ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E GIORNALIERO
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- Damiano Nigro
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1 Orario ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E GIORNALIERO L orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti, di norma distribuito dal lunedì al venerdì, al quale si deve applicare una riduzione di 30 minuti dell orario di lavoro settimanale, pari a 23 ore all anno. Per il primo anno di lavoro, le 23 ore di riduzione d orario vengono conteggiate in proporzione ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre, computando come mese intero l eventuale frazione 1. Al momento dell assunzione ed ogni anno (entro dicembre), il lavoratore può scegliere la collocazione della propria riduzione di orario tra le seguenti opzioni: riduzione di 30 minuti in un unica giornata della settimana; riduzione di 15 minuti in due giornate della settimana; accantonamento di 23 ore di riduzione annua nella Banca delle Ore. L orario di lavoro è di 36 ore settimanali nei casi in cui l azienda ne fissi l articolazione su 6 giorni (6 giorni x 6 ore), su 4 giorni (4 giorni x 9 ore), dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, comprendendo la domenica o in turni.in questo caso non si applica la riduzione di orario delle 23 ore. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, o è addetto ad una filiale in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, il cui orario di lavoro è distribuito da martedì a sabato oppure da lunedì pomeriggio a sabato mattina, viene erogata l indennità di 18,42 per ogni sabato lavorato. L azienda può distribuire l orario giornaliero in ciascuna succursale anche per gruppi omogenei di lavoratori su: un nastro orario standard tra le ore 8.00 e le ore per tutto il personale; un nastro orario extra standard tra le ore 7.00 e le ore per una quota di personale 2 (nei casi in cui l orario termina tra le ore e le ore viene riconosciuta un indennità giornaliera di 3,68). 1 Ricordiamo che la riduzione delle 23 ore, per il personale a part time, non viene versata nella banca delle ore, ma viene riconosciuta, ovviamente in proporzione al proprio orario di lavoro, in giornate di permesso frazionato. 2 Pari al massimo al 13% di tutto l organico dell azienda ed al 10% delle filiali.
2 L articolazione dell orario oltre i suddetti nastri è possibile solo previo accordo sindacale. Intervallo pasto La durata dell intervallo è di un ora; può essere ridotto a mezz ora o protratto fino a 2 ore solo con intesa sindacale. L intervallo può essere attuato (anche mediante turni) con inizio non prima delle 12,00 e non dopo le 14,40. Spostamenti di orario a richiesta Il personale può ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, uno spostamento continuativo del proprio l orario di entrata e di uscita nei seguenti limiti: 15 minuti in anticipo o posticipo rispetto all orario della succursale o dell ufficio 30 minuti solo in posticipo. Elasticità di orario a richiesta Il personale che non sia a diretto contatto con il pubblico può ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell ambito di 30 minuti rispetto all orario della succursale o dell ufficio di appartenenza. TURNI Per turni si intendono articolazioni d orario che iniziano o terminano fuori dall orario extrastandard ( ore7.00/19.00). Gli addetti a servizi centrali o periferici di elaborazione dati, banca telefonica, intermediazione mobiliare possono essere adibiti a turni giornalieri con inizio alle ore 6 e termine non oltre le ore Agli interessati compete, oltre all orario settimanale di 36 ore l indennità di turno. Per gli addetti a lavorazioni in turni il cui orario di lavoro si collochi all interno del nastro orario extra standard l azienda potrà adottare l orario settimanale di 36 ore senza alcuna indennità, oppure l orario di 37 ore settimanali con diritto all indennità di turni diurno ed una riduzione orario di 11 ore riversata in banca ore. I turni notturni, cioè compresi dalle ore 22 alle ore 6, possono essere effettuati solo per esigenze di presidio di servizi di sicurezza, impianti automatizzati per l utenza (bancomat, POS, ecc.), gestione carte di credito/debito, sistemi di pagamento. Il personale può effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di
3 80 volte l anno e percepisce l indennità di turno notturno di 30,68 (ridotta a metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore fra le 22 e le 6). Il lavoratore deve fruire tra il termine di un turno e l inizio del successivo di un intervallo di 11 ore. PAUSE Sono previste delle pause per gli addetti a specifiche mansioni. Riportiamo qui di seguito le tipologie più comuni. Videoterminalisti Addetti in via esclusiva ai videoterminali: una pausa di 15 minuti ogni due ore di adibizione continuativa 3. Addetti in via prevalente e continuativa a videoterminali: una pausa di 10 minuti ogni due ore di adibizione. Turnisti Personale delle Aree Professionali che lavora su turni continuativi presso servizi centrali o periferici di elaborazione dati: una pausa di 30 minuti 4. Se sono addetti in via esclusiva ai videoterminali hanno diritto anche a due pause di 10 minuti nell arco della giornata. LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO Le prestazioni supplementari e straordinarie sono quelle che eccedono il normale orario di lavoro. Le prestazioni lavorative straordinarie non possono eccedere: 2 ore giornaliere; 10 ore settimanali; 100 ore annue (oltre a 50 ore annue di lavoro supplementare). L osservanza dei limiti viene controllata dalle Organizzazioni sindacali. Le prime 50 ore di lavoro prestato oltre il normale orario giornaliero e settimanale sono definite lavoro supplementare (che si riducono a 27 ore nel caso di collocazione della riduzione annua di orario nella banca ore) e vanno recuperate obbligatoriamente attraverso la Banca delle Ore 4. 3 Sono da considerarsi compresi anche i lavoratori della Banca Telefonica in quanto addetti in via esclusiva ai videoterminali (L. 626/94) 4 CCNL, art. 87.
4 Le ulteriori 100 ore sono invece lavoro straordinario. Solo per le prime 50 il lavoratore potrà scegliere tra il recupero in banca delle ore; il pagamento con il trattamento economico specifico. Le eventuali altre ore saranno comunque pagate. Per le ore di lavoro supplementare per le quali sono previste maggiorazioni della paga oraria superiori al 25% (ad esempio prestazione aggiuntiva effettuata di sabato; vedi paragrafo successivo), il personale può scegliere il recupero attraverso la banca delle ore oppure il compenso per lavoro straordinario. Trattamento economico dello straordinario Il lavoro straordinario è retribuito attraverso la maggiorazione della paga oraria: nelle misure sottoelencate giorni feriali maggiorazione del 25% sabato maggiorazione del 30% domenica festività infrasettimanale da h. 22 alle 6 (giorni feriali) da h. 22 alle 6 (giorni festivi) maggiorazione del 25% + riposo compensativo scelta tra maggiorazione del 30% e riposo compensativo maggiorazione del 55% maggiorazione del 65% LAVORO FESTIVO Il riposo settimanale coincide, salvo casi specifici e ben determinati (turnisti, addetti a sportelli presso manifestazioni temporanee), con la giornata di domenica. A chi presta servizio nel giorno fissato per il riposo spetta un riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Il riposo compensativo è pari all orario antimeridiano, se il lavoro è limitato
5 alle ore antimeridiane della domenica, altrimenti è di una giornata. Viene effettuato di norma il giorno successivo, o in altra giornata concordata. Nel lavoro festivo è previsto, oltre al riposo compensativo, il compenso per lavoro straordinario. Festività Infrasettimanali Per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, il personale delle Aree Professionali può scegliere tra il riposo compensativo o il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%. REPERIBILITÀ Il personale addetto ai centri elettronici, ai sistemi di sicurezza, ai presidi di impianti tecnologici, a servizi automatizzati per l utenza 5, può essere interessato dall obbligo della reperibilità. Al personale in reperibilità spetta: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento; un compenso di 30,68 ragguagliato ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di 13,95; il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento, con un minimo di 18,42. BANCA DELLE ORE 6 La fruizione delle 23 ore di riduzione dell orario annuo, nonché il recupero delle ore di straordinario riversate nella Banca delle ore 7, dovrà essere effettuata entro 24 mesi 8, con le seguenti modalità: nei 6 mesi successivi, previo accordo tra lavoratore e direzione trascorsi i 6 mesi e comunque entro i 24 mesi, con il solo preavviso all azienda 9 di: 1 giorno lavorativo se il recupero è orario; 5 giorni lavorativi se il recupero è di 1 o 2 giornate; 10 giorni lavorativi se il recupero è superiore alle 2 giornate. 5 La reperibilità può interessare anche Il lavoratore che abbia la responsabilità dell estrazione dei valori. In questo caso si dovrà comunicare all azienda gli spostamenti dal proprio domicilio. Nelle succursali di piccola o piccolissima dimensione può anche essere coinvolto personale impiegatizio senza grado; non è vietato che questo capiti agli apprendisti, anche se è piuttosto improbabile 6 La banca delle ore è un istituto applicato solo alle Aree Professionali, ad esclusione del personale a part time 7 Vedi paragrafo LAVORO STRAORDINARIO. 8 Per le 23 ore di riduzione il termine quindi è il 31 dicembre dell anno successivo (salvo l anno di assunzione), per le ore di straordinario entro 24 mesi dal momento dell effettuazione dello straordinario, considerando come riferimento il mese, ai quali si aggiungono ulteriori sei mesi. 9 E comunque nell ottica di non interrompere il servizio.
6 Trascorsi i 24 mesi, l Azienda fisserà, ricercando prioritariamente l accordo con il lavoratore, il recupero delle ore di straordinario entro i 6 mesi successivi. Nei casi di prolungate assenze per malattia, infortunio, maternità, che abbiano impedito l effettuazione dei permessi entro i termini previsti, si potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un termine concordato con l azienda, oppure il pagamento del relativo compenso per lavoro straordinario. Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, verranno liquidate le eventuali ore di straordinario riversate in banca delle ore e non recuperate. Il lavoratore può andare anche a debito nella banca delle ore, previa intesa con l azienda, utilizzando prima il permesso a cui dovrà corrispondere una correlativa prestazione aggiuntiva.
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