DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. REMAGNI BUOLI ROSSANO

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA C O P I A MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI: DA CONSORZIO DI FUNZIONI E SERVIZI A CONSORZIO DI SERVIZI (ART. 31, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000) ED ATTI CORRELATI.- Nr. Progr. Data Seduta Nr /12/ Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/12/2013 alle ore 12:00. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. CHIESA MARINO S REMAGNI BUOLI ROSSANO S CARBONI IVAN S MICHELI MARIA PIA S MANGONI NICOLO' S CIULLA GIUSEPPE S LEONI GIOVANNI S NICOLI MATTEO N FORTUNATI MIRKO S VIOLA MARA S GALLI GIUSEPPE S VOLTINI EMANUELA AGATA S FRANCHI PIER LUIGI N TOTALE Presenti: 11 TOTALE Assenti: 2 Assenti Giustificati i signori: NICOLI MATTEO; FRANCHI PIER LUIGI Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA. Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il CHIESA MARINO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Sono designati a scrutatori i Sigg.: Pagina 1

2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI: DA CONSORZIO DI FUNZIONI E SERVIZI A CONSORZIO DI SERVIZI (ART. 31, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000) ED ATTI CORRELATI.- Il Sindaco Presidente, introducendo il punto numero due all ordine del giorno della presente seduta, con oggetto Modifica dello Statuto del Consorzio Casalasco Servizi Sociali: da Consorzio di funzioni e servizi a Consorzio di servizi (art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000) ed atti correlati., spiega che si tratta di una modifica statutaria con trasformazione da consorzio di funzioni e servizi, quale era in precedenza, a consorzio di servizi, mantenendo la medesima denominazione originaria di Consorzio Casalasco Servizi Sociali. Aggiunge che le modifiche apportate sono conseguenti a specifiche previsioni normative e sono state definite dopo opportuni approfondimenti, individuando nella revisione dello Statuto la modalità più appropriata per addivenire, attraverso una procedura più semplice, al cambiamento definito. Le novità più rilevanti - prosegue - sono che, nella modalità di voto, si segue un criterio di peso, basato sulla partecipazione dei Comuni, e che il Consiglio di Amministrazione non sarà più formato da Sindaci, bensì da tecnici rimborsati a gettone. Conclude rappresentando che occorre approvare le modifiche allo Statuto, i Patti parasociali e la nuova Convenzione che modifica la precedente Convenzione costitutiva. Fortunati Mirko, Consigliere comunale Capogruppo del Gruppo di minoranza Lavoriamo per Gussola, prende la parola, chiedendo ragione del perché il Consiglio di Amministrazione sarà ora formato da tecnici a gettone, in un momento particolare nel quale si impone un generale contenimento dei costi, mentre, in precedenza, il Comitato di Gestione era composto dai Sindaci, i quali non venivano pagati per questo loro ruolo. Il Sindaco spiega che lo Statuto del Consorzio, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, doveva essere modificato e, in particolare, per quanto attiene alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si è resa necessaria la modifica introdotta, nel rispetto dei dettami del legislatore. Precisa che, al posto degli Amministratori, che non possono più sedere nei Consigli di Amministrazione, avrebbero potuto essere presenti dipendenti comunali, ma la scelta fatta è stata quella di prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia composto da persone esperte in materia e, dunque, più competenti, individuati dai Comuni capofila delle quattro aggregazione territoriali. Assicura che l ammontare del gettone sarà, comunque, minimo rispetto alle problematiche, molto complesse in materia di servizi sociali, che i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno chiamati ad affrontare. Il Consigliere Fortunati Mirko chiede, a tal proposito, se sia già stato quantificato l ammontare dei gettoni di presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e se siano previsti dei limiti. Il Sindaco risponde che il gettone di presenza non è ancora stato stabilito e che spetterà all Assemblea consortile, composta dai Sindaci dei ventitre Comuni, definirne l ammontare, così come spetterà all Assemblea eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Aggiunge che occorre anche modificare quegli articoli del previgente Statuto nei quali si fa riferimento all esercizio, da parte del Consorzio, di funzioni e servizi, in quanto le funzioni, oggi, sono esclusivamente in capo ai Comuni, così che si rende necessaria la modifica da consorzio di funzioni e servizi a consorzio per la gestione esclusivamente di servizi. Il Consigliere Fortunati Mirko, sempre in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, chiede se, per le nuove disposizioni di legge, la carica di Sindaco non sia compatibile con le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione. 1

3 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 Il Segretario comunale spiega che al Consorzio Casalasco Servizi Sociali sono state applicate alcune disposizioni, compatibili con la natura di consorzio, proprie delle aziende speciali e si è scelto di prevedere la tipologia di composizione del Consiglio di Amministrazione già illustrata dal Sindaco. Il Consigliere Fortunati Mirko sottolinea di aver fatto una domanda molto precisa riguardo alla possibilità che i Sindaci siedano nel Consiglio di Amministrazione. Il Segretario comunale risponde che i Sindaci ed in generale gli Amministratori, per legge, non possono essere componenti dei Consigli di Amministrazione. Nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita, quindi, il Consiglio comunale ad approvare la proposta. I L C O N S I G L I O C O M U N A L E VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali., e successive modifiche ed integrazioni; VISTI E RICHIAMATI, in particolare: - l art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. ; - l art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze., fedelmente ripreso dall art. 6, comma 1, del vigente Statuto comunale; - l art. 1, comma 1, dello Statuto comunale, per il quale Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. ; DATO ATTO: - che l art. 30 (Convenzioni) del D.Lgs. n. 267/2000, nell ambito della disciplina delle forme associative fra Enti locali, testualmente recita: 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. ; - che l art. 31 (Consorzi) del Testo Unico citato dispone: 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti 2

4 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali. ; DATO ATTO: - che, ai sensi del combinato disposto dei succitati artt. 30, commi 1 e 2, e 31, commi 1 e 2, del T.U.E.L., il Comune di Gussola, in quanto appartenente all Ambito distrettuale casalasco, ha aderito al Consorzio Casalasco Servizi Sociali costituito, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la gestione associata dei servizi sociali - a seguito di Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali denominato "Consorzio Casalasco Servizi Sociali". Approvazione dello Statuto e della Convenzione. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione degli atti necessari. ; - che l atto costitutivo del Consorzio Casalasco Servizi Sociali - con sede in Casalmaggiore (CR), Via Corsica n. 1, Codice Fiscale n , Partita I.V.A. n è stato poi sottoscritto, da tutti i Sindaci dell Ambito distrettuale casalasco e dal Presidente della Provincia di Cremona, in data 23 Maggio 2007, con atto Rep. n del 23/05/2007 del Segretario Comunale di Casalmaggiore, Dr. Giampietro Zaramella; - che, oltre alla Provincia di Cremona, i Comuni aderenti al consorzio in parola sono: Casalmaggiore, Ca d Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de Botti, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de Picenardi, Torricella del Pizzo e Voltido; - che, ai sensi di quanto attualmente previsto dall art. 1 (Costituzione) del vigente Statuto, il "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Con.Ca.S.S.) si configura quale consorzio per l esercizio congiunto di funzioni socio assistenziali, programmazione e gestione dei relativi servizi ed attività nell ambito territoriale di competenza ; RICHIAMATE, successivamente: - la propria Deliberazione C.C. n. 24 del 31/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale fu approvata la proposta di modifica del vigente art. 49 (Revisione economicofinanziaria) dello Statuto del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, con conseguente riduzione della composizione dell Organo di Revisione dai precedenti tre membri ad uno solo; - la propria Deliberazione C.C. n. 32 del 26/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale fu approvata l ulteriore proposta di modifica del vigente art. 1 (Costituzione), comma 3, 3

5 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 dello Statuto del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, al fine di palesare la natura pubblica dell Ente medesimo, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa; - la propria Deliberazione C.C. n. 14 del 30/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l Accordo di Programma per l attuazione del Piano di Zona 2012/2014 dell Ambito Distrettuale Casalasco tra il Consorzio Casalasco Servizi Sociali ed i Comuni di Ca d Andrea, Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de Botti, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido, l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona e l Amministrazione Provinciale di Cremona. ; ATTESO che il "Consorzio Casalasco Servizi Sociali", delineato dal vigente Statuto quale consorzio per l'esercizio di funzioni e la gestione di servizi, risulta assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2, comma 186, lett. e), della L. 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)., e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ; RICHIAMATO, tuttavia, il successivo art. 9 (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario., convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, laddove, ai commi 1 e 2, testualmente recita: 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. ; PRESO ATTO, altresì, che il medesimo art. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6, dispone che E fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. ; VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica., convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali), commi da 25 a 31-quater, come successivamente modificate ed integrate dall art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e come, da ultimo, sostituite dall art. 19 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) del già citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, poi modificato, a decorrere dal 1 Gennaio 2013, dall art. 1, comma 305, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, le quali, al fine di assicurare il coordinamento della 4

6 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, sanciscono come obbligatorio per l'ente titolare l esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni ; ATTESO, in particolare: - che, tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate all art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, nella nuova formulazione introdotta dall art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, come modificato dall art. 1, comma 305, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 Gennaio 2013, è compresa, alla lettera g), la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione ; - che, come sancito dall art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., i Comuni con popolazione fino a abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali elencate al succitato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., ad esclusione della funzione di cui alla lettera l); - che, ai sensi del comma 29 del medesimo art. 14 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa; RILEVATA, pertanto, la necessità, alla luce della vigente normativa regolante la materia in argomento, di procedere ad apportare le opportune modifiche allo Statuto del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali", in modo tale da configurare il medesimo non più quale consorzio di funzioni e servizi, bensì, esclusivamente, quale consorzio di soli servizi; VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; DATO ATTO: - che la richiamata Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all art. 1, comma 1, sancisce il principio generale per il quale La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. ; - che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. (art. 1, comma 3, della L. n. 328/2000); - che, come previsto dall art. 3, comma 1, della predetta L. n. 328/2000, Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, 5

7 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. ; - che, ai sensi dell art. 6, comma 1, della citata L. n. 328/2000, I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini [ ] secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - che l art. 6, comma 2, lettera a), della medesima L. n. 328/2000 attribuisce ai Comuni l attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore; - che il medesimo art. 6 della più volte richiamata L. n. 328/2000, al comma 3, lett. b), demanda ai Comuni il compito di coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona ; VISTA la Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, e successive modifiche ed integrazioni; ATTESO che l art. 13, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. n. 3/2008 stabilisce che i Comuni, singoli o associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla medesima legge regionale nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti del terzo settore; VISTO l art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, il quale ricomprende [ ] i Comuni [ ] e loro consorzi e associazioni [ ] nel novero delle amministrazioni pubbliche ; CONSIDERATO che, come affermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel recente parere n. 265/2013/PAR del 27/06/2013: - ai Consorzi fra Enti locali la legge estende, in via ordinaria, le norme previste per le Aziende speciali, come si evince dal disposto del già citato art. 31 del T.U.E.L., laddove, al comma 1, prevede che Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili., e laddove, al comma 8, ribadisce che Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali. ; - in base al combinato disposto degli artt. 31, 113-bis e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, si desume come l Azienda speciale costituisca un ente strumentale del singolo Comune, mentre il Consorzio fra Enti locali costituisce una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le Aziende speciali; 6

8 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/ il carattere strumentale all erogazione di servizi a favore di più Enti locali è messo in rilievo anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come il Consorzio tra Enti locali è definibile come un Azienda speciale di ognuno degli Enti associati. Così come l Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il Consorzio, in quanto Azienda speciale degli Enti che l hanno istituito, è un ente strumentale per l esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli Enti associati" (cfr. Cons. di Stato, n. 2605/2001); - di conseguenza, si ritiene che anche i Consorzi, costituiti fra Enti locali per la gestione associata di servizi (essendo ormai preclusa la permanenza in vita di consorzi di funzione), debbano osservare, come le Aziende speciali, i divieti e le limitazioni (individuati mediante il rinvio dinamico operato dall art. 114, comma 5-bis, del T.U.E.L.) previste per gli Enti locali che li hanno costituiti e vi partecipano; RICHIAMATO l art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a tenore del quale: 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7

9 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/ Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. ; CONSIDERATO che, attraverso le modifiche statutarie proposte e l eliminazione, dall oggetto consortile, della previsione, in capo al Con.Ca.S.S., dell esercizio di funzioni, il "Consorzio Casalasco Servizi Sociali", senza soluzione di continuità: continuerà ad erogare, a favore dei Comuni consorziati, i servizi già erogati; manterrà la titolarità delle obbligazioni già assunte in forza di legge e contratti; manterrà, in particolare, la titolarità dei contratti di lavoro già in corso; RICHIAMATI: - l art. 2 (Ambito di applicazione) del D.Lgs. n. 267/2000, a tenore del quale: 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. ; - l art. 31, comma 8, del T.U.E.L., il quale dispone che ai consorzi che gestiscono le attività di cui all art. 113-bis (ovvero, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) si applicano le norme previste per le aziende speciali; VISTO il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, recante "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.", ed, in particolare, gli art. 88 e seguenti, racchiusi al Titolo IX Aziende Consorziali - Capo I Costituzione dei Consorzi ; VISTO il quadro sinottico, di cui all Allegato A al presente atto, rappresentante le proposte di modifiche da apportare al vigente Statuto del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" affinché questo diventi, da consorzio di funzioni e servizi, consorzio di soli servizi; CONSIDERATO: che, nelle modifiche statutarie proposte, non compare l esclusione dall applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, pure consentita, con riferimento ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, dal succitato art. 2, comma 2, del T.U.E.L.; che le norme relative alle Aziende speciali si applicano, in quanto compatibili, al Consorzio di servizi, il quale resta assoggettato alla disciplina di diritto pubblico sia quanto ad ordinamento finanziario e contabile (artt. 149 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000), sia per le procedure di reclutamento del personale (artt. 88 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000); che, in attuazione dall'art. 28 (Acquisizione di informazioni.) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)., ed in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio 8

10 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 degli andamenti della finanza pubblica, a far data dal 1 Gennaio 2007, i Consorzi degli Enti locali rientrano nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) disciplinato dall articolo 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici), commi da 6 a 11, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica.); DATO ATTO che la qui proposta modifica dello Statuto consortile rientra nella fattispecie di cui all art. 97 del succitato D.P.R. n. 902/1986, in quanto modificazione sostanziale, e che, pertanto, la modifica medesima deve essere deliberata dal Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni aderenti, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, maggioranza che non può, comunque, essere inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati, come prescritto dall art. 2, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 902/1986; VISTO il Piano programmatico di cui all Allegato B al presente atto, rappresentante il piano triennale delle entrate e delle spese 2014/2016 del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali"; ACCERTATO che la quota di partecipazione del Comune di Gussola è confermata in misura pari al 7,25 per cento, come risulta dall art. 6 (Quote di partecipazione) dello Statuto in esame; CALCOLATA in ,80 la quota dovuta, per l esercizio 2013, dal Comune di Gussola al "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" a titolo di contribuzione al Fondo di solidarietà comunale per l anno di riferimento, in virtù di quanto stabilito con deliberazione assunta, in data 05/07/2013, dall Assemblea consortile, la quale ha fissato in 6,57 la quota pro capite di contribuzione, da porsi a carico dei Comuni consorziati per l anno 2013, per lo svolgimento dei servizi socio assistenziali; VISTI lo Statuto modificato del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" Consorzio di servizi (Allegato C); i Patti Parasociali (Allegato D); la Convenzione modificativa della Convenzione costitutiva (Allegato E); EVIDENZIATO che il Consorzio di soli servizi, pur essendo esonerato dall osservanza dei divieti e limiti alle assunzioni di personale (ai sensi dell art. 114, comma 5-bis, ultimo periodo, del T.U.E.L.), è tenuto a condurre una politica di gestione del personale oculata e condivisa con gli Enti consorziati, dai quali, in quanto ente strumentale, dipende, dal momento che tali politiche producono effetti sul consolidamento della spesa di personale di ciascun Ente consorziato; RILEVATO che la dotazione organica (Allegato F) del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" è attualmente composta da n. 10 (dieci) unità di personale e comporta una spesa complessiva di ,00 per l anno 2014; CONSIDERATO che, per effetto della fuoriuscita della Provincia di Cremona dal Consorzio, le quote di partecipazione al medesimo risultano così definite: 9

11 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 Quote Consorzio di fuznioni e servizi (rep /2011) Quote Consorzio di servizi Comune Cà d'andrea 1,32 1,22 Calvatone 3,20 3,20 Casalmaggiore 35,43 38,18 Casteldidone 1,47 1,45 Cingia dè Botti 3,01 3,47 Drizzona 1,32 1,39 Gussola 7,25 7,25 Martignana di Po 3,52 4,85 Motta Baluffi 2,40 2,49 Piadena 8,93 9,02 Rivarolo del Re ed Uniti 4,91 5,22 San Giovanni in Croce 4,16 4,75 San Martino del Lago 1,27 1,21 Scandolara Ravara 3,93 3,70 Solarolo Rainerio 2,53 2,57 Spineda 1,60 1,61 Tornata 1,30 1,25 Torre dè Picenardi 4,54 4,46 Torricella del Pizzo 1,82 1,69 Voltido 1,09 1,02 Provincia di Cremona 5,00-100,00 100,00 RITENUTO di doversi preventivamente acquisire, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il preventivo parere del Revisore Unico del Conto, ai sensi dell art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - nell attuale formulazione introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n a tenore del quale l organo di revisione dell Ente è tenuto ad esprimere il proprio parere in materia di modalità di gestione dei servizi ; PRESO E DATO ATTO che il Revisore del Conto, con nota in data 27/12/2013 (Allegato G): ha rappresentato che, sulla proposta di deliberazione in argomento, non è previsto il rilascio di alcun parere da parte dell organo di revisione; ha, comunque, ritenuto opportuno ricordare l obbligo di riduzione dell onere a carico del Comune nella misura, almeno, del 20% dei costi relativi al funzionamento del servizio, come previsto dall art. 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 236 del 24 luglio 2013; ha rilevato che tale obbligo è stato inserito nell allegato Schema di patti parasociali all articolo 1, comma 4; UDITO il contenuto della discussione consiliare riportata, in sunto, in epigrafe ed integralmente acquisita agli atti della presente deliberazione, sotto forma di registrazione digitale; 10

12 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 RICHIAMATO l art. 42, comma 2, lett. a), c), e), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale attribuisce, in via esclusiva, al Consiglio comunale la competenza in tema di a) statuti dell'ente e delle aziende speciali [ ], c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione ; ACCERTATA, pertanto, la propria competenza in merito all adozione del presente atto, per effetto del combinato disposto dei richiamati artt. 31, comma 2, e 42, comma 2, del T.U.E.L. e art. 97 del D.P.R. n. 902/1986; VISTO lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 28/02/2002; VISTO il vigente Regolamento per l organizzazione amministrativa degli Uffici e dei Servizi., approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30/06/2008; VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali comunali ; VISTO il vigente Regolamento del sistema dei controlli interni., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/02/2013; VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito ed inserito nell originale di quest atto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, quale Responsabile dell Area amministrativa, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito ed inserito nell originale di quest atto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile; CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 1 (il Consigliere Fortunati Mirko, del Gruppo di minoranza Lavoriamo per Gussola ), legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 10 (dieci) Consiglieri votanti su n. 11 (undici) Consiglieri presenti, D E L I B E R A 1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI APPROVARE, per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto esposti in premessa e qui integralmente richiamati e recepiti, la modifica dello Statuto del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Con.Ca.S.S.) - con sede in Casalmaggiore (CR), Via Corsica n. 1, Codice Fiscale n , Partita I.V.A. n evidenziando che lo stesso, essendo ormai preclusa la permanenza in vita di consorzi di funzione, da consorzio di funzioni e servizi diventa consorzio di soli servizi; 3) DI APPROVARE, conseguentemente lo Statuto modificato del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Allegato C); i Patti Parasociali (Allegato D); la Convenzione modificativa della Convenzione costitutiva (Allegato E); 11

13 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 4) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore del Comune di Gussola, quale legale rappresentante dell Ente ai sensi dell art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, alla sottoscrizione della Convenzione modificativa della Convenzione costitutiva del Consorzio; 5) DI DARE ATTO che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati di seguito elencati: A. Quadro sinottico Statuto vigente-statuto modificato ; B. Piano programmatico ; C. Statuto modificato del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali"; D. Patti Parasociali del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali"; E. Convenzione modificativa della Convenzione costitutiva; F. Dotazione organica del "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" Con.Ca.S.S.; G. Parere reso dal Revisore dei Conti del Comune di Gussola; 6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza; 7) DI INVIARE, altresì, copia della presente deliberazione al "Consorzio Casalasco Servizi Sociali" (Con.Ca.S.S.); 8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 9) SUCCESSIVAMENTE, considerata l urgenza di provvedere in merito, CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 1 (il Consigliere Fortunati Mirko, del Gruppo di minoranza Lavoriamo per Gussola ), legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 10 (dieci) Consiglieri votanti su n. 11 (undici) Consiglieri presenti, I L C O N S I G L I O C O M U N A L E DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n

14 COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Delibera nr. 60 Data Delibera 30/12/2013 OGGETTO MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI: DA CONSORZIO DI FUNZIONI E SERVIZI A CONSORZIO DI SERVIZI (ART. 31, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000) ED ATTI CORRELATI.- PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 23/12/2013 IL Responsabile di Servizio F.to Cappelli Carolina Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 23/12/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

15 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/12/2013 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to CHIESA MARINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 26/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data: 26/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data: 26/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 30/12/2013 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ), sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 30/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

16 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 60 DEL 30/12/2013 Statuto febbraio 2007 STATUTO DEL CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI Titolo I Norme di carattere generale Capo I NATURA E OGGETTO Art. 1 Costituzione 1. In virtù dell'art. 31 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, fra i Comuni di Casalmaggiore, Ca d Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de Botti, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido e la Provincia di Cremona è costituito, a seguito di specifica convenzione, un consorzio denominato Consorzio Casalasco Servizi Sociali (Con.Ca.S.S.) per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza. 2. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei Servizi affidati al Consorzio sono definite con apposito Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. 4. Al Consorzio si applicano le norme sugli enti locali previste dal d.lgs. 18/8/2000 n. 267, ad esclusione di quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, per i quali si applicano le norme previste per le aziende speciali. Art. 2 Sede 1. Il Consorzio ha sede in CASALMAGGIORE. La struttura, di proprietà del Comune di Casalmaggiore, è messa a disposizione in comodato d uso Nuovo Statuto STATUTO Consorzio Casalasco Servizi Sociali Titolo I Norme di carattere generale Capo I NATURA E OGGETTO Art. 1 Costituzione 1. In virtù dell'art. 31 e dell art. 114 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, fra i Comuni di Casalmaggiore, Ca d Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de Botti, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido è costituito, a seguito di specifica convenzione, un consorzio di servizi denominato Consorzio Casalasco Servizi Sociali (Con.Ca.S.S.) per la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari integrati e più in generale di servizi rientranti nell ambito dei servizi alla persona. 2. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei Servizi affidati al Consorzio sono definite con appositi Regolamenti. Il Consorzio, di natura pubblica, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Art. 2 Sede 1. Il Consorzio ha sede in CASALMAGGIORE in via Corsica 1. L eventuale cambio della sede deve essere effettuato mediante delibera dell Assemblea. 1

17 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 60 DEL 30/12/2013 gratuito per i primi tre anni di avvio del Consorzio. L eventuale cambio della sede deve essere effettuato mediante delibera dell Assemblea. 2. Altri uffici e sedi operative possono essere istituiti nei Comuni consorziati. Art. 3 Oggetto 1. Il Consorzio, strutturandosi in un organizzazione comune tra i consorziati, ha per oggetto la programmazione e l esercizio di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali, nell ambito territoriale di riferimento dei Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario di Casalmaggiore dell ASL di Cremona. La gestione associata dei servizi si basa sullo strumento della programmazione effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona, finalizzata allo sviluppo di interventi atti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, il godimento dei diritti di cittadinanza. In particolare l intera attività consortile ha lo scopo di sviluppare un sistema di welfare non solo riparativo e di tutela ma anche promozionale e preventivo lungo tutto l arco di vita. Nell esercizio della propria attività, il Consorzio persegue l obiettivo della ottimizzazione delle risorse, operando nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Consorzio assume la gestione associata nonché la titolarità degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, concernenti le attività di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Assistenza domiciliare minori; - Servizio di tutela minori; - Servizio affidi; - Servizio di inserimenti lavorativi - Segretariato sociale; - Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili 2. L ubicazione delle eventuali sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo al Consorzio possono essere dislocati in sedi diverse in relazione a specifiche esigenze di gestione e di distribuzione dell offerta dei servizi sul territori dei Comuni aderenti. Art. 3 Oggetto 1. Il Consorzio, ente strumentale dei Comuni associati, ha per oggetto la gestione di servizi pubblici volti a realizzare fini sociali, nell ambito territoriale di riferimento dei Comuni facenti parte del Distretto sociosanitario di Casalmaggiore dell ASL di Cremona. In particolare l intera attività consortile ha lo scopo di sviluppare un sistema di welfare non solo riparativo e di tutela ma anche promozionale e preventivo lungo tutto l arco di vita. Nell esercizio della propria attività, il Consorzio persegue l obiettivo della ottimizzazione delle risorse, operando nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Il Consorzio fornisce i servizi agli associati, concernenti le attività di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. Assistenza educativa per i minori; b. Servizio di tutela minori; c. Servizio affidi; d. Servizio di inserimenti lavorativi e. Segretariato sociale; f. Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili g. Sportelli immigrati; h. Ogni altro servizio che possa essere 2

18 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 60 DEL 30/12/ Sportelli immigrati; - Ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla l. 328/00 e da altre leggi vigenti in materia. Il Consorzio inoltre nell ambito delle funzioni indicate provvede all elaborazione di progetti in grado di sostenere ed aiutare i Comuni nello sviluppo di un azione sociale qualificata nei rispettivi territori e/o coordinata fra più Comuni. In particolare, nell ambito delle attività di cui sopra, provvede a: a) definire la rilevazione dei servizi esistenti in tutto l ambito dell assistenza sociale e dell integrazione socio sanitaria, che consenta, in maniera compiuta, di evidenziare i bisogni delle persone che versano in situazioni di fragilità sociale ed enucleare le esigenze non soddisfatte; b) programmare gli interventi, i servizi e le risorse e concorrere alla programmazione ai suoi diversi livelli (regionale, nazionale, europea); c) attuare un azione comune indirizzata alla qualificazione e riqualificazione delle attività e dei servizi già offerti e alla innovazione costante dell intervento rivolto alle persone in stato bisogno; d) attuare il Piano di Zona, così come definito dall art. 19 della L. 328/2000, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti; e) svolgere le funzioni concernenti l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi sociali, ai sensi delle ll.rr. n. 1 e n. 6 del f) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla normativa regionale, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona; g) garantire risposte adeguate di prevenzione, assistenza, cura e tutela, nei confronti delle persone in stato di bisogno, per ragioni di ordine economico, fisico o relazionale; gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla l. 328/00 e da altre leggi vigenti in materia. 3. Il Consorzio, inoltre, nell ambito delle gestione dei servizi e delle prestazioni erogati, provvede a supportare i Comuni nello sviluppo di un azione sociale qualificata nei rispettivi territori e/o coordinata fra più Comuni. 4. In particolare, nell ambito delle attività di cui sopra, provvede a: a. definire la rilevazione dei servizi esistenti in tutto l ambito dell assistenza sociale e dell integrazione socio sanitaria, che consenta, in maniera compiuta, di evidenziare i bisogni delle persone che versano in situazioni di fragilità sociale ed enucleare le esigenze non soddisfatte; b. supportare i Comuni nella programmazione degli interventi, dei servizi e delle risorse ai suoi diversi livelli (regionale, nazionale, europea); c. attuare un azione comune indirizzata alla qualificazione e riqualificazione delle attività e dei servizi già offerti e alla innovazione costante dell intervento rivolto alle persone in stato bisogno; d. supportare i Comuni nell attuazione della gestione del Piano di Zona, così come definito dall art. 19 della L. 328/2000, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti; e. svolgere l istruttoria delle pratiche connesse all autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi sociali, ai sensi di legge. f. definire eventuali forme di partenariato con soggetti del terzo settore, finalizzato a garantire qualità dei servizi e delle prestazioni offerte; g. verificare i risultati raggiunti sulla base della qualità e dell efficacia delle prestazioni, e valutare l impatto di genere, garantendo anche ai cittadini i diritti di partecipazione al 3

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