Comando Provinciale Vigili del fuoco Vicenza
|
|
|
- Biaggio Ferrario
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Comando Provinciale Vigili del fuoco Vicenza LA SEMPLIFICAZIONE NELLE PROCEDURE ANTINCENDIO: D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Vicenza, 9 maggio 2014
2 PRINCIPIO DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 49 co. 4 /quater 4 D.L. 78/2010 CONU L.122/2010
3 Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese il Governo adotta regolamenti per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.
4 PRINCIPI DELLA SEMPLIFICAZIONE a)proporzionalità degli adempimenti amministrativi; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie;
5 c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati; d) informatizzazione degli adempimenti e procedure amministrative;
6 e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO; f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
7 LA SEMPLIFICAZIONE COMPORTA UN MAGGIOR INVESTIMENTO DI RISORSE: di pensiero di formazione e di professionalità di responsabilità di organizzazione coordinamento di azioni coordinamento di uffici coordinamento di procedure condivisione di risultato FINE: assicurare una maggiore efficienza al sistema, tendenzialmente entropico
8 DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO IL REGOLAMENTO 151 del 1 AGOSTO 2011 rappresenta l impegno del legislatore d introdurre nella prevenzione incendi i principi della: semplificazione proporzionalità degli adempimenti responsabilizzazione (autocertificazione) informatizzazione e ricorso alle tecnologie digitali coordinamento degli uffici e delle procedure (perseguimento della concentrazione dei procedimenti - > autorizzazione unica) spostamento dell azione dell amministrazione sul piano dei controlli
9 SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO D ATTIVITA SCIA - ART. 19 L.241/1990
10 Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese... e' sostituito da una segnalazione dell'interessato.
11 ATTENZIONE ESISTE SEMPRE AUTOTUTELA DELL AMMINISTRAZIONE ART. 19 L. 241/1990
12 E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
13 In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
14 Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
15 Categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività: Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate. attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Categoria B, attività a medio rischio. attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. Categoria C, attività a elevato rischio. tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
16 Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette Individuato un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689); L elenco è riportato nell allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività: a) Attività con rischio basso b) Attività con rischio medio c) Attività con rischio elevato
17 Secondo passo: determinati procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività attività a basso rischio: si elimina il parere preventivo è sufficiente utilizzare la SCIA; attività a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; ; controlli successivi sono definiti in base al rischio: - controlli mirati e a campione per medio rischio; - controlli a tutte le attività per elevato rischio.
18 La novità Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi
19 A chi interessa???? I procedimenti si inseriscono in un contesto con molti stakeholders: Attività soggette: attività individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151; LE CONOSCIAMO??????
20 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'allegato I non soggette alla disciplina del d.leg. 81/08, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
21 e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA,
22 nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
23 I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
24 Attori principali tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell ambito delle proprie competenze; professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze, ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
25 Chi e cosa!!!!! Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)
26 Nuovo significato del Certificato di Prevenzione incendi Art. 16 (Certificato di Prevenzione Incendi), 4 comma del D.Lgs. 139/06 così modificato dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 151 del1 agosto 2011.
27 Invio telematico delle istanze attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive SUAP COMANDI PROVINCIALI VVF tramite Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
28 Invio telematico delle istanze attività non ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive sistema informativo di prevenzione incendi online COMANDI PROVINCIALI VVF
29 Invio telematico delle istanze Fino alla completa attuazione dei sistemi telematici indicati, le istanze sono trasmesse ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tramite posta elettronica certificata (PEC). PEC COMANDI PROVINCIALI VVF Per le attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina del SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto nell allegato tecnico al D.P.R. nr. 160 del 7 settembre 2010.
30 In attesa del decreto? Direttive emanate dalla DCPST ai Comandi Provinciali Pubblicazione sul sito informazioni procedurali e modulistica di
31 Grazie
Compiti responsabilità. del libero professionista. nuove procedure di prevenzione incendi. Giampietro BOSCAINO Vigili del Fuoco Taranto
Compiti e responsabilità del libero professionista nell ambito delle nuove procedure di prevenzione incendi Giampietro BOSCAINO Vigili del Fuoco Taranto Il quadro normativo DPR 151/11; DPR 160/10; D.M.
LE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
LE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI Giulio De Palma Comandante VVF di Bergamo Vicenza 10 feb 2012 Il procedimento di prevenzione incendi fino al 7 ottobre 2011 Progetto Attività soggetta
I SUAP e la gestione dei nuovi procedimenti di prevenzione incendi
I SUAP e la gestione dei nuovi procedimenti di prevenzione incendi ing. Giampietro BOSCAINO Comando Provinciale Vigili del Fuoco TARANTO Milano 26 ottobre 2011 Il quadro normativo DPR 151/11; DPR 160/10;
APPROFONDIMENTO TECNICO. Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
APPROFONDIMENTO TECNICO Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 1 Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
DPR 151/11; DPR 160/10; DPR 159/10;
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi e la disciplina SUAP. Giampietro BOSCAINO Vigili del Fuoco Taranto Il quadro normativo DPR 151/11; DPR 160/10; DPR 159/10; «La prevenzione incendi, paradigma
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE. Roma, 22 luglio 2011
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI Roma, 22 luglio 2011 Una nuova semplificazione per le PMI 2 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento di semplificazione
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI DPR 1 AGOSTO 2011, N.151
1 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI DPR 1 AGOSTO 2011, N.151 2 IL PERCORSO LOGICO LE ORIGINI IL DPR DETTAGLI CONSIDERAZIONI 3 I PRECEDENTI LA DISCIPLINA ERA STATA GIÀ SENSIBILMENTE MODIFICATA
AUTORIZZAZIONE SEGNALAZIONE
AUTORIZZAZIONE SEGNALAZIONE La S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività La legge 30 luglio 2010 n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
Le funzioni e i compiti del SUAP: il D.P.R. 160 del 07 settembre 2010
Le funzioni e i compiti del SUAP: il D.P.R. 160 del 07 settembre 2010 Caserta 23 Novembre 2011. ing. Giuseppe Aglione-- --Comando Prov.VV.F. di Caserta. Ufficio Prevenzione Incendi. A chi interessa la
GUIDA PRATICA SUGLI OBBLIGHI ANTINCENDIO DELLE AUTORIMESSE
GUIDA PRATICA SUGLI OBBLIGHI ANTINCENDIO DELLE AUTORIMESSE Nuova normativa Sanzioni e responsabilità Obblighi e documentazione necessaria Consigli utili NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE AUTORIMESSE SI
DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 03/11/2004. (Gazzetta Ufficiale 18/11/2004, n. 271)
DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 03/11/2004 (Gazzetta Ufficiale 18/11/2004, n. 271) (Aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del ministero dell interno 06/12/2011 pubblicato nella Gazzetta
La responsabilità dei professionisti nei procedimenti di prevenzione incendi. Giuseppe MERENDINO Comando provinciale vigili del fuoco di Palermo
La responsabilità dei professionisti nei procedimenti di prevenzione incendi Giuseppe MERENDINO Comando provinciale vigili del fuoco di Palermo D.P.R. 151/2011 DPR 151/11 Il titolare dell attività SEGNALA,
La nuova prevenzione l'evoluzione del CPI. incendi
5/12/2014 1 La nuova prevenzione l'evoluzione del CPI incendi Ing. Nicola Ciannelli Direttore, vice dirigente Comando Vigili del Fuoco, Livorno [email protected] 2 Agenda La nuova prevenzione
NORME E NUOVI CRITERI PROGETTUALI NELL INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA E NELLA PREVENZIONE INCENDI
NORME E NUOVI CRITERI PROGETTUALI NELL INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA E NELLA PREVENZIONE INCENDI ASPETTI PRATICI PROCEDURALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ELISABETTA MAZZOLA ARCHITETTO COORDINATRICE FOCUS
PREVENZIONE INCENDI ULTIMI DECRETI
PREVENZIONE INCENDI ULTIMI DECRETI dott. ing. Antonio Monaco DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA FEDERCHIMICA - 6^ CONFERENZA RESPONSABILI STABILIMENTO - MILANO 11 APRILE 2013 Obiettivi semplificazione
RISOLUZIONE N.24/E. Quesito
RISOLUZIONE N.24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 aprile 2013 OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l esercizio di attività soggette alle
Relatore: Il Comandante Ing. Agatino Carrolo
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO Relatore: Il Comandante Ing. Agatino Carrolo Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo
D.L. 81/08 D.L. 139/06 I Decreti 139/06 e 81/08
E la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto.
2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte
Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione
Attività Produttive Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali
Ministero dell Interno
Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Padova I controlli di prevenzione
DM 07/08/2012 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
DM 07/08/2012 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Con il D.M. 07/08/2012 (g.u. N. 201 DEL 29/08/2012) si dà concreta attuazione al DPR 151/2011 DM 07/08/2012 Riferimenti
DM 7 agosto Attività Allegato I del DPR 151/2011
DM 7 agosto 2012 Allegato I Documentazione tecnica allegata all istanza di valutazione dei progetti Stessa struttura allegato I del DM 4.05.98 Riferita a istanze del DPR 151/2011 e aggiorna quella da allegare
Attività Produttive. Attività di vendita Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma ITINERANTE- TIPO B. Descrizione
Attività Produttive Attività di vendita Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma ITINERANTE- TIPO B Descrizione Per commercio al dettaglio in forma Itinerante - TIPO B si intende la vendita su
Attività Produttive. Attività di vendita - Medie strutture di vendita - AUTORIZZAZIONE. Descrizione
Attività Produttive Attività di vendita - Medie strutture di vendita - AUTORIZZAZIONE Descrizione Sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con
LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DI AZIENDE E PROFESSIONISTI NELLA PREVENZIONE INCENDI
LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DI AZIENDE E PROFESSIONISTI NELLA PREVENZIONE INCENDI Avv. Francesco Pasquino Convegno 10 febbraio 2012 Il DPR n. 151/2011 Ai sensi dell art. 4, co. 1: per le attività
Giampiero Boscaino Francesco Notaro
Procedure semplificate per la Prevenzione Incendi Giampiero Boscaino Francesco Notaro La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate in relazione alla tipologia
