Il processo amministrativo telematico
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- Giorgio Rossetti
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1 Il processo amministrativo telematico Il processo amministrativo telematico dopo la conversione del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168 (approvata in via definitiva ma non ancora pubblicata in G.U.) Avv. Guglielmo Lomanno Referente per l'informatica del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma
2 Le principali novità della legge di conversione L'obbligatorietà del P.A.T. sarà effettiva dal La sperimentazione del P.A.T. sarà effettuata presso tutti i T.A.R. e le sezioni giurisdizionali del C.d.S. fino al Facoltà fino al di deposito e di ricezione delle comunicazioni da parte del domiciliatario anche non iscritto all'albo avvocati 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 2
3 Le principali novità della legge di conversione (segue) Le comunicazioni di segreteria si considerano efficaci se anche una sola di esse risulta andata a buon fine per ciascun avvocato componente il collegio difensivo Il potere di attestazione di conformità in capo al difensore viene esteso, come per il P.C.T. Agli atti ed ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico con esonero dal versamento dei diritti di copia e salvo per le copie esecutive 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 3
4 Le principali novità della legge di conversione (segue) Il Segretario generale della giustizia amministrativa può con decreto i limiti alle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito da inviarsi a mezzo pec o tramite upload Tale limite è stato fissato in 10 mega In casi eccezionali, qualora sorgano in udienza questioni relative ai depositi pregressi il presidente del Collegio può autorizzare il deposito cartaceo 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 4
5 Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa SIGA (artt. 3 e 4) Disciplinato dal Capo II artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 In conformità con le disposizioni del CPA del CAD e del CPDP Gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio amministrativo tutte le attività inerenti il processo amministrativo telematico 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 5
6 Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa SIGA (artt. 3 e 4) Formazione del fascicolo Operazioni di individuazione del procedimento Tenuta dei registri Deposito, conservazione, visualizzazione ed estrazione di copie degli atti del fascicolo Pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali Comunicazioni di segreteria Trasmissione dei fascicoli 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 6
7 Il fascicolo informatico (art. 5) Il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico Contiene tutti: gli atti gli allegati i documenti i provvedimenti del processo amministrativo 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 7
8 Il fascicolo informatico (art. 5) in forma di documento informatico ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 8
9 Il fascicolo informatico (art. 5) Il fascicolo informatico reca l indicazione: a) dell ufficio titolare del ricorso; b) del numero del ricorso; c) dell oggetto sintetico del ricorso; d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; e) dell elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 9
10 Il fascicolo informatico (art. 5) a) componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori; b) oggetto del ricorso per esteso, precisa indicazione dei provvedimenti impugnati oggetto della domanda proposta, materia del ricorso; c) comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di PEC; d) camere di consiglio e le udienze; e) ricorsi collegati; f) link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza; 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 10
11 Il fascicolo informatico (art. 5) Il fascicolo informatico: costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire facile reperibilità collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito al contenuto alle finalità dei singoli documenti 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 11
12 Registro generale dei ricorsi (art. 6) I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, sono gestiti con modalità informatiche che assicurino: la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell oggetto delle registrazioni l identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 12
13 Registro generale dei ricorsi (art. 6) Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri: a) registro generale dei ricorsi; b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) processi verbali; d) provvedimenti dell Adunanza plenaria; e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 13
14 Registro generale dei ricorsi (art. 6) f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam); g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari); h) istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 14
15 Provvedimenti del giudice (art. 7) Sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente Quelli collegiali vengono sottoscritti dall'estensore e poi del presidente del collegio che li trasmette alla Segreteria Il Segretario li sottoscrive digitalmente, li deposita nel fascicolo e li inserisce nel SIGA e nel sito internet della giustizia amministrativa Nel rispetto della disciplina dettata dal codice per la protezione dei dati personali 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 15
16 Provvedimenti del giudice (art. 7) La redazione su supporto cartaceo, la sottoscrizione autografa ed il loro deposito sono consentiti nel solo caso in cui il responsabile del SIGA attesti che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico In tale caso il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica anche per immagine dell'atto ed a depositarla nel fascicolo informatico Il deposito dei provvedimenti in modalità telematica sostituisce ad ogni effetto di legge il deposito con modalità cartacea 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 16
17 Procura alle liti (art. 8) Sono previste due distinte modalità di rilascio: a) conferita su documento informatico sottoscritto digitalmente dal cliente ed autenticata dal difensore tramite sottoscrizione con firma digitale b) conferita su supporto cartaceo del quale viene estratta copia informatica per immagine Il deposito di questa tipologia di procura avviene unitamente all'attestazione di conformità all'originale della procura medesima redatta dal difensore sul medesimo o in un distinto documento sottoscritto digitalmente 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 17
18 Procura alle liti (art. 8) La procura alle liti si considera apposta in calce all atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all atto a cui si riferisce. 4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 18
19 Procura alle liti Problematiche applicative Le istruzioni operative dicono che la procura alle liti deve essere, all'esito della sua scansione se redatta su carta, sottoscritta digitalmente dal difensore in formato PADES-BES Deve essere sottoscritta nel medesimo formato anche se redatta come documento informatico dal cliente, in questo caso le sottoscrizioni digitali sono due Anche l'attestazione di conformità della procura deve avvenire su foglio separato sottoscritto nell'unico formato di firma che parrebbe ammesso nel P.A.T., ossia il PADES-BES 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 19
20 Sottoscrizione degli atti Problematiche applicative Il difensore è tenuto a sottoscrivere: Il ricorso e gli atti successivi La procura alle liti per autentica ed ai fini del deposito La relazione di notificazione in caso di notifica a mezzo p.e.c. Le attestazioni di conformità in caso di deposito di copie informatiche Il modulo di deposito degli atti introduttivi e successivi 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 20
21 Sottoscrizione degli atti Problematiche applicative Le regole tecnico-operative del Processo Amministrativo Telematico sono state dettate dal D.P.C.M , n. 40 e prevedono che le firme digitali nel P.A.T. Debbano essere apposte nel formato PadES-BES Le istruzioni operative specificano che non sarà possibile utilizzare un sistema di firma digitale ( ) con altro formato. La validità del documento informatico è sancita dal D.Lgs. 82 del 2005 il Codice dell'amministrazione Digitale che non fa alcuna differenza tra i formati di firma (CadES, PadES, remota, ecc,) 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 21
22 Sottoscrizione degli atti Problematiche applicative Sorgeranno dunque i seguenti problemi: Identificazione delle conseguenze del mancato rispetto del formato di firma Inesistenza dell'atto? Nullità dell'atto? Invalidità dell'atto? Irricevibilità dell'atto? Non sono indicate eventuali sanzioni o conseguenze di natura tecnico-giuridica, occorrerà attendere le prassi applicative 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 22
23 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice (art. 9) Il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all art. 24 del CAD 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 23
24 Deposito degli atti Il deposito di qualsiasi atto del processo amministrativo telematico avviene previa compilazione di appositi moduli di deposito Detti moduli costituiscono di fatto delle buste telematiche all'interno delle quali devono essere inseriti gli atti ed i documenti I moduli devono poi essere sottoscritti con firma digitale in formato PadES-BES che SI ESTENDE A TUTTI GLI ALLEGATI Gli allegati di fatto NON vengono sottoscritti al momento della sottoscrizione del relativo modulo 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 24
25 Moduli di deposito Esistono moduli differenti per ciascuna tipologia di deposito Gli atti allegati che necessitano per qualsiasi ragione di previa sottoscrizione (ricorso, memorie, attestazioni di conformità, procura, ecc.) devono risultare già sottoscritti al momento dell'inserimento nel modulo di deposito Essendo una struttura informatica complessa il modulo di deposito è di fatto un oggetto che ha un peso proprio di circa 5 megabyte Il limite di peso per ogni allegato è di ulteriori 10 mega 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 25
26 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice (art. 9) Il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati: avviene esclusivamente per via telematica Mediante posta elettronica certificata È tempestivo se: La ricevuta di accettazione (RdA) viene generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine Ove il deposito risulti andato a buon fine anche successivamente 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 26
27 Avviso di Mancata Consegna (art. 9) Se al mittente perviene l'avviso di mancata consegna l'attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto Ai fini della rimessione in termine da parte del Giudice devono essere allegati al nuovo deposito: a) il messaggio di mancata consegna (AMC) b) la ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente (RdA) 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 27
28 Termini particolari (art. 9) In caso di deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore dell ultimo giorno consentito 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 28
29 Peso eccedente della busta (art. 9) In caso di messaggio eccedente la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l invio di più messaggi di posta elettronica certificata. il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell ultima ricevuta di accettazione 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 29
30 Deposito mediante upload (art. 9) Qualora il deposito non possa avvenire a mezzo p.e.c. Si può procedere all'upload sul sito internet istituzionale Il deposito si considera perfezionato al momento della registrazione dell'invio da parte del SIGA La protocollazione degli atti e dei documenti viene attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 30
31 Deposito in modalità cartacea (art. 9) In tutti i casi in cui sia previsto, richiesto od autorizzato il deposito cartaceo La Segreteria provvede, previo inserimento nell'indice della menzione dei suddetti documenti alla loro acquisizione come copie informatiche Nel caso in cui ciò non avvenga essi vengono inseriti in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento cui si riferisce Tale fascicolo costituisce parte integrante del fascicolo informatico 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 31
32 Indirizzi p.e.c. per i depositi (art. 9) Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 32
33 Comunicazioni telematiche (art. 13) Tutte le comunicazioni di Segreteria nel processo amministrativo avvengono esclusivamente per via telematica agli indirizzi p.e.c. del difensore o del domiciliatario (ma solo fino al , poi non più). Si effettuano a mezzo p.e.c. anche le comunicazione dirette verso le pubbliche amministrazioni Avvengono altresì a mezzo p.e.c. nei confronti di tutti i soggetti che sono obbligati a norma di legge ad avere un indirizzo p.e.c. In caso di malfunzionamento del SIGA avvengono a mezzo fax 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 33
34 Comunicazioni telematiche (art. 13) La comunicazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la Ricevuta di Avvenuta Consegna da parte del certificatore del destinatario In caso di generazione di Avviso di Mancata Consegna per causa imputabile al destinatario la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del documento nel fascicolo informatico La comunicazione contenente dati sensibili si effettua per estratto con contestuale deposito del documento integrale nel fascicolo informatico 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 34
35 Notificazioni dei difensori (art. 14) Le notificazioni possono essere eseguite dai difensori ai sensi dell'art. 3 bis L. 53 del 1994 a mezzo p.e.c. Le ricevute di avvenuta consegna e gli atti e documenti in esse allegati sono depositati esclusivamente in modalità telematica esclusivamente come documenti informatici Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche deve essere depositata nel fascicolo la copia informatica (per immagine) degli atti comprovanti la notificazione con la relativa attestazione di conformità agli originale 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 35
36 Notificazioni dei difensori Anche sulle notificazioni potrebbero sorgere problemi sempre in relazione alla modalità di sottoscrizione degli atti e delle relazioni di notificazione Le istruzioni operative specificano ancora che l'atto da notificarsi deve essere sottoscritto in formato PadES- BES e che anche la relazione di notificazione ai sensi dell'art 3-bis della legge 53 del 1994 deve essere sottoscritta nel medesimo formato Anche in questo caso la norma di cui sopra parla semplicemente di firma digitale. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 36
37 Notificazioni dei difensori Il difensore potrebbe trovarsi nella condizione di dover rispettare regole diverse per effettuare (ai sensi della medesima legge) una notificazione in ambito civile ed una in ambito amministrativo La disciplina della validità della notificazione a mezzo è inserita nella legge che la istituisce e non può certo essere modificata da un provvedimento di natura inferiore, di conseguenza le eventuali problematiche che dovessero sorgere sulla firma apposta sulla relazione di notificazione sarebbero di difficilissima soluzione 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 37
38 Requisiti minimi p.e.c. (art. 15) I difensori ed i soggetti esterni sono tenuti ad avvalersi dei servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l assenza di virus informatici 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 38
39 Requisiti minimi p.e.c. (art. 15) Per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all art. 19; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella p.e.c. a disposizione e di un avviso sull imminente saturazione della casella stessa. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 39
40 Richiesta copie e documenti E' stato introdotto anche per il Processo Amministrativo Telematico il principio in base al quale il difensore ha un potere generalizzato di attestazione di conformità degli atti estratti dal fascicolo processuale La legge di conversione del d.l. 168 del 2016 precisa inoltre che per tale attività non sono dovuti diritti di copia con la sola esclusione della copia munita di formula esecutiva che potendo essere esclusivamente cartacea è epressamente esclusa dal novero degli atti che possono essere estratti dal fascicolo processuale 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 40
41 Richiesta copie e documenti (art. 16) 1. La parte richiede il rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti alla segreteria dell ufficio giudiziario. 2. La segreteria comunica alla parte richiedente l importo del diritto. 3. Alla richiesta è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il successivo versamento. 4. La ricevuta telematica è associata all identificativo univoco. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 41
42 Richiesta copie e documenti (art. 16) 5. Il rilascio di copia avviene di norma a mezzo PEC con invio all indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente. 6. La conformità dell atto è attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste più copie del medesimo atto o documento, la conformità deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 7. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 42
43 Accesso al fascicolo informatico (art. 17) L accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito: al Presidente al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante agli esperti ed ausiliari del Giudice 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 43
44 Accesso al fascicolo informatico (art. 17) Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell incarico ricevuto e dell autorizzazione concessa dal giudice L accesso è altresì consentito a: difensori muniti di procura avvocati domiciliatari, parti personalmente coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio (previa autorizzazione del giudice) 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 44
45 Accesso dei delegati (art. 17) In caso di delega deve essere comunicato al responsabile dell'ufficio: Direttamente dalla parte copia della delega dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale L accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. La delega o la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 45
46 Servizi di consultazione (art. 18) dati identificativi delle questioni pendenti le sentenze altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili tramite portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 46
47 Entrata in vigore (art. 21) Le norme sul Processo Amministrativo Telematico entrano in vigore il 01 gennaio 2017 Secondo le modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa si effettuerà la sperimentazione fino al 30 novembre 2016 Nella fase di sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 47
48 Entrata in vigore I depositi e le comunicazioni di Segreteria potranno essere fatti e ricevute fino al con le caselle di p.e.c. dei difensori o dei domiciliatari Per tutto il 2017 a seguito del deposito telematico deve comunque essere depositata una copia cartacea del ricorso o degli scritti difensivi munita di attestazione di conformità all'atto depositato telematicamente 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 48
49 Norme di riferimento Legge 23 agosto 1988, n. 400; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; Legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell amministrazione digitale»; 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 49
50 Norme di riferimento D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 50
51 Norme di riferimento D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari»; D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 «Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 51
52 Norme di riferimento D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; D.M.I.T. 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC», D.P.C.M. 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 52
53 Norme di riferimento D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005», D.P.C.M. 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni...» 25 ottobre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 53
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