REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE
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- Irma Sasso
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1 Approvato il 29 novembre 2013 Depositato presso la Covip dal Consiglio di Amministrazione il 10 dicembre 2013
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3 ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Il presente Regolamento norma, in esecuzione di quanto previsto dall art. 8 dello Statuto del Fondo pensione per il personale delle BCC/CRA, le modalità di versamento dei flussi contributivi al fine di consentire a ciascuno di valutare la misura ottimale del proprio investimento previdenziale. ARTICOLO 2 TIPOLOGIA DI CONTRIBUZIONE 2.1 Il finanziamento del Fondo Pensione può essere attuato mediante la seguente contribuzione: a. TFR. Ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente (riportati nella Nota Informativa), è prevista l integrale destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione; b. Contribuzione minima. Trattasi della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro fissata dagli accordi collettivi nazionali in misura percentuale; c. Contribuzione volontaria a carico del lavoratore. La misura di tale tipologia di versamento è liberamente determinata dall iscritto che provvede ad informarne il proprio datore di lavoro tramite apposita modulistica messa a disposizione dal Fondo Pensione; d. Contribuzione volontaria a carico del datore di lavoro. La misura di tale tipologia di versamento è liberamente determinata dal datore di lavoro; e. Contribuzione a favore di soggetti fiscalmente a carico. È facoltà dell iscritto iscrivere al Fondo Pensione propri familiari fiscalmente a carico. Per tutti gli aspetti relativi all iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico ed ai conseguenti versamenti contributivi si rinvia al Regolamento per l iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico; ARTICOLO 3 MODALITÀ CONTRIBUTIVE 3.1 I versamenti contributivi vengono effettuati secondo le seguenti modalità: a. Versamenti indiretti per il tramite del datore di lavoro; b. Versamenti diretti da parte dell aderente. 3.2 Versamenti indiretti per il tramite del datore di lavoro. Il datore di lavoro effettua con cadenza mensile il versamento della seguente tipologia di contribuzione per conto dei propri lavoratori iscritti al Fondo Pensione secondo le modalità standardizzate previste nel Documento Tecnico Progetto Movimentazione Fondo Pensione Nazionale: TFR maturando; Contribuzione Minima; Contribuzione volontaria a carico del lavoratore; Contribuzione volontaria a carico del datore di lavoro; Pag. 3 a 7
4 È altresì facoltà del datore di lavoro effettuare con la medesima modalità la contribuzione a favore di soggetti fiscalmente a carico. 3.3 Versamenti diretti da parte dell aderente. È facoltà dell aderente, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma, provvedere direttamente tramite bonifico bancario al versamento della seguente tipologia di versamento: Contribuzione volontaria a carico dell aderente; Contribuzione a favore di soggetti fiscalmente a carico. Tale tipologia di versamento può essere utilizzata dall aderente anche al fine di proseguire la contribuzione al Fondo dopo la cessazione del rapporto di lavoro o oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza come stabilito dall art. 8 comma 7 dello Statuto del Fondo Pensione Nazionale. ARTICOLO 4 VERSAMENTI INDIRETTI PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO 4.1 I versamenti di cui all art. 3.2 del presente Regolamento vengono effettuati dal datore di lavoro tramite flusso mensile su apposito tracciato record da inviare al Fondo Pensione entro l ultimo giorno di ogni singolo mese di riferimento secondo le modalità standardizzate previste nel Documento Tecnico Progetto Movimentazione Fondo Pensione Nazionale cui si rinvia. 4.2 Il flusso mensile ha sia valore dispositivo, sia valore informativo e movimenta sia i conti correnti interessati, sia le singole posizioni individuali in capo agli iscritti aggiornando gli archivi anagrafici e contributivi del Fondo Pensione. ARTICOLO 5 MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO 5.1 In caso di mancato o ritardato versamento il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale ed a risarcire il Fondo Pensione di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo ai sensi dell art. 8, comma 6 dello Statuto del Fondo Pensione. 5.2 Monitoraggio da parte dell aderente. La contribuzione individuale può presentare sospensioni contributive dovute a varie motivazioni (sospensione versamenti da parte dell aderente, cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa non retribuita, ecc.). È pertanto compito dell aderente verificare periodicamente tramite accesso all Area Iscritti presso il sito del Fondo Pensione il regolare versamento contributivo da parte del proprio datore di lavoro e segnalare eventuali inadempienze al Fondo Pensione Nazionale. 5.3 Monitoraggio mensile delle contribuzioni. Il Fondo Pensione effettua un monitoraggio delle contribuzioni mensili complessivamente versate da ogni singolo datore di lavoro al fine di verificare eventuali assenze contributive totali. Pag. 4 a 7
5 5.4 Sollecito alle aziende inadempienti. Il Fondo Pensione, in caso di segnalazione da parte dell aderente, ovvero in caso di accertata assenza contributiva totale superiore a 3 mesi, provvede a sollecitare il datore di lavoro al tempestivo versamento della contribuzione dovuta. 5.5 Censimento delle aziende inadempienti. Il Fondo Pensione effettua con cadenza annuale un censimento delle aziende che presentano assenze contributive totali mensili e/o reiterati ritardati versamenti (con ritardi contributivi ripetuti e superiori ai 30 giorni) al fine di determinare l eventuale versamento di interessi risarcitori agli aderenti ed al Fondo stesso. 5.6 Calcolo degli interessi risarcitori. Il Fondo Pensione, con cadenza annuale, provvede a calcolare gli interessi da riconoscere ai lavoratori aderenti al Fondo Pensione da parte dei datori di lavoro oggetto di sollecito di cui al precedente art. 5.4, ovvero secondo le risultanze del censimento di cui al precedente art Gli Interessi Risarcitori (IR) vengono calcolati secondo la seguente modalità: IR = [( CTB / VQ1) (CTB / VQ2)] x VQdic In cui: CTB = importo contributi oggetto di ritardato / omesso versamento; VQ1 = valore della quota del periodo di riferimento al quale andavano valorizzati i contributi oggetto di ritardato / omesso versamento; VQ2 = valore della quota del periodo di riferimento al quale sono stati effettivamente valorizzati i contributi; VQdic = valore della quota relativa al 31 dicembre. Qualora la posizione individuale risultasse su più comparti, il calcolo verrà effettuato pro quota sull andamento di ciascun comparto. Qualora gli interessi risarcitori dovessero risultare inferiori a 10 per singolo aderente, l importo non è dovuto. 5.7 Calcolo degli interessi di mora. Il Fondo Pensione con cadenza annuale, con riferimento alle aziende oggetto di calcolo degli interessi risarcitori di cui al precedente art. 5.6, provvede a calcolare gli interessi di mora dovuti da parte dei datori di lavoro al Fondo Pensione a titolo di risarcimento delle spese da quest ultimo sostenute per il monitoraggio e la gestione dei mancati o ritardati versamenti contributivi. Gli Interessi di Mora (IM) vengono calcolati secondo la seguente modalità: IM = CTB x (gg / 365) x i In cui: CTB = importo contributi oggetto di ritardato / omesso versamento; gg = giorni di effettivo ritardo nel versamento contributivo; i = tasso degli interessi di mora in vigore secondo le vigenti normative. Pag. 5 a 7
6 Qualora gli interessi di mora complessivi dovuti da una singola azienda dovessero risultare inferiori a 100, l importo non è dovuto. 5.8 Comunicazione alle aziende inadempienti. Il Fondo Pensione provvede tempestivamente a comunicare alle aziende oggetto di rilievo gli importi relativi agli interessi risarcitori (da accreditare nelle posizioni individuali degli aderenti interessati dal mancato / ritardato versamento) ed agli interessi di mora dovuti al Fondo Pensione. L azienda deve provvedere tempestivamente al versamento di quanto dovuto secondo le modalità di cui all art ARTICOLO 6 VERSAMENTI DIRETTI DA PARTE DELL ADERENTE 6.1 I versamenti di cui all art. 3.3 del presente Regolamento vengono effettuati dall aderente secondo le seguenti modalità operative: A. Versamento tramite bonifico bancario al seguente c/c: 1. IBAN: IT 56 N CC Intestatario: Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Bcc/Cra 3. Descrizione: Codice Fiscale del beneficiario (16 caratteri) - trattino (come segno separatore) Cognome e nome del beneficiario - trattino (come segno separatore) CTBVOL (in caso di versamento di contribuzione volontaria) o VVFISC (in caso di versamenti a favore di soggetti fiscalmente a carico); B. Compilazione del modulo interattivo presente nell Area Iscritti nel sito del Fondo Pensione ( > Area Iscritti > Le mie scelte > Versamenti Volontari tramite bonifico) delle seguenti informazioni: Causale: (Versamento Volontario o Versamento Fiscalmente a Carico) Ordinante: (Codice Fiscale, Cognome e Nome di chi effettua il bonifico); Beneficiario: (Codice Fiscale, Cognome e Nome di colui a favore del quale viene effettuato il bonifico); Data e Valuta del versamento; Importo del versamento; C. Tempestivo invio al Fondo Pensione della seguente documentazione: Stampa del Modulo pdf riepilogativo sottoscritto dall aderente generato dal sito del Fondo dopo aver confermato i dati (vedi lett. B art. 6.1); Contabile di bonifico; Copia del Documento d identità in corso di validità. Pag. 6 a 7
7 6.2 Il mancato o parziale completamento dell iter previsto nel precedente art. 6.1 compromette l acquisizione e l assegnazione della contribuzione versata. 6.3 L aderente può riscontrare l avvenuta attribuzione della contribuzione volontaria eseguita tramite bonifico bancario accedendo all Area Iscritti nel sito del Fondo Pensione Il Fondo Pensione, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, metterà a disposizione dell aderente nell area riservata nel sito del Fondo Pensione ( > Area Iscritti > La mia situazione) una dichiarazione riepilogativa relativa ai contributi versati direttamente tramite bonifico. ARTICOLO 7 OPZIONI DI INVESTIMENTO 7.1 I flussi contributivi pervenuti al Fondo Pensione secondo le modalità previste nel precedente art. 4 verranno destinati al /ai comparti scelti dagli iscritti con i primi valori delle quote disponibili successivi alla data di versamento ed acquisizione delle informazioni contributive. 7.2 I flussi contributivi pervenuti al Fondo Pensione secondo le modalità previste nel precedente art. 6 verranno destinati al /ai comparti scelti dagli iscritti con i primi valori delle quote disponibili successivi alla acquisizione e riconciliazione delle informazioni inviate alla casella di posta elettronica [email protected] con il versamento effettuato. 7.3 per la descrizione dei singoli comparti e le modalità di scelta degli stessi da parte dell aderente si rinvia alla Nota Informativa ed al Regolamento del Multicomparto. ARTICOLO 8 DECORRENZA 8.1 Il presente Regolamento si applica a partire dalle contribuzioni riferite all anno Pag. 7 a 7
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