DELIBERA N 82/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BASILI / OKCOM XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DELIBERA N 82/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BASILI / OKCOM XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le"

Transcript

1 DELIBERA N 82/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BASILI / OKCOM XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio ) del ; VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l articolo 1, comma 13, che prevede l istituzione, quale organo funzionale dell Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori; VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA l istanza pervenuta in data , rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/258/2012, con cui Il Sig. XXX Basili (di seguito, per brevità, Sig. Basili) ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società Okcom XXX (di seguito, per brevità, anche denominata Okcom ); VISTA la nota del con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del Regolamento, l avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando, a pena di irricevibilità, il termine di 30 giorni per lo scambio di memorie e documentazione, e di 10 giorni per repliche; VISTE le memorie depositate dall utente il ; VISTE le memorie e gli allegati depositati da Okcom il ; 1

2 UDITA la parte istante all udienza del , per mancata comparizione del gestore; CONSIDERATO quanto segue: A. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento 1. Il sig. Basili, all esito del tentativo obbligatorio di conciliazione intentato presso la CCIAA di Viterbo, concluso con esito negativo per mancata comparizione del gestore, ha introdotto il presente contenzioso nei confronti di Okcom rappresentando quanto segue: a) di essere titolare di un contratto per servizi voce ed internet con Okcom sin dall aprile 2010; di aver riscontrato disservizi sulla linea a partire dal e, non trovando soluzione nonostante le segnalazioni al servizio clienti, decideva di dare disdetta il ; il faceva richiesta di rientro in Telecom Italia, la quale suggeriva di attivare una nuova numerazione in quanto non in grado di garantire la portabilità in tempi brevi. La nuova numerazione veniva attivata in data Chiedeva pertanto un indennizzo ai sensi della Delibera n.73/11/cons per il malfunzionamento per Euro 175; un indennizzo per Euro 200 per la perdita della numerazione ed Euro 200 per le spese di procedura. Depositava inoltre copia della disdetta inoltrata via fax. Con memoria tempestivamente depositata, dietro specifiche richieste istruttorie del Corecom, dichiarava di non essere in grado di specificare le date delle segnalazioni di guasto ( né il numero di pratica in quanto non comunicatogli); di non poter fornire il contratto sottoscritto con Telecom per il rientro della linea rientro rivelatosi non praticabile- perché stipulato telefonicamente, né di essere ancora entrato in possesso della 1 fattura Telecom attestante l attivazione di una nuova numerazione. Con memoria tempestivamente depositata Okcom deduceva che: 1) l utente era titolare di un contratto di abbonamento dal ; 2) il risulta sul sistema una segnalazione di guasto da parte dell utente sulla linea voce; problema effettivamente accertato e risolto nell arco di circa due ore (in allegato screen shot del Trouble Ticket); 3) il 25 e , l utente ricontattava il Servizio clienti per chiedere informazioni sulle condizioni del contratto e sulle credenziali di accesso all aerea riservata ( in allegato screen del Service Request); 3) l l utente segnalava al servizio clienti una lentezza non grave della connessione internet che, previa verifica tecnica, non veniva riscontrata attestandosi il servizio sugli standards contrattuali (in allegato screen shot del Trouble Ticket); 4) il perveniva nuova segnalazione di lentezza grave della connessione ed il reparto tecnico effettivamente riscontrava il degrado della stessa aprendo un trouble ticket con Telecom Italia, riscontrato da questa il successivo con risposta guasto non riscontrato (in allegato screen shot del Trouble Ticket; 5) che a soli due giorni dalla segnalazione del 5 marzo, in pendenza del termine previsto dalle condizioni contrattuali per la risoluzione del guasto, il cliente inoltrava la disdetta, divenuta efficace con disattivazione del servizio il successivo ; 6) produceva inoltre schermate attestanti gli speed test effettuati dall utente su suggerimento del servizio clienti e quelli effettuati da Okcom in conformità alla procedura prevista dalla Del Agcom 244/08/CSP e s.m. 7) declinava ogni responsabilità quanto alla perdita del numero in quanto non destinatario di alcuna richiesta di portabilità verso altro gestore effettuata dall utente, né di alcuna richiesta di rilascio della risorsa da parte di altro gestore. 2

3 B. Motivi della decisione B1) Considerazioni in rito Preliminarmente si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di cui all art. 14 del regolamento ed è pertanto ammissibile. B2) Sul malfunzionamento del servizio. Pacifica e documentata l esistenza del contratto tra l operatore l utente, la controversia verte sulla fondatezza della pretesa di quest ultimo ad essere indennizzato per malfunzionamento del servizio ADSL (lentezza di connessione, unico motivo di risoluzione del rapporto contrattuale specificato nella disdetta) che l utente lamenta non essere stato mai risolto, indicandone la durata nel periodo intercorrente tra il ed il (attivazione con altro operatore). L operatore sostiene invece che le segnalazioni da una parte sono state gestite nei tempi contrattualmente previsti, dall altra le verifiche tecniche che ne sono conseguite, non hanno rivelato difformità rispetto agli standards contrattuali. La pretesa dell utente è fondata con le limitazioni che seguono. In base ai principi generali sull onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n , e da ultimo, 3 luglio 2009 n e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l onere di dimostrare l avvenuto esatto adempimento o che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Nella fattispecie dedotta, vale quanto stabilito ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), ossia che gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. A fronte delle asserite segnalazioni di lentezza della connessione ADSL delle quali l utente non è stato in grado di individuare le rispettive date onde consentire il calcolo dei tempi di riparazione, ma delle quali è stato il gestore a depositare i trouble tickets di gestione delle stesse, spettava dunque ad Okcom provare di avere fornito il servizio in modo regolare e continuo, nonchè di avere svolto tutte le attività necessarie a risolvere il disservizio o che l inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità. La documentazione probatoria depositata dal gestore in fase istruttoria non contestata dall utente che pure l ha ricevuta- consente anzitutto di circoscrivere il dedotto periodo di malfunzionamento, inteso come degrado della connessione internet, individuando il dies a quo 3

4 nella segnalazione del , in quanto è dimostrato in atti che le precedenti del e del 25 e riguardavano una il servizio voce, le altre richieste di informazioni, tutte comunque tempestivamente gestite. Il dies ad quem va individuato invece al , data di efficacia della disdetta, in concomitanza della quale il gestore avrebbe dovuto cessare il servizio. Ciò premesso, in relazione al periodo interessato dal disservizio, occorre richiamare il nuovo quadro regolamentare costituito dalle Delibere n. 131/06/CSP, 244/08/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, come delineatosi a seguito delle modifiche introdotte dalle delibere 149/07/CSP, 400/10/CONS e 151/12/CONS, in base al quale sussiste l obbligo del fornitore di specificare la velocità minima del servizio dati, risultante dalle misurazioni effettuate. In altri termini, gli operatori devono rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete con il collegamento Adsl. Sul punto, si deve puntualizzare che l obbligo previsto dall articolo 7, comma 3, della delibera n.244/08/csp a carico degli operatori di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading soddisfa esigenze di maggiore trasparenza e di scelta d acquisto consapevole da parte degli utenti. Ciò, diversamente dal precedente regolamento di cui alla delibera n.131/06/csp recante direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249, secondo il quale il predetto obbligo informativo atteneva solo alla velocità massima teorica. L adempimento da parte degli operatori dell obbligo di garantire la banda minima in downloading, di cui all articolo 7, comma 3, della delibera n.244/08/cons, sebbene cogente dall entrata in vigore del predetto provvedimento, è stato reso operativo e verificabile per gli utenti solo con l adozione a partire dal mese di ottobre 2010, del sistema Ne.Me.Sys che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all utente finale e precisamente, in conformità a quanto previsto dall articolo 8, comma 5, della citata delibera, entro un anno dalla designazione del soggetto indipendente di cui alla successiva delibera n.147/09/csp,. Infatti, l art. 8, comma 6, Delibera 244/08/CSP dedicato alla Verifica della qualità di servizio resa ad uso dell utente finale testualmente dispone che Qualora l utente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra può presentare, entro 30 giorni dalla data in cui ha effettuato la misura, mediante il servizio di cui al comma 1, un reclamo circostanziato all operatore, allegandovi la certificazione attestante la misura effettuata, rilasciata per conto dell Autorità. Ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, l utente ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all operatore con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata. Pertanto, stante la decorrenza della messa a disposizione degli utenti finali del nuovo strumento di test di velocità sul sito (ottobre 2010), le nuove segnalazioni e reclami addotti nella presente controversia a sostegno dell asserita lentezza del collegamento, (svolti dal dicembre 2010), avrebbero dovuto essere supportati dal previo espletamento da parte dell utente della procedura di cui al citato art.8 comma 6, Delibera 244/08/CSP, all epoca già entrato in vigore e pubblicizzato ( cfr. Comunicato Stampa Agcom del ). 4

5 L utente avrebbe pertanto dovuto far precedere le sue segnalazioni dalle misurazioni eseguite secondo la procedura accreditata, già vigente all epoca dei fatti, supportando le sue segnalazioni con tali prove. Ma vi è di più. Avuto riguardo alle richieste indennizzatorie dell utente, si segnala che quand anche le rilevazioni sul sistema Nemesys fossero state effettuate ed avessero fornito prova dell effettivo degrado del segnale, l utente avrebbe avuto solo la facoltà di cambiare operatore senza costi di cessazione, mentre l indennizzo sarebbe stato circoscritto, in conformità con quanto previsto dall art.4 della delibera n.131/06/csp, ai ritardi, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto, nella riparazione dei malfunzionamenti segnalati. Orbene rispetto a tale ultima disposizione regolamentare, non può sottacersi come, pur non avendo l utente eseguito le misurazioni certificate sia stato l operatore stesso ad ammettere e fornire prova del disservizio dedotto, producendo le schermate dei trouble tickets aperti per lentezza lieve e lentezza grave della connessione e rispetto ai quali è dunque applicabile il disposto dell art.4 della Del. 131/06/CSP. Il ticket aperto il è stato aperto e risulta chiuso il giorno seguente con esito positivo, ma nella realtà il problema non può considerarsi risolto se già al , perveniva nuova segnalazione per grave lentezza del collegamento accertata e comunicata dallo stesso gestore a Telecom Italia nei confronti della quale apriva apposito ticket; l esito comunicato da quest ultima di mancato risconto del problema non può considerarsi coerente con quanto registrato sugli screen shots da Okcom e deve pertanto concludersi per la mancata gestione del guasto. Né sono state prodotte dal gestore le misurazioni certificate ai sensi della Delibera 244/08/CSP, seppure citate nella memoria. Ai sensi pertanto dell art.2, comma 2 e 5 comma 2 della Delibera Indennizzi, si riconosce l importo di Euro 90,00 per il ritardo nella gestione del guasto. B3) Sulla perdita della numerazione. La richiesta è infondata e pertanto non può essere accolta. L utente, seppur richiesto, non è stato in grado di provare il titolo della sua pretesa ad essere indennizzato per la perdita della numerazione, ossia un contratto di portabilità in Telecom fallito per ragioni tecniche o amministrative o comunque interrotto per comunicazioni ostative da parte del gestore Recipient; né ha dimostrato, in alternativa, di essersi avvalso della facoltà prevista dall art.17 bis della Del 274/07/CONS (richiesta di portabilità al Donating) anzi, l utente stesso ha depositato con l istanza, la disdetta comunicata ad Okcom di cessazione del contratto, senza manifestazione contestuale di voler conservare la numerazione per migrazione ad altro gestore. Né vi è poi alcuna prova, per mancanza di fatture, dell effettiva attivazione di una nuova numerazione presso il nuovo gestore. B4) Sulle spese della procedura. Infine, quanto alle spese della procedura, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. 5

6 Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, delle difese svolte, della parziale soccombenza, della mancata partecipazione del gestore all udienza di conciliazione, si ritiene congruo liquidare l importo complessivo di euro 50,00 a titolo di rimborso spese per la procedura di definizione. Per tutto quanto sopra esposto, IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dal Sig. XXX Basili nei confronti dell operatore Okcom XXX sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00 quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento DELIBERA L accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata dal Sig XXX Basili in data La società Okcom XXX è pertanto tenuta a riconoscere in favore di XXX Basili, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: a) euro 90,00= (novanta/00=), a titolo di indennizzo per il ritardo nella riparazione del guasto, oltre interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; b) euro 50,00(cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n

7 La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. Roma, 11 settembre 2013 Il Presidente Francesco Soro Fto Il Dirigente Responsabile del Procedimento Livio Sviben Fto 7

DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. Determinazione dirigenziale n. 15 del 24 dicembre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA

Dettagli

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

DELIBERA N. 65/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRAUT/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 65/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRAUT/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 65/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRAUT/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX 1 DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

DELIBERA N. 7/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX / VODAFONE OMNITEL XXXX

DELIBERA N. 7/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX / VODAFONE OMNITEL XXXX DELIBERA N. 7/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX / VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PILATO / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 838/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 aprile 2014; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A.

DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A. DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

DELIBERA DL/018/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. M. / TISCALI xxx (LAZIO/D/739/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

DELIBERA DL/018/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. M. / TISCALI xxx (LAZIO/D/739/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO DELIBERA DL/018/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. M. / TISCALI xxx (LAZIO/D/739/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14

Dettagli

DELIBERA N. 23/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MIGLIARUCCI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 23/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MIGLIARUCCI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 23/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MIGLIARUCCI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 21/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CENTRO ESTETICO BIRO di XXXX BIANCHI / VODAFONE OMNITEL XXXX

DELIBERA N. 21/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CENTRO ESTETICO BIRO di XXXX BIANCHI / VODAFONE OMNITEL XXXX DELIBERA N. 21/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CENTRO ESTETICO BIRO di XXXX BIANCHI / VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di

Dettagli

DELIBERA DL/012/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. M./WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/581/2013)

DELIBERA DL/012/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. M./WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/581/2013) DELIBERA DL/012/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. M./WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/581/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 19 gennaio 2015; VISTA

Dettagli

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA N. 21/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO LEGALE XXX / BT ITALIA XXX

DELIBERA N. 21/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO LEGALE XXX / BT ITALIA XXX DELIBERA N. 21/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO LEGALE XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA DL/080/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. R. / TISCALI ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA DL/080/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. R. / TISCALI ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del DELIBERA DL/080/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. R. / TISCALI ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2014 DEFC.2014.3 Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La

Dettagli

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA Delibera n. 135/10/CIR Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2010; VISTA

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 3 del 6 febbraio 2015. Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XX XXXX /Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 3 del 6 febbraio 2015. Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XX XXXX /Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 3 del 6 febbraio 2015 Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XX XXXX /Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità

Dettagli

DELIBERA N. 57/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. Pepita XXXX/ Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 57/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. Pepita XXXX/ Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 57/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pepita XXXX/ Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE Determinazione 15/2015 Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX Determinazione dirigenziale n. 7 del 3 ottobre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., Norme

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 9 del 18 marzo 2015. Oggetto: Definizione della controversia XXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXX/Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu)

DETERMINAZIONE n. 9 del 18 marzo 2015. Oggetto: Definizione della controversia XXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXX/Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) DETERMINAZIONE n. 9 del 18 marzo 2015 Oggetto: Definizione della controversia XXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXX/Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione

Dettagli

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA n. 16/14/CIR

DELIBERA n. 16/14/CIR DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITA / VODAFONE OMNITEL N.V. (ora VODAFONE OMNITEL B.V.) E TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 991/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84; Determinazione 18/2014 Definizione della controversia XXX/Optima Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi

Dettagli

DELIBERA N. 78/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MARRUCCI / EUTELIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 78/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MARRUCCI / EUTELIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 78/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MARRUCCI / EUTELIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:

Dettagli

DELIBERA N. 56/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX TERELLE/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 56/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX TERELLE/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 56/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX TERELLE/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

DELIBERA 11/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX SANTINI/VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA 11/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX SANTINI/VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA 11/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX SANTINI/VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

DELIBERA N. 58/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGRIFIELD XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 58/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGRIFIELD XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 58/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGRIFIELD XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA N. 99/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BERNARDINI / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per

DELIBERA N. 99/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BERNARDINI / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per DELIBERA N. 99/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BERNARDINI / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 29/2014 TITOLO 1.10.21/619 1.10.4. LEGISLATURA IX Il giorno 11 luglio 2014 si è riunito nella sede

Dettagli

DELIBERA N. 31/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AVIZZANO/TISCALI XXX /TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato

DELIBERA N. 31/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AVIZZANO/TISCALI XXX /TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato DELIBERA N. 31/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AVIZZANO/TISCALI XXX /TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162. Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162. Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013 DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162 Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E TELECOM ITALIA LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l.

Dettagli

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015 Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015 L anno duemilaquidici, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11 in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze, si

Dettagli

DELIBERA N. 34/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 34/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 34/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA N. 53/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. XXXX Vitali/ BT ITALIA /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 53/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. XXXX Vitali/ BT ITALIA /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 53/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX Vitali/ BT ITALIA /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARROZZERIA ANDREETTA / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 869/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti

Dettagli

DELIBERA N. 25/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PAIELLA XXXX/VODAFONE OMNITEL XXXX

DELIBERA N. 25/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PAIELLA XXXX/VODAFONE OMNITEL XXXX DELIBERA N. 25/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PAIELLA XXXX/VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IBBA /TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2607/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2015; VISTA la legge 14

Dettagli

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/4879/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 22 del 21 luglio 2014 Sono presenti i componenti

Dettagli

DELIBERA N. 19/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRUNETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 19/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRUNETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 19/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRUNETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 104/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale

DELIBERA N. 104/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale DELIBERA N. 104/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: X XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente

Dettagli

DELIBERA DL/005/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx/ VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU / TELECOM ITALIA xxx

DELIBERA DL/005/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx/ VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU / TELECOM ITALIA xxx DELIBERA DL/005/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx/ VODAFONE OMNITEL xxx - TELETU / TELECOM ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

DELIBERA DL/024/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. M. P. / FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/024/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. M. P. / FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/024/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. M. P. / FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA N. 41/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX/VODAFONE

DELIBERA N. 41/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX/VODAFONE DELIBERA N. 41/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ASSOCIATO XXXX/VODAFONE IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

Delibera n. 40 2014. Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

Delibera n. 40 2014. Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX Verbale n. 24 Adunanza del 27 ottobre 2014 L anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 11,00 in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze,

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Nic DELIBERAZIONE N. 182 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Praticò xxx c/ WIND TELECOMUNICAZIONI IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella

Dettagli

DELIBERA N. 14/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 14/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 14/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA DL/008/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. S./FASTWEB xxx

DELIBERA DL/008/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. S./FASTWEB xxx DELIBERA DL/008/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. S./FASTWEB xxx IL CORECOM LAZIO Nella riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 63/2013 TITOLO 1.10.21/603 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 6 dicembre 2013 si è riunito nella sede

Dettagli

DELIBERA N 73/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXX IL CORECOM LAZIO Nella

DELIBERA N 73/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXX IL CORECOM LAZIO Nella DELIBERA N 73/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

DELIBERA N. 13/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA WIERZCHOWSKA XXX / FASTWEB XXX

DELIBERA N. 13/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA WIERZCHOWSKA XXX / FASTWEB XXX DELIBERA N. 13/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA WIERZCHOWSKA XXX / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 27/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEW SUD UFFICIO XXX/WIND XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 27/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEW SUD UFFICIO XXX/WIND XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 27/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NEW SUD UFFICIO XXX/WIND XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014 Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014 L anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 11.00, in Torino presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXXXXX/ Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente

Dettagli

DELIBERA DL/076/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA EVA EDIT MIKULA/VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/076/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA EVA EDIT MIKULA/VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/076/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA EVA EDIT MIKULA/VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di

Dettagli

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA, DELIBERA N. 3/11/CIR Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA, NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 gennaio 2011; VISTA la legge 31 luglio

Dettagli

DELIBERA N. 58/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MAROTTA / VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 58/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MAROTTA / VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 58/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MAROTTA / VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA DL/027/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C. / TELECOM ITALIA S.P.A. e TELETU S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA

DELIBERA DL/027/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C. / TELECOM ITALIA S.P.A. e TELETU S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA DELIBERA DL/027/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C. / TELECOM ITALIA S.P.A. e TELETU S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del

Dettagli

DELIBERA DL/007/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. F. F./VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del

DELIBERA DL/007/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. F. F./VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del DELIBERA DL/007/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. F. F./VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DELIBERA DL/039/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA R. B. / POSTEMOBILE S.P.A.

DELIBERA DL/039/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA R. B. / POSTEMOBILE S.P.A. DELIBERA DL/039/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA R. B. / POSTEMOBILE S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DELIBERA N. 20/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX D ALFONSO/TISCALI ITALIA XXX

DELIBERA N. 20/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX D ALFONSO/TISCALI ITALIA XXX DELIBERA N. 20/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX D ALFONSO/TISCALI ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 52/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2014.1.10.21.35 LEGISLATURA IX Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei

Dettagli

DELIBERA N. 29/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA XXXX / FASTWEB XXXX

DELIBERA N. 29/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA XXXX / FASTWEB XXXX DELIBERA N. 29/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA XXXX / FASTWEB XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXX /Tiscali Italia XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXX /Tiscali Italia XXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXX /Tiscali Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente

Dettagli

Via C.. Portanova Palazzo Campanella 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 810227 Fax 0965/810301

Via C.. Portanova Palazzo Campanella 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 810227 Fax 0965/810301 Consiglio Regionale della Calabria Prot. N. Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N.69 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Aricò xxxxx c/ Telecom Italia xxx. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella

Dettagli

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA Delibera n. 14/11/CIR Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 febbraio 2011;

Dettagli

DELIBERA n. 643/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 643/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione

Dettagli

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 63/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2012.1.10.757 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei

Dettagli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 19/2012 TITOLO 1.10.21/227 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 5 giugno 2012 si è riunito nella sede di

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DELIBERA N. 28/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXXX

DELIBERA N. 28/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXXX DELIBERA N. 28/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pavimondo Travel di Decimo Parallelo Viaggi e Vacanze /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Clouditalia Telecomunicazioni XXX (già Eutelia XXX XX XX)

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Clouditalia Telecomunicazioni XXX (già Eutelia XXX XX XX) Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Clouditalia Telecomunicazioni XXX (già Eutelia XXX XX XX) Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

DELIBERA N. 30/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPACCAPANICCIA XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 30/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPACCAPANICCIA XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 30/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPACCAPANICCIA XXX / VODAFONE OMNITEL XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre 2013. Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre 2013. Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre 2013 Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell

Dettagli

DELIBERA N. 10/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX Mena /Wind Telecomunicazioni XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 10/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX Mena /Wind Telecomunicazioni XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 10/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX Mena /Wind Telecomunicazioni XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità

Dettagli

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 20/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2012.1.10.21.755 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2014 DEFC.2014.10 Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / SKY ITALIA X La Responsabile del

Dettagli

DETERMINAZIONE OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP

DETERMINAZIONE OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP DETERMINAZIONE Determinazione n. 05 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dettagli

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014 Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., Norme generali

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 45 del 15 dicembre 2014

DELIBERAZIONE n. 45 del 15 dicembre 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente

Dettagli