COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
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- Filippo Falco
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1 Repubblica Italiana COMUNE DI MAZARA DEL VALLO NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DELLA BANCA ORE. Approvato con deliberazione di G.M. n.7 del Modificato con deliberazione di G.M. n. 162 del
2 INDICE Art. 1 - Definizioni Art. 2- L'orario di servizio Art. 3- L'orario di lavoro ordinario Art. 4 - La flessibilità Art. 5- Le prestazioni di lavoro straordinario Art. 6- Riposo compensativo Art. 7- L'orario di servizio plurisettimanale Art. 8- La banca delle ore Art. 9 - Disapplicazioni Art. 10- Norma finale e transitoria 2
3 Art. 1 Definizioni Nel presente regolamento alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuno indicato: a) orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici comunali e l'erogazione dei servizi all'utenza; b) orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. Art. 2 L'orario di servizio 1. L'orario di servizio si articola, di regola, su sei (6) giorni alla settimana, dal lunedì al sabato,dalle ore 8:00 alle ore 14: Per i servizi la cui utenza richiede la fruizione in particolari fasce orarie diverse da quelle di cui al precedente comma 1, (Mercato Ittico, Servizio Scuolabus, Biblioteca, Pinacoteca, Punto d informazione turistica, Comando di P.M., Servizio tecnicomanutentivo, Musei ed edifici monumentali, ecc...) l orario di servizio potrà essere articolato diversamente con determinazione del dirigente competente, sentita l amministrazione comunale. Art. 3 L'orario di lavoro ordinario 1. L'orario di lavoro del personale comunale e la sua articolazione sono definiti dai Dirigenti responsabili di Settore, nell'esercizio dei poteri gestionali ed organizzativi ad essi attribuiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall A.C. e nel rispetto delle relazioni sindacali come disciplinato dal vigente sistema. 2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio ed è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) ottimizzazione delle risorse umane; b) miglioramento della qualità delle prestazioni; c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre Amministrazioni; e) rispetto dei carichi di lavoro. 3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando i diversi sistemi di articolazione previsti dalla normativa contrattuale vigente (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazione etc.). 3
4 4. Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, l'orario ordinario di lavoro dei dipendenti del comune di Mazara del Vallo è articolato in via generale su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14, Ogni altra articolazione diversa rispetto all'orario ordinario di lavoro, può essere regolata nell'ambito delle disposizioni che seguono relative all'orario plurisettimanale. 6. I dipendenti sono tenuti alla timbratura, presso gli appositi rilevatori automatici delle presenze installati in tutte le sedi di lavoro o presso il rilevatore ubicato più vicino alla sede di lavoro, all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, per la pausa mensa (che è obbligatoria), nonché per le uscite, di qualsiasi natura, nel corso del servizio. 7. Il controllo e le verifiche in ordine al rispetto da parte del personale comunale degli orari di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento competono al dirigenti di settore. Art. 4 La flessibilità 1. E' consentito al personale dipendente fruire dell'orario flessibile esclusivamente posticipando l'orario di ingresso antimeridiano di 30 minuti (modificato con G.M. n ). 2. Il recupero della flessibilità in entrata potrà essere effettuato tramite prolungamento dell'orario di uscita o tramite cumuli da recuperare con rientri aggiuntivi, autorizzati dal dirigente del settore di appartenenza, da effettuarsi entro il mese successivo. 3. Se un dipendente interrompe il lavoro per un permesso personale è tenuto ad essere autorizzato dal responsabile dell'ufficio preposto, rilevando con i sistemi di controllo in uso la relativa uscita ed entrata. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 4. Se un dipendente, durante l'orario di lavoro, si assenta per motivi personali senza autorizzazione, il dirigente del settore, cui il dipendente dipende funzionalmente, dovrà avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente in conformità alle previsioni di legge, dei CCNL vigenti e del vigente regolamento comunale, recanti norme integrative per i procedimenti disciplinari a carico del personale. Art. 5 Le prestazioni di lavoro straordinario 1. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei dirigenti di settore, che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili e tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Rimane fermo l'obiettivo del contenimento del ricorso al lavoro straordinario, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia. 4
5 2. Il lavoro straordinario è quello effettuato al di fuori delle fasce di flessibilità, rilevabile unicamente dalla timbratura, debitamente autorizzato in relazione alle esigenze straordinarie di servizio, nel limite individuale annuale e, comunque, entro il limite di spesa relativo al lavoro straordinario, secondo le disposizioni del contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati. 3. Per le prestazioni eccedenti quelle ordinarie e quelle straordinarie autorizzabili in relazione ai limiti di cui al comma precedente, spetta il riposo compensativo da effettuarsi entro la fine dell'anno successivo a quello della prestazione, pari al numero delle ore effettuate, senza corresponsione di alcuna maggiorazione, trattandosi di una prestazione lavorativa consensualmente svolta dal dipendente in anticipo rispetto al normale orario settimanale di lavoro, e successivamente da recuperarsi a titolo compensativo. 4. Non si avrà diritto a retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato tutto il monte orario mensile derivante da flessibilità di orario o da permessi. Art. 6 Riposo compensativo 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo settimanale (normalmente coincidente con la domenica) deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, c. 2, lett. b), del CCNL 14/9/2000 e successive modifiche ed integrazioni con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alternativamente o ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 7 L'orario di servizio plurisettimanale 1. Al fine di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie, ai dirigenti dei settori, previa periodica programmazione delle attività dei servizi afferenti ogni singolo settore, è consentito in relazione a ciclici, ovvero straordinari purché prevedibili, picchi di attività dei servizi di competenza, modulare l'orario di servizio di tutti o parte dei propri collaboratori, tra le 24 e le 48 ore di lavoro settimanali, su base mensile e/o annuale, con la più ampia facoltà di articolazione nell'arco della giornata, settimana, mese, in relazione alle esigenze di servizio e delle attività programmate, fermo restando l'obbligo, contrattualmente previsto delle 36 ore di lavoro settimanali su base annua dei singoli dipendenti a tempo pieno assegnatigli. 5
6 Art. 8 La banca delle ore 1. Ai sensi dell'art. 38/bis del CCNL 14/9/2000 viene istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione, su richiesta del dipendente, di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate. 2. Ciascun dirigente stabilisce, per il personale dipendente del settore, le modalità di utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 3. Nel conto confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nei limiti complessivi annui stabiliti in sede di delegazione trattante. Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente usufruite entro l'anno successivo a quelle di maturazione. Sulle ore accantonate nella "banca delle ore" spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del CCNL 14/9/2000. Art. 9 Disapplicazioni 1. Le precedenti disposizioni attualmente vigenti in materia di orario di servizio e orario di lavoro, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, debbono intendersi disapplicate. Art. 10 Norma finale e transitoria 1. Il nuovo orario di servizio di cui al presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza1 febbraio Tutto quanto previsto dal presente Regolamento dovrà comunque essere attuato nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali. 6
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