trattamento pensionistico; d. posizione regolare di tutti i componenti nei confronti delle disposizioni legislative o amministrative in tema di immigrazione, se cittadini stranieri; e. valore I.S.E.E. non superiore a quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Articolo 5 ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 3
4 1. Il godimento del servizio è deliberato dalla Giunta Comunale sulla base di una graduatoria redatta dai Servizi Sociali e formulata secondo il seguente ordine di priorità: Condizione Punti a. Nuclei familiari ospitati, a seguito di richiesta formale dell Amministrazione comunale di 4 Montechiarugolo, in strutture analoghe di altri comuni; b. Provvedimento di sfratto esecutivo o di altro provvedimento formale di rilascio immediato 4 dell alloggio c. Presenza di portatori di handicap, di soggetti affetti da patologie croniche in fase avanzata o 3 terminale d. Famiglie monogenitoriali con figli minori 3 e. Famiglie con la presenza di ultrasessantacinquenni 2 f. Famiglie composte da 4 unità ed oltre 2 g. Donne in gravidanza 2 2. L inserimento in graduatoria avviene su domanda dell interessato. 3. I criteri di priorità di cui ai punti a), d), e), f) vengono accertati d ufficio. 4. Il criterio di cui ai punti b) e g) sono verificati mediante certificazione medica o verbale rilasciato dalle relative Commissioni. 5. Il criterio di cui al punto b) deve essere adeguatamente documentato. 6. L Assistente sociale dipendente del comune e/o dell Azienda U.S.L. redigerà il Progetto Assistenziale. 7. In caso di parità di punteggio verrà considerata la data di presentazione della domanda. Articolo 6 DURATA DELL ASSEGNAZIONE 1. L assegnazione ha la durata di mesi quattro, rinnovabile al massimo due volte con atto deliberativo della Giunta Comunale su richiesta scritta dell interessato, corredata da valutazione dell Assistente Sociale che relazionerà sull andamento del Progetto Assistenziale. 2. La domanda di proroga e la relativa relazione dell Assistente Sociale dovranno essere consegnati almeno 30 giorni prima della scadenza dei quattro mesi, salvo casi eccezionali verificati dall Amministrazione Comunale. 3. La perdita dei requisiti di cui all art. 4 comporta la perdita al diritto di godere del servizio. 4. Il rinnovo è sempre espresso. 4 Articolo 7 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 1. Ogni utente, assegnatario di un alloggio, potrà accedere previa sottoscrizione del contratto e del Regolamento che costituiscono impegno formale ad adempiere agli obblighi connessi, in particolare: a. rispettare le regole di buon vicinato e di civile convivenza; b. curare l igiene dell ambiente ed, eventualmente, dell area cortilizia; c. farsi carico della manutenzione ordinaria e della buona conservazione del materiale in dotazione con i locali; d. non tenere animali domestici; e. fornire la massima collaborazione ai dipendenti dell Amministrazione responsabili della gestione dei locali; f. attivarsi per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa; g. impegnarsi a seguire il piano di assistenza individualizzata predisposto dai servizi sociali; h. pagare le quote di compartecipazione; i. non far accedere all alloggio persone estranee non autorizzate e non cedere l appartamento ad altri;
5 j. non effettuare modifiche ai locali, ivi compresi le tinteggiature, senza autorizzazione scritta da parte dei competenti uffici comunali. Articolo 8 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE 1. L utente è tenuto alla compartecipazione alle spese di gestione del servizio nella misura stabilita annualmente dall Amministrazione comunale in sede di definizione delle tariffe e delle contribuzioni o compartecipazioni degli utenti alla gestione dei servizi comunali. 2. L utente è tenuto a versare all Amministrazione comunale una cauzione il cui importo è definito dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita all utente al termine dell assegnazione dell alloggio e solo nel caso in cui non venga accertato uno stato di incuria e/o abbandono dell appartamento e/o non siano rilevati danni all alloggio. 3. La quota di compartecipazione è costituita dal rimborso delle utenze e da una quota di utilizzo dell appartamento. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio deve avvenire da parte dell utente mensilmente. 4. Ad ogni rinnovo dell assegnazione la quota di compartecipazione verrà aumentato così da eguagliare, con l ultimo rinnovo, la quota massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Articolo 9 PERDITA DEL DIRITTO A FRUIRE DEL SERVIZIO 1. La perdita dei requisiti di cui all art. 4, la violazione di norme legislative, la non osservanza delle norme del presente regolamento, nonché la non ottemperanza a disposizioni dell Autorità o al pagamento delle spese inerenti al Servizio, comportano la revoca del diritto a godere del servizio. 2. Spetta al Responsabile di Settore l emissione e l esecuzione dei provvedimenti idonei ad ottenere il rilascio dei locali, ivi compresa la richiesta dell uso della forza pubblica. Articolo 10 ABROGAZIONI 1. Il presente regolamento abroga il Regolamento per la gestione di case albergo o domicili di emergenza di proprietà o disponibilità comunale approvato con delibera di C.C. n. 132 del e modificato con delibera di C.C. n. 131 del
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