Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. (ai sensi artt. 45 e 48 Regolamento Consob n )

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1 (ai sensi artt. 45 e 48 Regolamento Consob n ) Documento adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 DICEMBRE 2010

2 INDICE 1 PREMESSA Disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento - MiFID Principi guida per l esecuzione degli ordini Gestione degli ordini dei clienti Fattori e sedi di esecuzione Fattori rilevanti per la best execution Sedi di esecuzione STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Ricezione e trasmissione di ordini Strumenti negoziati sui mercati regolamentati italiani Azioni, ETF, Diritti, Warrant, Obbligazioni Convertibili Strumenti negoziati sui mercati regolamentati non nazionali (comunitari e non comunitari) Azioni, ETF,Diritti e Warrant Titoli di Stato italiani negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti dalla Borsa Italiana e MTF Eurotlx - Obbligazioni negoziate prevalentemente sull' MTF Hi-MTF Obbligazioni ed Euro-Obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati italiani gestiti dalla Borsa Italiana - Obbligazioni non negoziate o negoziate sui mercati regolamentati non nazionali e MTF Derivati negoziati sui mercati regolamentati italiani Derivati non negoziati sui mercati regolamentati collocati da Cassa Centrale Banca spa Derivati non negoziati sui mercati regolamentati collocati da Iccrea Banca spa Negoziazione per conto proprio Obbligazioni di propria emissione Pronti contro termine Monitoraggio e revisione della strategia Monitoraggio dell esecuzione alle migliori condizioni Revisione della Strategia ALLEGATI Edizione 12/2010

3 1 PREMESSA 1.1 Disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento - MiFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che ha introdotto nei mercati dell Unione Europea nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari. Le relative disposizioni attuative sono vigenti dal 1 novembre Al fine di rispettare tali disposizioni, la Banca deve definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini dei clienti, specificando, per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni riguardanti le sedi di esecuzione che permettono di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile e i fattori che influenzano tale scelta (cfr. art. 45 del Regolamento Consob n , in seguito Regolamento Intermediari). La disciplina della best execution si riferisce non solo ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio, ma anche al servizio di ricezione e trasmissione ordini (cfr. art. 48 del Regolamento Intermediari). Questo ultimo servizio, inoltre, è associato a quello relativo alla gestione di portafogli. Nel presente documento, pertanto, tutta la disciplina prevista per l attività di ricezione e trasmissione ordini si considera valida anche per il servizio di gestione di portafogli. Inoltre, per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali, comportandosi con chiarezza e correttezza nell interesse del cliente. Le presenti linee guida devono essere recepite in un documento sintetico (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini), contenente le informazioni principali sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (art. 46, comma 3, Regolamento Intermediari). Tale documento sintetico deve essere fornito in tempo utile al cliente, su supporto duraturo e prima della prestazione dei servizi di investimento, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla strategia, e quindi sull intermediario che meglio soddisfa le proprie esigenze. In ogni caso, il predetto documento deve essere consegnato al cliente all atto della stipula/rinnovo del Contratto quadro che regola la prestazione dei servizi di investimento. La Banca è tenuta a raccogliere il consenso preliminare del cliente alla propria strategia di esecuzione solo nell ipotesi in cui presti il servizio di negoziazione per conto proprio. 1.2 Principi guida per l esecuzione degli ordini Le disposizioni impartite dalla clientela o dai mercati vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, corretto, equo e professionale, al fine di garantire un elevata qualità di esecuzione degli ordini, nonché l integrità e l efficienza dei mercati. La Banca implementa dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati. Si segnala, inoltre, che: la disciplina della best execution nel suo complesso si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti, verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini; per gli strumenti finanziari di propria emissione, è prevista la possibilità che gli stessi vengano eseguiti al di fuori sia dei Mercati Regolamentati, sia degli MTF e quindi ponendosi in contropartita diretta con la clientela (c.d. operazioni over the counter OTC). La Banca si impegna ad eseguire tale tipologia di ordini solo con il consenso preliminare ed esplicito del cliente, in via generale prima della prestazione del servizio; ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni (cfr. art. 45, comma 6 del Regolamento Intermediari). In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire l ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria strategia di esecuzione. In particolare: se l ordine ha istruzioni specifiche (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe indicare la execution venue su cui acquistare gli strumenti finanziari, la quantità, il prezzo, etc.), la Banca esegue l ordine secondo tali istruzioni, risultando, pertanto, sollevata dall onere di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella presente Strategia. se l ordine presenta istruzioni parziali (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe impartire ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la venue di esecuzione), la Banca esegue l ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione. Edizione 12/2010 pag. 1 di 11

4 Nell ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, si ritiene fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l esecuzione dell ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale. La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria Strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. In tal caso, la convenienza a non rispettare la presente Strategia al fine di ottenere un miglior risultato per il cliente (ad es. se si inoltra l ordine su una sede di esecuzione non presente nella propria strategia) potrebbe emergere se si considerano le diverse dinamiche esistenti tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato e i tempi amministrativi necessari per realizzare l aggiornamento delle strategie, oppure, in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l ordine sulle sedi indicate nella strategia di esecuzione; la Banca, nell ambito della prestazione dei servizi di investimento esegue gli ordini impartiti dai clienti privilegiando la sede maggiormente liquida Gestione degli ordini dei clienti In linea di continuità con le scelte operate attraverso la definizione della presente Strategia, alle disposizioni d investimento dei clienti viene data esecuzione nel massimo rispetto dei principi di seguito riportati. La Banca raccoglie ed esegue o trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell ordine temporale con cui pervengono. Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite il canale delle Dipendenze, canale telefonico e trading on line ed eseguite trasmettendo le stesse alle sedi di esecuzione (con contestuale esecuzione), oppure tramite la spedizione dell ordine ai broker autorizzati. In tempo utile prima della prestazione del servizio, la Banca si impegna a fornire ai clienti le informazioni sui fattori di esecuzione o sull elenco delle sedi di esecuzione di riferimento, al fine di adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti. La Banca, inoltre, avvisa in modo chiaro ed evidente il cliente del fatto che eventuali istruzioni specifiche fornite dallo stesso possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. Tali informazioni sono fornite tramite supporto duraturo, all atto della sottoscrizione del Contratto Quadro con l investitore. Le disposizioni sono eseguite alle condizioni più favorevoli per il cliente con riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell esecuzione; nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca deve eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Qualora ne sia prevista la possibilità, la Banca deve specificare ai clienti la l eventualità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ed ottenerne il consenso preliminare esplicito dal cliente che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. La Banca deve, altresì, essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia adottata. Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all esito degli stessi (eseguito e non eseguito). La Banca adotta tutte le misure ragionevoli al fine di assicurare che la liquidità o gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente. La Banca, inoltre, non fa un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l uso di tali informazioni da parte dei suoi dipendenti ed esponenti aziendali. 1.3 Fattori e sedi di esecuzione Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di best execution selezionati dalla Banca, in quanto ritenuti i più congrui rispetto alle caratteristiche della propria clientela, al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Viene fornita, inoltre, una breve descrizione delle trading venues riconosciute dalla MiFID e inserite dalla Banca nella presente Strategia Fattori rilevanti per la best execution I fattori considerati rilevanti dalla normativa comunitaria per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (al dettaglio e professionale) sono: Corrispettivo Totale (total consideration), che è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, direttamente connessi all esecuzione dell ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall intermediario, quali: Edizione 12/2010 pag. 2 di 11

5 - costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione (trading venues); - costi di regolamento e liquidazione (clearing e settlement); - costi che debbono essere corrisposti a terzi coinvolti nell esecuzione degli ordini; - oneri di natura fiscale; - commissioni proprie della Banca. Tale fattore, ai sensi dell art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, assume primaria importanza, in particolare per la clientela al dettaglio, per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale. La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione, qualora questi, ai fini dell esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Rapidità di esecuzione: assume particolare rilevanza, in considerazione dell opportunità per l investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui si decide di realizzare un operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell ordine (su un Mercato Regolamentato, MTF o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, mentre con riferimento a un azione quotata o liquida deve misurarsi in frazioni di secondo). Probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC (in quanto dipende dalla disponibilità dell intermediario ad eseguire l operazione per conto proprio e/o ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine). Probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla trading venue di portare a buon fine le operazioni da regolare. Natura dell ordine, con riferimento a: - dimensione dell ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione; - oggetto dell ordine: si distingue a riguardo tra strumenti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione, ovvero strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini del best possibile result Sedi di esecuzione L art. 2, comma 1 del Regolamento Intermediari definisce sede di esecuzione (trading venue): i Mercati Regolamentati, i Multilateral Trading Facilities (MTF), gli Internalizzatori Sistematici, i Market Makers o altro negoziatore per conto proprio (Liquidity Provider), nonché una sede equivalente di un Paese extracomunitario. In particolare, si definisce: Mercato Regolamentato: un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, che è autorizzato e funziona regolarmente; Multilateral Trading Facilities (MTF): un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti; Internalizzatore Sistematico: un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio; Market Maker: un intermediario che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari. La figura del market maker può assumere due vesti particolari: Edizione 12/2010 pag. 3 di 11

6 - Global specialist: market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi; - Specialist: market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione (es. obbligazioni branded). Liquidity provider: un intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di market maker. 2 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Nella presente sezione sono descritte le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Viene dedicato un apposito paragrafo per ciascuna tipologia di servizio di investimento ( ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio ) e per categorie di strumenti finanziari trattati (azioni, obbligazioni, derivati, pronti contro termine). In particolare, per ciascun servizio di investimento sono specificati: l elenco dei fattori di esecuzione (secondo l ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; l elenco delle sedi di esecuzione/dei broker selezionati per ciascuno strumento finanziario; I fattori di esecuzione indicati per ciascuno strumento finanziario si ritengono validi ed applicabili agli ordini inoltrati sia dai clienti al dettaglio che dai clienti professionali. Sebbene, infatti, la MiFID consenta un ordine dei fattori di esecuzione diverso per tipologia di clientela 1, si è ritenuto opportuno assegnare a tutti gli investitori il trattamento riservato ai clienti al dettaglio, che rappresentano la categoria a cui è attribuito il maggior livello di tutela. 2.1 Ricezione e trasmissione di ordini La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari descritti nei successivi sottoparagrafi per i quali non prevede negoziazione in contropartita diretta, bensì l accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Si espongono di seguito i criteri di selezione dei broker. In termini di modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini rispetto agli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati, la Banca ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. Per quanto riguarda in particolare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca ha identificato per ciascun strumento finanziario un broker prevalente in base al mercato di riferimento associato allo strumento, quale soggetto presso il quale gli ordini vengono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest ultimo (art. 48, comma 2, Regolamento Intermediari). Ciò è stato ritenuto il metodo più coerente con la struttura organizzativa, l attività e le dimensioni della Banca. Inoltre, la Banca ha scelto di utilizzare più di un negoziatore/broker in quanto ciò è ritenuto funzionale anche per disporre, in tempi rapidi, di una sede di negoziazione alternativa, prontamente attivabile. Le scelte strategiche operate dalla Banca hanno permesso la selezione di due negoziatori di riferimento, quali ICCREA Banca SpA e Cassa Centrale Banca SpA Credito Cooperativo del Nord Est. Questi negoziatori consentono di assicurare al cliente la dimostrazione della best execution. Entrambi, infatti, si sono impegnati a produrre, su richiesta, la dimostrazione della best execution sugli ordini eseguiti. Si evidenziano i criteri di selezione adottati, al fine di garantire il miglior risultato possibile: garanzia per i clienti della Banca di un offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto i due negoziatori prescelti, anche in virtù del loro rapporto continuativo con la Banca, possono garantire la propria offerta di servizi di investimento in maniera tempestiva ed efficace; garanzia di costi competitivi, in quanto possono convogliare e gestire presso di sé i flussi provenienti da tutto il sistema d offerta del Credito Cooperativo. In relazione ai mercati regolamentati esteri, la scelta risulta valida e vantaggiosa in termini commissionali anche in virtù di precisi accordi commerciali che le due società hanno raggiunto con i rispettivi broker prescelti; 1 Al cliente al dettaglio si applica, infatti, sempre la total consideration quale fattore di esecuzione primario, salvo il caso in cui la precedenza di altri fattori, quali ad esempio la rapidità e/o probabilità di esecuzione, servano a fornire il miglior risultato possibile sempre in termini di corrispettivo totale (Considerando 67, Direttiva 2006/73/CE; cfr. anche art. 45, Regolamento Intermediari). Edizione 12/2010 pag. 4 di 11

7 garanzia di integrazione dei sistemi informatici di ICCREA BANCA e Cassa Centrale Banca con quelli della Banca; gestione integrata di tutte le complesse fasi del processo di negoziazione degli strumenti; assenza del rischio di dumping strumentale, in quanto i due negoziatori, in qualità di banca di banche si asterranno dal competere con la Banca nel medesimo bacino di utenza. La scelta di ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca è motivata dalla considerazione che entrambe sostengono ed integrano l attività svolta dal Sistema del Credito Cooperativo, grazie ad attività di sviluppo e di miglioramento dei servizi di assistenza finanziaria e tecnica. Le due società sostengono e favoriscono altresì lo sviluppo delle banche clienti, fornendo prodotti finanziari e servizi bancari in grado di rispondere alle esigenze della clientela, sia alternativi che complementari tra loro. Sia ICCREA Banca che Cassa Centrale Banca assumono la qualifica di negoziatori di categoria, con accesso, diretto o indiretto, ai relativi mercati. Sono in grado, pertanto, di garantire condizioni più favorevoli e quindi prezzi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell importanza dei flussi/volumi gestiti per conto delle diverse entità del Sistema del Credito Cooperativo. Inoltre, permettono di garantire nella compravendita di strumenti finanziari in valuta diversa dall euro un adeguato servizio di cambio. Infine, alla luce delle interpretazioni della Direttiva che si vanno consolidando, la scelta del negoziatore prevalente per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca dall assumere la figura di raccoglitore attivo di ordini, che comporterebbe al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore migliore la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare al meglio gli ordini (c.d sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l attività della Banca. Infatti, l attivazione del broker secondario si avrà unicamente qualora il collegamento con il prevalente sia non disponibile, al fine di salvaguardare l operatività della Banca. La Banca, infine, in situazioni del tutto eccezionali, quando entrambi i collegamenti non siano funzionanti, può decidere di dirottare l operatività su altri negoziatori senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l esecuzione dell ordine. Tale operatività può essere attivata sfruttando le connessioni telematiche già in essere con eventuali altre controparti utilizzate per gli ordini del portafoglio di proprietà. La Banca può, infatti, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria transmission policy, purché tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della Strategia) Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani: Azioni, Etf, Diritti, Warrant, Obbligazioni Convertibili Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto sono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in quanto, per il grado di efficienza e di liquidità raggiunte, Borsa Italiana, rappresenta la principale sede di esecuzione per gli strumenti considerati. Per essi, la Banca si avvale di Iccrea Banca S.p.A. in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Tabella 1 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione Iccrea Banca S.p.A. MTA TAH ETF PLUS MIV Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati non nazionali (comunitari e non comunitari): Azioni, Etf, Diritti e Warrant Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto sono inviati a Cassa Centrale Banca. quale negoziatore unico, che a sua volta trasmetterà l ordine ad altri broker terzi in grado di accedere direttamente ai mercati. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Edizione 12/2010 pag. 5 di 11

8 Tabella 2 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Broker finale Mercati di esecuzione Cassa Centrale Banca per il tramite di Banca IMI Austria, Finlandia, Spagna, Gran Bretagna AIM, Germania (Borse Regionali) USA, Francia, Olanda, Germania (Xetra) Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Giappone, Hong Kong, Irlanda, Canada, Grecia, Australia, Singapore, CHI-X Titoli di Stato Italiani negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti dalla Borsa Italiana e MTF EuroTLX - Obbligazioni negoziate prevalentemente sull MTF Hi-MTF Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame vengono inviati a Iccrea Banca S.p.A., in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati - in ordine di importanza - i fattori di esecuzione per ciascun broker, tramite il quale gli ordini verranno eseguiti: Tabella 3 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione Iccrea Banca S.p.A. Mercato Telematico delle Obbligazioni ( MOT) HI-MTF EuroTLX Obbligazioni ed Euro-Obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati italiani gestiti dalla Borsa Italiana - Obbligazioni non negoziate o negoziate sui mercati regolamentati non nazionali ed MTF La Banca si avvale di Cassa Centrale Banca quale negoziatore, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione, sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Tabella 4 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Broker finale Sedi di esecuzione Mercato Telematico delle Obbligazioni ( MOT) Cassa Centrale Banca per il tramite di Derivati negoziati sui mercati regolamentati italiani Banca IMI Centrosim EUROMOT EXTRAMOT EuroTLX Edizione 12/2010 pag. 6 di 11 REX Retlots PIT Gli ordini inerenti agli strumenti finanziari in esame (covered warrants, certificates, ecc.) con l esclusione dei derivati negoziati sul mercato Idem, per i quali la Banca non accetta ordini, vengono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati. A tal proposito la Banca si avvale di Iccrea Banca S.p.A. in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire alla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati - in ordine di importanza - i fattori di esecuzione per ciascun broker, tramite il quale gli ordini verranno eseguiti:

9 Tabella 5 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione Iccrea Banca S.p.A. Mercato telematico dei Securitised Derivatives (SeDex) Derivati non negoziati sui mercati regolamentati collocati da Cassa Centrale Banca Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto, in particolare i covered warrants cap e certificates sono eseguiti dalla Banca tramite l invio a: - Cassa Centrale Banca, quale negoziatore, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. - Per alcune tipologie di strumenti, in conseguenza dell elevato livello di personalizzazione, Cassa Centrale Banca effettua la negoziazione in conto proprio In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Tabella 6 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione e di regolamento e regolamento - Altro Cassa Centrale Banca - Banca IMI - RBS Derivati non negoziati sui mercati regolamentati collocati da Iccrea Banca spa - Banca Aletti - DZ BANK - Cassa Centrale Banca per conto proprio Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto, in particolare i covered warrants cap, sono eseguiti dalla Banca tramite l invio a: - Iccrea Banca S.p.A. che, quale negoziatore unico, esegue le operazioni per conto proprio, senza ricoprire, tuttavia, il ruolo di internalizzatore sistematico. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue sono elencati i fattori di esecuzione, sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Tabella 7 Fattori di Esecuzione Broker prevalente Sede di esecuzione - Dimensione dell ordine Iccrea Banca s.p.a Iccrea Banca S.p.A. per conto proprio (contropartita diretta) 2.2 Negoziazione per conto proprio La Banca, anche per il servizio di negoziazione per conto proprio, si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile. Tale obbligo si applica sia verso la clientela al dettaglio, sia verso la clientela professionale, con riferimento a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o al di fuori di essi (OTC). La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini della clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, non ricorrendo i requisiti di frequenza, sistematicità ed organizzazione. Nell attività di negoziazione per conto proprio, gli ordini sono raccolti direttamente presso le Dipendenze, oppure tramite il canale telefonico e possono riguardare solo le seguenti categorie di strumenti finanziari: - Obbligazioni emesse dalla Banca; Edizione 12/2010 pag. 7 di 11

10 - Pronti contro termine non negoziati in mercati regolamentati. La Banca non ritiene necessario effettuare distinzioni di criteri, in funzione della categoria di clienti (al dettaglio o professionali) Obbligazioni di propria emissione La Banca negozia per conto proprio gli ordini della clientela su obbligazioni emesse dalla Banca stessa (nella fase successiva al collocamento) in quanto le caratteristiche dei titoli trattati (ad esempio, la marcata tipizzazione delle obbligazioni emesse dalla Banca e la mancanza di mercati alternativi) portano ad individuare quale unica sede di esecuzione disponibile la Banca stessa, che con l attività di negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti. I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata. Tabella 8 Fattori di Esecuzione - Velocità di esecuzione - Altro Sedi di Esecuzione Conto proprio (non sistematico) con formalizzazione di regole interne La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale. L art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, infatti, consente la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione, rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. È onere della Banca operare a prezzi di mercato competitivi, offrendo su richiesta del cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l offerta della quotazione e l accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato. I prezzi di negoziazione, definiti utilizzando metodologie riconosciute e diffuse sui mercati finanziari coerentemente e nel rispetto del documento Policy di Pricing e Regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dal Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. adottato dalla Banca, sono determinati attualizzando i flussi di cassa futuri ai tassi di riferimento. Per tutte le obbligazioni il prezzo viene calcolato, utilizzando la curva zc risk free (ovvero la curva costruita prendendo il tasso Euribor per le scadenze sino a 12 mesi e il tasso Interest Rate Swap - I.R.S. - con scadenza superiore all anno) alla quale viene applicato uno spread banca fisso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto di diversi elementi: gli spread di emissione di tempo in tempo necessari per le esigenze del collocamento di proprie obbligazioni, gli scenari di sviluppo su cui opera la Banca e le prevedibili evoluzioni del mercato finanziario. Nel caso di obbligazioni con componente derivativa, al prezzo, ottenuto secondo le metodologie sopra descritte, viene sommato il valore della componente opzionale. Ai prezzi così determinati, la Banca applica uno spread denaro (proposte di acquisto) ed uno spread lettera (proposte di vendita), in base a valutazioni finanziarie e commerciali effettuate dall Area Finanza e comunque in linea con gli spread praticati sui mercati regolamentati, o MTF, per titoli analoghi liquidi. Lo spread denaro e lo spread lettera, singolarmente intesi, non potranno, in ogni caso, eccedere il limite di 150 centesimi di punto percentuale. Nell effettuare il servizio di negoziazione in conto proprio la Banca può applicare spese fisse per l esecuzione dell operazione, come contrattualmente definito con il cliente ed eventualmente descritto nella documentazione di offerta. Il documento Policy di Pricing e Regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dal Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. è disponibile presso tutte le Filiali e sul sito Internet all indirizzo Pronti contro termine La sede di esecuzione su cui la Banca opera ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata: Edizione 12/2010 pag. 8 di 11

11 Tabella 11 Fattori di Esecuzione - Oggetto dell ordine - Dimensione dell ordine - Altro Sedi di Esecuzione Conto proprio (non sistematico) La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale. L art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, infatti, consente la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione, rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. La migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dalla Banca stessa, che negozia per conto proprio, in quanto attualmente non esistono mercati regolamentati che consentano l esecuzione degli ordini della clientela al dettaglio. L unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all ingrosso. I prodotti finanziari in oggetto, inoltre, possono presentare un discreto grado di personalizzazione, in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente, che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l esecuzione sulla base di offerte disponibili sul mercato. Tale sede di esecuzione, tuttavia, comporta per la Banca un maggior onere operativo, derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di: rapidità, in quanto l esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori; probabilità di esecuzione, in quanto l operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni. Sarà comunque cura della Banca operare a prezzi di mercato competitivi, in quanto le modalità di esecuzione dei pronti contro termine si concretizzano nella negoziazione di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di best execution. La determinazione del rendimento dello strumento finanziario avviene tramite l ausilio di un sistema di pricing interno, che tiene conto di parametri di riferimento quali durata, scadenza, rendimenti e tassi di mercato. 2.3 Monitoraggio e revisione della strategia Monitoraggio dell esecuzione alle migliori condizioni La Banca monitora l efficacia della presente Strategia ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente. Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta, per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera), la Banca si impegna a fornire, in forma scritta, la dimostrazione che l ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Strategia (rif. art. 46, comma 5 del Regolamento Intermediari). In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unica sede di esecuzione / negoziatore, sarà sufficiente dimostrare che l ordine è stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all origine sia stata fatta un adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del miglior risultato possibile. Nell ipotesi in cui venga derogato il rispetto della Strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga: è avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente; (in assenza di istruzioni specifiche del cliente) è giustificata in virtù dell esistenza di motivate ragioni tecniche ed è stata realizzata nell interesse del cliente, costituendo una eccezione rispetto alla normale operatività. Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l accesso o l esclusione di un mercato), sempre comunque con l obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. In particolare, su richiesta del cliente verrà dimostrato: come gli incentivi e le commissioni che sostiene il cliente siano in funzione: dei costi sostenuti dalla Banca per l accesso simultaneo a più trading venues/negoziatori; Edizione 12/2010 pag. 9 di 11

12 della categoria di appartenenza del cliente; delle sedi di regolamento; che la Banca ha effettivamente praticato le spese e/o commissioni precedentemente comunicate al cliente. A tal proposito, si ritiene che il cliente non possa chiedere di giustificare eventuali differenziazioni delle commissioni applicate in base alla sedi di esecuzione / negoziatori prescelti e/o di illustrare le modalità di determinazione delle spese. Infatti, la normativa impone di praticare le medesime spese e commissioni comunicate ex ante, non anche di giustificarne la determinazione al cliente, cosa che richiederebbe la comunicazione di informazioni sensibili quali quelle sulla struttura interna della Banca. Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, della dimensione dell ordine, della velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per i derivati OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del miglior risultato possibile, a dare evidenza della corretta applicazione del pricing model adottato e comunicato formalmente ex ante al cliente. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a terze controparti (broker), alla luce del quadro normativo MiFID, si ritiene che ricada sempre sulla Banca la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution. È fatta salva, comunque, per la Banca la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell esecuzione dell ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati con le controparti, che i negoziatori tengano a sua disposizione i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell esecuzione degli ordini, adottando le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze rilevate Revisione della Strategia La Banca è tenuta all aggiornamento della presente Strategia, nonché delle relative procedure interne; la revisione efficiente della presente Strategia consente l individuazione e la correzione di eventuali carenze nel livello di qualità della stessa. La Banca si impegna a riesaminare le misure e la Strategia con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella Strategia (rif. art. 47, comma 2 del Regolamento Intermediari). La revisione della Strategia potrebbe comportare le seguenti variazioni: includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità; assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di best execution; modificare altri aspetti della Strategia o dei dispositivi di esecuzione, sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Strategia dovrà essere comunicata ai clienti e, pertanto, dovrà essere recepita nel documento sintetico per la clientela. 3 ALLEGATI Sono allegati alla presente: - la sintesi della presente Strategia, costituente allegato al Contratto Quadro per la prestazione dei servizi di investimento; - le policy di pricing per le obbligazioni di propria emissione - le strategie di esecuzione di Iccrea Banca S.p.A. e Cassa Centrale Banca S.p.A. * * * Edizione 12/2010 pag. 10 di 11

13 SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Allegato al CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Ed. 12/2010 Informazioni fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Consob 16190/2007 Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) assume importanza primaria la disciplina dell esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution), attuata in Italia con delibera Consob (artt ). La best execution obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell ordine. L importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l ordine può essere diretto. Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e al servizio di ricezione e trasmissione ordini. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali e a comportarsi con chiarezza e correttezza nell interesse del cliente. La Banca, nell esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker). Le scelte strategiche operate dalla Banca hanno permesso la selezione di due negoziatori di riferimento, quali ICCREA Banca SpA e Cassa Centrale Banca SpA Credito Cooperativo del Nord Est. Queste rappresentano una sede di negoziazione e di trasmissione degli ordini che consentono di assicurare al cliente la dimostrazione della best execution. Entrambe, infatti, si sono impegnate a produrre, su richiesta, la dimostrazione della best execution sugli ordini eseguiti. La Banca è autorizzata anche a svolgere il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio, che consiste nell attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. La Banca garantisce l esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito all esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini. La Banca nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in via preliminare, il consenso esplicito del cliente. Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (di seguito la Strategia di esecuzione ), che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori 2 che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi. La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali, ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate, eccetto nel caso in cui queste richiedano un livello maggiore di protezione per se stesse. L efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell esecuzione degli ordini da parte del broker sono verificate dalla Banca al fine identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/broker inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi, nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet della Banca ovvero tramite supporto duraturo. In ogni caso, le informazioni saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca. La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata. Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini. Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali. 1. Strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini raggruppati per soggetto negoziatore Nel rispetto delle disposizioni e dei criteri normativi, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del corrispettivo totale sia nel caso degli strumenti finanziari quotati che di quelli negoziati fuori mercato. A. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari negoziati tramite ICCREA Banca SpA e dei relativi fattori di esecuzione Azioni, Etf, Diritti, Warrant e Obbligazioni convertibili negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana (MTA) Titoli di stato Italiani negoziati sul mercato MOT e MTF EuroTLX - obbligazioni quotate prevalentemente sul MTF HI-MTF Derivati negoziati quotati sul mercato regolamentato SeDex e derivati non negoziati sui mercati regolamentati eseguiti in conto proprio da Iccrea Banca Fattori di esecuzione - Corrispettivo Totale (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento) Broker prevalente ICCREA BANCA SPA 2 Altrimenti detti broker: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell esecuzione. Allegato alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini - Edizione pag. 1 di 2

14 B. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari negoziati tramite CASSA CENTRALE Banca SpA e dei relativi fattori di esecuzione Azioni, ETF, Diritti e Warrant quotati su mercati regolamentati comunitari e non comunitari Obbligazioni negoziati sui mercati MOT, EUROMOT e MTF EuroTLX - Obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati comunitari, non comunitari, MTF oppure non negoziati sui mercati regolamentati (escluse le obbligazioni emesse dalla Banca) Derivati non negoziati su Mercati Regolamentati Fattori di esecuzione - Corrispettivo Totale (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento) Broker prevalente CASSA CENTRALE BANCA 2. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio (contropartita diretta): Obbligazioni di propria emissione Pronti Contro Termine. Le caratteristiche dei titoli trattati e le tipologie di operazioni concluse portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa, che con l esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti. In particolare, per le obbligazioni di propria emissione si è considerato che la Banca rappresenta l unica sede di negoziazione disponibile e, quindi, è in grado di garantire i migliori requisiti operativi in ottica di best execution. Anche nel caso dei pronti contro termine la migliore sede di esecuzione è rappresentata dalla Banca medesima, dato che: non esistono mercati regolamentati per la clientela al dettaglio, ma solo un unico mercato all ingrosso; tali operazioni possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti e scadenze scelte dal cliente, che non troverebbero quindi una rispondenza diretta con eventuali offerte disponibili su un mercato. Nell effettuare il servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca non opera in qualità di Internalizzatore Sistematico (art. 1 comma 5-ter del T.U.F.). Per tali categorie di strumenti finanziari la Banca segue l ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella: Fattori di esecuzione e di regolamento e regolamento - Corrispettivo Totale (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento) - Oggetto dell ordine - Dimensione dell ordine Sede di esecuzione Credito Cooperativo ravennate e imolese, mediante negoziazione per conto proprio con formalizzazione di regole interne (internalizzatore NON sistematico) Per gli strumenti finanziari in esame la Banca opera per conto proprio offrendo su richiesta del cliente una quotazione in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l offerta della quotazione e l accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato. In particolare, nella determinazione dei prezzi si tiene conto dei seguenti fattori: - nel caso di operazioni di pronti contro termine su titoli quotati e non quotati, la determinazione del rendimento avviene tramite l ausilio di un sistema di pricing interno che tiene conto di parametri di riferimento quali durata, scadenza, rendimenti e tassi di mercato; - nel caso di operazioni di compravendita aventi ad oggetto obbligazioni di propria emissione, si tiene conto del fair value determinato attraverso un modello di valutazione, esplicitato nella policy di pricing e regole di negoziazione e definito in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario. AVVERTENZE: Si avverte che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente al contenuto di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità. Il presente documento e la policy di pricing e regole di negoziazione saranno resi disponibili presso tutte le dipendenze della Banca ed il sito Internet Per ulteriori informazioni sulla Strategia di esecuzione e trasmissione adottata da ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca di cui la Banca si avvale, si rinvia al relativo documento di sintesi del negoziatore, disponibile a richiesta presso gli sportelli della Banca. CONSENSO ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Il/I sottoscritto/i [nome e codice fiscale del cliente] attesta/no di aver ricevuto la presente sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di averne preso attenta visione, esprimendo il proprio consenso. Esprimo/no, inoltre, il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in alcuni casi, al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF). [Località e data] [firma del cliente] Allegato alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini - Edizione 12/2010 pag. 2 di 2

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