COMUNE DI ELLO Provincia di Lecco ELLO via M. De Vecchi n. 17 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.

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1 COMUNE DI ELLO Provincia di Lecco ELLO via M. De Vecchi n. 17 tel fax casella di P.E.C.: sito web REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2012 Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 4 giugno 2015 Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 9 luglio 2015

2 Art. 1 Disposizioni generali 1) Il presente regolamento disciplina l Imposta Municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del e successive modifiche ed integrazioni, e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del convertito nella Legge n. 214 del e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 2) Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. 3) Presupposto dell Imposta Municipale propria è il possesso di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree 1) Ai fini dell imposta di cui all art. 1: a) per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell art. 36 del D.L. 223/06 convertito dalla Legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all esercizio delle attività indicate nell art del codice civile. Art. 3 Soggetti passivi 1) I soggetti passivi dell imposta sono il proprietario di immobili di cui comma 3 dell articolo 1, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l attività. Art. 4 Soggetto attivo 1) L imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 3 dell art. 1, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 2) E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle

3 relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Art. 5 Base imponibile 1) Base imponibile dell Imposta è il valore degli immobili di cui al comma 3 dell art. 1. 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell art. 3, comma 48, della Legge n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1^ gennaio 2013; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. 4) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio dal 1^ gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Consiglio individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell ufficio tecnico-urbanistico d intesa con l ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree edificabili. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell eventuale accertamento o contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall ufficio tecnico-urbanistico che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa. 5) In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 6) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1^ gennaio dell anno di imposizione,

4 rivalutato del 25 per cento ai sensi dell art. 3, comma 51, della legge n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell imposta 1) La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1^ gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l anno successivo, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 2) L aliquota base dell imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D. Lgs , n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 3) L aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l abitazione principale e per le relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 4) L aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L , n. 557, convertito con modificazioni dalla L , n Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 5) Allo Stato compete la metà dell imposta versata da calcolarsi con l aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all art. 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 del presente articolo. Art. 7 Esenzioni 1) Sono esenti dall imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9. c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5-bis, D.P.R , n. 601, e successive modificazioni. d) I fabbricati destinati esclusivamente all esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto in data e reso esecutivo con Legge n f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione dell imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della Legge , n ) L esenzione spetta per il periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

5 Art. 8 Riduzioni e detrazioni dall imposta 1) Per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell immobile principale. In presenza di più pertinenze per la stessa categoria catastale, si intende equiparata a pertinenza di abitazione principale quella con il maggior valore catastale. 2) Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200,00.- rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00.- per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione i base, non può superare l importo massimo di 400,00.-. Il Comune può disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 3) L aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l unità immobiliare stessa non risulti locata. 4) L aliquota e la detrazione per abitazione principale si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 5) Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l imposta dovuta applicando l aliquota deliberata dal Comune per l abitazione principale e le detrazioni, calcolata in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 6) Non sarà più possibile considerare come abitazione principale una delle due unità immobiliari utilizzate da uno dei coniugi ove non vi sia una effettiva frattura del rapporto affettivo alla base della convivenza, pur in presenza di residenze anagrafiche diverse. Tutto ciò alla luce di quanto introdotto dal Legislatore secondo cui il concetto di abitazione principale è da ricondurre alla dimora come centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. 7) Il Comune considera altresì adibita ad abitazione principale l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell imposta, l agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine è necessario

6 presentare apposita dichiarazione predisposta dall Ufficio Tributi. Dal l assimilazione ad abitazione principale è applicabile limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00.- (euro cinquecento/00.-). Per il valore residuale superiore, si applica l aliquota ordinaria IMU deliberata annualmente dal Consiglio Comunale. Art. 9 Versamenti e dichiarazioni 1) L imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2) I soggetti passivi effettuano il versamento dell imposta dovuta al Comune per l anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 3) Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull immobile oggetto dell imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l intero ammontare dell imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati. 4) La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell Economia e delle Finanze. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. In tal caso il soggetto è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute. Art. 10 Liquidazione ed accertamento 1) Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione, nonché delle spese di notifica. 2) L avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 3) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo. 4) Ai fini dell esercizio dell attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

7 5) L Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile. 6) Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 7) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l istituto dell accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n Art. 11 Riscossione coattiva 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. Art. 12 Rimborsi 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. Art. 13 Sanzioni ed interessi 1) Le sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale propria sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi , nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Gli interessi sono calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale. Art. 14 Disposizioni in materia di autotutela 1) Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d ufficio o su istanza dell interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un illegittimità dell atto o dell imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune. Art. 15 Contenzioso 1) Contro l avviso di liquidazione, l avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto. Art. 16 Potenziamento dell attività di accertamento 1) Nel Bilancio di Previsione annuale è stabilita la quota dell imposta da destinare al potenziamento dell ufficio tributi comunale. 2) Una quota dell importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinata all acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all utilizzo dell ufficio tributi del Comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l applicazione dell imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell Economia e delle Finanze e con altre banche dati

8 rilevanti per la lotta all evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d Organizzazione dei Servizi. 3) Una ulteriore quota è destinata all incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell articolo 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e di recupero dell evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Art. 17 Disposizioni finali e transitorie 1) Vengono abrogate tute le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento. Art. 18 Entrata in vigore 1) Il presente regolamento ha effetto dal 1^ gennaio Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

9 SOMMARIO Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree Art. 3 Soggetti passivi Art. 4 Soggetto passivo Art. 5 Base imponibile Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell imposta Art. 7 Esenzioni Art. 8 Riduzioni e detrazioni dall imposta Art. 9 Versamenti e dichiarazioni Art. 10 Liquidazione ed accertamento Art. 11 Riscossione coattiva Art. 12 Rimborsi Art. 13 Sanzioni ed interessi Art. 14 Disposizioni in materia di autotutela Art. 15 Contenzioso Art. 16 Potenziamento dell attività di accertamento Art. 17 Disposizioni finali e transitorie Art. 18 Entrata in vigore

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