MIGRAZIONI E POLITICHE DI ACCOGLIENZA

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1 II Corso universitario multidisciplinare e di educazione allo sviluppo Unicef-Università dell Insubria POLITICHE DI INCLUSIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE MIGRAZIONI E POLITICHE DI ACCOGLIENZA Varese, 19 ottobre 2016 Introduzione

2 Le migrazioni forzate hanno una grande influenza sui nostri tempi. Toccano le vite di milioni di esseri umani come noi sia quelli costretti a fuggire che quelli che forniscono loro riparo e protezione. Non c è mai stato così tanto bisogno di tolleranza, compassione e solidarietà con le persone che hanno perso tutto. António Guterres, 2015 ex Alto Commissario per i rifugiati Onu

3 AGENDA Introduzione (prof.ssa Giulia Tiberi Univ.Studi dell Insubria) Realtà dei campi di raccolta profughi Politiche migratorie e dell asilo dell Unione Europea: i principi disattesi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità ex artt. 78 e 80 TFUE. On. Elly SCHLEIN Parlamentare europea, Relatrice della riforma del Regolamento di Dublino L accoglienza - Risposte della società civile e degli enti del Terzo Settore Cooperativa Ballafon SOS Villaggio dei bambini di Morosolo Film «WELCOME» (2009)

4 Accoglienza e Diritto di Asilo Il quadro normativo vigente in materia di diritto di asilo e il sistema di accoglienza per: Richiedenti Asilo, Rifugiati e beneficiari di Protezione Umanitaria

5 Immigrazione e Asilo Che differenza c è fra rifugiato ed immigrato? l immigrato lascia liberamente il proprio paese per cercare nuove e migliori opportunità di lavoro altrove; il rifugiato non si sposta per libera scelta, ma è costretto ad abbandonare il proprio paese per sfuggire a gravi persecuzioni e violenze.

6 Glossario Migrante Colui che decide volontariamente di lasciare il proprio paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Richiedente asilo Colui che chiede la protezione di un Paese diverso da quello di origine ed è in attesa del riconoscimento dello status. Rifugiato Colui al quale è stato riconosciuto l asilo, cioè la protezione dallo Stato al quale ha inoltrato la sua richiesta.

7 I Richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e/o ricongiungimento familiare. Ciò che spinge a spostarsi in un altro Paese non è una libera scelta, ma, piuttosto, la mancanza di ogni scelta.

8 Il quadro normativo sul diritto di asilo Il quadro normativo che regola la materia del diritto di asilo, che è diverso da quello che regola la materia dell immigrazione, è complesso e articolato: si compone di atti relativi alla legislazione internazionale, a quella europea e a quella prodotta dai singoli Stati.

9 La legislazione internazionale: 1948 Art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo Adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il primo documento che sancisce, a livello mondiale, i diritti fondamentali degli individui. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

10 1951 La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato E il primo documento in cui viene regolato il sistema legale internazionale per quanto concerne l assistenza a coloro i quali sono costretti ad abbandonare la propria terra. Prima definizione del termine rifugiato. Art. 1 E rifugiato colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto Stato.

11 I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato In base alla definizione dell art. 1, possono essere evidenziati 4 requisiti essenziali: 1) La fuga dal proprio Paese. Il rifugiato - per essere riconosciuto tale - deve trovarsi fuori del suo Paese di origine 2) Il fondato timore di persecuzione. Il timore di persecuzione deve essere reale, ma soprattutto deve trattarsi di persecuzione rivolta in modo diretto alla persona che richiede asilo. Deve trattarsi di persecuzione a titolo individuale e non generalizzata. 3) Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso articolo 1 della stessa convenzione. 4) L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere rivolgersi alle autorità del suo paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del paese oppure altro soggetto da questi tollerato o non contrastato.

12 La persecuzione La Convenzione di Ginevra non contiene una definizione del termine persecuzione. Secondo l interpretazione dominante, si può dedurre che ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, costituisce persecuzione.

13 I principi della Convenzione Tra i principali obiettivi della Convenzione c è anche quello di definire degli strumenti atti a garantire l effettiva tutela dei diritti dei rifugiati nei territori dei Paesi di asilo. Nello specifico la Convenzione: vieta di sanzionare l ingresso ed il soggiorno irregolare dei rifugiati (art. 31); Afferma il principio di non refoulement, (non respingimento) secondo il quale nessuno Stato può espellere in nessun modo un rifugiato verso un territorio dove la sua vita e la sua libertà potrebbero essere minacciate (art. 33).

14 Diritti e doveri dei rifugiati Diritti Protezione legale; Assistenza sociale e sanitaria; Diritto al lavoro e all istruzione; Diritti civili, economici e sociali; Doveri Obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti del Paese di asilo

15 Limiti della Convenzione di Ginevra Due ordini di restrizione nell ambito dell applicazione della Convezione: 1) riserva temporale Esclusione della protezione per fatti accaduti dopo il 1951; 2) riserva geografica da applicare solo ai rifugiati Europei. La Convenzione di Ginevra è stata ratificata dall Italia con la Legge n. 722 del 1954 che ha introdotto entrambe le limitazioni. 1967: Il protocollo di New York Superamento delle due riserve.

16 La Convenzione di Ginevra e il Protocollo di New York sono ritenuti i due pilastri normativi, a livello internazionale, sui diritti dei rifugiati. Sono gli strumenti fondamentali in base ai quali gli Stati firmatari garantiscono la loro protezione alle persone che chiedono lo status di rifugiato. Rappresentano gli strumenti essenziali da cui prende le mosse l attività dell ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con sede a Ginevra, istituita nel 1951 e finalizzata alla protezione dei rifugiati sul piano internazionale.

17 Il diritto di asilo in Italia Art. 10 Cost. Comma 3 Lo straniero al quale sia impedito l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. il diritto di asilo sancito dalla Costituzione costituisce u diritto fondamentale da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale.

18 Asilo costituzionale e status di rifugiato Costituzione Italiana Art. 10 co. 3 Impedimento dell effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Istanza di asilo al Tribunale Civile Convenzione di Ginevra Status di rifugiato Fondato timore di persecuzione a causa della razza, religione, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo politico. Istanza di asilo presso la Commissione competente

19 L Unione europea Le competenze dell Unione in tema di politica migratoria (v. doc. 2) Il Sistema Europeo Comune di Asilo CEAS (vedi docc. 3 e 4)

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