udito nell udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
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1 SENTENZA N. 257 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, L ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (D Visto l atto di costituzione dell INPS; udito nell udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; 1 / 10
2 udito l avvocato Luigi Caliulo per l INPS. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rossano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato 2. Il rimettente premette che, con ricorsi di analogo contenuto, poi riuniti per ragioni di connessione, le Ciò posto, le attrici hanno chiesto che sia dichiarato il loro diritto ad ottenere la riliquidazione della pensio Instauratosi il contraddittorio, l ente previdenziale si è costituito nei giudizi principali, sostenendo la corre Nelle more delle cause è stato introdotto l art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009, avente il seguen 3. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 200 Il rimettente, in primo luogo, ritiene la questione rilevante, perché la norma censurata disciplina, con chia Osserva, poi, che la Corte di cassazione, con orientamento costante (e dal medesimo rimettente condivi Il Tribunale prosegue rilevando che i decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni medie giorna Il giudicante ricorda che, di recente, la Corte di cassazione si è di nuovo pronunciata in subiecta materia 2 / 10
3 Il Tribunale di Rossano espone, quindi, le ragioni che, a suo avviso, non consentono di condividere il più Secondo il rimettente, non vi sarebbe stato contrasto ermeneutico sul fatto che la norma interpretata (art In questo quadro, ad avviso del Tribunale, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, l art. 3 C Invero, il legislatore, con disposizione asseritamente interpretativa, avrebbe esteso la portata di una norm L art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009, quindi, secondo il rimettente doveva necessariamente op La norma censurata, inoltre, si porrebbe in contrasto con l art. 117 Cost. per violazione degli obblighi inte Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con l art. 111, primo e secondo comma, Cost., in Il rimettente si dichiara consapevole dell orientamento di questa Corte in ordine ai limiti dell ingerenza de Ancora, sussisterebbe contrasto con l art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell art. 14 CEDU, «c Nel caso di specie sarebbe ravvisabile una doppia discriminazione: da un lato, i precari dell agricoltura ri Infine, sarebbero ravvisabili dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli ar Invero, la sentenza conclusiva dei procedimenti per cui è causa sarebbe di condanna in quanto diretta a 3 / 10
4 La Costituzione avrebbe previsto «poche e circoscritte ipotesi in cui una persona possa essere privata d Si tratterebbe, dunque, di una norma priva di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e c 4. L INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 26 dicembre 2010, chiedendo che la que L Istituto prende le mosse dal rilievo che il legislatore, nel rispetto della riserva prevista per la materia pe Osserva, poi, che, in relazione alla portata retroattiva della norma d interpretazione autentica e ai suoi lim Nel caso in esame, la norma censurata contemplerebbe uno specifico parametro per il calcolo della retri Infatti, sul relativo contenzioso, si sarebbe formato un primo indirizzo del giudice di legittimità, in senso s Più recentemente, ma prima dell entrata in vigore della disposizione denunciata, «la stessa Corte regola Pertanto, si dovrebbe ritenere che la norma de qua «abbia di fatto avvalorato sul piano legislativo quanto Del resto, non si potrebbe negare l oggettiva incertezza causata dal contrasto tra una prassi amministrat Andrebbe, poi, ricordato che il vigente sistema previdenziale, fondato sul rapporto sinallagmatico tra il ve Al contrario, la norma avrebbe il merito di ricondurre ad uniformità il sistema previdenziale dei lavoratori 4 / 10
5 Ad avviso del deducente, la censura formulata con richiamo all art. 38 Cost. sarebbe generica e, comunq Sarebbe innegabile, del resto, che al legislatore debba essere riconosciuto un margine di discrezionalità Quanto al dubbio sulla legittimità costituzionale della norma censurata, sollevato con riferimento agli artt Invero, non sussisterebbero profili di contrasto con l art. 111 Cost. sul giusto processo, perché scopo de Né, in linea generale, si potrebbe affermare che una norma d interpretazione autentica sia di per sé cont Del pari infondata sarebbe la censura mossa per pretesa violazione degli artt. 6 e 14 CEDU. Il rispetto d Infine, non sarebbe ravvisabile violazione del canone di parità delle parti nel processo, perché esso «non Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Rossano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, dubita in Il rimettente premette di essere chiamato a pronunziarsi su due ricorsi (poi riuniti per ragioni di connessio Le attrici hanno sostenuto che il detto Istituto, nel determinare la pensione, avrebbe erroneamente applic Il Tribunale giudica la questione rilevante, perché la norma censurata «viene a disciplinare, con chiara e 5 / 10
6 Rileva che, recentemente, la stessa Corte, con sentenza n del 2009, è pervenuta a risolvere la qu In questo quadro, il rimettente ritiene le questioni di legittimità costituzionale non manifestamente infonda In particolare, la norma denunziata si porrebbe in contrasto: a) con l art. 3 Cost., «apparendo la disposiz 2. La questione di legittimità costituzionale dell art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009, sollevata Il parametro evocato stabilisce che «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, ad In difetto di tale profilo, la questione risulta prospettata in termini generici, il che non consente di darle in 3. Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all art. 53 Infatti, detta norma riguarda l imposizione tributaria in senso proprio e non la materia previdenziale (sent 4. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all art. 3 Cost., non è fondata. L art. 3, secondo comma, della legge n. 457 del 1972, in materia di lavoro agricolo, stabilisce che «Per i L art. 3, terzo comma, della legge citata prevede che «Per i giornalieri di campagna l ammontare della re Il detto comma formò già oggetto d interpretazione autentica da parte dell art. 45, comma 21, della legge 6 / 10
7 Sia pur limitatamente alla liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo deter La norma in questa sede censurata (art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009), trascritta in narrativa, In questo quadro (nel quale, per completezza, va iscritto anche l art. 28 del d.p.r. n. 488 del 1968), la gi Successivamente la Corte di cassazione, avendo rimeditato il precedente orientamento, ha affermato ch Ciò posto, si deve premettere che, con riferimento ad altre leggi d interpretazione autentica, questa Cort Inoltre, questa Corte ha anche chiarito, con riferimento ai rapporti di durata, che il legislatore, in materia Con riguardo ai principi qui richiamati, si devono escludere le violazioni dell art. 3 Cost., ipotizzate dal rim Infatti, la norma censurata non presenta alcun carattere irragionevole, ma s inserisce in un orientamento Del resto, la presunta irragionevolezza della norma censurata va esclusa anche sotto altro profilo. Invero Pertanto l assunto del rimettente, secondo cui l intervento legislativo sarebbe stato ispirato dal «fine di no Né è ravvisabile «una discriminazione in sfavore di categorie deboli». A parte il carattere generico della Infine, l argomento secondo cui la disposizione de qua avrebbe carattere in senso lato ablatorio, diretto a 7 / 10
8 5. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 111 e 117, primo comm Il rimettente ravvisa anche un contrasto con l art. 117 (primo comma) Cost., per violazione degli obblighi Infatti, con riferimento al citato art. 6, la Corte europea dei diritti dell uomo avrebbe sempre affermato che Nel caso di specie, a giudizio del rimettente, non sussisterebbero motivi imperativi d interesse generale. Inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con l art. 111, primo e secondo comma, Ancora, sussisterebbe violazione dell art. 117, primo comma, Cost., in relazione all art. 14 CEDU, che vi 5.1. In premessa, si deve ricordare che questa Corte, con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, ha chi Orbene, con riguardo all art. 6 della CEDU, si deve osservare che la Corte di Strasburgo, pur censurand Anche secondo la detta regola, dunque, sussiste lo spazio per un intervento del legislatore con efficacia Nel caso in esame, la norma censurata non è illegittima sulla base dei rilievi in precedenza svolti. In part Non è sostenibile, dunque, che la disposizione de qua abbia inteso realizzare una illecita ingerenza del l Pertanto, il denunciato contrasto tra la norma censurata e l art. 6 CEDU, con violazione dell art. 117, prim 8 / 10
9 Del pari, va esclusa l asserita violazione dell art. 111, primo e secondo comma, Cost. In particolare, non Infine, il rimettente prospetta una «possibile violazione» dell art. 117, primo comma, Cost., «per violazion Tuttavia il Tribunale non chiarisce i motivi di una simile valutazione, ravvisa una discriminazione tra i pre Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell articolo 2, comma 5, della legge 23 d b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell art. 2, comma 5, della detta legge 23 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2011 F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere 9 / 10
10 Depositata in Cancelleria il 30 settembre Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI 10 / 10
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