Capitolo III L ESPROPRIAZIONE FORZATA. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo III L ESPROPRIAZIONE FORZATA. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE"

Transcript

1 Capitolo III L ESPROPRIAZIONE FORZATA. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE Gli effetti del pignoramento, la tutela dell'aggiudicatario e dell'assegnatario Il pignoramento è il primo atto dell'esecuzione forzata, eseguito dall'ufficiale giudiziario su istanza del creditore in danno del debitore, al quale è stato in precedenza notificato il titolo esecutivo e il precetto; con il pignoramento il creditore individua i beni del debitore da sottoporre a espropriazione forzata (art c.c.). Ai sensi dell'art. 2913, gli atti di alienazione compiuti dal debitore esecutato sul bene pignorato sono inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. Ai sensi dell art. 2914, sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'espropriazione forzata gli atti di disposizione relativi a beni immobili o mobili registrati che, sebbene anteriori, siano stati trascritti dopo il pignoramento, mentre ai sensi dell'art. 2915, comma 2, sono inefficaci nei loro confronti gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se trascritti successivamente al pignoramento. Non hanno effetto il pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti le alienazioni anteriori al pignoramento di universalità dei beni mobili che non risultino da atto di data certa; non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o che siano state da questo accettate dopo il pignoramento. Ai sensi dell art. 2917, qualora oggetto del pignoramento sia un credito, l'estinzione di questo dopo il pignoramento è inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti; ne consegue che il debitore del debitore che adempie dopo il pignoramento del credito non è liberato nei confronti del creditore del suo credito. La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni del debitore alla soddisfazione del credito per cui si agisce; tale vincolo comporta una indisponibilità di detti beni da parte del debitore e successiva inefficacia degli eventuali atti di disposizione dallo stesso compiuti, inefficacia relativa perché inopponibile nei confronti del creditore pignorante. Il concorso dei creditori realizzato con il pignoramento Più creditori possono colpire il bene dello stesso debitore con un unico pignoramento, sia che agiscano in forza del medesimo o di un diverso titolo esecutivo (art. 493, comma 1). E 1

2 tuttavia possibile che più creditori colpiscano uno stesso bene con più pignoramenti, infatti il pignoramento non rende inefficace il successivo pignoramento dello stesso bene ad istanza di un altro creditore. I pignoramenti successivi vengono riuniti al primo, realizzando in un unico processo il concorso dei creditori; tale riunione avviene d'ufficio, allorché il cancelliere rileva che contro lo stesso soggetto pendono più pignoramenti sullo stesso bene. Mentre l'intervento, sebbene in forza di un titolo esecutivo, viene travolto qualora il primo pignoramento viene dichiarato nullo, il pignoramento successivo, proprio perché indipendente dal primo, sopravvive. Il requisito essenziale del pignoramento: l'ingiunzione al debitore Il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Oltre all'ingiunzione, il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad effettuare in cancelleria la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza di tale dichiarazione o nel caso in cui il debitore si renda irreperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, tutte le notificazioni e comunicazioni si effettueranno presso la cancelleria. Il pignoramento privo dell'invito e dell'avvertimento non è nullo come il pignoramento privo dell'ingiunzione, e può al più determinare che le successive notificazioni e comunicazioni debbano essere effettuate al debitore ai sensi degli articoli 136 e seguenti. L'ufficiale giudiziario deve inoltre avvertire il debitore che può, ai sensi dell'art. 495, chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. L invito al debitore in caso di insufficienza iniziale dei beni Se i beni oggetto di pignoramento risultano sin dall'inizio insufficienti a soddisfare il creditore o i creditori pignoranti, o nel caso in cui la liquidazione di quei beni appaia di 2

3 manifesta lunga durata, ai sensi dell art. 492, comma 4, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni da pignorare e i luoghi in cui si trovano, avvertendolo che in caso di omessa, reticente o mendace dichiarazione potrà essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516, così come disposto dall art C.P.. Il debitore rende dichiarazione positiva allorché indica beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano per i beni mobili detenuti dallo stesso debitore, ovvero le generalità dei terzi debitori per i beni mobili detenuti da terzi o per i crediti; nel primo caso i beni mobili si considerano pignorati dal momento della dichiarazione sottoscritta dal medesimo debitore; nel secondo caso, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore sin dal momento della dichiarazione. Se il debitore indica beni immobili, si procede con le forme previste dall art. 555; in tal caso, l'alienazione del bene immobile dopo la dichiarazione del debitore e prima della notificazione del pignoramento ai sensi dell art. 555, è opponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti qualora la trascrizione della prima sia antecedente alla trascrizione del secondo, e non determina l'applicazione della sanzione di cui all art. 388 C.P. I poteri di indagine dell'ufficiale giudiziario nell'individuazione dei beni nascosti del debitore All ufficiale giudiziario sono attribuiti poteri diretti ad individuare i patrimoni nascosti del debitore, nel caso in cui quest'ultimo non presti la collaborazione necessaria. Sull'istanza e indicazione del creditore pignorante, e solo quando non individua beni utilmente pignorabili pure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare creditore procedente e i creditori intervenuti, l'ufficiale giudiziario può ricercare le informazioni all'anagrafe tributaria o presso altre banche dati pubbliche. Per individuare invece i beni nascosti del debitore imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili e nomina, a spese dell'istante, un commercialista o un avvocato per esaminarle al fine di individuare cose e crediti pignorabili. L insufficienza successiva, l'invito del creditore pignorante agli altri creditori chirografari intervenuti Può accadere che a seguito dell'intervento tempestivo degli altri creditori chirografari, i beni pignorati diventino insufficienti a soddisfare il creditore pignorante (art. 499, comma 4); in tal caso egli può, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o l'assegnazione, indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente 3

4 l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitando questi ultimi ad estendere il pignoramento o, se sforniti di titolo esecutivo sebbene legittimati all'intervento ai sensi del primo comma dell art. 499, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione; se i creditori intervenuti non estendono senza giusto motivo il pignoramento entro 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Tale disciplina si applica solo quando sia il pignorante che gli intervenuti e invitati all'estensione del pignoramento, non siano muniti di cause legittime di prelazione iscritte in pubblici registri. Il creditore pignorante che non conosce ulteriori beni del debitore da indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente può chiedere all'ufficiale giudiziario di invitare nuovamente il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa, reticente o mendace dichiarazione. Il comma 6 dell art. 492 disciplina l'ipotesi in cui i beni oggetto di pignoramento diventano insufficienti a seguito dell'intervento di altri creditori chirografari; il creditore pignorante, prima di esercitare la facoltà cui all'art. 499, comma 4, deve allora chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei due commi precedenti. Gli strumenti sostitutivi o alternativi al pignoramento Ai sensi dell art. 494, comma 1, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo del precetto e delle spese successive, liberandosi dall'obbligazione nei confronti del creditore. Il comma 3 discipline invece una particolare forma di pignoramento: il debitore, senza affrancarsi dall'espropriazione forzata come nell'ipotesi del comma 1 evita il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo dei crediti per i quali si procede e delle spese, aumentato di due decimi. La conversione del pignoramento (art. 495) consente a colui che subisce l'espropriazione forzata, di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli del pignoramento, senza per questo pregiudicare il diritto del creditore pignorante e di quelli intervenuti ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito; con la conversione del pignoramento il debitore può sostituire al bene oggetto dell'espropriazione forzata una somma di denaro, non pari al valore dei beni da sostituire, ma idonea a soddisfare integralmente il creditore pignorante e quelli intervenuti, nonché a rimborsare le spese sostenute. Questo istituto è simile a quello del comma 3 dell art. 494, con la differenza che esso interviene in un momento successivo al pignoramento, dopo che l'ufficiale ha eseguito il pignoramento del bene 4

5 mobile, del bene immobile o del credito e tuttavia prima che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione. La riduzione del pignoramento e la sua inefficacia Il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore o d'ufficio e sentiti i creditori pignoranti e intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento (art. 496) nel caso in cui il creditore abbia pignorato beni di valore superiore all'importo dei crediti e delle spese. L atto successivo al pignoramento è l'istanza di assegnazione o di vendita che, ai sensi dell'art. 497, deve essere proposta entro 90 giorni dal pignoramento a pena di inefficacia del medesimo. La mancata proposizione dell'istanza di vendita o il suo tardivo deposito determina l'estinzione del processo esecutivo, che deve essere eccepita dal soggetto passivo dell'espropriazione forzata nell'udienza medesima o comunque prima di ogni altra difesa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 630). 5

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 TRIBUNALE DI PISA Sezione Distaccata di Pontedera ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI La Ditta, con sede in n., in persona

Dettagli

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c. ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c. Il (creditore) nato a il e residente in via civ. C.F. rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di precetto notificato, dall avvocato

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta

Dettagli

CORTE DI APPELLO DI BARI UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

CORTE DI APPELLO DI BARI UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI CORTE DI APPELLO DI BARI UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI VERBALE DI PIGNORAMENTO DI AZIONI DI A L'anno 2015 il giorno del mese di alle ore 10.00 e legale proseguo, in Bari in Via n Zona Industriale

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da

Dettagli

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32 TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata

Dettagli

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato

Dettagli

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al:

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al: 1 di 7 22/08/2015 21:30 REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al: 22-8-2015 CAPO II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 Disposizioni

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c. TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c. Istante il Sig. C.F.. residente in. (..) rappresentato e difeso dall Avv.. del Foro di Bari, C.F.. giusta mandato in calce all

Dettagli

In caso di mancanza di beni utilmente pignorabili:

In caso di mancanza di beni utilmente pignorabili: 281 Pignoramento negativo (artt. 492 e 513 ss. c.p.c.) Esecuzione mobiliare presso il debitore 60 In caso di mancanza di beni utilmente pignorabili: VERBALE DI PIGNORAMENTO NEGATIVO PER MANCANZA DI BENI

Dettagli

Www.carelladarcangelo.com DECRETO LEGGE 3 Maggio 2016, n. 59 I NUOVI ARTICOLI DEL C.P.C. Art. 492. Forma del pignoramento. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste

Dettagli

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A. TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale

Dettagli

Art (Forma del precetto)

Art (Forma del precetto) CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L. 83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015 Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante

Dettagli

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE L'ESPROPRIAZIONE FORZATA PROF. ROMANO CICCONE Indice 1 L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE ------------------------------------------------------------------- 3 2 NOTIFICHE, COMUNICAZIONI E AVVISI ---------------------------------------------------------------------------

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ), TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio,

Dettagli

Le nuove norne in tema di esecuzione forzata. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Le nuove norne in tema di esecuzione forzata. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 4 Disposizioni in materia espropriazione forzata Le nuove norne in tema di esecuzione forzata 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 492, terzo

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 518, 6 comma c.p.c. modificato dall'art. 18, 1 comma, lett. a), Compiute le operazioni di pignoramento

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA

Dettagli

ART. 4, co. 1 TESTO IN VIGORE SINO AL 03/05/2016 TESTO IN VIGORE DAL 04/05/2016 ART. 503 CPC Modi della vendita forzata (lett. b)

ART. 4, co. 1 TESTO IN VIGORE SINO AL 03/05/2016 TESTO IN VIGORE DAL 04/05/2016 ART. 503 CPC Modi della vendita forzata (lett. b) D.L. 03/05/2016 n. 59 Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione GU n. 102 del 03/05/2016. Modifiche al codice di

Dettagli

Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196

Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196 Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196 Art 1 - Documenti da allegare all'istanza di vendita 1. Il secondo comma dell'art.

Dettagli

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali Indice sommario I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali 1 1. L esecuzione forzata e le sue forme nei codici civile

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO III - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto Art. 474 - Titolo esecutivo. L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di esecuzione

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di esecuzione Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di esecuzione Art. 474. Titolo esecutivo. L esecuzione forzata [c.c. 2910 ss., 2930 ss.] non può avere luogo che in virtù

Dettagli

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474 Titolo esecutivo......................... 3 Art. 475 Spedizione in forma esecutiva.................

Dettagli

RAPPORTI TRA OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE E OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA

RAPPORTI TRA OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE E OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA Atto Senato n. 2362 Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche

Dettagli

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Articolo 474 (Titolo esecutivo). 1 L esecuzione forzata non può avere luogo

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Articolo 474 (Titolo esecutivo). 1 L esecuzione forzata non può avere luogo Testo attualmente in vigore Legge n. 80 del 14 maggio 2005 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n.91/l Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,

Dettagli

Libro Terzo DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. Titolo I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO. Art (Titolo esecutivo)

Libro Terzo DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. Titolo I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO. Art (Titolo esecutivo) Libro Terzo DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474. (Titolo esecutivo) L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto

Dettagli

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica

Dettagli

Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi * Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto *

Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi * Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto * LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE ARTT. 474-632 LIBRO TERZO * DEL PROCESSO DI ESECUZIONE * ARTT. 474-632 * TITOLO I * DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO * Art. 474 Titolo esecutivo * 475 Spedizione

Dettagli

CODICE CIVILE. ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30 giorno dall entrata in vigore della legge di conversione del d.l..

CODICE CIVILE. ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30 giorno dall entrata in vigore della legge di conversione del d.l.. MODIFICHE A NORME in tema di ESECUZIONE CIVILE INDIVIDUALE introdotte con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, pubbl. su G.U. 12/9/14, n. 212 all esito del passaggio in Senato della legge di conversione (al

Dettagli

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83 DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell amministrazione giudiziaria. TAVOLE SINOTTICHE INERENTI

Dettagli

49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI

49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI Formulario commentato di procedura civile - a cura di Caterina Chiaravalloti 271 49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO

Dettagli

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione avv. Mauro Gualteri

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione avv. Mauro Gualteri A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione avv. Mauro Gualteri Vecchio testo CODICE CIVILE Nuovo testo CODICE CIVILE Art. 2929- bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita'

Dettagli

CODICE PROCEDURA CIVILE. Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO. Art ( 1 ) (Titolo esecutivo)

CODICE PROCEDURA CIVILE. Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO. Art ( 1 ) (Titolo esecutivo) CODICE PROCEDURA CIVILE Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474. ( 1 ) (Titolo esecutivo) L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu'

Dettagli

19 dicembre Le procedure esecu+ve dopo il D.L. 132/14 conver+to in L. 162/14

19 dicembre Le procedure esecu+ve dopo il D.L. 132/14 conver+to in L. 162/14 19 dicembre 2014 a cura di A.i.g.a. Associazione Italia Giovani Avvoca5 Sezione di Mantova Le procedure esecu+ve dopo il D.L. 132/14 conver+to in L. 162/14 avv. Giovanni Rocchi COA Brescia dott.ssa Anna

Dettagli

CODICE CIVILE. Sezione I - bis

CODICE CIVILE. Sezione I - bis Vecchio testo CODICE CIVILE Nuovo testo CODICE CIVILE Sezione I - bis Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). Il creditore che sia

Dettagli

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV. Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato

Dettagli

MODIFICHE A NORME in tema di ESECUZIONE CIVILE INDIVIDUALE introdotte con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, pubbl. su G.U. 12/9/14, n.

MODIFICHE A NORME in tema di ESECUZIONE CIVILE INDIVIDUALE introdotte con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, pubbl. su G.U. 12/9/14, n. MODIFICHE A NORME in tema di ESECUZIONE CIVILE INDIVIDUALE introdotte con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, pubbl. su G.U. 12/9/14, n. 212 CODICE CIVILE Testo vigente prima del decreto-legge Art. 1284. (Saggio

Dettagli

SOMMARIO. PREFAZIONE a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi pag. 15 TITOLO PRIMO ATTI PRELIMINARI AL PIGNORAMENTO

SOMMARIO. PREFAZIONE a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi pag. 15 TITOLO PRIMO ATTI PRELIMINARI AL PIGNORAMENTO SOMMARIO PREFAZIONE a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi pag. 15 TITOLO PRIMO ATTI PRELIMINARI AL PIGNORAMENTO IL TITOLO ESECUTIVO pag. 19 Parte Prima I Titoli Esecutivi pag. 19 Parte Seconda La scrittura

Dettagli

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1 CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.) 1. Il precetto... Pag. 13 2. L esecuzione

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazioni

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazioni OSSERVAZIONI AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016 N. 59 Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazioni (G.U. n. 102 del 3 maggio

Dettagli

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.) PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.) Il professionista delegato nella procedura esecutiva n., PREMESSO - che nelle procedure esecutive in epigrafe sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti

Dettagli

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo

Dettagli

Art. 7 (Competenza del giudice di pace)

Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Si riporta il testo degli articoli 7, 15-bis, 113, 513, 518, 519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di procedura civile, come modificati (o aggiunti) dal presente d. lgs. 116/2017: «Art.

Dettagli

Codice di procedura civile e leggi collegate

Codice di procedura civile e leggi collegate CORRADO FERRI Codice di procedura civile e leggi collegate Addenda con le modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché

Dettagli

D.L. 83/2015 Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico

D.L. 83/2015 Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo

Dettagli

Art. 4 - Delega al Notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

Art. 4 - Delega al Notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati DELEGA NOTARILE INDICE della Legge n. 302/1998: Art. 1 - Documenti da allegare all'istanza di vendita Art. 2 - Modalità dell'incanto Art. 3 - Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di

Dettagli

ALLEGATO 14 IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 14 IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALLEGATO 14 IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Disposizioni generali - Degli organi giudiziari Codice di procedura civile, Libro I, Titolo I, agg. al 24.10.2012 Libro primo: DISPOSIZIONI

Dettagli

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA Vincenzo Gattullo MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE

SOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE SOMMARIO Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE 1. Atto di conferimento della procura 7 2. Dichiarazione del valore della causa 10 3. Nota di iscrizione a ruolo

Dettagli

Indice. Parte I. Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Indice. Parte I. Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Introduzione... p. 5 Parte I Sezione Prima Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 1. Funzioni e requisiti degli Organismi di Composizione della Crisi...» 9 2. Organismo

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative 1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista

Dettagli

Disposizioni generali. Degli organi giudiziari. Del giudice. Della competenza per materia e valore. Della competenza per territorio

Disposizioni generali. Degli organi giudiziari. Del giudice. Della competenza per materia e valore. Della competenza per territorio Autori dei singoli commenti....................................................... pag. VII Presentazione della quarta edizione...» IX Presentazione.................................................................»

Dettagli

LAURA DURELLO CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TUTELA DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO

LAURA DURELLO CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TUTELA DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO LAURA DURELLO CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TUTELA DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO Jovene editore 2016 INDICE Premessa... p. XIII CAPITOLO PRIMO LE PARTI E IL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Il problema

Dettagli

Manuale Finale.qxd :52 Pagina 109. Capitolo V IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Manuale Finale.qxd :52 Pagina 109. Capitolo V IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 109 Capitolo V IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 110 110 CAPITOLO V COMPETENZA FORMA ISCRIZIONE A RUOLO TERMINE

Dettagli

a cura di Giuseppe Buffone

a cura di Giuseppe Buffone DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE «MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE», CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 TESTO A FRONTE delle modifiche apportate

Dettagli

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Dettagli

Capitolo XIV L ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Capitolo XIV L ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Capitolo XIV L ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO La rinuncia agli atti del processo La rinuncia agli atti funzionali all'estinzione implica che il processo esecutivo sia effettivamente iniziato, altrimenti

Dettagli

Principali novità dal sito: Di seguito i punti principali del provvedimento: Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento i

Principali novità dal sito:  Di seguito i punti principali del provvedimento: Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento i LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, RECANTE «MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE

Dettagli

Pignoramento di autoveicoli e motoveicoli

Pignoramento di autoveicoli e motoveicoli Pignoramento di autoveicoli e motoveicoli Autore: Agnese Andrea In: Diritto civile e commerciale, Diritto tributario L art. 521-bis c.p.c. riguarda il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3752

SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3752 SENATO DELLA REPUBBLICA Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3752 Riforma delle esecuzioni mobiliari Art. 1. 1. All articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,

Dettagli

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. n. 83/ 2012 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Il giudice dell esecuzione, dott.ssa Valentina di Leo; a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31.05.2016; esaminate

Dettagli

Codice di procedura civile e leggi collegate

Codice di procedura civile e leggi collegate CORRADO FERRI Codice di procedura civile e leggi collegate Addenda con le modifiche introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione

Dettagli

Editrice. FORMULA di Fabrizio TOMMASI + COMMENTO di Chiara FABIANI Formula di Fabrizio TOMMASI TRIBUNALE DI.

Editrice. FORMULA di Fabrizio TOMMASI + COMMENTO di Chiara FABIANI Formula di Fabrizio TOMMASI TRIBUNALE DI. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.2.2017 La Nuova Procedura Civile, 2, 2017 Editrice FORMULA di Fabrizio TOMMASI + COMMENTO di Chiara FABIANI -----------------------------------------

Dettagli

I titolari di pegno, ipoteca e privilegio speciale (diritti reali) hanno anche il diritto di seguito o sequela.

I titolari di pegno, ipoteca e privilegio speciale (diritti reali) hanno anche il diritto di seguito o sequela. 1 RESPO SABILITA PATRIMO IALE DEL DEBITORE. Debito Responsabilità. Credito Garanzia. Principi fondamentali: - art. 2740 = garanzia patrimoniale generica. - art. 2741 = par condicio creditorum. Eccezioni

Dettagli

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC STRUMENTI DEL DEBITORE IN CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE

Dettagli

Novità legislative. Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio

Novità legislative. Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio Novità legislative Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio Interventi legislativi ultimo anno - L. 10 novembre 2014, n. 162 - D.L. 27 giugno 2015, n. 83 conv. in L. 6 agosto 2015,

Dettagli

151. ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDI- MENTO DEL GIUDICE DELL ESECUZIONE EX ART. 487 COD. PROC. CIV.

151. ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDI- MENTO DEL GIUDICE DELL ESECUZIONE EX ART. 487 COD. PROC. CIV. Formulario del processo civile 2015 151. ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDI- MENTO DEL GIUDICE DELL ESECUZIONE EX ART. 487 COD. PROC. CIV. TRIBUNALE DI... SEZIONE CIVILE ESECUZIONI R.E. n.... AL

Dettagli

La nuova espropriazione presso terzi

La nuova espropriazione presso terzi La nuova espropriazione presso terzi II edizione Paolo Marini Check list PRESENTAZIONE L espropriazione presso terzi è una procedura in cui sono parti sostanziali il creditore ed il debitore, mentre a

Dettagli

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ed altro) (impostazione grafica non conforme al testo di legge) TESTO COORDINATO ED IN VERSIONE DEFINITIVA A cura di Giorgio Rossi e con la collaborazione di Francesca

Dettagli

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15 DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima

Dettagli

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Unione Triveneta dei Consigli dell Ordine degli Avvocati Fondamenta S. Chiara, 494 30125 Venezia Nel l ottica di servizio distribuiamo il testo coordinat o tra l originario D.L. 14 marzo 2005, n. 35 -

Dettagli

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva Premessa La riscossione può avvenire a seguito della notifica della cartella di pagamento o, dal 1 ottobre 2011, a seguito di accertamento esecutivo. Cartella

Dettagli

DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE

DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-5 anno DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE 7 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento CONCETTA

Dettagli

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione

Dettagli

Nuova Esecuzione Immobiliare D.L. 59/2016. La liberazione senza Ufficiali Giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del Custode

Nuova Esecuzione Immobiliare D.L. 59/2016. La liberazione senza Ufficiali Giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del Custode Nuova Esecuzione Immobiliare D.L. 59/2016 La liberazione senza Ufficiali Giudiziari nelle esecuzioni immobiliari con nomina del Custode L art. 559 c.p.c., in tema di espropriazione forzata immobiliare,

Dettagli

CORSO DI BASE SUL PCT

CORSO DI BASE SUL PCT CORSO DI BASE SUL PCT ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI Como 1 marzo 2015 Avv. Vincenzo Spezziga Dal 31.3.2015 è entrato in vigore l obbligo di iscrivere a ruolo le procedure esecutive (mobiliari, immobiliari

Dettagli

Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI

Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI Capitolo XII LE OPPOSIZIONI DELL ESECUTATO E DEI TERZI L opposizione all esecuzione Mentre l opposizione agli atti esecutivi riguarda le modalità di svolgimento dell'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione

Dettagli

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO

Dettagli

INTERVENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE

INTERVENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N. 132 MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE (G.U. n. 212 del 12.9.2014) Entrata

Dettagli

TRIBUNALE DI LAGONEGRO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA CON INCANTO G. E. ZINGALES

TRIBUNALE DI LAGONEGRO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA CON INCANTO G. E. ZINGALES TRIBUNALE DI LAGONEGRO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA CON INCANTO G. E. ZINGALES Procedura esecutiva immobiliare n. RGE 8/2004, promossa da Centro Banca Spa contro Marsilio Alessandro Il sottoscritto

Dettagli

Page 1/7

Page 1/7 ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI Creditori chirografari e creditori privilegiati: appunti sulla graduazione dei creditori nella distribuzione del ricavato di Salvatore Ziino L articolo esamina

Dettagli

Codice di procedura civile. (040U1443)

Codice di procedura civile. (040U1443) REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile. (040U1443) Vigente al: 21 6 2017 CAPO II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I Del pignoramento Art. 513. (Ricerca

Dettagli

LE ESECUZIONI ESPROPRIATIVE SPECIALI

LE ESECUZIONI ESPROPRIATIVE SPECIALI T E O R I A E P R A T I C A D E L D I R I T T O SF.ZIONE I: DIRITTO E PKOCKDl RA CIV1LK 102 VINCENZO CORSARO LE ESECUZIONI ESPROPRIATIVE SPECIALI GIUFFRE KS«! EDITORE MILANO 2 00 3 INDICE SOMMARIO Prefazione

Dettagli

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fabrizio D Arcangelo, Alberto Dones, Maria

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE CIVILE UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI PROCEDURA ESECUTIVA N. RGE G.E. dott. ESPERTO CUSTODE GIUDIZIARIO IMMOBILE N. ( compilare una scheda per ogni immobile ) CREDITORE

Dettagli

LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO

LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO 1) l articolo 474 è sostituito dal seguente: LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO ART. 474. (Titolo esecutivo). L esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per

Dettagli

Riforma dell esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari Criteri di calcolo * Pietro Sardano

Riforma dell esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari Criteri di calcolo * Pietro Sardano PARTE PRIMA agli Ufficiali Giudiziari La recente riforma della giustizia in materia di esecuzione forzata civile di cui al Decreto Legge n. 83/2015 1, convertito con Legge n. 132/2015, 2 ha nuovamente

Dettagli

Codice di procedura civile e leggi collegate

Codice di procedura civile e leggi collegate CORRADO FERRI Codice di procedura civile e leggi collegate Addenda con le modifiche introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione

Dettagli

LA VENDITA IMMOBILIARE

LA VENDITA IMMOBILIARE LA VENDITA IMMOBILIARE nell eredità giacente Come si è visto la vendita immobiliare nella eredità giacente, oltre ad essere meramente eventuale (soltanto nei casi di necessità ed utilità evidente), deve

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...» 3 CODICE DI PROCEDURA CIVILE

INDICE SOMMARIO. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...» 3 CODICE DI PROCEDURA CIVILE Autori dei singoli commenti.................... pag. VII Presentazione della seconda edizione................» IX Presentazione...........................» XI Avvertenza............................» XIII

Dettagli

Ministero di Grazia e Giustizia. Decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1999, n. 213

Ministero di Grazia e Giustizia. Decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1999, n. 213 Ministero di Grazia e Giustizia Decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n. 313 Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1999, n. 213 Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai

Dettagli

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI INDICE GENERALE Premessa.... XI Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI 1. La giustizia civile e il recupero dei crediti. Chi?.... 3 1.1. Le parti.... 4 1.1.1. Il creditore... 4 1.1.2. Il

Dettagli

legislazionetecnica.it 1

legislazionetecnica.it 1 Art. 480 - (Forma del precetto) Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Dettagli