Giampiero Boscaino Francesco Notaro
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1 Procedure semplificate per la Prevenzione Incendi Giampiero Boscaino Francesco Notaro La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco, derivanti sia dall attuazione del cosiddetto decreto taglia oneri che dall introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dettata dall art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dall art. 49, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n I nuovi procedimenti sono stati semplificati rispetto al passato e prevedono una maggiore facilità nel loro adempimento, determinando un conseguente risparmio per i cittadini e le imprese soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ma garantendo, nel contempo, un immutato grado di tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall esposizione a rischio di incendio. Le semplificazioni dei procedimenti, introdotte dal nuovo regolamento, non modificano in alcuna misura i livelli di protezione degli interessi pubblici che, anzi, ricevono in questo modo una maggior tutela Il nuovo regolamento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 attua, altresì, il necessario raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, assicurando certezza e uniformità all attuazione delle relative disposizioni. Lo snellimento delle procedure si basa sul principio di proporzionalità introdotto dal D.P.R. 151/2011 come metro per modulare gli adempimenti amministrativi. Questi, infatti, sono diversificati in rapporto alle 3 categorie A, B e C, nelle quali il regolamento inquadra, in base alla gravità del rischio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del fuoco. In altre parole le diverse tipologie di attività, comprese nell Allegato I al regolamento, sono assoggettate ad una disciplina differenziata, in relazione al rischio connesso all attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità 2 antincendio
2 Il nuovo regolamento in pillole Il D.P.R. 151/2011, è strutturato in 13 articoli, contenenti le procedure relative ai vari procedimenti di prevenzione incendi: presentazione ed esame dei progetti, visite tecniche, approvazione di deroghe a specifiche normative, e due allegati, il primo contenente le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed il secondo che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale, ai fini dell applicazione delle tariffe connesse ai servizi di prevenzione incendi resi dal CNVVF, in attesa dell emanazione di un decreto ministeriale ad hoc. Nella previgente normativa tutte le attività erano soggette, indipendentemente dalla dimensione e tipologia di rischio, allo stesso iter autorizzativo, finalizzato all ottenimento del certificato di prevenzione incendi, in particolare era necessario sottoporre ad approvazione preventiva il progetto dell opera per ottenere la conformità antincendi, prima di procedere alla sua realizzazione. Con il nuovo regolamento, detto obbligo, permane solo per gli enti e i privati responsabili delle attività ricomprese nell Allegato I, in categoria B o C. I titolari di dette attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I titolari di attività ricadenti in categoria A non devono più richiedere l esame del progetto, potendo quindi avviare la costruzione dell opera, una volta ottenute le relative autorizzazioni alla realizzazione della stessa da parte degli organi competenti (Comune/SUAP), senza il parere preventivo dei Vigili del fuoco. Anche i tempi di risposta del Comando sono cambiati: infatti la previgente normativa (D.P.R. 37/98 art. 2) prevedeva un arco temporale compreso tra 45 e 90 giorni. Il nuovo regolamento fissa invece tempi certi, prescrivendo il pronunciamento del Comando sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In caso di documentazione poco chiara o incompleta il Comando può, entro trenta giorni dal ricevimento della pratica, richiedere documentazione integrativa. Dopo la costruzione, per concludere gli adempimenti procedurali previsti al comma 2 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA ai sensi dell art. 4 comma 1 del nuovo regolamento, corredata dalla documentazione necessaria ai Vigili speciale SCIA COSA CAMBIA Cambiano le attività soggette: Abrogati D.M. 16/2/82 (attività soggette) e D.P.R. 689/59 (tabelle A e B) Nuova tabella attività Allegato I del D.P.R. 151/2011 Esclusione dai procedimenti del nuovo regolamento delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8, D.Lgs. 334/99 Cambiano le procedure: Abrogato D.P.R. 37/98 (procedure) e D.M. 4/5/98 (contenuto delle istanze e modulistica) Modificato D.Lgs. 139/2006 (testo unico VV.F.) Modificato D.P.R. 380/2001 (abrogato CPI a vista) Nuove procedure nel D.P.R. 151/2011 e nuovi dm contenuto delle istanze /modulistica e tariffe antincendio 3
3 speciale SCIA del fuoco per i successivi controlli. Il Comando verifica la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Successivamente alla presentazione della SCIA verranno avviati i controlli di prevenzione incendi che, per le attività in categoria A e B, saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni, mentre, per le attività di categoria C il controllo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, è previsto in maniera sistematica. Al termine del sopralluogo il Comando provinciale rilascerà, a richiesta dell interessato, copia del verbale della visita tecnica per le attività A e B e, solamente per le attività C, in caso di esito positivo del controllo, il CPI entro quindici giorni dalla visita. È il caso di precisare che a seguito delle abrogazioni contenute nell art 16 del D.Lgs. 139/06, il certificato di prevenzione incendi, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato senza validità temporale, assumendo la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Si precisa inoltre che l omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all articolo 20 del D.Lgs. 139/06, dà luogo, per tutte le attività individuate nell allegato I, alle sanzioni penali previste nel citato articolo. Per non incorrere nelle sanzioni penali previ- LA NOVITÀ Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia di verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi 4 antincendio
4 Sanzioni penali e sospensione dell attività Articolo 29 del D.Lgs. 139/06 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l arresto sino ad un anno o con l ammenda da 258 euro a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall art. 16, comma 1. speciale SCIA 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all adempimento dell obbligo. ste occorre, prima di avviare l attività, presentare la SCIA, ovvero per le attività esistenti, secondo quanto previsto all articolo 5, l attestazione periodica di conformità. Quest ultima dovrà essere presentata ogni cinque anni, dalla presentazione della SCIA, tranne che per le attività identificate ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell allegato I, per le quali la cadenza del rinnovo è di dieci anni. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio viene effettuata tramite una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione necessaria ai Vigili del fuoco per i successivi controlli. Nel caso in cui, successivamente all avvio dell attività, fosse necessario effettuare della modifiche, il nuovo regolamento prevede l obbligo di ripresentare una nuova SCIA solo nel caso in cui si tratti di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, senza però che quest ultime comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Se invece le modifiche previste comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere riavviato il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, per le attività in categoria B e C, e la segnalazione di cui all articolo 4 per le attività in categoria A. Il nuovo regolamento mantiene, come la precedente normativa, la possibilità di ricorrere al procedimento di deroga quando la realizza- Semplificazione nei rinnovi periodici La richiesta di rinnovo del CPI prevista dalla precedente normativa, è stata sostituita da una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Inoltre è stata eliminata la perizia giurata che attestava l efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi ed è stata sostituita da una dichiarazione del tecnico abilitato. antincendio 5
5 speciale SCIA Il certificato di prevenzione incendi modificato dal D.P.R. 151/11 Articolo 16 del D.Lgs. 139/06 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all articolo Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno. zione dell opera presenti caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. In questo caso gli interessati, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, il quale esamina l istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli Con l entrata in vigore del nuovo regolamento è stata eliminata la duplicazione, a carico delle imprese del Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente. La possibilità di avvalersi dell istituto della deroga viene concessa anche alle attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (e quindi non contenute nell Allegato I al regolamento) a condizione che, ovviamente, siano coperte da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Nel caso di progetti particolarmente complessi, la nuova normativa dà la possibilità ai titolari delle attività comprese nelle categorie B e C, di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF). 6 antincendio
6 Aspetti dell opera rilevanti dal punto di vista antincendio ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Cosa deve fare il cittadino o l impresa che ha una attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi Per prima cosa occorre verificare se l attività, a seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 è ancora soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ossia se l attività è ricompresa nell allegato I. Per poter svolgere questa verifica, essendo le nuove denominazioni e classificazioni delle attività diverse da quelle della precedente normativa, occorre ricorrere all allegato II al nuovo regolamento che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale. Tale verifica può anche essere fatta sul sito nella sezione dedicata al nuovo regolamento. A seguito di detta verifica possono verificarsi i seguenti casi: a) l attività risulta ancora ricompresa nell allegato I In questo caso occorre individuare la nuova numerazione che è stata attribuita all attività nonché la categoria per i successivi adempimenti. b) l attività non risulta più ricompresa nell allegato I In questo caso, fermo restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, di cui rimane direttamente responsabile il titolare dell attività, non si è più soggetti alle procedure di prevenzione incendi. Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera. Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse. Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell opera in attesa della visita tecnica da parte dei Vigili del Fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase valutazione del progetto, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse. Naturalmente sia il NOF che le verifiche in corso d opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento. La richiesta di NOF e la verifica in corso d opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni. Conclusioni Il nuovo regolamento attraverso la rivisitazione delle procedure e l individuazione delle attività soggette al controllo, prevede sostanziali modifiche e semplificazioni rendendo più snella e veloce l azione amministrativa, ma, senza dubbio, innalza il livello di sicurezza garantito ai cittadini attraverso un maggiore coinvolgimento dei liberi professionisti e la più efficace opera di controllo dei Comandi VVF, che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato. speciale SCIA antincendio 7
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