DECRETO DEL RETTORE Anno Accademico 2011/2012 N. 134 del 04/10/2011

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1 DECRETO DEL RETTORE Anno Accademico 2011/2012 N. 134 del 04/10/2011 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DELL UNIVERSITA CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA IL RETTORE Visto Visto Vista lo Statuto vigente dell Università Campus Bio-Medico di Roma; il Regolamento Generale di Ateneo dell Università Campus Bio-Medico di Roma emanato con D.R. n. 61 del 10 marzo 2009; la Legge 449/97 e in particolare l art. 51 co. 6 che istituisce gli assegni di ricerca; Visto il Regolamento interno per l attribuzione degli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 48 del 25 febbraio 2009; Vista la Legge 240/2010 e in particolare l art. 22 recante norme relative al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; Vista la delibera del Senato Accademico dell Università Campus Bio-Medico di Roma del 7 settembre 2011 avente ad oggetto l approvazione dell aggiornamento della normativa di Ateneo in materia di assegni di ricerca; DECRETA Art. 1 È emanato il nuovo Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell Università Campus Bio- Medico di Roma, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Art. 2 Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. Roma, 04 ottobre 2011 Il Direttore Amministrativo (Ing. Paolo Sormani) Il Rettore (Prof. Vincenzo Lorenzelli) Pagina 1 di 11

2 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'università Campus Bio-Medico di Roma, di seguito definita "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicata come L. 240/2010, nel rispetto dello Statuto della medesima Università. 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: Art. 2 Definizioni per CIR - Centro Integrato di Ricerca: organismo di coordinamento e direzione del settore della ricerca scientifica; per Giunta CIR: organo direzionale del CIR che ne governa gli indirizzi ed il piano operativo complessivo; per Unità di Ricerca: l unità operativa di ricerca nell ambito della quale viene svolta l attività di ricerca; per Responsabile di Unità di ricerca: il Docente o Ricercatore responsabile dell unità di ricerca e del personale ad essa afferente; per Responsabile Scientifico: il docente o ricercatore sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca oggetto dell assegno di ricerca; per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell attività stessa. Le attività sono svolte nell ambito di un rapporto di coordinamento con il Responsabile Scientifico. Art. 3 Finalità 1. Per favorire la realizzazione dell attività di ricerca, l Università, attraverso le proprie strutture, può conferire assegni di ricerca nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal presente regolamento. 2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell ambito dello specifico progetto di ricerca alla cui attuazione è vincolata l attivazione dell assegno. 3. L attività di ricerca è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla Giunta CIR di concerto con il Responsabile dell unità di ricerca, tra i docenti e i ricercatori afferenti alle unità di ricerca titolari del progetto. Art. 4 - Requisiti 1. Possono essere titolari degli assegni studiosi comunque in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all estero ovvero, per i settori interessati, coloro che siano in possesso di titolo di specializzazione di area medica corredato di un adeguata produzione scientifica. Pagina 2 di 11

3 2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all art.16 del presente Regolamento. 3. I singoli bandi emessi dall Università per il conferimento degli assegni di ricerca, possono altresì prevedere che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, possano costituire requisito obbligatorio per l ammissione al bando. In ogni caso, in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell attribuzione degli assegni. Art. 5 Responsabili delle attività, della programmazione e dei compiti degli assegnisti 1. La Giunta CIR, di concerto con il Responsabile dell Unità di Ricerca interessata individua un docente o ricercatore responsabile delle attività di ricerca (Responsabile scientifico), sotto la cui guida e/o direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate. 2. Il Responsabile dell Unità di Ricerca presso la quale l'assegnista svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del Responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali questo deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate. Art. 6 - Tipologia e modalità di attivazione degli assegni 1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Senato Accademico, su proposta della Giunta CIR, delibera la ripartizione delle risorse per gli assegni tra le unità di ricerca, tenuto conto delle scelte programmatiche generali dallo stesso approvate e secondo criteri che tengano conto della produttività scientifica delle unità di ricerca e dei singoli docenti e la sottopone per l approvazione definitiva al Comitato Esecutivo. 2. Gli assegni di ricerca sono distinti in due categorie: A) assegni banditi dall Università, su proposta della Giunta CIR, su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell Università; B) assegni banditi dall Università, su proposta della Giunta CIR, su fondi nella disponibilità del Centro Integrato di Ricerca o su specifici programmi di ricerca comunque finanziati. 3. Gli assegni di cui al precedente comma possono, altresì, essere distinti: di tipo I, che non richiedono necessariamente, ma prevedono comunque quale titolo preferenziale per l attribuzione degli assegni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all estero, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato da un adeguata produzione scientifica. di tipo II, che sono destinati a possessori del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, corredato da un adeguata produzione scientifica. Nel Pagina 3 di 11

4 predisporre il bando per gli assegni di tipo II la Giunta CIR può specificare ulteriormente la tipologia all interno della declaratoria di cui al presente comma. 4. Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca avvengono con le seguenti modalità, differenziate per le due diverse categorie di cui al comma 2 e le tipologie di cui al precedente comma 3 come di seguito indicato: A) pubblicazione di unico bando, con l indicazione delle aree scientifiche di interesse delle unità di ricerca che intendono conferire assegni per attività di ricerca; presentazione diretta dei progetti di ricerca da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni; B) pubblicazione dei bandi aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti, attenendosi alle procedure stabilite dall Università e comunque in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Art. 7 - Durata e rinnovo 1. L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di quanto deliberato in merito dagli Organi Accademici e Direttivi dell Università, su proposta della Giunta CIR; la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell art. 22 comma 3 della L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni messi a concorso. 3. Il rinnovo, senza soluzione di continuità, è deliberato, su proposta della Giunta CIR, dal Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, previa richiesta del Responsabile scientifico di concerto con il Responsabile dell Unità di Ricerca a cui il programma di ricerca afferisce, prima della scadenza del contratto. 4. La durata dell eventuale rinnovo non può essere inferiore ad un anno, compatibilmente con il programma di ricerca in corso. 5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Art. 8 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto 1. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato; tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell accesso ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari italiani. Pagina 4 di 11

5 2. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale spettante. 3. Il contratto indica, inoltre, le principali attività di ricerca affidate e contiene come parte integrante, il programma delle attività e un abstract del progetto di ricerca. 4. Il contratto decorre improrogabilmente dal giorno 1 o 16 del mese ed è sottoscritto dal Direttore Amministrativo e dal titolare dell assegno di ricerca. 5. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l attività richiesta. Art. 9 - Trattamento economico 1. L'importo annuo lordo degli assegni è stabilito dal Comitato Esecutivo, previa delibera del Senato Accademico su proposta della Giunta CIR, nel rispetto dell importo minimo fissato dalla normativa vigente (attualmente pari a ,00 dal Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102), in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca e all attività da svolgere. 2. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate. Art Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 1. Agli assegni previsti dal presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS, ai sensi dell art. 5 del DM , è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno di ricerca. 3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. Art Diritti e doveri degli assegnisti 1. Gli assegnisti devono svolgere la loro attività di ricerca nell ambito dei programmi di ricerca approvati dalla Giunta CIR, presso le unità di ricerca alle quali afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. 2. I titolari di assegni possono svolgere una limitata attività didattica; tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l attività di formazione alla ricerca e deve essere attinente all area di afferenza delle ricerche svolte dall assegnista, potrà esplicarsi mediante: a) affidamento di compiti didattici integrativi dell attività istituzionale; b) partecipazione alle commissioni d esame di profitto, in qualità di cultore della materia; Pagina 5 di 11

6 c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea; d) partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti. 3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature dell unità operativa presso la quale svolgono la loro attività ed usufruire dei servizi messi a disposizione dall Università per il proprio personale dipendente, secondo le regole vigenti e le disposizioni in vigore. 4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, alla Giunta CIR una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico. 5. L'assegnista può prestare attività di ricerca presso una o più qualificate Università o Enti di Ricerca all'estero, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Giunta CIR, su motivata proposta del Responsabile scientifico e il periodo trascorso presso le suddette istituzioni estere deve essere debitamente certificato. 6. Il periodo di permanenza all estero non può essere inferiore a tre mesi e superiore ad un anno. 7. Il titolare dell assegno di ricerca, si impegna ad osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l attività dell Università, contenuti nella Carta delle Finalità. Art Divieto di cumulo di attività retribuite e incompatibilità 1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca dei titolari di assegni, in conformità a quanto disposto dall art. 22 comma 3 della L. 240/ La titolarità dell assegno è incompatibile con: a) personale di ruolo dei soggetti di cui all art. 22 comma 1 della Legge 240; b) personale di ruolo in servizio presso qualunque altra amministrazione pubblica e privata diverse da quelle di cui alla lettera a), salvo l obbligo di cui al successivo comma 3; c) ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo; d) professori a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di specializzazione di Area Medica presso qualsiasi Ateneo; e) iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione salva la deroga di cui al successivo comma 7, master, tirocinio formativo attivo; f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente. 3. Personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell assegno secondo quanto stabilito dall art. 22 comma 3 della L. 240/ L'assegno è individuale. Fermo restando l obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono richiedere al Direttore del CIR, previo parere Pagina 6 di 11

7 favorevole del Responsabile Scientifico, l autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne compatibili, a condizione che le attività in questione: non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechino alcun pregiudizio all immagine o agli interessi dell Ateneo; si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell attività di ricerca. 5. Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere favorevole della Giunta CIR, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare, con la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi degli artt e seguenti del codice civile, all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'università; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell ambito dei programmi comunitari e internazionali. 6. I titolari degli assegni possono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio - assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. 7. Il Direttore del CIR sentito il responsabile Scientifico può autorizzare il titolare di assegno di ricerca a frequentare le Scuole di Specializzazione rivolte a laureati non medici a condizione che: non sia prevista l erogazione di alcuna borsa di studio; il direttore della Scuola di Specialità esprima parere favorevole; risulti garantito l integrale assolvimento dei compiti affidati all assegnista. 8. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti di cui all art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo e lettera c) della L. 240/ Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all Università qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Art Medici assegnisti per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche 1. In deroga a quanto disposto dall art. 12, per i medici vincitori degli assegni, nell ambito delle scienze medico cliniche, in relazione alle esigenze delle loro attività di ricerca, la Direzione del Policlinico, su proposta motivata del Responsabile della Struttura assistenziale, di concerto col Responsabile Scientifico e sentita la Giunta CIR, autorizza l esercizio, nell ambito di un rapporto libero professionale, dell attività assistenziale, oltre ai limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca. 2. Il compenso integrativo annuo lordo previsto per l attività assistenziale di cui al comma 1 è determinato, dalla competente Direzione del Policlinico, su proposta del Direttore Sanitario, in relazione ai compiti da espletare, nel rispetto della normativa vigente. Pagina 7 di 11

8 Art Controllo e valutazione dell'attività svolta 1. La Giunta CIR esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno sulla base di quanto disposto dall' art. 11, comma In caso di giudizio negativo il contratto è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 5. Art Richiesta di attivazione delle selezioni 1. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, la Giunta CIR propone al Senato Accademico l indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di selezione previste dall art. 6 comma 4 del presente Regolamento, indicando le modalità di copertura economica, da sottoporre all approvazione definitiva del Comitato Esecutivo. 2. Il bando per il conferimento dell assegno di ricerca dovrà riportare le seguenti informazioni: - categoria dell assegno, A) ovvero B), secondo l art. 6 comma 2 del presente Regolamento; - tipologia di assegno, in relazione a quanto disposto dall art. 6 comma 3; - per la categoria A): i settori scientifico-disciplinari (S.S.D.) delle unità di ricerca afferenti al CIR, ovvero l area CUN, ovvero la macro-area; - per la categoria B): i settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) e il progetto di ricerca su cui l assegno è bandito; - diritti e i doveri relativi alla posizione da ricoprire; - trattamento economico e previdenziale spettante. Art. 16 Requisiti di partecipazione, presentazione delle domande 1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. 2. La Giunta CIR può stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l ammissione al bando. I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell attribuzione degli assegni di ricerca. 3. Per gli assegni classificati di tipo II, di cui all art. 6 comma 3, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all estero ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredata da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio. 4. Il Senato Accademico, su proposta della Giunta CIR, può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia. 5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 6. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice in lingua italiana, indirizzata al Magnifico Rettore dell Università, debitamente firmata per esteso a pena di Pagina 8 di 11

9 esclusione dalla selezione e deve pervenire all Università, entro i termini previsti dal bando di selezione. 7. La domanda può essere altresì consegnata direttamente al Servizio competente dell Università, ovvero può essere inviata mediante raccomandata che comunque dovrà pervenire alla stessa entro il termine perentorio previsto dal bando. Art Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta della Giunta CIR. La Commissione è unica per gli assegni di categoria A) e specifica per gli assegni di categoria B). 2. Per gli assegni appartenenti alla categoria A) la Commissione è composta da tre membri: due professori di ruolo dell area o dei SSD oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Presidente e un ricercatore (anche a tempo determinato) dell Università, con funzioni di Segretario verbalizzante. 3. Per gli assegni appartenenti alla categoria B) la Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) dell Università, di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante. 4. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 5. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato. 6. Nel caso di cui all art. 6, comma 2, lett. A) la Commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell Università, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all Università. Art. 18 Selezione 1. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali ai fini di assegnare i relativi punteggi. 2. I criteri di valutazione devono essere espressi in centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti voci: progetto di ricerca (solo per la categoria A); dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente); voto di laurea; pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; altri titoli collegati all'attività svolta quali contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa; Pagina 9 di 11

10 colloquio (obbligatorio per la tipologia I, facoltativo per la II tipologia). 3. I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione dell eventuale colloquio, mediante affissione all'albo dell Università e sul sito web della stessa. Art Pubblicità 1. Dell avvio della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'albo dell Università, sul sito web dell Università, del MIUR e dell Unione Europea. 2. Verrà, inoltre, data pubblicità presso l Università e sul sito web della stessa degli esiti della selezione. Art Colloquio e graduatoria di merito 1. Nel caso in cui la procedura di selezione preveda lo svolgimento del colloquio, la data, l orario e il luogo di svolgimento dello stesso verrà portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima, mediante: a) Pubblicazione della data di svolgimento del colloquio sul bando di riferimento; b) Oppure mediante avviso inviato ai concorrenti all indirizzo inserito nella domanda di par partecipazione. L Università non è responsabile del mancato ricevimento dell avviso a causa del cambio d indirizzo o dell errata indicazione dell indirizzo. 2. Il colloquio può essere svolto per via telematica, dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure. 3. Al termine di ogni seduta dedicata all eventuale colloquio la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai candidati esaminati. 4. La Commissione nel corso dell ultima seduta redige la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e dell eventuale colloquio. Art Approvazione degli atti 1. Il Rettore, accertata con proprio Decreto la regolarità formale degli atti, approva l esito della selezione, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio, iniziando dal primo e quindi procedendo nell ordine di graduatoria nel caso in cui vi sia rinuncia scritta o mancata presa di servizio nei termini stabiliti dal bando. Art Decadenza e risoluzione del rapporto 1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate. 2. Decadono, altresì, dall attribuzione dell assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni. Pagina 10 di 11

11 3. Il titolare dell assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 30 gg. Il pagamento dell ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt e seguenti del codice civile da parte del titolare dell assegno. 5. Costituisce, altresì, causa di risoluzione anche l ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca, nonché il giudizio negativo sull attività di ricerca svolta, espresso dalla Giunta CIR. 6. Le condizioni di cui ai commi 4 e 5 debbono essere segnalate e motivate dal Responsabile Scientifico e notificate al Direttore del CIR che le trasmette al Senato Accademico; quest ultimo, sentiti gli interessati, esprime un parere vincolante. 7. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, ai sensi dell art c.c. lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell Università così come espressi nella Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel Codice Etico. Art Norme transitorie e finali 1. Il Presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento della stessa materia. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale. Pagina 11 di 11

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