Capitolo 1. Il contratto di assicurazione. 1. Il contratto in generale

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1 Capitolo 1 Il contratto di assicurazione 1. Il contratto in generale Il contratto di assicurazione La disciplina prevista dal Codice Civile: contraente ed assicuratore La durata e la fine del contratto La prescrizione nell assicurazione La riassicurazione I rami assicurativi previsti dal Codice delle Assicurazioni. 1. Il contratto in generale Prima di definire il contratto di assicurazione è necessario definire il concetto di negozio giuridico e di contratto. Le nozioni che illustreremo in questo paragrafo ci permetteranno di capire meglio le norme dettate dal legislatore per disciplinare il contratto di assicurazione. Il negozio giuridico consiste in una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall ordinamento. I negozi giuridici si distinguono: in relazione al tempo in cui producono i loro effetti: negozi inter vivos, destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti, e negozi mortis causa, destinati a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto; a seconda del numero delle parti coinvolte nell accordo: negozi unilaterali (manifestazione di volontà di una sola parte, es.: testamento), negozi bilaterali (manifestazione di volontà di due parti), negozi plurilaterali (manifestazione di volontà di più parti); a seconda della forma: negozi solenni e non solenni (i primi da farsi mediante atto pubblico, es.: il matrimonio, il testamento, la donazione, la vendita di beni immobili, l atto costitutivo di una società per azioni), formali o non formali (a seconda che sia o meno prescritta una forma determinata). La forma inoltre può essere ad substantiam (se non si osserva la forma prescritta dalla legge, il negozio è nullo) o ad probationem (il negozio è valido in ogni caso, ma deve essere provato nella forma prescritta dalla legge perchè, in caso di lite tra le parti, la prova fornita in altro modo non è ammessa); a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore: negozi tipici (espressamente previsti dalla legge, es.: la compravendita) e negozi atipici (non previsti né disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti per esigenze specifiche di negoziazione, es.: il leasing); a seconda della natura del rapporto oggetto dei negozi: negozi non patrimoniali (quando si riferiscono a interessi o rapporti di natura non economica, es.: il matrimonio, l adozione, la legittimazione di un figlio naturale) e negozi patrimoniali (se riguardano interessi o rapporti prevalentemente di natura eco-

2 140 Parte III - Tecnica assicurativa nomica cioè direttamente valutabili in denaro come un contratto, una cambiale ecc.); infine, a seconda della previsione o meno di una controprestazione, i negozi a contenuto patrimoniale possono essere: a titolo gratuito (quando una delle parti acquisisce un vantaggio senza un corrispettivo, es.: la donazione, il comodato ecc.) o a titolo oneroso (se ciascuna delle parti, per acquistare un diritto, un beneficio o un vantaggio, sopporta un correlativo sacrificio). La nozione di contratto è strettamente collegata a quella di negozio giuridico. Il contratto rientra infatti all interno della più ampia categoria dei negozi giuridici. L art del Codice Civile definisce «il contratto come l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale». La sua disciplina è contenuta nei titoli II e III del libro quarto (Delle obbligazioni). A) Requisiti del contratto Ai sensi dell art del Codice Civile sono requisiti essenziali del contratto: 1. l accordo delle parti. È il fondamento del contratto. Questo si distingue dal negozio giuridico per il fatto che non è sufficiente la manifestazione di una singola volontà, ma vi deve essere l incontro di due o più volontà. Il contratto è infatti un negozio giuridico bilaterale. Va precisato che la volontà negoziale di entrambe le parti deve essere valida ossia non inficiata da errore, dolo o violenza; 2. la causa. Questa consiste nello scopo oggettivo che le parti perseguono tramite il loro accordo ovvero nella funzione economico-sociale riconosciuta dall ordinamento al contratto. Essa va distinta dal motivo che consiste nello scopo specifico ovvero nella ragione soggettiva che le parti intendono raggiungere con il contratto, che solitamente è irrilevante. Ad esempio, la causa di un contratto di compravendita è il trasferimento di un bene da un soggetto all altro a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro; il motivo di un contratto di compravendita, ad esempio, di un immobile, può essere il fatto che il venditore vuole acquistarne un altro più grande. Di solito i motivi non sono comunicati alla controparte e non sono né conosciuti né conoscibili dall altro contraente. Si ritiene, pertanto, che essi siano di regola giuridicamente irrilevanti, quand anche per il singolo siano la ragione, o addirittura la ragione esclusiva, per stipulare l atto; 3. l oggetto, ossia il contenuto delle volontà. Esso viene identificato con la cosa o la prestazione negoziale del contratto. Può consistere non soltanto in un bene materiale (es.: casa), ma anche in un bene immateriale (es.: creazione intellettuale) o in un facere (es.: il compimento di un servizio) e deve essere: possibile (e cioè realizzabile), lecito (e cioè non contrario a norme imperative, all ordine pubblico ed al buon costume), determinato o determinabile; 4. la forma, ossia il modo attraverso il quale viene manifestata la volontà. Essa può essere richiesta o meno dalla legge a pena di nullità.

3 Capitolo 1 - Il contratto di assicurazione 141 Sono invece elementi accidentali del contratto: la condizione, che consiste in un evento futuro e incerto, può essere sospensiva se subordina gli effetti di un contratto o di una sua clausola al verificarsi dell evento, o risolutiva se l evento determina invece la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola. La condizione può essere potestativa o causale a seconda che l evento futuro sia dipendente o meno dalla volontà della parti o di una parte; il termine, che consiste in un evento futuro e certo, dal quale cominciano a verificarsi (termine iniziale) o fino al quale durano (termine finale) gli effetti giuridici del negozio; il modo o onere, che consiste in un obbligo imposto al beneficiario di un attribuzione gratuita. In mancanza di questo non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. Esso può essere apposto solamente ai negozi a titolo gratuito (es.: donazione). Gli elementi accidentali sono quindi quegli elementi che possono essere apposti liberamente dalla volontà delle parti e si distinguono in generali che abbiamo appena citato (la condizione, il termine e il modo) e particolari, che sono la clausola penale e la caparra. Esistono infine gli elementi naturali del contratto, che consistono nelle clausole negoziali tipiche previste dalla legge per un determinato tipo di contratto o negozio. I loro effetti si producono automaticamente senza bisogno di uno specifico richiamo delle parti. Alcune di queste clausole possono essere eliminate o modificate da una difforme volontà delle parti. Inoltre occorre distinguere tra i contratti consensuali, quando il semplice consenso è sufficiente al perfezionamento del contratto, e quelli reali, quando invece è anche necessaria la consegna di una cosa; tra contratti ad effetti reali, se danno luogo a trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato, e quelli ad effetti obbligatori, se danno luogo a rapporti di obbligazione. Si dicono invece a prestazioni corrispettive o sinallagmatici i contratti che generano due attribuzioni patrimoniali contrapposte, per cui ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione. Infine, citiamo un particolare tipo di contratto che è quello preliminare, che vincola le parti a concludere un contratto successivo. A norma dell art del Codice Civile, è riconosciuta alle parti la libertà di stipulare contratti atipici, cioè diversi da quello previsti espressamente dalla legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico. Parliamo in tal senso di autonomia contrattuale, specificazione del più ampio principio dell autonomia privata, che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante il compimento di negozi giuridici. L autonomia contrattuale può in definitiva sintetizzarsi come la libertà di concludere o meno il contratto, scegliere liberamente la persona del contraente, stabilire il contenuto contrattuale ed infine addivenire eventualmente alla conclusione di contratti atipici.

4 142 Parte III - Tecnica assicurativa B) La rappresentanza Un negozio giuridico, o un contratto, può essere concluso direttamente o a mezzo di rappresentante. La rappresentanza in diritto civile è il potere di agire per conto altrui: un soggetto giuridico, detto rappresentante, si sostituisce ad un altro, detto rappresentato, per il compimento di uno o più atti giuridici. In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cd. atti personalissimi: ad esempio, il testamento o, in generale, i negozi giuridici del diritto di famiglia. Ai sensi dell art del Codice Civile le fonti del potere di rappresentanza sono due: 1. la legge, che dà vita alla rappresentanza legale o necessaria (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare ecc.); 2. l interessato, attraverso il conferimento di una procura. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza volontaria. La procura è l atto giuridico unilaterale con cui un soggetto (rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (rappresentante). Gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso. L oggetto della procura è, in generale, il compimento di uno o più atti giuridici. Se si tratta di atti determinati, la procura è detta speciale. Se invece la procura si estende a tutti gli affari del rappresentato (o ad una categoria di affari), prende il nome di generale. Di regola, in quest ultimo caso, i poteri di rappresentanza si limitano ai soli atti di ordinaria amministrazione. Nella cd. procura alle liti, il rappresentato conferisce al rappresentante i poteri di rappresentanza tecnica in sede di giudizio. La procura si estingue con il compimento, da parte del rappresentante, degli atti per cui era stata conferita la procura, con la morte del rappresentante o del rappresentato, con la revoca da parte del rappresentato, con la rinunzia da parte del rappresentante o con il fallimento del rappresentato. Si parla di procura apparente laddove il rappresentante concluda un contratto nonostante la procura gli sia stata revocata, oppure sia intervenuta una diversa causa di estinzione della procura. In questi casi dall art del Codice Civile discendono i seguenti principi: 1. il rappresentato ha l onere di portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei, la revoca o la modifica della procura; 2. il rappresentato rimane obbligato nei confronti del terzo che, senza sua colpa, abbia ignorato le altre cause di estinzione della procura. Al di fuori dei summenzionati casi di procura apparente, un contratto stipulato da un rappresentante che non ne ha il potere o che agisca eccedendo i poteri a lui conferiti, è inefficace (art del Codice Civile). Il falsus procurator, avendo agito a nome altrui, non acquista la posizione di contraente in proprio: sarà invece responsabile per i danni che il terzo contarente abbia sofferto confidando senza

5 Capitolo 1 - Il contratto di assicurazione 143 sua colpa nella validità del contratto (art del Codice Civile). Il rappresentato può però, tramite la ratifica, sanare l atto compiuto senza poteri in suo nome (art del Codice Civile). La ratifica è negozio unilaterale posto in essere dall interessato allo scopo di sanare il difetto di procura. Ha effetto retroattivo, ma non può pregiudicare i diritti acquisiti nel frattempo dai terzi. Va detto infine che la figura della «falsa rappresentanza» si distingue da quella dell «abuso di rappresentanza» in quanto nella seconda il potere rappresentativo esiste e viene esercitato nei suoi limiti, ma con deviazione dal suo scopo istituzionale, cioè la cura degli interessi del rappresentato (il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è annullabile su domanda di quest ultimo, sempre che il conflitto di interessi fosse conosciuto o conoscibile dal terzo). La procura non va confusa con il mandato. Entrambi questi negozi attribuiscono ad un soggetto la competenza a compiere atti per conto di un altro. La procura viene conferita mediante atto unilaterale, il mandato tramite contratto. Il mandato è infatti il contratto con cui una parte (mandatario) assume l obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell altra parte (mandante). Il mandato può essere con o senza rappresentanza o procura. Se è con rappresentanza al mandatario è conferita una procura, gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome e per conto del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. Il mandato può anche essere senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante. Il mandatario acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi i quali non hanno alcun contatto con il mandante. Il mandatario ha poi l obbligo, in virtù del mandato ricevuto, di trasferire con successivo negozio al mandante il diritto acquistato in nome proprio ma nell interesse del mandante. Nel caso in cui le persone con cui ha contrattato il mandatario risultino insolventi, l art del Codice Civile afferma che il mandatario non risponde, salvo patto contrario, verso il mandante dell adempimento delle obbligazioni, salvo che l insolvenza di tali persone gli fosse o dovesse essergli nota all atto della conclusione del contratto. C) La conclusione del contratto Il contratto si conclude con l incontro delle uguali volontà delle due parti. La conclusione del contratto può avvenire: con uno scambio di dichiarazioni. In questo caso il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell accettazione della controparte. Non è sufficiente che la proposta di una parte sia accettata dall altra, ma è necessario che questa accettazione sia conosciuta dal proponente. L accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all altra parte. Qualora il proponente richieda per l accettazione una forma determinata, l accettazione non ha

6 144 Parte III - Tecnica assicurativa effetto se è data in forma diversa. Un accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell`affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l`esecuzione. L accettante deve dare prontamente avviso all`altra parte dell`iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l accettante ne ha intrapreso in buona fede l esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l iniziata esecuzione del contratto. L accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell accettazione. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo (proposta irrevocabile), la revoca è senza effetto. In questo caso la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell affare o altre circostanze escludano tale efficacia; con una proposta cui fa seguito l esecuzione della prestazione da parte dell altro contraente. Parliamo in questo caso di comportamento concludente. In questo caso il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui la prestazione ha avuto inizio. Non è quindi indispensabile una dichiarazione esplicita delle parti, ma può essere sufficiente un comportamento concludente che può essere anche il silenzio (es.: persona che prende un mezzo pubblico, che conclude un contratto di trasporto salendo sul mezzo stesso senza dover espressamente dichiarare di accettare il contratto); con proposta non seguita da rifiuto della controparte (nel caso di contratti con obbligazioni del solo proponente); Ai sensi dell art del Codice Civile, una volta concluso, il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto soltanto per mutuo consenso di entrambe le parti o nei casi previsti dalla legge. D) La patologia del contratto La mancanza o il difetto di un requisito essenziale del contratto possono determinare una patologia del contratto ovvero una fine prematura dello stesso. Il caso di invalidità del contratto più grave è la nullità. L art del Codice Civile individua come cause di nullità del contratto: la mancanza di un requisito essenziale: la mancanza totale del consenso, della causa, dell oggetto o della forma, laddove sia prevista a pena di nullità; la contrarietà a norme imperative; l illiceità della causa o dei motivi. Nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante; l oggetto è impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile; altri casi stabiliti dalla legge (detti nullità speciali).

7 Capitolo 1 - Il contratto di assicurazione 145 La nullità può essere totale o parziale. In quest ultimo caso in ossequio al principio di conservazione dello stesso, la nullità è limitata a singole parti o clausole dello stesso, senza estendersi all intero contratto. Inoltre qualora le clausole nulle violino delle norme imperative, sono sostituite ex lege da queste. Va precisato che negli atti tra vivi, ai sensi del 2 comma dell art del Codice Civile, la condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; mentre se è risolutiva si ha come non apposta. Diversamente negli atti di ultima volontà, le condizioni impossibili o illecite sono nulle, ma l atto rimane valido (per la preoccupazione di dare efficacia alla volontà del defunto, dato che si tratta di negozio che non può essere rifatto). Ciò purché la condizione illecita non costituisca l unico motivo che ha indotto il testatore a disporre. Caratteristiche di questa forma di invalidità sono: il contratto nullo non produce effetti giuridici; la nullità ha effetto retroattivo ed è opponibile ai terzi (erga omnes); la nullità non è sanabile (non è possibile la convalida del contratto nullo); l azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse o anche rilevata d ufficio dal giudice; l azione di nullità è imprescrittibile; la dichiarazione di nullità da parte del giudice opera retroattivamente (ex tunc) cancellando il contratto nullo e tutti i suoi effetti, come se lo stesso non fosse mai esistito. Va precisato che in caso di negozio nullo esiste la possibilità della conversione, che è il fenomeno per cui un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, si possa ritenere che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. Presupposto della conversione è la valutazione positiva da parte dell ordinamento giuridico dell interesse perseguito dalle parti. Se la valutazione è negativa, ad esempio perché si persegue uno scopo illecito, il negozio non è suscettibile di conversione. Si parla di conversione formale quando il negozio che aveva un difetto di forma si trasforma in altro di ugual contenuto e con gli stessi effetti, sempre che per quest ultimo la forma sia sufficiente (così il testamento segreto può valere come olografo ex art. 607 del Codice Civile; l atto pubblico come scrittura privata). Si parla di conversione sostanziale quando il negozio invalido non si sana, ma si trasforma in un altro con effetti più ristretti, nel presupposto che le parti, se avessero conosciuto l invalidità del primo, avrebbero ugualmente voluto anche il negozio nei nuovi termini, sempre che nel negozio con effetti più ristretti siano presenti tutti i requisiti di forma. Entrambe le figure sono espressione del più generale principio della conservazione del contratto che ispira tutto l ordinamento. Un caso di invalidità meno grave della nullità è l annullabilità. Questa si ha nelle ipotesi di: vizi del consenso;

8 146 Parte III - Tecnica assicurativa incapacità di una delle parti (legale o naturale); conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato o carenza di potere del rappresentante; in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Si ha vizio del consenso quando la volontà del contraente è viziata da errore, dolo o violenza. L errore consiste in un errata valutazione di elementi che se correttamente conosciuti avrebbero indotto una parte a non concludere il contratto. Se questo determina la parte contraente a manifestare la propria volontà in un senso piuttosto che in un altro, parliamo di errore vizio; se invece induce unicamente ad emettere una dichiarazione incoerente con la reale volontà negoziale, es.: errori di scrittura di un testo o per l uso di una lingua straniera con la quale non si ha dimestichezza, parliamo di errore ostativo. Il Codice Civile esige che l errore sia essenziale e riconoscibile. L essenzialità è definita dall art del Codice Civile secondo cui possiede tale carattere l errore che riguarda la natura o l oggetto del contratto, l identità o la qualità dell oggetto della prestazione, l identità o la qualità della persona dell altro contraente, sempre che sia stato determinante nella formazione del consenso. Riconoscibile è l errore che, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. L errore può ulteriormente distinguersi in errore di diritto e in errore sui fatti, nel primo caso cade sull esistenza e sull interpretazione di una norma. L errore di diritto, proprio per la sua peculiarità, può essere causa di annullamento del contratto, se, oltre ad essere riconoscibile ed essenziale, è stato anche la ragione unica o principale del contratto. L errore che si riferisca ai semplici motivi è invece irrilevante nel contratto. Così, se qualcuno acquista una casa in città ove crede erroneamente di essere stato trasferito, non potrà successivamente chiedere l annullamento dichiarando di essere caduto in errore. Diversamente l errore sui motivi è causa di annullamento del negozio di liberalità (testamento o donazione) purché il motivo sia espresso e unico, risulti cioè dall atto e sia il solo che ha indotto il testatore a disporre o il donante a compiere la liberalità (artt. 624, comma 2 e 787 del Codice Civile). Il dolo, che si ha quando una parte induce un altra con raggiri o inganni a stipulare un contratto che altrimenti non sarebbe stato stipulato (dolo determinante) o sarebbe stato stipulato a condizioni diverse (dolo incidente). La violenza, che si ha quando una parte induce un altra con la minaccia di un male ingiusto e notevole a stipulare un contratto che altrimenti non sarebbe stato stipulato o sarebbe stato stipulato a condizioni diverse. Caratteristiche dell annullabilità sono: il contratto produrrà effetti giuridici fino a quando non viene annullato con sentenza;

9 Capitolo 1 - Il contratto di assicurazione 147 l annullamento ha effetto retroattivo tra le parti, ma non è opponibile ai terzi in buona fede che hanno acquistato a titolo oneroso; l annullamento può essere domandato soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (es.: la vittima della violenza) e non è rilevabile d ufficio dal giudice. Solamente l annullamento derivante da incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatto valere da chiunque vi ha interesse (art. 1441, comma 2, del Codice Civile); l azione di annullabilità si prescrive in 5 anni (mentre la sua eccezione è imprescrittibile); il contratto annullabile può essere sanato da colui che è legittimato ad agire mediante la convalida (che può essere espressa o tacita, quando questo dà esecuzione volontaria al contratto viziato). Un altro caso di patologia del contratto dovuta ad anomalie verificatesi al momento della conclusione dello stesso è la rescissione. Un contratto può essere rescisso se: le condizioni contrattuali sono inique e cioè se vi è uno squilibrio o una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell altra; è concluso mentre una delle parti versa in stato in pericolo o bisogno; se lo stato di pericolo o bisogno era noto alla controparte e questa ne ha approfittato per trarne vantaggio. Il contratto rescindibile può essere impugnato entro 1 anno dalla sua conclusione soltanto dalla parte lesa. La sentenza ha efficacia retroattiva tra le parti, ma non è opponibile ai terzi. Il contratto può essere recuperato mediante la procedura della riconduzione ad equità, che è l atto con il quale una parte offre di modificare equamente le condizioni di un contratto. Ai sensi dell art. 1448, comma 4, del Codice Civile l azione di rescissione non è esperibile nei confronti dei contratti aleatori, poiché in essi è connaturata la possibilità legata alla sorte che nasca uno svantaggio sproporzionato a favore di una parte. è stato affermato da parte della dottrina che sono rescindibili anche i contratti aleatori conclusi in stato di pericolo. La risoluzione è un altra causa di scioglimento del contratto e si ha invece per motivi che sopravvengono successivamente alla conclusione del contratto. Presupposto in questo caso è la rottura e l alterazione dell originale equilibrio tra le prestazioni. Essa è determinata da: 1. inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti non adempie le sue obbligazioni, l altra può a sua scelta chiedere l adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Va notato in questo caso che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l adempimento, ma quando è stata domandata la risoluzione non può più chiedersi l adempimento. Dalla data della domanda di risoluzione inoltre l inadempiente non può più eseguire la propria prestazione;

10 148 Parte III - Tecnica assicurativa 2. eccessiva onerosità di una delle prestazioni. Si ha nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se l eccessiva onerosità si è verificata per avvenimenti straordinari e imprevedibili. Nei contratti a prestazioni corrispettive è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta se oltre alle condizioni già indicate l onerosità si riferisce ad una prestazione non ancora adempiuta (una delle prestazione deve essere diventata eccessivamente onerosa prima che il contratto abbia avuto esecuzione e purché il debitore non sia in mora), la sopravvenuta onerosità non rientri nell alea normale del contratto e infine la parte, contro cui è domandata la risoluzione, non riesca ad evitarla offrendo di modificare equamente le condizione del contratto; 3. impossibilità sopravvenuta. Si ha quando la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore. In questo caso e il contratto si risolve e l obbligazione si estingue senza che il debitore debba risarcire il danno. Distinguiamo inoltre la risoluzione giudiziale, e cioè lo scioglimento del vincolo contrattuale conseguente a sentenza del giudice, dalla risoluzione di diritto, che si ha quando il contratto è risolto senza necessità di una sentenza del giudice. La risoluzione di diritto si può avere nel caso in cui: sia prevista una clausola risolutiva espressa, che è quella clausola con cui le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art del Codice Civile); sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art del Codice Civile); la parte non inadempiente richieda l adempimento mediante diffida ad adempiere (art del Codice Civile). L ultima ipotesi di patologia del negozio è la simulazione. La simulazione può essere assoluta e relativa. Nel primo caso le parti pongono in essere un dato negzio ma in realtà non ne voglio alcuno. Nel secondo caso le parti pongono in essere un dato negozio (simulato) ma in realtà vogliono un negozio diverso (dissimulato). In caso di simulazione assoluta, il contratto simulato è considerato inefficace dall ordinamento giuridico, ossia improduttivo di effetti. Nel caso della simulazione relativa sarà efficace il contratto dissimulato e quindi quello realmente voluto, se provvisto dei necessari requisiti di forma e di sostanza per quel tipo di negozio. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. La simulazione non può inoltre essere opposta ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

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