CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. VERSIONE 14_12_2012 LSW

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86 d. Lloyd s ha recapito telefonico al n , all indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet e. I membri del Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n.i dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS Pagina 1 di 4

3 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag.55 del Rapporto Annuale dei Lloyd s del 2011* il capitale del mercato dei Lloyd s ammonta ad milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd s di milioni, dai Bilanci dei membri di milioni e da riserve centrali di milioni. Il mercato dei Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato dei Lloyd s al era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale dei Lloyd s del 2011*. *Link al Rapporto annuale dei Lloyd s del 2011: Relations/Financialperformance/Annual-Reports/Annual-results-2011 ** Tasso di cambio al : 1,00 = 0,8353 (fonte: ) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Non è previsto il tacito rinnovo. Art. 9- DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO - Pag. 2 del testo di polizza 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Copertura Lavoro e Tempo Libero L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento : - delle attività professionali principali dichiarate, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio; - di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale. oppure Copertura Tempo Libero L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento : - di ogni attività svolta che non abbia carattere professionale o agonistico. Art. 12 GARANZIE PRESTATE - Pag del testo di polizza Art. 15 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI - Pag. 14 del testo di polizza 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - Pag. 1 del testo di polizza Pagina 2 di 4

4 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - Pag. 1 del testo di polizza 6. Premi La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti. Art. 5- ONERI FISCALI - Pag. 2 del testo di polizza Art. 9- DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO - Pag. 2 del testo di polizza 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Art. 2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - Pag. 1 del testo di polizza Art. 18 ATTIVITA DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA - Pag. 15 del testo di polizza 8. Diritto di recesso Art. 3 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO - Pag. 2 del testo di polizza 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art CC. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E QUELLA ITALIANA 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Art DENUNCIA DELL INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI - Pag del testo di polizza 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Pagina 3 di 4

5 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato Art CONTROVERSIE SULL ASSICURABILITA DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI - Pag. 16 del testo di polizza * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Enrico Bertagna Pagina 4 di 4

6 PERSONAL ACCIDENT INFORTUNI CONDIZIONI GENERALI DEFINIZIONI: nel testo che segue si intendono: per Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza. per Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio o di altre persone; per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; per Assicurazione: il contratto di Assicurazione per Assicuratori: alcuni membri dei Lloyd s Sottoscrittori della presente Assicurazione; per Polizza: il documento che prova l Assicurazione. per Premio: la somma dovuta dall Assicurato/Contraente agli Assicuratori; per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; per Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. per Attività Professionale: quella inerente al lavoro remunerato. per Day Hospital: la degenza senza pernottamento presso un Istituto di Cura. per Ingessatura: mezzo di contenzione costituito da: fasce, docce o altri apparecchi, confezionati con: gesso da modellare; contenzione con fasce rigide od altri apparecchi ortopedici immobilizzanti rimovibili unicamente da personale medico paramedico o, comunque, solo alla fine della cura. per Istituto di Cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità alla erogazione dell assistenza ospedaliera anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati tali gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. per Ricovero: la degenza con pernottamento presso un istituto di cura. ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. ART.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione del rischio. Gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell`art. l897 C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso. Tale obbligo vale anche, ai sensi dell art C.C., per l aggravamento del rischio; in tali casi gli Assicuratori avranno il diritto di richiedere un aumento del premio o di recedere dalla presente Assicurazione dando avviso di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Pagina 5 di 4

7 Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. ART.3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo gli Assicuratori ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall Assicurazione o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l Assicurazione relativa alla sola persona infortunata, dando un preavviso di 30 giorni. In tale caso al Contraente/Assicurato spetta il rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. ART. 4 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI A meno che non sia specificamente richiesto nella proposta di polizza il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone, ma in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza. ART.5 ONERI FISCALI Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori. ART.6 CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente polizza, alla società di brokeraggio anche corrispondente dei Lloyd s indicata nella scheda di copertura. Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telefax o . Tutte le comunicazioni effettuate e/o ricevute dall intermediario hanno piena validità ed efficacia tra le parti e vengono considerate quali effettuate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato o dall Assicuratore. ART. 7 FORO COMPETENTE A meno che non sia specificamente concordato tra le parti il foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente/Assicurato o l intermediario. ART. 7BIS DOMANDE GIUDIZIALI La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd s, al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd s, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd's. ART. 8 - VALIDITÀ TERRITORIALE L Assicurazione vale per il mondo intero. ART. 9 DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO Il periodo di questa Assicurazione non potrà essere superiore ai 12 mesi a meno che non preventivamente diversamente concordato e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta. ART LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso l Assicuratore liquida l indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta europea (Euro). ART RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Gli Assicuratori rinunciano a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso di cui all art C.C. verso gli autori o terzi responsabili dell infortunio causato alle persone assicurate con il presente contratto. Pagina 2 di 16

8 ART. 12 GARANZIE PRESTATE SEZIONE INFORTUNI CON FORMULA INDENNITARIA L assicuratore garantisce il pagamento di un indennizzo per le lesioni conseguenti ad infortunio il cui ammontare è prestabilito in misura fissa e forfettaria sulla base della gravità della lesione nei limiti degli indennizzi previsti alla Tabella indennizzi allegata in polizza. La copertura prestata dalla presente polizza è quella indicata nel modulo allegato Copertura Lavoro e Tempo Libero L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento : - delle attività professionali principali dichiarate, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio; - di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale. Copertura Tempo Libero L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento : - di ogni attività svolta che non abbia carattere professionale o agonistico. Gli infortuni ed i relativi indennizzi sono suddivisi ed indennizzati secondo la classificazione prevista dalla seguente tabella Classe di gravità Indennizzo da infortunio dell infortunio Silver Gold Platinum I Fino a euro Fino a euro Fino a euro II Fino a euro Fino a euro Fino a euro III Fino a euro Fino a euro Fino a euro IV Fino a euro Fino a euro Fino a euro V Fino a euro Fino a euro Fino a euro L assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi prevista nella seguente tabella indennizzi in base alla soluzione assicurativa scelta e riportata nel modulo di polizza Tabella degli indennizzi Indennizzi Silver Gold Platinum Somma massima liquidabile , , ,00 Pagina 3 di 16

9 Tipo di lesioni Frattura cranica senza postumi neurologici Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura che interessano tra loro tali ossa Frattura Lefor I (distacco dell arcata dentaria superiore dal mascellare Frattura Leforr II o III (non cumulabili tra loro o con Lefor I) Frattura etmoide Frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile) Classe di gravità Lesioni apparato scheletrico - Cranio I 640, , ,00 I 640, , ,00 I 1.000, , ,00 II 2.000, , ,00 I 200,00 400,00 800,00 Frattura ossa nasali I 200,00 400,00 800,00 Frattura mandibolare (per lato) I 1.000, , ,00 Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale Frattura Corpo III-IV-V-VI-VII Vertebra (per ogni vertebra) Frattura processo spinoso o processi trasversi III-IV-VI-VII vertebra (per ogni vertebra) Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) I vertebra Frattura del Corpo con schiacciamento dalla I alla XI Vertebra (per ogni vertebra) Frattura del corpo con schiacciamento XII Vertebra Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra) Frattura delcopro senza schiacciamento dalla I alla XI vertebra (per ogni II 1.700, , ,00 Colonna Vertebrale - Tratto Cervicale II 3.000, , ,00 I 200,00 400,00 800,00 II 3.000, , ,00 II 3.000, , ,00 Colonna Vertebrale - Tratto Dorsale II 1.500, , ,00 II 3.000, , ,00 I 200,00 400,00 800,00 I 200,00 400,00 800,00 Pagina 4 di 16

10 vertebra) Frattura del corpo senza schiacciamento XII vertebra Frattura del coropo con schiacciamento (per ogni vertebra) Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra con schiacciamento (per ogni vertebra) Frattura del corpo senza schiacciamento (per ogni vertebra) Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V senza schiacciamento (per ogni vertebra) I 200,00 400,00 800,00 I 200,00 400,00 800,00 II 3.000, , ,00 I 200,00 400,00 800,00 I 200,00 400,00 800,00 Osso Sacro corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali II 1.250, ,00 5 Coccige frattura corpi o baseo corna o processi trasversi o apice II 1.250, , ,00 Bacino Frattura ali iliache o branca ileo- ischiopubica (di un lato) o del pube I 1.000, , ,00 frattura acetabolare per lato II 2.500, , ,00 Torace frattura clavicola per lato I 200,00 400,00 800,00 frattura sterno I 1.000, , ,00 frattura di una costa scomposta I 200,00 400,00 800,00 frattura scapola per lato I 200,00 400,00 800,00 Arto superiore destro o sinistro Braccio frattura diafisaria omerale I 200,00 400,00 800,00 frattura epifisi prossimale o superiore omerale delimitata dal collo chirurgico II 2.000, , ,00 frattura epifisi distale o inferiore omerale delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello II 2.000, , ,00 Pagina 5 di 16

11 Avambraccio frattura epifisi prossimale radio frattura tuberosità radiale o capitello o collo o circonferenza articolare frattura epifisi distale radio e o ulna faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulna frattura epifisi prossimale ulna olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale II 1.250, , ,00 II 1.700, , ,00 II 1.250, , ,00 frattura biossea radio e ulna composta I 200,00 400,00 800,00 frattura biossea radio e ulna scomposta II 3.000, , ,00 Polso e mano Frattura scafoide I 1.000, , ,00 Frattura semilunare I 70,00 140,00 280,00 Frattura piramidale I 70,00 140,00 280,00 Frattura pisiforme I 70,00 140,00 280,00 Frattura trapezio I 70,00 140,00 280,00 Frattura trapezoide I 70,00 140,00 280,00 Frattura uncinato I 70,00 140,00 280,00 Frattura capitato I 70,00 140,00 280,00 Frattura I metacarpale I 640, , ,00 Frattura II, III, IV, V metacarpale I 70,00 140,00 280,00 Frattura prima falange dita Pollice II 2.500, , ,00 Indice II 1.500, , ,00 Medio I 200,00 400,00 800,00 Anulare I 200,00 400,00 800,00 Mignolo I 70,00 140,00 280,00 Frattura seconda falange dita Pollice II 1.250, , ,00 Indice I 200,00 400,00 800,00 Pagina 6 di 16

12 Medio I 200,00 400,00 800,00 Anulare I 200,00 400,00 800,00 Mignolo I 70,00 140,00 280,00 Frattura terza falange dita Indice I 200,00 400,00 800,00 Medio I 200,00 400,00 800,00 Anulare I 200,00 400,00 800,00 Mignolo I 70,00 140,00 280,00 Arto inferiore destro o sinistro Frattura femore Diafisaria I 1.000, , ,00 Epifisi prossimale (protesi anca) II 4.500, , ,00 Epifisi prossimale non protesizzata II 1.250, , ,00 epifisi distale delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondilite attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare II 1.250, , ,00 Frattura rotula I 600, , ,00 Frattura tibia e perone Diafisaria I 600, , ,00 estremità superiore eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolari fibulare Estremità inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare) Frattura Biossea Tibia e perone composta e scomposta II 1.500, , ,00 I 1.000, , ,00 II 1.250, , ,00 Piede Tarso Frattura Astragalo II 1.700, , ,00 Frattura calcagno II 2.000, , ,00 Frattura scafoide I 200,00 400,00 800,00 Frattura cuboide I 1.000, , ,00 Pagina 7 di 16

13 Frattura cuneiforme I 200,00 400,00 800,00 Metatarsi Frattura I metatarsale I 1.000, , ,00 Frattura II, III, IV o V metatarsale I 200,00 400,00 800,00 Falangi Frattura alluce (I o II Falange) I 70,00 140,00 280,00 Frattura I o II o III falange di ogni altro dito del piede I 25,00 50,00 100,00 Lesioni dentarie Rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente) Rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente) I 35,00 70,00 140,00 I 35,00 70,00 140,00 Rottura incisivo laterale (per ogni dente) I 35,00 70,00 140,00 Rottura canini (per ogni dente) I 35,00 70,00 140,00 Rottura primi premolari (per ogni dente) I 25,00 50,00 100,00 Rottura secondi premolari (per ogni dente) I 25,00 50,00 100,00 Rottura primi molari (per ogni dente) I 25,00 50,00 100,00 Rottura secondi Molari (per ogni dente) I 25,00 50,00 100,00 Lesioni particolari Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall estensione della breccia) II 1.250, , ,00 Rottura Milza con splenectomia II 2.500, , ,00 Rottura rene con nefrectomia II 3.000, , ,00 Esiti Epatectomia (oltre un terzo del parenchima) II 2.500, , , Epatiti Tossiche o infettive (con tet enzimatici e siero proteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) II 3.750, , ,00 Pagina 8 di 16

14 Ernia crurale o ipoiepigastrica o ombelicali o diaframmatica trattate chirurgicamente I 200,00 400,00 800,00 Perdita anatomica di un globo oculare IV 7.600, , ,00 Cecità monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) III 6.300, , ,00 Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi V , , ,00 Sordità completa unilaterale II 3.000, , ,00 Sordità completa bilaterale III 6.300, , ,00 Perdita di almeno 2/3 del naso II 3.750, , ,00 Perdita di almeno 2/3 della lingua III 6.300, , ,00 Perdita completa di un padiglione auricolare Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari I 600, , ,00 II 1.250, , ,00 Protesi d anca III 5.000, , ,00 Protesi di ginocchio III 5.000, , ,00 Patellectomia totale II 3.750, , ,00 Patellectomia parziale I 1.000, , ,00 Perdita anatomica di un testicolo I 600, , ,00 Perdita anatomica di due testicoli II 3.750, , ,00 Perdita anatomica del pene III 6.300, , ,00 Ustioni di 2 e 3 grado Ustioni estese a più del 25% della superficie corporea IV 8.300, , ,00 Dal 9% al 25% della superficie corporea III 4.000, , ,00 Lesioni muscolo tendinee Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) II 1.500, , ,00 Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente) II 1.500, , ,00 Pagina 9 di 16

15 Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente) II 1.500, , ,00 Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) valore massimo per ogni dito Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) Lussazione articolare temporomandibolare (documentata radiologicamente) Lussazione recidivante gleno-omerale (trattata chirurgicamente) Lussazione Gleno omerale evidenziata radiologicamente Lussazione sterno-claveare trattata chirurgicamente Lussazione acromion-claveare trattata chirurgicamente Lussazione gomito evidenziata radiologicamente Lussazione radio-carpica trattata chirurgicamente Lussazione MF o IF dito della mano evidenziata radiologicamente valore massimo per ogni dito Lussazione MF o IF pollice trattata chirurgicamente Lussazione d anca documentata radiologicamente II 2.500, , ,00 II 2.500, , ,00 I 1.000, , ,00 II 1.500, , ,00 II 1.500, , ,00 II 1.500, , ,00 II 1.500, , ,00 II 2.500, , ,00 II 1.250, , ,00 I 200,00 400,00 800,00 II 1.250, , ,00 II 2.500, , ,00 Lussazione metatarso-falangea o IF dell alluce documentata radiologicamente I 1.000, , ,00 Lesione legamenti collaterali del ginocchio trattata chirurgicamente II 3.750, , ,00 Lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale trattare chirurgicamente non cumulabili tra loro II 2.500, , ,00 Pagina 10 di 16

16 Lesioni isolate della capsula o meniscali trattate chirurgicamente Lesione tendine rotuleo trattata chirurgicamente II 3.750, , ,00 II 3.750, , ,00 Lesioni capsulo-legamentose della tibioperoneo-astragalica trattate chirurgicamente non cumulabili tra loro II 1.250, , ,00 Amputazioni - Arto superiore Amputazione dell arto superiore V , , ,00 Amputazione di una mano o di tutte le dita di una mana V , , ,00 Amputazione pollice +3 dita IV , , ,00 Amputazione pollice + 2 dita IV 7.600, , ,00 Amputazione 2 dita II 3.700, , ,00 Amputazione oltre i 2/3 del pollice II 3.700, , ,00 Amputazione oltre i 2/3 altre dita II 1.250, , ,00 Amputazione oltre i 2/3 della falange ungueale del pollice Amputazione oltre i 2/3 della falange ungueale altre dita Amputazione ultime due falangi dita lunghe II 3.000, , ,00 I 600, , ,00 II 1.500, , ,00 Amputazioni - Arto inferiore Amputazione oltre i 2/3 dell arto inferiore al di sopra della metà della coscia V , , ,00 Amputazione al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio V , , ,00 Amputazione totale o oltre i due terzi della gamba al di sotto del ginocchio V , , ,00 Amputazione di gamba al terzo inferiore V , , ,00 Perdita di un piede V , , ,00 Pagina 11 di 16

17 Perdita dell avanpiede alla linea tarsometatarsale III 6.300, , ,00 Pedita di ambedue i piedi V , , ,00 Perdita dell alluce II 3.750, , ,00 Perdita della falange ungueale dell alluce II 1.700, , ,00 Perdita di ogni altro dito del piede I 70,00 140,00 280,00 SEZIONE INDENNITA DA INFORTUNIO GRAVE In caso di invalidità permanenti pari o superiori al 50% sulla base delle percentuali previste dalla Tabella Inail Sezione valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di polizza e se ne è stato corrisposto il relativo premio Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l assicurato riporti postumi invalidanti pari o superiori al 50%, secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l industria allegata al TU sull assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30/6/1965 n e succ. modificazioni, gli assicuratori corrisponderanno allo stesso la somma assicurata come riportato sul Modulo di polizza con l intesa che l indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all arto destro si intendono riferite all arto sinistro e viceversa. Per le persone fino a 50 anni di età, se l infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12, SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Gli Assicuratori rimborseranno agli Assicurati per i quali è prestata la garanzia, in caso di infortunio risarcibile ai termini della presente Assicurazione, il costo delle spese mediche sostenute in Istituto di cura pubblico o privato (ma regolarmente riconosciuto) fino alla concorrenza, per ogni evento, dell importo indicato in polizza. Per spese mediche sostenute intendiamo: a) onorari dei medici, chirurghi, assistenti, anestesisti e di ogni altro soggetto che partecipi all intervento; Pagina 12 di 16

18 b) l uso della sala operatoria, del materiale di intervento (compreso il costo della prima protesi, ma escludendo le protesi dentarie), del materiale di cura e dei medicinali, degli accertamenti radiografici e radioscopici, degli esami ed analisi in genere e della terapia fisica; c) rette di degenza in ospedali o cliniche; d) le spese di trasporto, su ambulanze e /o mezzi speciali di soccorso, dal luogo dell incidente all Istituto di cura o ambulatorio entro il limite del 20% del massimale assicurato; inoltre, e) le spese, entro il limite del 20% del massimale assicurato, sostenute dopo la cessazione del ricovero o rese necessarie dall intervento chirurgico ambulatoriale, per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche e fisioterapeutiche effettuate nei trenta giorni successivi. La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali delle spese sostenute per i titoli suindicati, dovrà essere presentata agli Assicuratori entro un mese dal termine della cura medica. Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenere il rimborso, gli Assicuratori effettueranno il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, I rimborsi verranno effettuati in Italia ed in valuta Europea al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi. Il rimborso sarà effettuato all Assicurato o, in caso di sua morte, ai suoi beneficiari. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente e come comunque riportato all Art 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La somma assicurata indicata in polizza rappresenta il massimo esborso, nel corso dell anno, a cui la compagnia sarà tenuta qualsiasi sia il numero dei sinistri. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di EUR (a meno che non sia diversamente stabilito in polizza) per ogni singolo evento, importo che rimane quindi a carico dell Assicurato. Limitatamente alla presente condizione speciale non è operante l Art. 11 (Rinuncia al diritto di rivalsa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. SEZIONE CASO MORTE CAPITALE CASO MORTE L assicuratore corrisponde il capitale assicurato ai beneficiari o agli eredi dell Assicurato in parti uguali. In caso di morte di entrambi i genitori assicurati provocata dal medesimo infortunio, se tra gli eredi o i beneficiari sono presenti figli minorenni l Assicuratore corrisponde la somma assicurata per ciascun genitore incrementata del 50%. Sezione valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di polizza e se ne è stato corrisposto il relativo premio Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquideranno la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati, in difetto di designazione gli Assicuratori liquideranno la detta somma agli eredi. ART RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di infortunio indennizzabile a termini della presente polizza ed avvenuto all estero, gli Assicuratori corrisponderanno, fino ad un massimo di Euro 2,500.00, per ogni assicurato, il rimborso delle spese sostenute, in caso di decesso, per il rimpatrio della salma dell Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia. Gli Assicuratori effettueranno il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione in originale dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati. Pagina 13 di 16

19 ART MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori liquideranno ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.. Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell Assicurato, se entro sei mesi dalla data del sinistro il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, gli Assicuratori corrisponderanno l indennità prevista per il caso di morte (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che, se dopo che gli Assicuratori hanno pagato l indennità risulterà che l Assicurato è vivo, gli Assicuratori hanno diritto all immediata restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivatigli dalla polizza. ART. 15 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI Sono inclusi nell assicurazione anche gli infortuni derivanti da: a) Assideramento, congelamento, colpi di sole, di calore, freddo, le folgorazioni, gli avvelenamenti, asfissia. b) Infortuni causati da guerra e insurrezione Sono compresi nell assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. c) Calamità naturali: L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. d) Sport non professionali inclusi gli sport pericolosi: L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport inclusi i seguenti sport pericolosi: pugilato; free climbing; guido slitta; bob; sci acrobatico; salto dal trampolino con sci o idroscì; lotta nelle sue varie forme; scalate di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado della scala di Monaco, purché non effettuate isolatamente e fino al 3 grado comunque effettuate; speleologia; rugby; football americano; immersioni con autorespiratore; atletica pesante; e) Infortuni in volo L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri. Il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Sono esclusi dall Assicurazione gli infortuni derivanti da: a) suicidio, tentato suicidio o autolesione intenzionale, o azione delittuosa o sediziosa compiuta dalla/e persona/e assicurata/e; b) uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non prescritto da ricetta medica di un dottore specialista o se prescritto non usato in conformità con la prescrizione; c) guida di veicoli o natanti per i quali l Assicurato non sia in possesso della relativa abilitazione o dell età prescritta dalla legge; d) partecipazione a competizioni sportive agonistiche, corse o gare, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità indette dall ACI, regate veliche o raduni cicloturistici o altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l impiego di veicoli o natanti a motore; e) ogni forma di malattia non inclusa nel precedente Art. 12; in qualsiasi caso la morte dell Assicurato dovuta a malattia è esclusa da questa Assicurazione. Pagina 14 di 16

20 f) gli infarti. g) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da un infortunio. ART CUMULO DI INDENNITÀ Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai beneficiari designati o, in difetto alle altre persone indicate nell Art. 26 Condizioni Generali, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non richiederanno il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio la cui indennità sia stata concordata o offerta in misura determinata, l Assicuratore paga agli eredi l importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. ART CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Gli Assicuratori corrispondono l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o perdita funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di liquidazione, saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 18 ATTIVITA DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell assicurato dichiarata in polizza, senza che L Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione agli assicuratori, in caso di sinistro: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio - l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio Per determinare il livello del rischio dell attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue: Attività dichiarata Attività che l assicurato stava compiendo al momento del sinistro Senza attività manuali Con attività manuali Senza attività manuali 100% 100% Con attività manuali 60% 100% ART LIMITI DI ETÀ L Assicurazione non vale per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale della polizza corrente. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della polizza durante il periodo di questa copertura gli Assicuratori rimborseranno la proporzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto. Pagina 15 di 16

21 ART DENUNCIA DELL INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto all intermediario entro trenta giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, questo ai sensi dell art Codice Civile. Avvenuto l infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell evento fino alla guarigione clinica. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici degli Assicuratori ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato salvo che siano espressamente comprese nell Assicurazione - fatta eccezione per i medici designati dagli Assicuratori. Se dolosamente non vengono adempiuti l obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, gli Assicuratori hanno il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. ART CONTROVERSIE SULL ASSICURABILITÀ DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di divergenza sull assicurabilità delle persone e sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o sul grado di Invalidità Permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine di Medici avente giurisdizione del luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico dovrà risiedere nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato o al luogo di residenza dell intermediario che gestisce la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. ART BENEFICIARI Beneficiari in caso di morte ed in caso di Invalidità Permanente si intendono: - in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, salvo diversa dichiarazione sottoscritta dall Assicurato e rilasciata, a sua scelta, ai competenti uffici dell intermediario o degli Assicuratori; - in caso di Invalidità Permanente gli Assicurati stessi, con l intesa che le quietanze di liquidazione degli indennizzi dovranno essere sottoscritte sia dall Assicurato che dal Contraente. IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD S L ASSICURATO/CONTRAENTE Pagina 16 di 16

22 GLOSSARIO (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd s o il gruppo di membri del Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council dei Lloyd s; Bilanci dei membri: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd s; Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Fondi dei membri presso i Lloyd s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; Claims made: la Polizza assicura solamente le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro gli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione, anche se relative ad Atti Illeciti verificatisi prima dell inizio del Periodo di Assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel Certificato. Questionario/Modulo di proposta: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto. Certificato/Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d Assicurazione; Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza. obiettivamente constatabili, le Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio o di altre persone; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; Assicurazione: il contratto di Assicurazione Pagina 1 di 2

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