Istituto COLONIA SAN GIUSEPPE

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1 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO ART. 1 - PRINCIPI L Istituto Comprensivo Paritario Colonia San Giuseppe con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti di cui si riporta ampia sintesi. Legge , n. 584 (Stralcio) Art È vietato fumare: a) ; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; ; Art I trasgressori alle disposizioni dell art. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ; C.M , n. 143: Nella G.U. n. 322 del 5 dicembre 1975 è stata pubblicata la L. 11 novembre 1975, n. 584, recante disposizioni sul divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. La normativa in questione, che ai sensi dell art. 12, 1 comma, della legge citata è entrata in vigore dal 2 giugno, investe anche le istituzioni scolastiche ed educative nella parte in cui sancisce il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione nelle sale di riunione delle accademie, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico. Si ritiene pertanto opportuno illustrare brevemente, ai fini della loro retta applicazione, le disposizioni della legge riguardanti l amministrazione scolastica. Si precisa preliminarmente che il divieto di fumare nelle scuole, ancorché non sanzionato da norme dotate di forza di legge, avrebbe dovuto essere da tempo operante in base alle direttive in passato impartite da questo Ministero (v., tra l altro, la C. n prot del 4 marzo 1964 e la C. n prot , del 6 novembre 1970), in vista delle finalità socio-educative e di tutela della salute pubblica che hanno ora determinato l estensione legislativa del divieto alle «aule delle scuole di ogni ordine e grado» (art. 1 - lett. a), ai «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» (art. 1 - lett. b), alle «sale di riunione delle accademie» (art. 1 lett. b). Si esplicita che nella nozione di «aula scolastica» deve ritenersi compreso ogni locale sito all interno dell edificio scolastico ovvero nelle sue immediate adiacenze (sì da essere allo stesso funzionalmente collegato) che sia destinato allo svolgimento di attività didattiche (aule scolastiche in senso stretto, palestre e locali assimilati) o sia invece direttamente strumentale alla particolare disciplina insegnata (laboratori tecnici, gabinetti scientifici, laboratori linguistici, ecc.). Infine il riferimento alle scuole «di ogni ordine e grado» non può lasciare adito a dubbi sulla applicazione del divieto ad ogni genere e tipo di scuola e istituto di istruzione e di educazione, dalla scuola materna all Università. C.M , n. 266 Con C.M. 4 giugno 1976, n. 143, fu richiamata l attenzione delle SS.VV., perché ne rendessero edotti i capi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, sulle disposizioni contenute nella L. 584/1975 riguardo al divieto di fumare nei locali scolastici.

2 Con successiva C.M. 25 maggio 1977, n. 95, si segnalava che, secondo notizie pervenute da più fonti, il divieto imposto dalla citata legge risultava scarsamente osservato e si pregavano le SS.VV. d invitare tutto il personale della scuola ad un più rigoroso rispetto di norme sancite a salvaguardia della salute pubblica. Si ribadisce pertanto l obbligo del personale direttivo e docente, come già si osservava nella C. n. 143, del richiamo all osservanza delle disposizioni di legge, ricordando che il comportamento contrario alle precise norme di legge può essere considerato pur sempre oggetto di richiamo disciplinare. Spiace dover fare tale sollecitazione resa necessaria dal permanere di una condizione contraria, oltre che alla legge, alla salute di quanti trascorrono buona parte della giornata nei locali della scuola. Si ha, tuttavia, fiducia nella sensibilità del personale scolastico e degli stessi alunni perché prevalga la tutela della loro salute e sia avviata, laddove ancora non sia stata intrapresa, un efficace azione informativa ed educativa sui danni del fumo nei confronti sia di chi fuma e sia di chi è costretto a permanere nei locali nei quali si fuma. C.M , n. 24 Dal questionario diramato ai direttori didattici e ai presidi a cura del Servizio per l educazione alla salute e per la prevenzione dalle tossicodipendenze dell Ufficio studi e programmazioni di questo Ministero sono emersi tra gli altri alcuni dati che vanno presi attentamente in considerazione. Sembra ancora assai apprezzabile nelle scuole la resistenza all osservanza del divieto di fumare sancito dalla L. 11 novembre 1975, n. 584, e più volte richiamato da Circolari ministeriali. Una parte considerevole del personale docente e non docente della scuola, agendo in questo modo, mette in atto un comportamento certamente diseducativo nei confronti degli alunni che sono implicitamente indotti ad ignorare precise disposizioni di legge, e che inoltre sono costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. A nessuno sfugge come tutto questo contraddica notevolmente al ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere. C è da tenere presente un altra considerazione: dal questionario sopra indicato è emerso anche l uso dei derivati dalla cannabis (marijuana, hashish) sembra essere più consistente in quegli Istituti scolastici in cui non viene osservato il divieto di fumare. Ne emerge che osservare la L. 584/1975 è una delle modalità che la scuola ha a disposizione per svolgere una seria opera di prevenzione dalle tossicodipendenze nell ambito di una coerente opera di educazione alla salute. Per le considerazioni su esposte, nel richiamare quanto detto con la C.M. 29 ottobre 1979, n. 266, si ricorda che il comportamento contrario a precise norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare. Nell attuazione di questa iniziativa, sarà preziosa la collaborazione. e dei docenti comandati per l educazione alla salute e per la prevenzione dalle tossicodipendenze [v. l art. 105 del D.P.R. 309/1990]. In tema di divieto di fumo e correlati obblighi di vigilanza occorre osservare che essi vanno desunti non solo dalla L. 11 novembre 1975, n. 584, ma anche, con riguardo al cd. «fumo passivo» e con riferimento ai luoghi di lavoro in genere, dall art. 9 e 14 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, così come modificati dall art. 33 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nonché da altre disposizioni (in tal senso: Corte costituzionale, sent. n. 399 del 11/20 dicembre 1996). L art del codice civile, infatti, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare

3 l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; analogamente gli artt. 1, 4 e 31 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 dispongono che il datore debba valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adottare le misure necessarie, adempiendo propri obblighi cui fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300) di controllarne l attuazione DIR. P.C.M Art La presente direttiva, emessa ai sensi dell art. 5, comma 2, lett. e, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie ; Art Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla L. 11 novembre 1975, n. 584, secondo l interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto. Art. 3. c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell art. 1 della L. 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie; d) resta salva l autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla L. 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti. Art Per l attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l indicazione del divieto stesso nonché l indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto e dell autorità cui compete accertare le infrazioni; b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all autorità competente, come previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689; LEGGE , n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del S.O. n.5) ( ) Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori) 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

4 2.Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 [1], come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 [2]. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. Finanziaria 2005: manovra anti fumo La Finanziaria prevede un aumento delle multe del 10% in arrivo per chi fuma. Le multe previste per i fumatori possono raggiungere fino a 550 euro. La legge del 2003 è stata rivisitata prevedendo sanzioni per chi fuma in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, dai 25 a 250 euro. Cifra che può raddoppiare se la violazione viene commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a dodici anni. I ritocchi previsti dalla manovra porteranno le multe da 27,5 euro a 275 euro. Mentre, per chi fumerà in presenza di bambini o donne incinte, si arriverà fino a 550 euro.

5 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. DDL Green economy del 28 dicembre 2015 n. 221 che recepisce la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e introduce norme più severe per i fumatori di sigarette. Tra le misure, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio, vi è il divieto di fumare all'aperto nei pressi di scuole, ospedali, università nonché la comminazione di multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette. Inoltre, nel ddl sulla Green economy, all articolo 40 sui «Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni» si legge che «E vietato l abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi» ART. 2 - LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali: Atri ed ingressi, aule, laboratori, palestre con locali annessi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale insegnanti, presidenza, aree all'aperto di pertinenza dell Istituto; Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso. Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. ART. 3 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

6 E' compito dei responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, utilizzando gli appositi moduli di contestazione Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della Scuola. Preposti al controllo dell'applicazione del divieto: ISTITUTO COLONIA SAN GIUSEPPE: Michele Peluso LICEO CLASSICO: prof. Giovanni Maci e prof.ssa Maria Rosaria Cantarella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: prof.ssa Manuela Galasso e prof.ssa Sonia Tortora SCUOLA PRIMARIA: ins. Barbara Troisi e ins. Teresa Gagliardi SCUOLA DELL INFANZIA: maestra Daniela Esposito ART. 4 - SANZIONI I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,5 a 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Ai sensi dell art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Ai sensi dell art. 16 e dell art. 10 (così come modificato dall art. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d accertamento e notifica. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. ART. 5 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della Scuola. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, così come previsto dall'art. 17 della L. n. 689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola. I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

7 ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel modulo di contestazione. Il funzionario che ha accertato l infrazione non può assolutamente ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti. L autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento al soggetto preposto alla vigilanza e all accertamento dell infrazione, il quale a sua volta rilascerà una ricevuta. ART. 7 - NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento è stato deliberato nella riunione del Collegio dei Docenti del 14/01/2016. Il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Capuano

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