Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le Adozioni Internazionali Autorità Centrale per la Convenzione de L Aja del 29.5.
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- Dino Sacco
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1 N.35 /2004/SG FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SUSSIDIARIETA PER GLI ANNI DA REALIZZARSI NELL AMBITO DELLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO PER L ANNO FINANZIARIO PREMESSA La Convenzione de L Aja del per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che lo Stato italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998 n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorità politiche misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine. La, quale Autorità Centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l impegno assunto dall Italia e - nell ambito delle attività di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali. 1
2 In tale programma si collocano le scelte operate dalla nella riunione del 20 dicembre 2004, inerenti rispettivamente la finalizzazione dello stanziamento di euro ,00 per finanziare progetti di sussidiarietà. La Commissione, attraverso tali provvedimenti, ha inteso proseguire ed ampliare, la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni , rivelatasi positiva per le parti. In considerazione che una cospicua parte delle risorse disponibili sono state impegnate per finanziare programmi di cooperazione approvati nell ambito di cinque Intese istituzionali di programma (Brasile, Etiopia, Federazione Russa, Ucraina, Vietnam), i rimanenti fondi a disposizione sono destinati a Paesi diversi da quelli che beneficeranno dei suddetti interventi. I progetti da presentare nell anno 2005, alla scadenza prevista dal presente bando (90 gg. dalla data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica), dovranno riguardare Paesi diversi da quelli destinatari delle Intese Istituzionali sopraindicate. Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude anche i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l adozione di minori all estero. Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2004, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell articolo 39 comma I lettera c) legge 31 dicembre 1998 n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti. Nella realizzazione di ciascun progetto è auspicabile il concorso di più enti autorizzati per lo stesso Paese. La ripartizione del contributo della, riferita a ciascun progetto approvato, sarà proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell erogazione del finanziamento è, pertanto, 2
3 necessario conoscere, fin dall inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto. CONTENUTI E SOGGETTI PARTECIPANTI. Si ribadisce che: - i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell abbandono dei minori nel paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza, - la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex articolo 39 comma I lettera c) legge 31 dicembre 1998 n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto. Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati: 1. gli enti autorizzati realizzatori, 2. le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione, 3. le istituzioni aderenti: Amministrazioni Centrali Regioni Enti Locali Organismi internazionali Comunità Europea 4. l esatta localizzazione dell intervento, 5. le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri, 6. eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.), 3
4 7. il costo del progetto: le risorse umane i mezzi strumentali 8. la durata del progetto: le fasi intermedie di realizzazione la data prevista per la conclusione del progetto. Nel caso di durata superiore al periodo considerato ( ), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2005 e quali entro il 30 giugno MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto. Essi dovranno pervenire alla, via Barberini 38, Roma, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Non saranno valutati i progetti pervenuti fuori termine. Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando. Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento. 4
5 CRITERI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. La esaminerà e approverà entro i 90 giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando. La, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo: a) la deistituzionalizzazione e l accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia; b) l aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento; c) la riduzione del fenomeno dei bambini di strada mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o focolari, ove possa svilupparsi un corretto processo educativo; d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell area geografica di riferimento, la cura e l assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l accoglienza sia in affidamento sia in adozione; e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica; f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell intervento svolto e delle risorse impegnate. La, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti. 5
6 Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando. RACCOMANDAZIONI E LIMITAZIONI La come nei precedenti bandi ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisposizione e realizzazione di siffatti progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e /o private in qualità di capi-progetto. Si sottolinea, inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all acquisto di beni immobili nè quelle riguardanti l acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo. Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni. MODALITA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti, verrà data comunicazione della ripartizione, dell oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in Gazzetta Ufficiale e nel sito web della,. L erogazione del finanziamento, successivamente all approvazione da parte degli organi di controllo, si articolerà come di seguito: a) il 25% dopo tre mesi dall avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell attività svolta, 6
7 b) il 50% dopo sei mesi dall avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto, c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati. Per la formalizzazione del credito l ente capo-progetto presenterà la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione. Ogni relazione dovrà essere corredata di: - di un elenco riepilogativo di tutte le fatture in ordine cronologico; - della nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovrà essere in originale ed in copia; in mancanza dell originale potrà essere prodotta la copia conforme. Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l importo in moneta locale e l importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione. Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell art. 54 del Regolamento per l amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del D.L.G.S. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.. Si dispone la pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex articolo. 39 comma I lettera c), legge 31 dicembre 1998 n Roma, 20 dicembre 2004 La Presidente Cons. Carmela Cavallo 7
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