RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1
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- Antonino Volpi
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1 RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1 D.1 In riferimento alle condizioni di partecipazione elencate nel disciplinare di gara (pag ), si chiede se con la partecipazione in ATI, costituita da due imprese, tutti i requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica possano essere posseduti anche cumulativamente dall ATI, fino al raggiungimento di quanto richiesto. In particolare con riferimento al punto 6: espletamento nell ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un contratto relativo a prestazioni analoghe (manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di immobili mediante interventi di tinteggiatura e verniciatura) a quelle di cui al presente appalto, per un importo minimo pari al 30% dell importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a ,00, sempre considerando una partecipazione in ATI, si chiede se il possesso di un contratto di importo minimo di ,00, si possa raggiungere cumulativamente con due contratti diversi, uno in capo al capogruppo e uno in capo alla mandante, fino al raggiungimento dell importo minimo. Uguale ipotesi per gli altri requisiti di cui ai punti R.1 I requisiti di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) possono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria.
2 RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 2 D.1 In relazione alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito. Al punto 6 della Capacità tecnica pag. 4 del Disciplinare di gara è scritto: espletamento nell ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un contratto relativo a prestazioni analoghe (manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di immobili mediante interventi di tinteggiatura e verniciatura) a quelle di cui al presente appalto, per un importo minimo pari al 30% dell importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a ,00 Si chiede la norma di riferimento del suddetto requisito. R.1 Con riferimento al quesito di cui sopra, si precisa che l appalto in considerazione è un appalto misto, comprensivo di una componente di lavori e una di servizi. Pertanto, trova attuazione anche l art. 83, commi 4, 5, 6, 7 e 8 e il successivo art. 86 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Secondo il richiamato articolo 83 la stazione appaltante indica, nel bando di gara, i criteri di capacità tecnico professionali atti ad individuare operatori economici che assicurino idonei standard di qualità nell esecuzione dell appalto. I mezzi di prova con cui la Stazione Appaltante può chiedere l attestazione del possesso di tali requisiti sono elencati all art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nel relativo allegato XVII. Segnatamente, l allegato XVII, Parte II, let. ii) prevede, quale possibile mezzo di prova, un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.... Nella procedura in esame, il Disciplinare di gara - al punto 6 della Capacità tecnica richiede ai concorrenti di attestare lo svolgimento, nell arco degli ultimi tre anni, di almeno una prestazione analoga, di importo minimo tale da garantire idonei standard di qualità,. Si ricorda che il requisito di cui al punto 6 può essere comprovato anche mediante la partecipazione in RTI, in merito si rimanda al Chiarimento n. 1.
3 RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 3 D.1 In relazione alla gara in oggetto, è possibile partecipare con certificazione di opere generali OG1? Secondo quanto disposto dall art. 74, c. 3, del D.P.R. 554/99 e s.m.i. le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alle gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse. Le suddette disposizioni conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l affidamento di lavori di manutenzione, nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specialistiche OS6, OS7, OS8, possano partecipare anche le imprese qualificate nella categoria OG1. D.2 La documentazione comprovante i lavori eseguiti nell ultimo triennio deve essere composta dalle copie dei soli contratti stipulati? O copia di tutte le fatture? R.1 L art. 216, c. 15, del nuovo D.Lgs. n. 50/2016, in via transitoria fa salva l applicabilità dell art. 12 della L. 80/2014, il quale assorbendo l art. 109 c. 4 D.P.R. n. 207/ mantiene in vita il dettato normativo per cui: le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alle gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse, enunciato già previsto dell ormai obsoleto art. 74, c. 3, del D.P.R. n. 554/99, e richiamato dall operatore economico che ha posto il quesito. Il suddetto enunciato normativo è stato interpretato dalla giurisprudenza e dell ANAC, già AVCP, nel senso di autorizzare la partecipazione, alle gare in cui la categoria prevalente è la OS6 OS7 OS8, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche alle imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni. (ex multis: Cons. St., sez. V, n. 4481/2010, AVCP determinazione n. 8/2002 e n. 149/2011) R.2 Ai fini dell attestazione del fatturato specifico nell ultimo triennio (punto 4) e della prestazione analoga (punto 6) in sede di presentazione dell offerta è sufficiente presentare una dichiarazione corredata da un elenco con l indicazione, per ogni singolo contratto, attestante i seguenti dati: - Ente committente; - tipologia analitica e dettagliata delle prestazioni prestate; - importo dei singoli contratti; - data, o periodo, in cui i servizi sono stati prestati; - luogo di esecuzione Solo in caso di aggiudicazione, il soggetto interessato sarà tenuto a comprovare con documentazione completa (certificati regolare esecuzione) i punti 4 e 6, e con i bilanci il punto 3.
4 RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 4 D.1 Per quanto concerne i requisiti di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che devono essere dichiarati anche dai direttori tecnici, si chiede se la dichiarazione deve essere resa mediante compilazione integrale dell allegato 2, o se la dichiarazione che deve essere resa dai direttori tecnici deve essere sottoscritta a parte (su carta intestata dell operatore economico). R.1. I soggetti, diversi dal legale rappresentante della società, che per legge sono tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, possono utilizzare l allegato 2 o redigere una dichiarazione completa ed esaustiva su un proprio modulo. Si precisa che l assenza di cause di esclusione, a capo dei soggetti diversi dal legale rappresentante della società, può essere rilasciata direttamente da quest ultimo con un espressa dichiarazione riferita a tali ulteriori soggetti. D.2 Per quanto concerne la dichiarazione da rendere solo da parte dei direttori tecnici, si deve rendere la dichiarazione per i soli commi 1, 2, 3, 4 e 5? R.2 L art. 80, c. 4, del nuovo D.Lgs. n. 50/2016, prevede il rilascio delle dichiarazioni con riferimento ai direttori tecnici, relativamente alle cause di esclusione previste al comma 1 del medesimo articolo. Le stesse vengono puntualmente riportate nell elenco dell allegato 2, nel quale peraltro viene data indicazioni delle voci di interesse dei direttori tecnici. D.3 Con riferimento allegato 2 (parte relativa all art. 80, c. 5) per quanto concerne la lettere l), se non si è stati vittime dei reati menzionati non si deve apporre la crocetta perché si incapperebbe in dichiarazione mendace? In tal caso la dichiarazione risulta incompleta della lettera l) e occorre pertanto integrare il modello 2 con un ulteriore dichiarazione? R.3 Ai fini della compilazione dell allegato 2, se non si è stati vittime dei reati menzionati, è possibile non barrare la voce così come formulata, o apportare una piccola modifica sul modello in corrispondenza della lettera l), inserendo al dicitura che non si è stati vittime dei reati. D.4 Se la fideiussione viene rilasciata da primaria compagnia assicurativa e la medesima, per le firme, viene autenticata dal notaio, sulla medesima deve essere apposta marca da bollo di 16,00? R.4 La garanzia fideiussoria di cui all art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La stessa pertanto non necessita dell autenticazione del notaio e dell apposizione di alcuna marca da bollo.
5 D.5 La documentazione comprovante i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica può essere prodotta e allegata già in fase di gara, oppure deve essere dichiarata nell allegato 2 ed essere resa solo su richiesta della SA? R.5 La documentazione può essere allegata già in fase di gara, pur non essendo obbligatorio in tale fase preliminare. Si precisa che in fase di gara il soddisfacimento dei requisiti relativi al fatturato specifico e alle prestazioni analoghe dovrà non solo essere dichiarato nell allegato 2, ma dovrà essere accompagnato da un elenco delle prestazioni come precisato al Chiarimento n. 3- R2 D.6 La stampa e l inserimento delle risposte fornite dall Università a richiesta di informazioni complementari, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere fatta indistintamente per tutte le risposte pubblicate, oppure devono essere inserite tra i documenti di gara solo quelle relative alle richieste di chiarimenti presentate da ciascun operatore economico? Ovvero devono essere tutte sottoscritte indistintamente? R.6 Tutte le informazioni complementari, pubblicate sulla relativa pagina web d Ateneo, devono essere stampate, sottoscritte in calce con firma leggibile e per esteso dal rappresentante della Società Offerente e inserite all interno della busta 1 Documenti, Certificazioni e Dichiarazioni, come precisato a pag. 11 del Disciplinare di gara. D.7 I CV delle risorse dedicate al ruolo di Responsabile di Commessa e di Responsabile Tecnico dei lavori, possono seguire la forma Europass con indicazione nella parte dedicata all esperienza lavorativa delle commesse e relativo importo? R.7 I Cv possono essere presentati nel formato Europass, in merito agli stessi non è prevista alcuna particolare preclusione. Si ricorda peraltro che gli stessi non verranno computati nel limite massimo di pagine stabilito nel Disciplinare di gara. D.8 La copia non modificabile della documentazione tecnica, su supporto informatico (CD) deve essere firmata digitalmente? R.8 Con riferimento al quesito di cui sopra, si precisa che non è necessario la firma digitale del file. D.9 La copia elettronica della documentazione tecnica deve essere inserita nella BUSTA 2? R.9 I concorrenti devono fornire la copia su supporto informatico non modificabile della documentazione tecnica, inserendola nella BUSTA 2. D.10 Nel caso non si indicasse nessun subappaltatore nell allegato 1, in caso di aggiudicazione il ricorso al subappalto non sarebbe possibile? R.10 Per le procedure sotto le soglie di cui all art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 non vige l obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, ex art. 105, c. 6. Pertanto, rimane nella facoltà dell operatore economico la possibilità di indicare i nominativi dei subappaltatori. E fatto comunque salvo l obbligo di dichiarare la volontà di subappaltare o meno le prestazioni nei limiti di legge, pena l impossibilità in caso di aggiudicazione di avvalersi dell istituto del subappalto.
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