BOLOGNA, 12 SETTEMBRE 2015

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1 BOLOGNA, 12 SETTEMBRE 2015 I Protocolli d Intesa per la formazione delle professioni sanitarie Appendice Paolo De Angelis 1

2 Protocolli oggetto di indagine 2

3 Appendice 1. La definizione delle funzioni e delle responsabilità da suddistinguere tra Università e struttura sanitaria che è sede osezionedicorsodilaurea 2. La definizione degli oneri connessi alla messa a disposizione delle distinte risorse formative da parte dei soggetti partecipanti 3. La organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche 3

4 Appendici 1. La definizione delle funzioni e delle responsabilità da suddistinguere tra Università e struttura sanitaria che è sede osezionedicorsodilaurea 2. La definizione degli oneri connessi alla messa a disposizione delle distinte risorse formative da parte dei soggetti partecipanti 3. La organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche 4

5 1. La definizione delle responsabilità ABRUZZO(art. 9) Sono a carico delle strutture sanitarie: divise; assicurazione per le attività svolte; arredamenti; materiale didattico di competenza; organizzazione e funzionamento didattico; retribuzione docenti del ruolo sanitario; esami diagnostici sugli studenti per l idoneità psicofisica; locali didattici. Sono a carico dell Università: assicurazione per gli infortuni subiti; rimborso spese ai docenti universitari; materiale didattico di competenza. EMILIA-ROMAGNA(art. 8) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione docenti del ruolo sanitario. Sono a carico dell Università: retribuzione del proprio personale. 5

6 1. La definizione delle responsabilità FRIULI VENEZIA GIULIA(art. 17) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione docenti del ruolo sanitario; retribuzione per attività di tutorato; arredi, utenze e manutenzione strutture sanitarie. Sono a carico dell Università: retribuzione del proprio personale e dei docenti esterni; arredi, utenze e manutenzione strutture universitarie. 6

7 1. La definizione delle responsabilità LAZIO(art. 8) Sono a carico delle strutture sanitarie: arredamento; utenze relative all utilizzo dei locali; materiale d uso; manutenzione delle strutture destinate alla formazione; divise; tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici); retribuzione personale dipendente; retribuzioni e rimborsi spesa a tutto il personale docente; materiale didattico. Sono a carico dell Università: potenziamento della docenza, delle infrastrutture e delle attrezzature tecnologiche e di servizio didattico e bibliotecario per i docenti e per gli studenti; tutti i servizi e le facilitazioni dello stesso tipo di quelli previsti per gli altri studenti dell Ateneo; gestione amministrativa concorsuale e quant altro richiesto da norme e direttive ministeriali; attività di segreteria amministrativa centrale dei Corsi di Laurea. 7

8 1. La definizione delle responsabilità LIGURIA(art. 12) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione docenti del ruolo sanitario; compensi ai coordinatori dei corsi di studio; tutela sanitaria; divise e materiale didattico; arredi, utenze e manutenzione strutture sanitarie. Sono a carico dell Università: retribuzione del proprio personale; assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile; arredi, utenze e manutenzione strutture universitarie. 8

9 1. La definizione delle responsabilità MARCHE(artt. 7, 9-10) Sono a carico delle strutture sanitarie: copertura assicurativa per attività di tirocinio; retribuzione docenti del ruolo sanitario; arredamento dei locali compresi gli spogliatoi; utenze e manutenzione locali; materiale d uso. Sono a carico dell Università: retribuzione personale universitario; materiale didattico; divise; libri e riviste; assicurazione per infortuni; esami diagnostici sugli studenti per l idoneità psico-fisica; oneri connessi alle selezioni per l accesso al numero chiuso; formazione didattico-tutoriale; campagne promozionali. 9

10 1. La definizione delle responsabilità PIEMONTE(art. 9) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione docenti del ruolo sanitario; attività di segreteria; tutela sanitaria; servizi agli studenti; rimborsi spese per attività fuori sede; locali e arredi; manutenzione ordinaria. Sono a carico dell Università: retribuzione del proprio personale; assicurazione contro gli infortuni; gestione di eventuali ulteriori strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche. PUGLIA(art. 6) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione docenti del ruolo sanitario; divise; tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi. Sono a carico dell Università: retribuzione del proprio personale e dei docenti esterni; arredamento, utenze, materiali e manutenzione. 10

11 1. La definizione delle responsabilità Provincia autonoma di BOLZANO(art. 8) Sono a carico delle strutture sanitarie: le spese per la sede dei corsi, attrezzature, arredi, manutenzione e gestione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle lezioni; le spese per funzionamento amministrativo, materiali didattici, materiali d uso, divise e manutenzione; le spese per gli interventi di supporto agli studenti; le retribuzioni del personale addetto alle attività tecnicoamministrative, di coordinamento e tutorato della sede sanitaria; le retribuzioni del personale docente relative alle attività didattiche; le spese di viaggio documentate del personale docente universitario; le spese per gli accertamenti sanitari e le misure individuali di protezione di legge. Non sono previsti oneri a carico dell Università oltre a quelli che saranno visti nella successiva appendice. 11

12 1. La definizione delle responsabilità Provincia autonoma di TRENTO(art. 11) Sono a carico delle strutture sanitarie: retribuzione del personale; compensi per attività di docenza a personale esperto del Servizio sanitario provinciale incaricato dall Università; retribuzione del personale docente universitario, di ruolo e a contratto incaricato ai sensi del precedente art. 6, nonché delle spese di viaggio documentate e affrontate da detto personale per gli spostamenti dalla sede delle Università alla sede dei corsi; spese per la sede dei corsi attrezzature, arredi, manutenzione e gestione; spese per il funzionamento amministrativo, l acquisto di materiali didattici e piccola manutenzione; spese relative alla realizzazione, in sede locale, di attività di informazione, orientamento, coordinamento organizzativo e valutazione finale degli studenti. Non sono previsti oneri a carico dell Università. 12

13 1. La definizione delle responsabilità Provincia di POTENZA(art. 5) Sono a carico delle strutture sanitarie: accertamenti per la sorveglianza sanitaria e medica; funzioni di segreteria, sia amministrativa che didattica; corresponsione all Università per i ricercatori e per il personale docente delle somme dovute; spese per rimborso viaggi, vitto e alloggio dei docenti dell Università. Non sono previsti oneri a carico dell Università oltre a quelli che saranno indicati nel successivo paragrafo. 13

14 Appendice 1. La definizione delle funzioni e delle responsabilità da suddistinguere tra Università e struttura sanitaria che è sede osezionedicorsodilaurea 2. La definizione degli oneri connessi alla messa a disposizione delle distinte risorse formative da parte dei soggetti partecipanti 3. La organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche 14

15 2. La ripartizione degli oneri CAMPANIA (artt. 5 e 11) Le strutture sanitarie sedi dei Corsi di Laurea versano all Università le somme destinate ai docenti della Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell Università. Inoltre, le AUSL garantiscono la copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, ivi inclusi gli oneri relativi agli adempimenti di medicina preventiva nonché i costi del personale universitario e non universitario. EMILIA-ROMAGNA (art. 8) Criteri in base ai quali la Regione eroga fondi sono: numero degli studenti iscritti; numero strutture didattiche; servizi agli studenti; attività didattiche formali e tecnico-pratiche. LIGURIA (art. 12) Criteri in base ai quali la Regione eroga fondi sono: costi orari diretti e indiretti per l attività didattica; numero dei corsi di studio attivati; numero degli insegnamenti; numero degli studenti iscritti; costi generali. 15

16 2. La ripartizione degli oneri MARCHE (art. 11) Si prevede un contributo regionale fisso annuo pari a ,00. PIEMONTE (art. 9) Criteri in base ai quali la Regione eroga fondi sono: numero di studenti iscritti; strutture didattiche; servizi amministrativi; attività di tutorato; attività didattiche pratiche. PUGLIA (art. 6) Si prevede un contributo economico, per ciascun anno dicorsodilaureaeperciascunasedepari,aregime,a 9.000,00. 16

17 2. La ripartizione degli oneri Provincia autonoma di BOLZANO (art. 10) E a carico dell Università, entro il 30 aprile di ogni anno, il trasferimento alla struttura sanitaria di un importo pari al 50% della tassa di iscrizione in vigore nel medesimo anno accademico per ogni studente iscritto ai corsi di laurea, calcolato in base al numero degli studenti regolarmente iscritti non esonerati dalle tasse; tale somma è destinata alle esigenze di funzionamento del corso. Provincia autonoma di TRENTO (art. 11) E a carico dell Università il trasferimento dell 80% delle contribuzioni studentesche versate annualmente dagli studenti frequentanti i corsi realizzati in provincia, che è riservato ad interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell offerta didattica quali: acquisto attrezzature, realizzazione di progetti di formazione intervento, gestione biblioteca, sviluppo teledidattico, supporti alla didattica, predisposizione materiale, collaborazioni per la ricerca scientifica e la didattica. 17

18 Appendice 1. La definizione delle funzioni e delle responsabilità da suddistinguere tra Università e struttura sanitaria che è sede osezionedicorsodilaurea 2. La definizione degli oneri connessi alla messa a disposizione delle distinte risorse formative da parte dei soggetti partecipanti 3. La organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche 18

19 3. L attività didattica ABRUZZO(artt.4e5) Organi: Consiglio (tutti i docenti del Corso), Presidente (professore universitario di prima fascia), Coordinatore dell insegnamento teorico pratico e di tirocinio(nominato dal Consiglio con incarico triennale tra quanti sono in servizio presso la sede del corso). Docenza non universitaria: nominati dal Rettore senza oneri per l Università, previa proposta del Consiglio, delibera del Consiglio di Facoltà e nulla osta del Direttore generale. La titolarità dei corsi deve essere affidata, in misura non inferiore al 50%, al personale sanitario che sia in possesso dei requisiti richiesti (si fa riferimento a tabelle ministeriali, mai emanate, in applicazione della L. 341/1990) e abbia partecipato a una selezione da bandirsi ogni anno entro il 30 giugno; entro il 31 agosto di ogni anno al Direttore generale deve fornire all Università l elenco degli aventi diritto tra quanti hanno partecipato alla selezione. 19

20 3. L attività didattica CALABRIA(artt.4e5) Organi: Non si prevede nulla. Docenza non universitaria: l incarico di docenza viene conferito dal Rettore, senza oneri per l Azienda, su proposta delle strutture didattiche competenti e previo nulla osta del Direttore generale della medesima azienda, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal medesimo Direttore generale. I requisiti di accesso e le modalità di inserimento nel suddetto elenco sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale. L elenco, di durata quinquennale, viene istituito, e aggiornato annualmente, con provvedimento del Direttore Generale; ogni anno l Azienda sede di corso pubblica un bando finalizzato all aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all istituzione di nuovi elenchi conseguenti all attivazione di nuovi corsi di laurea. L Università si avvale del personale delle strutture ospitanti coinvolte per l insegnamento, per l attività pratica e lo studio guidato. 20

21 3. L attività didattica CAMPANIA(artt. 4-5, 7) Organi: Il Consiglio di Corso di Laurea è composto così come previsto dallo Statuto di Ateneo ma il Consiglio di Corso viene integrato: 1. dai Direttori delle attività formative pratiche e di tirocinio delle sedi non universitarie e da quello della sede universitaria; 2. da una rappresentanza degli studenti composta da uno studente del corso per ogni sede del corso di Laurea. Il personale non universitario di cui sopra partecipa al Consiglio di Corso con voto consultivo e senza far parte dell elettorato attivo e passivo. 21

22 3. L attività didattica CAMPANIA(artt. 4-5, 7) Docenza non universitaria: Si distinguono i corsi d insegnamento previsti dall ordinamento universitario che si svolgono presso la sede Universitaria o della Azienda ospedaliero-universitaria da quelli che si svolgono presso aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o altre strutture del SSN. Nel primo caso, gli insegnamenti non affidati a personale universitario o a personale non strutturato mediante contratto di diritto privato sono affidati a personale dell azienda di riferimento, con oneri a carico dell azienda stessa, incluso l affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea relativa al profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente. segue 22

23 3. L attività didattica continua Nel secondo caso, la titolarità dei Corsi d insegnamento previsti dall ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. In questo caso, i docenti non universitari del SSN sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e delibera del Consiglio di Facoltà, previo nulla osta del Direttore generale della struttura di appartenenza. La procedura di selezione prevede l emanazione e la pubblicazione di un bando da parte del Direttore Generale per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà sulla base delle domande trasmesse unitamente al preventivo nulla-osta dello stesso Direttore generale. 23

24 3. L attività didattica EMILIA-ROMAGNA(artt. 3-5) Organi: Il Consiglio di corso è costituito secondo la normativa universitaria. Docenza non universitaria: Le funzioni di coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio sono conferite annualmente, con possibilità di rinnovo, dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di corso e delibera del Consiglio di Facoltà a personale prioritariamente universitario o della struttura sanitaria sede del Corso. Per l affidamento delle attività didattiche sono previsti criteri da definirsi tra le parti entro un anno dalla stipula del Protocollo. I tutori sono scelti tra dipendenti (della Università, del SSN o di strutture private accreditate), dello stesso profilo professionale oggetto del Corso, in possesso di comprovate competenze e capacità didattica e con almeno cinque anni di esperienza di servizio. 24

25 3. L attività didattica FRIULI VENEZIA GIULIA(artt. 8, 10-11) Organi: Consiglio, Presidente, Coordinatore dell insegnamento teorico pratico e di tirocinio. Il Coordinatore assume le attribuzioni previste dal DM 24 luglio 1996 all art. 1.8(livello formativo raggiunto nel profilo professionale oggetto del corso). Docenza non universitaria: Le attività didattiche sono affidate, di norma, al personale dipendente delle strutture presso le quali si svolge l attività didattica stessa che sia in possesso dei requisiti richiesti (si fa riferimento a tabelle ministeriali, mai emanate, in applicazione della L. 341/1990). Per le attività di natura teorico-pratica, il personale deve essere in possesso dello stesso profilo professionale oggetto del Corso. L università trasmette l elenco degli insegnamenti alle strutture sanitarie che, entro 60 gg., devono inviare i curricula dei propri dipendenti che possono essere coinvolti; il Rettore nomina, su proposta del consiglio di Corso e delibera del Consiglio di Facoltà, il personale individuato. 25

26 3. L attività didattica LAZIO(artt. 5-7) Organi: Consiglio (tutti i docenti del Corso), Presidente (professore universitario), Direttore delle attività formative tecnico-pratiche di Corso di Laurea (nominato dal Consiglio con incarico triennale tra quanti sono in servizio presso la sede del corso e in possesso di Laurea magistrale), Tutor coordinatori (individuati sulla base di criteri predeterminati tra il personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione dipendente dall Ente sede del corso, tra coloro che sono in possesso del massimo livello di formazione del profilo specifico ed abbiano maturato almeno due anni di esperienza continuativa nell ambito della formazione, in rapporto di 1 ogni 15 studenti). 26

27 3. L attività didattica LAZIO(artt. 5-7) Docenza non universitaria: L Università utilizza per le attività previste dall ordinamento didattico personale docente universitario e personale dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso di idonei requisiti. In caso di mancanza, si potrà reperire, in via transitoria, con criteri predeterminati, e a seguito di apposito bando, personale esterno alle strutture, purchè in possesso dei requisiti propri del profilo professionale cui si riferisce. Il Consiglio di Corso di Laurea approva annualmente il bando relativo al conferimento di affidamenti per insegnamenti vacanti. 27

28 3. L attività didattica LIGURIA(artt. 4-5, 9) Organi: Consiglio, Coordinatore dell insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio (nominato dal Consiglio con incarico triennale tra quanti sono in servizio presso la sede del corso e in possesso del massimo livello di formazione o documentata esperienza in campo formativo specifico), una eventuale rappresentanza del personale tecnico e amministrativo del SSN. Docenza non universitaria: gli insegnamenti possono essere affidati al personale delle strutture sanitarie dal Rettore, senza oneri per l Azienda, su proposta delle strutture didattiche competenti e previo nulla osta del Direttore generale della medesima azienda, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal medesimo Direttore generale. 28

29 3. L attività didattica LOMBARDIA(art. 7) Organi: Non si prevede nulla. Docenza non universitaria: L affidamento degli incarichi al personale delle strutture sanitarie, in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per ciascun Corso, è conseguente a un bando emesso annualmente dalla Facoltà di Medicina. 29

30 3. L attività didattica MARCHE(artt. 4-6, 12) Organi: Presidente (professore universitario), Comitato didattico (composto dal Presidente, un docente del SSR, un docente universitario, un docente delle attività professionalizzanti, il Coordinatore della attività formativa pratica e di tirocinio, uno studente), Coordinatore della attività formativa pratica e di tirocinio (nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Comitato didattico, tra i docenti del Corso che possiedano adeguati livelli formativi ed esperienza didattica e professionale). Docenza non universitaria: il Consiglio della Facoltà di medicina pubblica un bando con l indicazione degli insegnamenti da affidare al personale del SSR; l incarico sarà triennale e affidato mediante atto del Rettore delle Università. L attività di docenza può essere svolta sia in orario di servizio sia in orario diverso. 30

31 3. L attività didattica PIEMONTE(artt.3,6,7) Organi: Consiglio(composto da tutti i docenti del Corso), Presidente. Docenza non universitaria: Il Coordinatore è scelto tra i docenti del Corso che possiedano la più elevata qualificazione nonché esperienza in campo formativo specifico. L insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale dello stesso profilo indicato dal Consiglio di Corso sulla base di un elenco fornito dal Direttore generale. Sono previsti i collaboratori alla didattica per le attività da svolgersi a piccoli gruppi. I tutor sono nominati dal Consiglio tra coloro che appartengono allo stesso profilo professionale del Corso. 31

32 3. L attività didattica PUGLIA (art. 6 del Protocollo stipulato con l Università di Bari e art. 3 del Protocollo stipulato con l Università di Foggia) Organi: Si fa rinvio alle norme dell ordinamento universitario. Docenza non universitaria: I docenti dipendenti delle strutture sanitarie sono nominati annualmente, previa apposita procedura selettiva, dal Rettore a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso e previo nulla osta del Direttore generale. 32

33 3. L attività didattica Provincia autonoma di BOLZANO(art. 5) Organi: Non si prevede nulla. Docenza non universitaria: L incarico di docenza viene conferito dal Rettore dell Università con le modalità previste dalla vigente normativa di Ateneo sul conferimento degli insegnamenti. Provincia autonoma di TRENTO(art. 7) Organi: Non si prevede nulla. Docenza non universitaria: I tutor clinici, devono appartenere allo specifico profilo professionale richiesto dal Corso, e sono selezionati secondo modalità definite dall Università di concerto con la Provincia e l Azienda provinciale per i servizi sanitari. Provincia di POTENZA(artt. 3-5) Organi: Non si prevede nulla. Docenza non universitaria: L affidamento degli insegnamenti al personale del S.S.N. è effettuato dall Università secondo le vigenti normative in materia. 33

34 SALUTI Paolo De Angelis Alma Mater Studiorum- Università di Bologna ARIC - Servizio giuridico L.go Trombetti, BOLOGNA tel fax paolo.deangelis@unibo.it 34

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