Carlo Lio. Raffaele Raja. Ettore Bonalberti
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- Matteo Valeri
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1 Carlo Lio Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile. (Attuazione art. 4 comma 46 e art. 3 comma 1, l.r. 1/2000). Raffaele Raja Ettore Bonalberti
2 VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 recante norme per il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare: l art. 3, comma 164 che prevede l istituzione dell albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità e articolato a livello regionale, provinciale e comunale; l art. 4, comma 20, paragrafo p), che assegna alla Regione la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato (l.r. 24 luglio 1993, n. 22); l art. 4, comma 46 che attribuisce alle province la competenza alla tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell ambito del territorio provinciale, da esercitarsi secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato (l.r. 24 luglio 1993, n. 22); VISTA le dd.g.r. del 28 febbraio 1997 n. VI/25596 e 2 luglio 1999 n. VI/44003 relative all istituzione dell elenco dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile; VISTO l art. 3, comma 153 della L.R. 1/2000, in conformità del quale le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul loro territorio coordinando l'azione dei Comuni e recependo le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle Prefetture a norma dell'art.14 della L.225/92; VISTA la legge n.266/1991 Legge quadro sul volontariato ed, in particolare, l art. 6 relativo all istituzione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato; VISTA la l.r. 22/93 Legge regionale sul volontariato, ed, in particolare, l art. 4, che prevede l istituzione del suddetto registro; RICHIAMATA a tal fine la d.g.r. n. VII/4661 del 18 maggio 2001 Modifica della deliberazione 30 novembre 1993 n. V/44095 definizione del modello di Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti ; VISTA la d.g.r. del n. VII/2931, con la quale è stato istituito l Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, e conseguente attribuzione della competenza alla Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;
3 CONSIDERATO che l attribuzione delle organizzazioni di volontariato alle sezioni provinciali dell Albo è stata effettuata sull analisi delle informazioni autocertificate dal legale rappresentante delle stesse e contenute nella scheda tipo prevista dalla D.G.R. n del , in attuazione dell art. 9, 2 comma della l.r. 22/93, contenente una specifica sezione recante l indicazione dell ambito territoriale di operatività dell organizzazione alla quale si è fatto di norma riferimento, con l esclusione di quei casi nei quali l indicazione suddetta risultava palesemente difforme dagli altri dati desumibili dalla scheda stessa o da ulteriori successive attestazioni prodotte dalle organizzazioni, ai fini della più certa definizione dell ambito territoriale di attribuzione; CONSIDERATO che alla luce delle riferite prescrizioni normative, occorre procedere all istituzione delle 11 (undici) sezioni provinciali dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, trasferendovi le associazioni operanti in ambito provinciale, mentre restano di competenza della Regione le organizzazioni di livello regionale, intendendosi per tali: a) le organizzazioni a carattere nazionale o regionale, aventi rispettivamente sezioni operative regionali o provinciali; b) le organizzazioni convenzionate con la Regione per la colonna mobile regionale ; VISTA la d.g.r. 6 aprile 2001, n. VII/4142 con la quale sono state trasferite alle Province le sezioni provinciali del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di tutti gli ambiti di intervento esclusa la cat. D) (Protezione Civile); VISTO il Regolamento Regionale del 8 giugno 2001 n. 3, di attuazione dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, avente efficacia anche per le Sezioni provinciali e comunali dell Albo stesso, approvato con la d.g.r. del 24 maggio 2001 n. 4788; DATO ATTO che ai fini della necessaria uniformità dell azione amministrativa i criteri da adottare per la tenuta dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, anche al livello provinciale rimangono regolati dalla stessa normativa, sopra richiamata, riguardante il Registro Generale Regionale del Volontariato, e dal sopraindicato Regolamento; ATTESO che: - il presente provvedimento è stato esaminato in data in sede di tavolo tecnico della Conferenza Regionale delle Autonomie Locali con esito favorevole; - lo stesso provvedimento in data è stato valutato favorevolmente anche da parte dell Ufficio di Presidenza della Conferenza Regionale delle Autonomie Locali; - la Conferenza Regionale delle Autonomie Locali in seduta del non ha potuto esprimere parere per mancanza del numero legale; VISTO il comma 26 dell art.1 della L.R. 1/2000 che consente di procedere indipendentemente dall acquisizione del parere della Conferenza Regionale delle
4 Autonomie Locali in caso di infruttuosa decorrenza dei termini alla medesima assegnati; A voti unanimi espressi nelle forme di legge D E L I B E R A 1) di istituire a partire dall 1 marzo 2002 le undici sezioni provinciali dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e di trasferire alle Amministrazioni Provinciali la tenuta delle suddette sezioni provinciali dell Albo Regionale medesimo; 2) di rinviare a successivo decreto del Direttore Generale Opere pubbliche, Politiche per la casa e Protezione civile: a) il trasferimento nelle sezioni provinciali delle organizzazioni che risulteranno iscritte a quel momento nell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile ed operanti in ambito provinciale; b) il mantenimento nella sezione regionale dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di livello regionale individuate in base ai criteri espressi in premessa; c) l indicazione della data esatta del trasferimento delle competenze alle Province, e quindi la decorrenza della responsabilità delle Amministrazioni Provinciali nella gestione dell Albo, con la trasmissione dei fascicoli delle organizzazioni di volontariato interessate, e la contestuale comunicazione dell avvenuto trasferimento a tutti gli Enti interessati alle funzioni di protezione civile svolte dalle organizzazioni; 2) di disporre che fino all 1 marzo 2002 le competenti strutture regionali predispongano gli opportuni affiancamenti alle Amministrazioni Provinciali, per consentire loro di organizzare adeguatamente le proprie strutture, e svolgano congiuntamente l istruttoria delle nuove domande di iscrizione all Albo, ferma restando la competenza regionale fino al 28 febbraio 2002; 3) di dare atto che ai fini della necessaria uniformità dell azione amministrativa i criteri da adottare per la tenuta delle sezioni provinciali del registro rimangono regolati dalle leggi nazionali e regionali vigenti e, con particolare riguardo al volontariato di protezione civile, dalla l.r. n.54/90, dalla l.r. n.1/2000, e dal Regolamento Regionale n.3 dell 8 giugno 2001; 4) di dare atto che con successivo provvedimento si determinerà in analogia al disposto previsto dall art. 4, comma 48, della soprarichiamata l.r. 1/2000 l ammontare del finanziamento per l esercizio delle funzioni trasferite alle province con il presente atto; 5) di riservare in capo alla Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile l attività di indirizzo e coordinamento relativa ai profili
5 applicativi di carattere generale previsti dalla l.r. 1/2000 art. 3 commi 161, 162, 163 e 164, anche mediante l adozione di regolamenti, circolari e direttive che si renderanno necessarie per uniformare le procedure ai livelli regionale, provinciale e comunale, nonché l individuazione di eventuali altre organizzazioni di livello regionale nell ambito della colonna mobile regionale ; 6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO
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