Principi di revisione nazionali SA 250B e SA 720B
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- Graziana Monaco
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1 Roma, 4 marzo 2015 L adozione dei principi professionali in materia di revisione ISA Italia: quale ruolo nella regolamentazione del mercato dei servizi di revisione? Prof. Raffaele D Alessio (Presidente della Commissione principi di revisione Dottore commercialista e revisore contabile) Principi di revisione nazionali SA 250B e SA 720B
2 1. PERIODICITA DELLE VERIFICHE Il comma 1, lettera b), dell art. 14 del Decreto ripropone il medesimo contenuto della normativa previgente, con la sola variante di eliminare l obbligo di periodicità almeno trimestrale prima espressamente previsto dal Legislatore nell abrogato art ter. Tale impostazione, risulta sostanzialmente in linea con principio di revisione italiano n. 330 che prevede che il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui natura e tempistica sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni (punto 6, paragrafi A4-A8) e con il par. 12 ISA 250 B «frequenza delle verifiche in funzione della dimensione e complessità» La Comunicazione della Consob del 1999 che prevedeva la periodicità almeno trimestrale è stata abrogata Appare pertanto superato anche il Documento Assirevi n. 160/2011
3 1. PERIODICITA DELLE VERIFICHE PERIODO DI RIFERIMENTO ESERCIZIO SOCIALE DURATA DELL INCARICO Scritture contabili fino alla data di chiusura dell esercizio sociale di riferimento Le verifiche periodiche devono essere svolte fino alla data in cui l assemblea degli azionisti non conferisce il mandato ad un altro revisore legale
4 2. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE PERIODICHE Par. 14 Nello svolgimento di ciascuna verifica periodica il revisore dovrà quindi: a) acquisire informazioni libri obbligatori da tenere ed introdurre nuovi libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e da eventuali leggi speciali b) verificare, su base campionaria, l esistenza dei libri obbligatori di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità; c) verificare, su base campionaria, la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità; d) verificare, su base campionaria, l esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni; e) verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dall impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e non conformità nell esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente; f) verificare la sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.
5 3. CONTENUTO TECNICO DELLE VERIFICHE PERIODICHE PRASSI DI LAVORO Predisposizione di check-list tipo sia per la tenuta dei libri obbligatori, sia per il rispetto degli altri adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali. Nelle chechlist si riporterà: l elenco di tutti i libri contabili e i registri imposti dalla normativa civilistica, tributaria, previdenziale e da eventuali leggi speciali; le informazioni da verificare per ognuno di essi (date vidimazione, numero di pagine vidimate, ultima pagina verificata, etc.); le obbligazioni relative ai versamenti e alle dichiarazioni tributarie e previdenziali distinto per tipologia di tributo con le informazioni da verificare; lettura del contenuto dei verbali di governance (assemblea, consiglio di amministrazione, etc.)
6 3. CONTENUTO TECNICO DELLE VERIFICHE PERIODICHE COLLOQUI CON LA DIREZIONE Sulla base delle attività di revisione precedentemente illustrate, il revisore ha la possibilità di avere un quadro della situazione della società che gli consente di individuare Aree di approfondimento su specifiche tematiche di business, finanziarie, economiche o di controllo interno Operazioni significative verso Parti correlate o transazioni inusuali o anomale Limitazioni allo svolgimento del lavoro di revisione, da cui potrebbero emergere rilievi e/o richiami di informativa Incontro con il management per approfondire le tematiche emerse nel corso delle verifiche periodiche
7 4. DOCUMETAZIONE DEL LAVORO SVOLTO La DOCUMENTAZIONE inerente le verifiche periodiche deve essere tenuta distintamente rispetto a quella che documenta la revisione contabile del bilancio. Appare opportuno creare un memorandum contenente la descrizione : dei risultati della verifica periodica, vale a dire gli elementi informativi acquisiti in esito alle procedure svolte nel corso della verifica periodica; della sistemazione delle carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale, delle non conformità nell esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento ovvero di eventuali errori nelle scritture contabili, riscontrati nello svolgimento della precedente verifica periodica; delle considerazioni e delle valutazioni effettuate sugli elementi informativi acquisiti, sia con riferimento ai possibili effetti sull attività di revisione contabile del bilancio, sia ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di governance.
8 5. RESPONSABILITA DEL REVISORE LEGALE RESPONSABILITA DEL REVISORE LEGALE la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, pur rientrando in un più ampio procedimento revisionale finalizzato all espressione di un giudizio sul bilancio, rappresenta un processo di verifica del tutto autonomo. Il revisore è quindi tenuto a comunicare tempestivamente agli organi di governance gli eventuali problemi di rilevanza riconducibili all esito della verifica, secondo le modalità previste dal principio di revisione n. 260.
9 SA 720 B SA 720B Gli amministratori sono responsabili della redazione della relazione sulla gestione e della redazione della relazione sul governo societario, nonché della conformità del loro contenuto rispetto alle norme di legge e ai regolamenti
10 SA 720 B SA 720B Il revisore legale ha la responsabilità di esprimere in giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione ed, eventualmente, nella relazione sul governo societario Il giudizio deve essere riportato in una sezione separata della relazione di revisione sottotitolata «relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari»
11 SA 720 B Incoerenza: situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Un incoerenza può consistere in: o differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione; o contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione; o Informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio. NB Incoerenza significativa e una incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso; Incoerenza significativa e pervasiva ha le caratteristiche precedenti ed inoltre: a) non si limita a specifiche informazioni; o pur limitandosi attiene a temi di importanza fondamentale
12 SA 720 B Il grado di significatività delle «incoerenze» riscontrate dal revisore influenza la tipologia di giudizio. con rilievi, se il revisore riscontra un incoerenza significativa negativo, in caso di incoerenza significativa e pervasiva Il giudizio potrà essere senza modifiche, in caso di giudizio positivo sul bilancio e nessuna incoerenza significativa Impossibilità di esprimere un giudizio, in caso di giudizio negativo sul bilancio o impossibilità di esprimere un giudizio
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