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1 C O M U N E D I M O N T E L E P R E CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO Ufficio del Segretario Comunale Via Castrenze di Bella n MONTELEPRE Cod. Fisc. E Partita IVA Tel Fax PEC [email protected] Prot. n del 21 dicembre 2015 Ai Responsabili dei settori All ufficio di ragioneria e, per conoscenza Al Revisore unico dei conti Al Sindaco All Assessore alle finanze SEDE OGGETTO: Linee guida per la verifica della procedura di perfezionamento degli impegni di spesa in prossimità della chiusura dell esercizio finanziario, ed eventuali variazioni di bilancio sugli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato Facendo seguito alle precedenti indicazioni in materia di corretta assunzione degli impegni di spesa nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, ed in prospettiva dell imminente chiusura dell esercizio finanziario e degli adempimenti da porre in essere per l apertura dell esercizio provvisorio, con la presente si richiama l attenzione delle SS.VV. sulla verifica dello stato di attuazione dei procedimenti di spesa che non risultano conclusi o che si prevede non si concluderanno entro la fine dell esercizio in corso. Le indicazioni contenute nella presente direttiva riguardano tutti gli impegni di spesa per i quali non risulta ancora adottato l atto di liquidazione.

2 In via preliminare, si richiama l attenzione sul principio che regola l assunzione degli impegni di spesa nella contabilità armonizzata, cioè quello della competenza finanziaria potenziata, applicabile fin dal 2015 anche agli enti non sperimentatori (cfr. Corte Conti, sezione controllo Sicilia n. 167/2015/PAR) in base al quale, fermo restando il momento della registrazione dell impegno che coincide con il perfezionamento dell obbligazione (individuazione creditore certo), per l imputazione si fa riferimento all esigibilità (scadenza)del credito, e pertanto occorre fare riferimento all avvenuta esecuzione della prestazione riscontrata dal responsabile del procedimento. Tali regole sono contenute nel par. 5.4 del principio contabile 4/2, secondo il quale alla fine dell esercizio, le prenotazioni alla quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio. Quindi, perché si abbia impegno contabile imputato all esercizio in corso è necessario che l obbligazione sia perfezionata e sia anche scaduta: solo in presenza di entrambi i requisiti indicati ( creditore certo e prestazione eseguita) l impegno può essere imputato all esercizio finanziario in cui il procedimento di spesa è stato avviato e l impegno è stato registrato e, in caso di mancato pagamento, l importo dovuto potrà essere conservato tra i residui passivi. Ne consegue che costituiscono residui passivi esclusivamente le somme che rappresentano debito certo, liquido ed esigibile, in quanto rappresenta contabilmente una obbligazione passiva scaduta, tenuto conto che la prestazione dedotta in contratto è stata eseguita a beneficio dell amministrazione. Tale principio risulta, altresì, ribadito dal nuovo testo dell art. 183, comma 5, del Tuel. A fronte di tale regola generale, occorre verificare la sorte dei procedimenti di spesa per i quali entro la fine dell esercizio non si individui un creditore certo e degli impegni assunti con un creditore certo (obbligazione perfezionata) ma la cui prestazione non viene adempiuta entro la conclusione dell esercizio. In tali ipotesi, alle quali occorre prestare particolare attenzione anche per le refluenze dell analisi sull esercizio provvisorio, va fatta una distinzione tra le spese correnti e le spese in conto capitale. PROCEDIMENTO DI SPESA CORRENTE Dispone l art. 183, comma 3 del Tuel che i provvedimenti di spesa relativi a procedure in via di espletamento per i quali entro il termine dell esercizio non è stata assunta dall ente l obbligazione verso terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione : confluiscono, cioè, nell avanzo di amministrazione. Pertanto, a differenza del precedente ordinamento contabile, tutte le prenotazioni di impegno afferenti a spesa corrente le cui procedure non si concludono entro la fine

3 dell esercizio con l individuazione del creditore certo decadono e non si trascinano nel successivo esercizio finanziario; esse vanno interrotte e debbono trovare copertura nel nuovo esercizio finanziario. Il creditore può ritenersi individuato in modo certo solo al momento dell approvazione dell aggiudica definitiva. I nuovi principi contabili prevedono specifiche norme per fattispecie particolari, come ad esempio, quelle in materia di salario accessorio le cui spese si possono imputare all esercizio in cui viene sottoscritto il CCDI, ad eccezione di quelle da liquidare nell esercizio successivo che, sebbene stanziate nell esercizio di costituzione del fondo, vengono destinate al fondo pluriennale vincolato. Anche le spese legali seguono una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per l acquisto di beni e servizi; tali spese, infatti, vengono imputate (come chiarito dal D.M ) all esercizio in cui viene adempiuta completamente la prestazione e nel caso di forniture periodiche ultrannuali in base alla quota annuale maturata nei singoli esercizi considerati nel bilancio di previsione, senza la costituzione del fondo pluriennale vincolato. In base al par. 5, lett. g) del principio contabile gli impegni derivanti dal conferimento di incarichi a legali (anche di durata pluriennale) vengono, invece, imputati interamente all esercizio in cui è firmato il contratto di mandato alle liti (solo dopo la chiusura dell esercizio, si procede alla verifica di esigibilità ai fini della reimputazione della spesa in sede di rendiconto). Si raccomanda, pertanto, di verificare lo stato di attuazione dei procedimenti di spesa in itinere avendo cura di cancellare tutte le prenotazioni di impegno a fronte delle quali entro la fine dell esercizio finanziario non si adotterà un provvedimento di aggiudicazione definitiva; le relative somme costituiscono economie di bilancio. Sul punto l ufficio di ragioneria è chiamato a vigilare, ai fini della redazione dell elenco dei residui presunti. In presenza, invece, di obbligazione giuridicamente perfezionata e di mancata integrale esecuzione della prestazione, occorrerà determinare l importo da conservare a residuo passivo in quanto riferito alla parte di prestazione adempiuta, mentre l impegno relativo alla prestazione non ancora esigibile in quanto non adempiuta entro il 31 dicembre sarà cancellato dopo la chiusura dell esercizio, con la variazione di esigibilità di cui all art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, e corrispondentemente verrà costituito il FPV in uscita sullo stanziamento del bilancio 2015, il quale costituirà lo strumento per trasferire le risorse già impegnate nel successivo esercizio finanziario dando copertura alla parte di spesa che diverrà esigibile nel nuovo esercizio. In relazione a tali fattispecie, il responsabile del settore dovrà comunicare all ufficio di ragioneria entro il 31 dicembre 2015 l importo dei residui passivi presunti (cioè, l ammontare degli impegni esigibili e/o scaduti nel 2015) PROCEDIMENTO DI SPESA IN CONTO CAPITALE

4 Va, in primo luogo, rilevato che i procedimenti di spesa in conto capitale sono, in genere, connessi ad uno specifico cronoprogramma, in relazione al quale le obbligazioni passive sono imputate ai vari esercizi del bilancio di previsione. In relazione a tali spese (per tale aspetto, le presenti considerazioni valgono anche per quelle correnti finanziate da entrate vincolate), il principio contabile prevede infatti- che se le spese di investimento vengono a scadenza ( sulla base del cronoprogramma) in più esercizi rispetto alle entrate accertate nell esercizio in corso di gestione, venga costituito il fondo pluriennale vincolato che evidenzia il procedimento di impiego delle risorse acquisite che richiedono un tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo ( il FPV è costituito da risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi ). Tuttavia, se alla fine dell esercizio la spesa relativa non risulta impegnata i relativi stanziamenti sul Fpv costituiscono economia di bilancio, e non opera il meccanismo di trascinamento delle risorse all esercizio successivo. Il principio contabile prevede, invece, che in corso di esercizio, a seguito della puntuale definizione del cronoprogramma si possano apportare variazioni alla consistenza del Fpv e degli stanziamenti di spesa correlati, ai fini della puntuale imputazione della spesa ai relativi esercizi in cui si prevede matureranno i SAL. Tali variazioni, disciplinate dall art. 175, comma 3, lett. f), comma 5/quater, lett. b), e comma 9/bis, lett. b) del Tuel (applicabile anche agli enti non sperimentatori fin dal 2015: cfr. art. 175, comma 9-quater), sono di competenza del responsabile del servizio finanziario, su puntuale indicazione del responsabile del procedimento di spesa (che deve aggiornare e comunicare il cronoprogramma definitivo), e possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno; esse vanno trasmesse al tesoriere comunale oltre che alla Giunta. Si richiama l attenzione dei responsabili dei procedimenti di spesa a vigilare sulla corretta applicazione di tale norma, in quanto in presenza di spesa in conto capitale - per cui si perfeziona l obbligazione giuridica- occorre procedere alle eventuali necessarie variazioni di bilancio entro il 31 dicembre 2015 per garantire la corretta prosecuzione del procedimento di spesa nell esercizio 2016, tramite le variazioni al Fpv e ai correlati stanziamenti. Quando l obbligazione si considera perfezionata? Il legislatore ha apportato una specifica deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto per la spesa in conto capitale consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato quando la gara è stata formalmente indetta (art. 183, comma 3, terzo periodo). In pratica, pur in assenza dell individuazione del creditore certo la norma consente la costituzione del Fpv ai soli fini di garantire la prosecuzione della procedura di spesa (cioè, della gara) nel successivo esercizio

5 finanziario. Il principio contabile par 5.4 chiarisce cosa si intende per procedure attivate ai sensi dell art. 53, comma 2 del codice dei contratti. Analogo meccanismo di costituzione del fondo pluriennale vincolato, pur in assenza dell avvio delle procedure di gara, è previsto per le spese contenute nei QTE, purchè siano stati assunti impegni sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate per alcune voci ricomprese nel quadro economico, escluse quelle di progettazione. Occorre, pertanto, una puntuale analisi dello stato dei procedimenti afferenti le spese in conto capitale finanziate con risorse accertate nel corso dell esercizio, ivi comprese quelle finanziate con l avanzo di amministrazione, avendo cura di verificare l esigibilità della spesa per quegli investimenti per i quali all atto dell approvazione del bilancio o della variazione in cui la spesa è stata programmata non si è potuta determinare la relativa esigibilità; per tali spese, anche in relazione all andamento del procedimento di attuazione, sarà necessario provvedere alla variazione di bilancio afferente il Fpv e i correlati stanziamenti, segnalandone le componenti al responsabile del servizio finanziario perché provveda entro il 31 dicembre 2015, fermo restando che la relativa spesa potrà essere finanziata con il fondo pluriennale vincolato nel prossimo esercizio solo se entro la fine dell esercizio sarà avviata la procedura di gara, cui è subordinata l attivazione del Fpv in uscita nell esercizio 2015; in caso contrario, l intera somma confluirà in avanzo e dovrà essere riprogrammata. Si raccomanda la puntuale esecuzione e si sollecita l ufficio di ragioneria a trasmettere con urgenza ai responsabili di settore l elenco degli impegni, soprattutto di parte corrente, che risultano attualmente non legati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ovvero non oggetto di liquidazione. Dalla sede municipale, lì 21 dicembre 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

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