REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

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1 Deliberazione n. 459/2013/PRSP-INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 17 dicembre 2013, composta da: Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Consigliere Referendario, relatore Referendario Referendario Referendario VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

2 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196; VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012; VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e rendiconto 2011 ; VISTA la propria deliberazione n. 110/2013/PRSP (Comune di Feltre) dalla quale emergevano alcuni aspetti problematici nel rapporto tra il comune destinatario della pronuncia di accertamento e la società partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.; VISTA la nota in data 5 maggio 2013 prot. n. 2477, avente ad oggetto: controllo ex art 148 e 148 bis D.L.174/2012, Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.. Richiesta relazione dettagliata dei rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e 2

3 chiarimenti a tutti i comuni della provincia di Belluno detentori di partecipazione azionaria nella Società Gestione Servizi Integrati s.p.a. in merito alla consistenza dei propri rapporti debitori/creditori la detta società; ESAMINATE le risposte dei comuni destinatari della provincia di Belluno pervenute a seguito della richiamata richiesta istruttoria; ESAMINATA la copiosa documentazione istruttoria fatta pervenire dai comuni interessato ed in particolare le informative presentate dei seguenti comuni: 1. Agordo: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 2. Alano di Piave: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 17/05/2013); 3. Alleghe: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 4. Arsiè: con risposta istruttoria del 17/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 5. Auronzo di Cadore: con risposta istruttoria del 23/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 24/05/2013); 6. Belluno: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 3

4 7. Calalzo di Cadore: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 4/06/2013); 8. Canale d Agordo: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 9. Castellavazzo: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 10. Cencenighe Agordino: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 5/06/2013); 11. Casiomaggiore: con risposta istruttoria del 10/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n dell 11/06/2013); 12. Chies D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 13. Cibiana di Cadore: con risposta istruttoria del 18/06/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/06/2013); 14. Colle di Santa Lucia: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 03/06/2013); 15. Comelico Superiore: con risposta istruttoria del 28/05/2013 4

5 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 29/05/2013); 16. Cortina D Ampezzo: con risposta istruttoria del 20/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 20/06/2013); 17. Domegge di Cadore: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 24/05/2013); 18. Danta di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 18/06/2013); 19. Farra D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 20. Forno di Zoldo: con risposta istruttoria del 11/06/2013 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 19/06/2013); 21. Feltre: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 22. Fonzaso: con risposta istruttoria dell 11/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 12/06/2013); 23. Gosaldo: con risposta istruttoria del 17/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013) 5

6 24. La Valle Agordina: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 3/06/2013); 25. Lamon: con risposta istruttoria del 3/06/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 4/06/2013); 26. Lentiai: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 27. Livinallongo del Col di Lana: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 3/06/2013); 28. Limana: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 29. Lorenzago di Cadore: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 30/05/2013); 30. Lozzo di Cadore: con risposta istruttoria del 22/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 22/05/2013); 31. Longarone: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 32. Mel: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 24/05/2013); 6

7 33. Pedavena: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 34. Pieve di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 14/06/2013); 35. Quero: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 36. Perarolo di Cadore: con risposta istruttoria del 29/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 5/06/2013); 37. Pieve D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 38. Ponte nelle Alpi: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 30/05/2013); 39. Puos D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 40. Rivamonte Agordino: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 41. Rocca Pietore: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. 7

8 n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 22/05/2013); 42. San Gregorio nelle Alpi : con risposta istruttoria del 18/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 43. S. Pietro di Cadore: con risposta istruttoria del 24/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 24/05/2013); 44. San Tomaso Agordino: con risposta istruttoria del 27/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 29/05/2013); 45. Santa Giustina in Colle: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 46. Ospitale di Cadore: con risposta istruttoria del 12/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 14/06/2013); 47. Falcade: con risposta istruttoria del 10/06/2013 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 14/06/2013) 48. Santo Stefano di Cadore: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 17/05/2013); 49. Sedico: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 50. Seren del grappa: con risposta istruttoria del 18/05/2013 8

9 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 51. Selva di Cadore: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 06/06/2013); 52. Sospirolo: con risposta istruttoria del 22/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 22/05/2013); 53. Soverzene: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 54. Sovramonte: con risposta istruttoria dell 1/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 06/06/2013); 55. Taibon Agordino: con risposta istruttoria del 27/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 29/05/2013); 56. Comune di San Vito di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 18/06/2013); 57. Tambre: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 58. Trichiana: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 9

10 24/05/2013); 59. Vallada Agordina: con risposta istruttoria del 3/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 4/06/2013); 60. Valle di Cadore: con risposta istruttoria del 24/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 3/06/2013); 61. Vas: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 62. Vigo di Cadore: con risposta istruttoria del 25/05/2013 prot n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 29/05/2013); 63. Vodo di Cadore: con risposta istruttoria del 19/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 64. Voltago Agordino: con risposta istruttoria del 10/06/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n dell 11/06/2013); 65. Zoldo Alto: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); 66. Zoppè di Cadore: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. prot. n del 21/05/2013); VISTA la nota in data 26 novembre 2013 prot. n. 6801, avente ad 10

11 oggetto: Richiesta documentazione/informazione Società BIM GSP SPA con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al comune di Cortina d Ampezzo in relazione alla consistenza dell esposizione debitoria della propria partecipata BIM GSP spa per il periodo ; VISTA la nota di risposta a detta richiesta pervenuta dal comune di Cortina d Ampezzo in data 3 dicembre 2013 prot. n. 6876; VISTA l ordinanza presidenziale n. 128/2013, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione per la pronuncia di accertamento di cui al D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012; UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi; FATTO La Sezione, con propria deliberazione n. 110/2013/PRSP adottata a seguito dell esame della relazione sul bilancio di previsione del Comune di Feltre per l esercizio finanziario 2012, accertava che l ente in questione ricorreva con continuità ad anticipazioni di tesoreria anche e soprattutto a causa della mancata riscossione di nel corso degli ultimi esercizi, dei crediti vantati verso la propria partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (di seguito BIM G.S.P.), crediti iscritti quali residui attivi nel bilancio comunale. Emergeva, in particolare, l elevato ammontare di detti crediti che a partire dall anno 2009 e fino all anno 2012 assommavano circa euro ,53 (delibera 110/2013/PRSP pag. 6, anche se da successiva nota pervenuta alla Sezione in data 20 maggio

12 prot del 21 maggio detti valori al 31 dicembre 2013 sembrerebbero ridursi a ,54). Dalla complessa interlocuzione istruttoria con il comune di Feltre emergeva una consolidata difficoltà dell ente nella riscossione dei crediti vantati verso la propria partecipata a fronte dell esistenza di un contratto di servizio con la detta BIM GSP, difficoltà già nota al magistrato relatore in quanto numerosi enti della provincia di Belluno avevano rappresentato in sede di istruttoria finalizzata al controllo della sana gestione finanziaria degli enti locali ex art. 1 commi 166 e ss. della legge 296/2005, che molti dei crediti iscritti quali residui attivi in bilancio non risultavano riscossi per inadempienze dei debitori. Crediti, la maggior parte dei quali, riferibili ai rapporti con la propria partecipata BIM GSP. Alla luce delle esposte criticità riguardanti molti dei comuni bellunesi, il magistrato istruttore, al fine di verificare complessivamente il rapporto debiti/crediti tra enti soci e BIM GSP ed al fine di verificare quanto la mancata riscossione degli stessi possa negativamente incidere sulla gestione finanziaria degli enti soci, inviava a tutte le amministrazioni locali partecipanti alla detta società una richiesta istruttoria in data 5 maggio 2013 avente ad oggetto Relazione dettagliata dei rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio. Nella predetta nota tra l altro si richiedevano: una dettagliata relazione in ordine ai flussi finanziari intercorsi con la Società partecipata Bim, Gestione Servizi 12

13 Pubblici, da cui si evincessero i rapporti debito-credito tra Comune e Società partecipata per il periodo dal 2007 al 2012 ed in atto; tutte le iniziative intraprese dall'ente per esercitare in detto periodo i propri diritti di socio azionista; la predisposizione di una tabella con la consistenza degli eventuali residui attivi derivanti da crediti vantati dall'ente nei confronti della società in oggetto nel medesimo periodo ( ), la relativa collocazione in bilancio e l'incidenza di detti residui sulla formazione dell'avanzo di amministrazione. Nelle risposte istruttorie, citate in preambolo, emergeva un complesso quadro debitorio/creditorio tra i 66 enti locali soci che avevano replicato alle richieste della Sezione (alcuni comuni della provincia non risultano soci della BIM GSP) e BIM GSP, evidenziandosi, tra l altro (come sintetizzato nella tabella A che segue) che: dal 2007 al 2012 il credito complessivo vantato dagli enti locali soci verso BIM GSP si attesta a circa euro (Tabella A di seguito riportata); nello stesso periodo il debito complessivo degli enti soci verso la partecipata ammonta a circa euro (Tabella B di seguito riportata); il credito vantato dagli enti locali bellunesi verso BIM GSP SPA è così ripartito: euro ,32 per l anno 2007, euro 13

14 ,00 per l anno 2008, euro ,51 per l anno 2009, euro ,03 per l anno 2010, euro ,51 per l anno 2011 ed euro ,38 per l anno 2012 (Tabella C di seguito riportata). un numero limitato di enti locali (vedasi successiva tabella D) ha provveduto, a titolo prudenziale, alla creazione di un apposito accantonamento per far fronte ad eventuali problemi insorgenti con la BIM GSP in merito alla riscossione dei crediti di cui si è detto per un importo complessivo pari a euro; i comuni di Alano di Piave, Quero, San Nicolò di Comelico e Vas hanno dichiarato di non avere nessun rapporto di credito e di debito se non limitatamente alla sola quota di partecipazione. TABELLA A (crediti totali per anno) Esercizio crediti 2007 Totale , Totale , Totale , Totale , Totale , Totale ,38 Totale complessivo ,75 TABELLA C (crediti dei singoli comuni distinti per anno) COMUNE Esercizio crediti Alleghe ,15 Belluno ,24 Borca di Cadore ,93 Cibiana di Cadore 2007 La Valle Agordina , Totale ,32 14

15 Alleghe ,05 Auronzo ,32 Belluno ,20 La Valle Agordina ,42 Mel ,01 Santa Giustina ,00 Vodo di Cadore ,00 Zoppè di Cadore Totale ,00 Agordo ,25 Alleghe ,80 Arsiè ,92 Auronzo ,02 Belluno ,27 Borca di Cadore ,20 Calalzo di Cadore ,13 Canale D'Agordo ,90 Cencenighe Agordino ,04 Cesiomaggiore ,35 Chies D'Alpago ,69 Cibiana di Cadore ,35 Colle Santa Lucia ,82 Comelico Superiore ,06 Domegge di Cadore ,42 Falcade ,13 Farra D'Alpago ,02 Feltre ,32 Forno di Zoldo ,47 Gosaldo ,43 La Valle Agordina ,28 Lamon ,58 Lentiai ,80 Limana ,95 Livinallongo Del Col di Lana ,90 Longarone ,91 Lorenzago di Cadore ,90 Lozzo di Cadore ,24 Mel ,44 Perarolo di Cadore ,66 Pieve D'Alpago ,05 Pieve di Cadore ,44 Ponte Nelle Alpi ,33 Puos D'Alpago ,96 Rivamonte Agordino ,71 15

16 San Vito di Cadore ,36 Santa Giustina ,57 Sappada ,01 Sedico ,63 Seren Del Grappa ,05 Selva di Cadore ,40 Soverzene ,13 Sovramonte ,20 Taibon Agordino ,60 Tambre ,00 Vallada Agordina ,96 Vigo di Cadore ,31 Vodo di Cadore ,10 Voltago Agordino ,81 Zoldo Alto ,04 Zoppè di Cadore , Totale ,51 Agordo ,94 Alleghe ,23 Arsiè ,70 Auronzo ,29 Belluno ,24 Borca di Cadore ,13 Calalzo di Cadore ,97 Canale D'Agordo ,78 Castellavazzo ,72 Cencenighe Agordino ,08 Cesiomaggiore ,19 Chies D'Alpago Cibiana di Cadore ,70 Colle Santa Lucia ,08 Comelico Superiore ,24 Domegge di Cadore ,31 Falcade ,24 Farra D'Alpago ,46 Feltre ,44 Fonzaso ,26 Forno di Zoldo ,22 Gosaldo ,65 La Valle Agordina ,41 Lamon ,25 Lentiai ,90 Limana ,95 Livinallongo Del Col di Lana ,78 16

17 Longarone ,74 Lorenzago di Cadore ,86 Lozzo di Cadore ,36 Mel ,92 Perarolo di Cadore ,04 Pieve D'Alpago ,50 Pieve di Cadore ,41 Ponte Nelle Alpi ,03 Puos D'Alpago ,88 Rivamonte Agordino ,51 Rocca Pietore ,00 San Vito di Cadore ,36 Santa Giustina ,03 Sappada ,52 Sedico ,55 Seren Del Grappa ,94 Selva di Cadore ,75 Sospirolo ,82 Soverzene ,18 Sovramonte ,49 Taibon Agordino ,76 Tambre ,81 Vallada Agordina ,56 Valle di Cadore ,08 Vigo di Cadore ,14 Vodo di Cadore ,72 Voltago Agordino ,64 Zoldo Alto ,00 Zoppè di Cadore , Totale ,03 Agordo ,38 Alleghe ,82 Arsiè ,41 Auronzo ,16 Belluno ,42 Borca di Cadore ,07 Calalzo di Cadore ,07 Canale D'Agordo ,22 Cencenighe Agordino ,43 Cesiomaggiore ,38 Cibiana di Cadore ,70 Colle Santa Lucia ,36 Comelico Superiore ,90 Domegge di Cadore ,04 17

18 Falcade ,38 Farra D'Alpago ,92 Feltre ,54 Fonzaso ,72 Forno di Zoldo ,83 Gosaldo ,57 La Valle Agordina ,46 Lamon ,84 Lentiai ,18 Limana ,62 Livinallongo Del Col di Lana ,84 Longarone ,55 Lorenzago di Cadore ,00 Lozzo di Cadore ,45 Mel ,24 Perarolo di Cadore ,00 Pieve D'Alpago ,90 Pieve di Cadore ,24 Ponte Nelle Alpi ,86 Puos D'Alpago ,80 Rivamonte Agordino ,62 Rocca Pietore ,94 San Vito di Cadore ,34 Sappada ,90 Sedico ,23 Seren Del Grappa ,94 Selva di Cadore ,11 Sospirolo ,12 Soverzene ,59 Sovramonte ,48 Taibon Agordino ,00 Tambre ,85 Vallada Agordina ,41 Valle di Cadore ,24 Vigo di Cadore ,14 Vodo di Cadore ,14 Voltago Agordino ,70 Zoldo Alto ,00 Zoppè di Cadore , Totale ,51 Agordo ,12 Alleghe ,26 Arsiè ,97 Auronzo ,00 18

19 Belluno ,72 Borca di Cadore ,22 Calalzo di Cadore ,21 Canale D'Agordo ,00 Castellavazzo ,26 Cencenighe Agordino ,43 Cesiomaggiore ,38 Chies D'Alpago ,81 Cibiana di Cadore ,70 Colle Santa Lucia ,12 Comelico Superiore ,65 Cortina D'Ampezzo ,29 Danta di Cadore ,15 Domegge di Cadore ,54 Falcade ,24 Farra D'Alpago ,95 Feltre ,67 Fonzaso ,02 Forno di Zoldo ,48 Gosaldo ,54 La Valle Agordina ,21 Lamon ,21 Lentiai ,20 Limana ,42 Livinallongo Del Col di Lana ,38 Longarone ,99 Lorenzago di Cadore Lozzo di Cadore ,24 Mel ,60 Ospitale di Cadore ,05 Pedavena ,63 Perarolo di Cadore ,08 Pieve D'Alpago ,98 Pieve di Cadore ,66 Ponte Nelle Alpi ,61 Puos D'Alpago ,75 Rivamonte Agordino ,61 Rocca Pietore ,23 San Gregorio Nelle Alpi ,93 San Pietro di Cadore ,32 San Tomaso Agordino ,00 San Vito di Cadore ,31 Santa Giustina ,93 Santo Stefano ,00 19

20 Sappada ,26 Sedico ,99 Seren Del Grappa ,94 Selva di Cadore ,14 Sospirolo ,34 Soverzene ,13 Sovramonte ,02 Tambre ,99 Trichiana ,07 Vallada Agordina ,02 Valle di Cadore ,18 Vigo di Cadore ,40 Vodo di Cadore ,84 Voltago Agordino ,72 Zoldo Alto ,68 Zoppè di Cadore , Totale ,38 Totale complessivo ,75 TABELLA B (debiti dei comuni verso la partecipata BIM) Esercizio debiti 2007 Totale 1.920, Totale , Totale , Totale , Totale , Totale ,62 Totale complessivo ,58 TABELLA D (Importo dei fondi costituiti da alcuni comuni) COMUNE Importo fondo % su totale dei crediti verso la BIM Agordo ,20 1,6% Alleghe ,00 8,4% Borca di Cadore 5.298,96 0,1% Calalzo di Cadore 6.746,46 0,2% Canale D'Agordo ,00 13,3% 20

21 Cencenighe Agordino ,00 0,5% Cesiomaggiore ,00 2,6% Colle Santa Lucia ,00 0,4% Cortina D'Ampezzo ,02 19,6% Falcade ,00 2,4% Fonzaso ,90 1,3% Forno di Zoldo ,86 6,9% Longarone ,19 7,6% Ospitale di Cadore ,27 0,6% Perarolo di Cadore 8.300,00 0,2% Puos D'Alpago 3.534,79 0,1% Rivamonte Agordino ,77 3,2% Rocca Pietore ,70 4,1% San Vito di Cadore ,30 5,9% Sedico ,14 5,2% Soverzene ,89 1,2% Trichiana ,87 6,0% Vallada Agordina ,63 2,1% Zoldo Alto ,00 6,4% TOTALE ,95 100,0% Peraltro, dalle richiamate risposte istruttorie, emergeva una serie di informazioni, in osservanza al richiamato contenuto delle richieste formulate dal magistrato istruttore, che di seguito si possono così sintetizzare: molti degli enti soci, nel corso degli esercizi interessati, hanno iscritto in bilancio i crediti vantati verso la BIM GSP quali residui attivi esigibili in tal modo contribuendo detti residui alla formazione dell avanzo di amministrazione; gli enti soci lamentano una difficoltà ad esercitare una governance sull attività della partecipata, atteso che la stessa opera, sulla base dell affidamento effettuato dal consorzio formato dall Ambito Territoriale Ottimale alto Piave e la verifica sul rispetto del contratto di servizio e la 21

22 definizione delle tariffe a garanzia dell equilibro economico societario, spetterebbero a detta Autorità d ambito. Peraltro, giova evidenziare che la cifra sopra indicata, relativa ai debiti della BIM GSP verso gli enti soci, sembrerebbe confermata, seppur con qualche distinguo, dai dati che emergono dal Report infrannuale al 30 giugno 2013 reso dal vertice societario ai soci e trasmesso nel materiale istruttorio dal comune di Alleghe a questa Sezione di controllo. Risulta, infatti, da detto report che il debito verso enti locali (pag. 20 del report) alla data del 31 dicembre 2012, sia pari a circa euro dei quali euro per gestione del servizio idrico e euro circa per gestioni delle centraline idroelettriche. In relazione a dette circostanze la Sezione ha inteso approfondire la questione emergente dalle richiamate istruttorie atteso che: già nella richiamata deliberazione n. 110/2013/PRSP relativa al comune di Feltre si era evidenziata una preoccupante criticità nei rapporti finanziari tra l ente locale socio e la propria partecipata BIM GSP; allo stato, ben 66 enti della provincia di Belluno risultano soci pubblici della BIM GSP SPA con partecipazione egualitaria pari all 1,49% del capitale sociale (in quanto svolgente servizi essenziali sul territorio provinciale come più avanti si dirà); che dall esame di tutte le risposte pervenute a questa Corte da parte dei comuni sopra citati in relazione ai 22

23 rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio è emerso che ben 65 enti della provincia di Belluno vantano crediti, risalenti anche all anno 2007, con la propria partecipata BIM GSP spa come già evidenziato; che le problematiche emerse dall istruttoria relativa alla verifica del bilancio di previsione 2012 del comune di Feltre, che hanno determinato le pronunce n.110/2013/prsp e 190/2013/PRSP, in relazione al rapporto con la partecipata BIM appaiono essere comuni a tutti gli enti locali soci di detto organismo societario e che, pertanto, appare necessario fornire alle amministrazioni interessate una serie di indicazioni al fine di poter assumere le iniziative necessarie a garantire la sana gestione finanziaria e gli equilibri presenti e futuri dei propri bilanci. DIRITTO PREMESSA Come noto, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è estesa a tutti gli enti territoriali dall articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea. L evoluzione normativa successiva, sul solco 23

24 di tale impostazione, con l articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), ha portato ad assegnare alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci da effettuarsi anche attraverso i revisori dei conti, mediante l emanazione di apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005) (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). L insegnamento della Corte costituzionale ha chiarito che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006) chiarendo che il relativo sindacato della Corte dei conti assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità (sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Detto controllo, esterno, esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007). In esso assume un ruolo di necessaria verifica e ausilio 24

25 l organo di revisione mediante la necessaria intermediazione con l ente svolta attraverso la compilazione dei questionari (Corte Costituzionale sentenza n. 198/2012). (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). Peraltro appare utile ricordare come le prospettive da cui muove la verifica della Corte sono orientate tradizionalmente in chiave collaborativa, esaltandosi nel contesto normativo sopra richiamato il ruolo di un controllo dagli effetti autocorrettivi, reso da un organo esterno, neutrale, ausiliario, al servizio dello Stato-comunità (come già affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 29 del 1995, n. 470 del 1997 e n. 64 del 2005) in un ottica che supera abbondantemente la dimensione statale della finanza pubblica di cui all art. 100 della Costituzione, alla luce degli artt. 97, 28, 81 e 119 (nel testo originario) dell a corte Costituzionale. Anche se recenti disposizioni normative hanno parzialmente mutato detto quadro affiancando al carattere collaborativo un aspetto più penetrante del controllo. Questo mutamento vede tra le norme principali di riferimento l art. 20, comma 12, del D.L. n. 98/2011, in relazione alle vicende elusive del Patto di stabilità; il quale da un lato riserva alle Sezioni regionali di controllo la verifica dell effettivo rispetto - in termini sostanziali - del patto di stabilità da parte dell ente locale, anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuscontabile delle operazioni gestorie svolte nell esercizio finanziario; e, dall altro, assegna al giudizio di responsabilità amministrativa il complessivo vaglio della sussistenza dell ipotesi sanzionatoria prevista dal D.L. 25

26 n. 98/2011 in capo agli amministratori ed al responsabile del servizio finanziario. Ulteriori ipotesi in cui si attua l anzidetta sinergia tra controllo e giurisdizione sono contemplate, inoltre, dall art. 6 D.Lgs. n. 149/2011 in materia di dissesto finanziarlo delle autonomie locali e dall art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, in materia di programmazione dei pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche. (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). In tale contesto si innesta la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che introduce in modo innovativo all'art. 97 della Costituzione, una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Costituzione - sotto il profilo della verifica e del permanere costante di un effettivo equilibrio di bilancio. Proprio in attuazione di detti principi costituzionali viene adottato il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel quale si stabiliscono innovativi parametri del controllo esterno (scolpiti nei nuovi artt. 148 e 148 bis del TUEL) affidato alla Corte dei conti scolpiti nel nuovo art. 148 bis del TUEL. In detto articolo si prevede che le 26

27 Sezioni regionali di controllo esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Evidenziandosi, di conseguenza, l importanza che il legislatore assegna al valore dell effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell integrità stessa del bilancio. Infatti, la tutela dei valori dell equilibrio strutturale del bilancio e della sostenibilità dell indebitamento sono ritenuti preminenti dal legislatore della novella in stretta aderenza a quanto contenuto nella riforma costituzionale illustrata. In tale quadro, al controllo per così dire statico, esercitato dalla Corte dei conti in relazione all esame dei questionari e delle relative eventuali risultanze istruttorie - con cadenza annuale legata alla trasmissione dei detti questionari da parte dell organo di revisione - si sostituisce una penetrante azione di verifica dell intera gestione, che va dalle fasi iniziali a quelle finali del ciclo di bilancio. Detto azione di verifica infrannuale assegna ora un carattere sempre più dinamico al controllo esterno della 27

28 Corte dei conti che, continuo e costante, abbraccia non solo l arco temporale della gestione di volta in volta considerata ma, proprio in relazione alla tutela dei valori costituzionali degli equilibri di bilancio e della sostenibilità dell indebitamento, risulta teso anche ad abbracciare la verifica delle ricadute sulle gestioni future di operazioni gestionali attuali. Questa nuova lettura sul contenuto e sugli effetti del controllo della Corte dei conti emerge con chiarezza nella recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013 ove si afferma, come visto, che detto controllo si pone in una prospettiva non più statica come, invece, il tradizionale controllo di legalitàregolarità ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (si vedano anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). Detto rinnovato carattere che il decreto 174/2012 assegna al controllo esterno della Corte dei conti sugli equilibri presenti e futuri degli enti locali impone una attenta valutazione e verifica di tutte quelle vicende che, nel corso della gestione, possano determinare ricadute negative su detti equilibri anche in prospettiva futura imponendo un necessario vaglio delle situazioni critiche che emergano dalla verifica dinamica della gestione di bilancio dell ente. Tra queste criticità si pone il complesso rapporto tra enti locali e 28

29 società partecipate che in molte circostanze ha determinato la Sezione ad adottare specifiche deliberazioni per evidenziare criticità in grado di minare il rispetto degli equilibri di bilancio imponendo anche uno specifico richiamo al rispetto di regole di corretta governance societaria. Ciò, proprio al fine evitare eventuali deleterie ricadute sulla contabilità dell ente socio di una non sana gestione dell organismo partecipato. Sul punto, la Sezione, nella propria deliberazione di indirizzo n.903/2012/inpr ricordava come in relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio 29

30 dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Le eventuali risultanze negative dei bilanci societari impongono una governance penetrante al fine di evitare che eventuali episodi di non sana gestione societaria possano minare l interesse dell intera collettività amministrata mediante la messa in pericolo degli equilibri di bilancio dell ente socio atteso che che gli enti pubblici hanno il dovere di impiegare le risorse della collettività soprattutto in attività facoltative, non coincidenti strettamente con i compiti istituzionali assegnati per legge, e, soprattutto, in un momento di grave difficoltà per la finanza pubblica allargata secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella specie del tutto disattesi (deliberazione di questa Sezione n.829/2012/prsp). A) LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO ALLA BIM GSP SPA Nell ambito della Provincia di Belluno è stata costituita, in data 20 aprile 1999, l Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto in attuazione della legge n. 36/1994, "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cosiddetta Legge Galli). L Autorità opera nella forma di convenzione di funzioni ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in forza di quanto previsto della Legge Regionale istitutiva, la n. 5/1998. Fanno parte dell'a.a.t.o. Alto Veneto 66 Comuni della Provincia 30

31 di Belluno e l'ente Provincia di Belluno il quale, ai sensi della l.r.5/1998 esercita la funzione di coordinamento dell'aato. I Comuni, con la nascita dell'a.a.t.o. "Alto Veneto" hanno trasferito - ai sensi della legge 36/1994 e della L.R. 5/ a questo nuovo ente pubblico la titolarità del servizio idrico integrato il quale viene ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario. Ai sensi della legge della Regione del Veneto n. 5 del 1998 esiste una netta distinzione di ruoli fra l'autorità d'ambito, che definisce gli obiettivi e controlla la realizzazione del piano, e il gestore che organizza il servizio e realizza il piano. L' Autorità d'ambito deve svolgere la sua attività di controllo e di pianificazione con l'obiettivo di assicurare la tutela del consumatore e la realizzazione degli interventi a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio. Questo compito di regolazione viene svolto dall'autorità d'ambito "Alto Veneto" attraverso la definizione del Piano d'ambito e il successivo controllo sulla realizzazione. L organizzazione del servizio e la realizzazione del piano, invece, è stata affidata dal 1 gennaio 2004 alla BIM GSP spa, società costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c, del T.U. degli enti locali n. 267/2000 a totale partecipazione di Enti Pubblici Locali con capitale sociale pari a ,00 euro suddiviso in n azioni, del valore nominale di euro 500,00 ciascuna. E' una società partecipata al 100% dai Comuni bellunesi (67 enti locali bellunesi sui 69 dell intera provincia di Belluno (esclusi i 31

32 comuni di Arsiè e Lamon). La società viene costituita il 16 dicembre 2002 a seguito della trasformazione e scissione dell allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno e dal 1 gennaio 2003 opera per garantire il servizio di distribuzione del gas metano (allacciamenti) nel territorio provinciale mentre dal 1 gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nell Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto (66 comuni della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave, Quero e Vas). La società BIM spa gestisce, inoltre, mediante appositi contratti di servizio, numerose centraline elettriche appartenenti a molti comuni montani del bellunese. La società, in base all art.2 dello Statuto ha per oggetto l'effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.23 maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare: - gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell'art.113, D.Lgs. 267/2000, come da convenzione di gestione in essere con l'autorità d'ambito Territoriale Ottimale; - servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente; -- servizi d'igiene ambientale; - ai sensi di legge, servizi 32

33 pubblici privi di rilevanza economica; - servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell'u.e. Gli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sia sulla gestione straordinaria che ordinaria della società ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 5 lettera c, T.U.E.L., e dell'art. 2364, comma 1, punto 5, c.c. nonché dell articolo 9 dello statuto, è assegnata all Assemblea dei soci. La società ha un Presidente ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione e, dopo la recente modifica statutaria, anche da un amministratore unico, soluzione che sembra sia stata quella di recente scelta dall assemblea dei soci (artt. 12 e 13 dello statuto) che possono delegare i relativi poteri ad un amministratore delegato (art. 15). Da quanto emerge dalle risultanze istruttorie, i vertici societari, in relazione all elevato importo dei debiti verso terzi e verso i soci, di cui si dirà oltre, hanno presentato un piano di rientro pluriennale ( ) che si basa sulla programmazione del piano industriale sottoposto ed approvato dall assemblea dei soci in data 3 dicembre 2012 (vedasi nota della BIM GSP trasmessa al comune di Agordo, allegata alla risposta istruttoria invita dal medesimo comune a questa Sezione in data 20 maggio protocollo Corte dei 33

34 conti Sezione controllo del Veneto 2290, del 21 maggio 2013). B) I RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI E LA PARTECIPATA BIM GSP SPA Dalle risultanze istruttorie sopra richiamate, emerge che non solo il comune di Feltre, ma anche altri enti locali bellunesi hanno iscritto a bilancio i crediti derivanti dal rapporto contrattuale con la propria partecipata BIM GSP SPA, crediti che spesso hanno concorso quasi totalmente alla formazione dell avanzo di amministrazione (ad esempio per i comuni di Canale d Agordo, Gosaldo, Vodo di Cadore, come si evince dai contenuti delle relative note di risposta indicate nel preambolo della presente deliberazione). Come evidenziato in precedenza, detti crediti maturati dagli enti locali partecipanti a far data dall anno 2007, assommano ad oltre 20 milioni di euro. In particolare, come si evince dalla Tabella C sopra riportata, complessivamente detti crediti si attestano orientativamente ad euro ,32 per l anno 2007, euro ,00 per l anno 2008, euro ,51 per l anno 2009, euro ,03 per l anno 2010, euro ,51 per l anno 2011 ed euro ,38 per l anno La Sezione, sul punto, non può che richiamare quanto affermato nella richiamata deliberazione n. 903/2012/INPR i cui contenuti sono più che mai attuali e nella quale si afferma che in relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbli che, 34

35 anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Tali considerazioni appaiono ancor più valide nel caso della partecipata BIM GSP SPA, atteso come sopra evidenziato che gran parte dei bilanci degli enti soci sono influenzati dall elevato ammontare dei crediti vantati verso la partecipata. Sul punto, permangono attuale le considerazioni a suo tempo formulate da questa sezione in base alle quali Anche a fronte di enti dotati di risorse, tali da poter far fronte agli oneri connessi 35

36 alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte politiche, volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, una serie di approfondite valutazioni. Queste ultime devono essere dirette: alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale. Devono, poi, essere effettuati: un costante ed effettivo monitoraggio sull andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. Tale monitoraggio consentirebbe di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative a vario titolo -sul bilancio dell ente. La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell oggetto sociale alle finalità dell ente, non può prescindere da un azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito 36

37 alle attività svolte dalla società..si richiama quindi, l attenzione sull'esigenza, sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, con il nuovo art. 147 quater del TUEL, introdotto dall articolo 3, comma 2 lettera d), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. La medesima disposizione del decreto, peraltro, introduce nel TUEL l articolo 147-quinquies che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell ente locale, al comma 3, prevede che: Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Si rammenta, inoltre, che l art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che a decorrere dall esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 37

38 adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012. I richiamati principi che costituiscono criteri guida per i comuni nei complessi rapporti allo stato intercorrenti tra enti locali ed organismi comunque partecipati impongono, soprattutto nel caso in specie, di improntare la politica di bilancio di ciascun ente locale interessato, in primo luogo ad una attenta analisi circa la possibilità di poter riscuotere i crediti vantati con la società BIM GSP SPA. C) LA MANCATA RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO LA BIM SPA ED IL RICORSO ALLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER CARENZE DI LIQUIDITA Alla luce di quanto evidenziato nel punto B, una costruzione degli equilibri di bilancio che non tenga conto della difficoltà nella riscossione di detti crediti espone i comuni interessati a possibili crisi di liquidità. Fenomeno quest ultimo, come emerge dalle risultanze del controllo che la Sezione svolge ai sensi dell articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005, che accomuna molte gestioni finanziarie di comuni del bellunese e che sovente ha indotto gli enti a ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte 38

39 dell istituto tesoriere per far fronte alle momentanee crisi di liquidità dovute soprattutto alla mancata riscossione dei residui derivanti dai rapporti creditori con la BIM GSP SPA (vedasi le deliberazioni della Sezione relative all esame del rendiconto 2011: 400/2013/PRSP del 6/11/2013 Comune di Canale d Agordo; 401/2013/PRSP del 19/11/2013 Comune di Lozzo di Cadore; 427/2013/PRSP Comune di Auronzo di Cadore, 428/2013/PRSP del di Comune di Farra d Alpago; 429/2013/PRSP del di Comune di Pedavena; 432/2013/PRSP del Comune di Chies d Alpago; 433/2013/PRSP del Comune di Rocca Pietore; 434/2013/PRSP del Comune di Rivamonte Agordino). Di conseguenza, il richiamato ripetuto uso delle anticipazioni di tesoreria non ha solo ha determinato l insorgere di oneri a carico delle amministrazioni, dovuti al pagamento dell interesse all istituto tesoriere, ma soprattutto, potrebbe aver determinato una sorta di gonfiamento del bilancio degli enti interessati che, talvolta hanno applicato la parte libera dell avanzo composta, come rilevato, essenzialmente dall importo dei residui attivi derivanti dai crediti pluriennali vantati verso BIM GSP SPA. Detto effetto, appare in grado di favorire ricadute negative sugli equilibri e di minare anche la capacità degli enti, qualora persistano l attuale ciclo economico negativo e l incertezza protratta nel tempo circa l effettivo ammontare dei trasferimenti erariali previsti dalla normativa in vigore, di far fronte alle proprie obbligazioni future. Peraltro, come già evidenziato nella 39

40 richiamata pronuncia riguardante il comune di Feltre, sono quanto mai attuali le indicazioni fornite da questa Sezione nella richiamata deliberazione n. 903/2012/INPR per la parte inerente la corretta modalità di iscrizione dei residui a bilancio, che vanno necessariamente rivolte a tutti i comuni destinatari della presente pronuncia. In quella sede si è affermato, infatti, che i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi; in relazione, soprattutto, ai residui attivi (entrate accertate e non incassate) si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l ente ha la ragionevole certezza di incassare. Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell ente, il legislatore ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l ente debba procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi. Tale operazione di riaccertamento, in relazione ai residui attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell ente (art. 228, co. del TUEL). Considerata la finalità della norma, risulta evidente che debba trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. Infatti, l ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni 40

41 per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché il credito ove, di fatto, non sia più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, in un apposita voce dell attivo patrimoniale, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili). Scaduto tale termine il credito deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio. Per questi motivi, il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL). Se poi si considera che l ente può utilizzare l avanzo di amministrazione negli esercizi successivi, risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili con un ragionevole grado di certezza. Il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l effettiva situazione finanziaria dell Ente, è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell avanzo di amministrazione, qualora l Ente ritenga che vi sia qualche 41

42 possibilità di incasso. Il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell ente e configura un irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché, come si è detto, può incidere sull esistenza stessa dell avanzo di amministrazione, che deve essere effettivo e reale. Tale atteggiamento prudenziale appare, peraltro, ora normativamente imposto dalle previsioni del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che all articolo 6, rubricato Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici al comma 17, dispone che: A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Sul punto, ricorda la Sezione che in termini generali, il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia 42

43 l esistenza di un anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso (disequilibrio temporaneo) è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l equilibrio. Nel secondo caso (disequilibrio duraturo) la questione è più complicata poiché se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). L ente, pertanto, è chiamato a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva a garantire gli stessi equilibri di cassa: il bilancio di un ente locale è infatti l evidenza contabile di posizioni giuridiche attive e passive non semplicemente sussistenti in diritto, ma concretamente realizzabili. L attività di gestione dello stesso, legittimata ad essere svolta entro i limiti autorizzatori del bilancio medesimo, garantendo l equilibrio permanente tra le entrate e le 43

44 spese, tra fonti ed impieghi, impone l adozione dei necessari interventi di riequilibrio, qualora durante la gestione si manifestino minori entrate o maggiori spese rispetto alle previsioni iniziali. Tale assunto deriva dall attenzione continua agli equilibri di cassa imposta, anche nel corso della gestione, dall art. 193 del TUEL, qualora sia previsto un disavanzo di amministrazione (risultato che notoriamente comprende gli equilibri di cassa), nonché dai postulati e dai principi contabili (n. 1 par. 31, 32, 33, n. 3 par. 45, 46, 49, 101 e 118) che fanno riferimento alla necessità di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e di eliminare non solo quelli prescritti e quelli inesigibili (perché insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito), ma anche quelli di dubbia o difficile esazione (per l insolvibilità del debitore o perché controversi) Per questi ultimi, in alternativa, vi è la possibilità di mantenerli nel conto del bilancio, fino alla prescrizione, solo se sia contestualmente vincolata una quota dell avanzo di amministrazione a copertura della perdita eventuale, quale fondo svalutazione crediti. Un atteggiamento improntato a prudenza dovrebbe indurre gli enti locali soci della BIM GSP SPA a tenere in debita evidenza l attendibilità dei residui derivanti da crediti vantati verso la propria partecipata al fine di non esporre i propri equilibri a 44

45 situazioni di rischio derivanti dall impossibilità per un ampio periodo di tempo e, quindi di più esercizi finanziari, a riscuotere i detti crediti. Periodo di tempo corrispondente, come rilevato al precedente punto A, a quello necessario secondo la programmazione elaborata dai vertici societari ed approvata dal Consiglio di amministrazione, a rimettere sotto controllo gli equilibri economici della società e far venir meno l esposizione debitoria verso soci, fornitori e sistema creditizio. Giova altresì rilevare che la possibilità di utilizzare l avanzo di amministrazione nella parte non vincolata in presenza di costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria appare oggi preclusa dal comma tre bis dell articolo 187 del TUEL come introdotto dall art. 3, comma 1, lett. h) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 laddove si prevede che L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. Disposizione quest ultima la cui ratio è quella di impedire che enti in condizioni di cassa deficitarie possano incrementare le spese per effetto della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione, senza un corrispondente effettivo incremento delle entrate di competenza. Sull operatività della disposizione si veda da ultimo la deliberazione della Sezione di controllo per il Piemonte n. 310/2013/PAR ove si è avuto modo di affermare che..il divieto 45

46 in questione non si configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato o continuativo all anticipazione di cassa. Situazione quest ultima che, come sopra evidenziato, accomuna molte modalità gestionali di vari comuni bellunesi destinatari della presente deliberazione. Anche alla luce delle ultime considerazioni formulate, appare di palmare evidenza che detti residui sono in gran parte costituiti dai crediti vantati verso BIM GSP SPA sulla cui effettiva esigibilità il Collegio non può ne intende effettuare alcuna valutazione, atteso che un controllo diretto sulla gestione e sulla salute economica della società partecipata pubblica, seppur in house come nel caso in specie, esula dai poteri spettati alla Corte dei conti quale ente di controllo esterno. Controllo, tuttavia che viene esercitato in via indiretta mediante la verifica dell espletamento da parte degli enti locali soci di un forte controllo societario atteso che attualmente, ancor più che nel passato, come già ricordato, il nuovo articolo 147 quater del TUEL impone agli enti locali una governance forte e pone obblighi di verifica dell incidenza dei risultati della gestione societaria sugli equilibri di bilancio dell ente socio. Detto articolo, infatti, prevede: Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate) L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al 46

47 comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a abitanti in fase di prima applicazione, a abitanti per il 2014 e a abitanti a decorrere dal Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 47

48 mercati regolamentati. La mancanza della possibilità di effettuare un controllo diretto sulla sana gestione finanziaria della società BIM GSP non esula, tuttavia, la Sezione a porre una serie di interrogativi. In particolare, ci si chiede se per l'intera durata della partecipazione societaria in BIM GSP sia stato osservato, da parte di tutti gli enti locali soci, il diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio offerto (e delle correlate risorse), e la qualità di socio, comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che - soprattutto se reiterati -, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici (vedasi le considerazioni sopra richiamate espresse dalla sezione con la propria deliberazione di indirizzo n. 903/2012/INPR). 48

49 A tale riguardo, non appare neppure trascurabile ed, anzi, assume particolare importanza, un dato di fatto che emerge chiaramente dalla copiosa documentazione trasmessa dai comuni bellunesi a questa Corte: un notevole ritardo nell adempimento degli obblighi di pagamento delle obbligazioni assunte verso il sistema bancario, verso i propri enti soci e verso i fornitori da parte di BIM GSP SPA. Indice sintomatico, quest ultimo, di mancanza della relativa liquidità come anche riconosciuto dalla stessa società BIM GSP in una nota del 24 febbraio 2011 allegata da un comune nella risposta alla richiesta istruttoria (comune di Agordo nota del 20 maggio 2013 protocollo n del 21 maggio 2013 di questa Sezione). In detta nota si evidenziavano sin dalla data di riferimento (febbraio 2011) i problemi finanziari nei quali versava la società in relazione agli effetti sulla gestione societaria della mutevole normativa in tema di servizi pubblici essenziali e dei conseguenti effetti sulla effettività della riscossione delle tariffe idriche. Da ciò sarebbero derivate delle difficoltà di attivazione delle linee di credito nell ambito territoriale di operatività alle quali conseguiva l esigenza di sospendere i pagamenti verso i fornitori e i soci ed il blocco degli affidamenti degli investimenti a favore del servizio idrico provinciale. Detta difficoltà, che sembrerebbe connotare anche l attuale gestione della società BIM GSP spa viene anche accompagnata da un elevata esposizione debitoria, come già rilevato, con il sistema bancario che ammonterebbe nell anno 2012 ad oltre 42 milioni di 49

50 euro (come emerge dalla tabella inserita dalla risposta istruttoria del comune di Cortina d Ampezzo pervenuta a questa Sezione in data 3 dicembre 2013 prot. n. 6876, dal bilancio 2012 della società e delle Relazioni sulla gestione e del collegio sindacale della società relativa all esercizio finanziario 2012, presentato all assemblea dei soci in data 19 luglio 2013 ed inviata a questa Sezione da parte del comune di Feltre con nota 31 luglio 2013 prot. n acquisita al prot. C.d.c. n del 2 agosto 2013 e citata in preambolo). In relazione a tale aspetto critico, si sottolinea l'esigenza sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, come visto, con il nuovo art. 147 quater del TUEL introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni di controllo sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di 50

51 tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico, nel caso in specie necessario a garantire il rientro dall esposizione debitoria costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo (cfr. questa Sezione deliberazione n. 829/2012/PRSP). Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, anche riguardanti le proprie modalità organizzatorie quali le società in house, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. Alla luce di quanto evidenziato emerge che i comuni del bellunese destinatari di questa pronuncia devono valutare attentamente, anche in relazione alle difficoltà che sembrano emergere dal complesso rapporto con la società BIM GSP SPA, se i crediti vantati da detta società ed iscritti in bilancio siano in grado, falsando il risultato di amministrazione, di alimentare una situazione di disequilibrio duraturo. In tal caso, sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della 51

52 costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente. Detto accorgimento consentirebbe di impedire agli enti interessati di costruire i propri equilibri di bilancio contando sulla contabilizzazione di residui attivi di dubbia esigibilità (se non in relazione al quantum ma, invece, al quando della riscuotibilità). Detta esigenza appare quanto mai attuale anche in relazione alla notevole esposizione debitoria, sopra evidenziata, alla quale è esposta la BIM GSP SPA e dai cui relativi sviluppi potrebbero dipendere delle ricadute sugli equilibri finanziari futuri delle amministrazioni socie. Ciò in quanto il principio della prudenza e di converso quello della veridicità, che devono trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio, esigono che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. In realtà non è solo l attendibilità delle previsioni per i motivi sopra indicati - ad essere compromessa, ma anche il computo dei valori rilevanti al fine del calcolo del Patto di stabilità. Infatti è di logica intuizione che questi ultimi siano totalmente travisati ove vengano immessi elementi che non attengono alla corretta contabilizzazione di poste che la legge ritiene invece rilevanti a tal fine. Al riguardo la Sezione non può fare a meno di sottolineare come le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli 52

53 in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Alla stregua di ciò quindi potrebbe ricorrere una evidente fattispecie elusiva, secondo le indicazioni contenute nella circolare Mef n. 5/2012, nei casi ( ) di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall articolo 179 del Testo unico degli enti locali... Peraltro, anche l attuale art. 147 del TUEL, riscritto dal D.L. 174/2012, prevede esplicitamente l obiettivo di c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze istruttorie sopra evidenziate ed alle deduzioni pervenute dai vari comuni: 1. invita gli enti locali interessati, nell ambito dell esercizio dei poteri di azionisti, ad effettuare una attenta valutazione dei rapporti debitori/creditori con la propria partecipata BIM GSP SPA al fine di poter contribuire ad evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera; 2. invita gli enti locali destinatari ad effettuare un 53

54 riaccertamento di tutti i residui attivi, anche per le quote degli stessi non provenienti dal rapporto con la propria partecipata BIM GSP SPA, finalizzato ad una attenta valutazione della effettiva esigibilità degli stessi atteso che vanno mantenuti nel bilancio solo quelli che l ente ha la ragionevole certezza di incassare ; 3. invita gli enti in indirizzo che non abbiano già proceduto in tal senso, a valutare l opportunità di costituire apposito Fondo svalutazione crediti o ad incrementare quello esistente in relazione alla misura dei residui attivi (o, ad una percentuale congrua degli stessi) fino ad oggi accumulati determinati dai rapporti con BIM GSP SPA; 4. invita tutti gli enti locali partecipanti alla BIM GSP SPA ad esercitare, ai sensi del nuovo articolo 147 quinquies del TUEL, in modo appropriato mediante gli strumenti statutari previsti, attività di indirizzo, monitoraggio, controllo dell attività societaria finalizzata ad assicurare che la propria partecipata sia effettivamente in grado, entro il termine individuato dal piano industriale, di superare le difficoltà evidenziate in questa deliberazione; 5. demanda, ai sensi dell articolo 147 quinquies del TUEL, al responsabile dei servizi finanziari di ogni singolo ente locale interessato di vigilare attentamente sull osservanza da parte della propria partecipata BIM GSP SPA degli indirizzi e direttive sopra citate e ad inviare a questa Sezione 54

55 appositi rapporti semestrali, validati dal Collegio di revisione ai sensi dell articolo 239 del TUEL, sul relativo stato di conseguimento nei quali risulti anche un monitoraggio dell attuazione del piano industriale; 6. demanda, ai sensi dell articolo 147 quinquies del TUEL, ai Responsabili dei servizi finanziari degli enti interessati a verificare che i crediti vantati nei confronti della GIS GSP SPA vengano effettivamente riscossi e di inviare a questa Sezione appositi rapporti semestrali sullo stato della verifica, validati dal Collegio di revisione ai sensi dell articolo 239 del TUEL; 7. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, ai Presidenti dei Consigli comunali, ai Sindaci nonché agli Organi di revisione economico-finanziaria di tutti gli enti locali indicati in premessa per quanto di rispettiva competenza. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre Il magistrato relatore F.to Dott. Giampiero Pizziconi Il Presidente F.to Dott. Claudio Iafolla Depositato in Segreteria il 19/12/2013 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 55

56 56 (F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)

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