DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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- Filiberto Longhi
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1 DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 258/2007 a n. 267/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 258/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio della ragionevole durata dei processi, principio dell obbligatorietà dell azione penale Riunione Questione già decisa Restituzione degli atti ai giudici a quibus. La Corte d appello di Torino e la Corte d assise d appello di Torino, con quindici diverse ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10 della medesima legge. I giudici a quibus lamentano, nel complesso, la lesione degli artt. 3, 111, c. 2, e 112 Cost., argomentando che la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto risulterebbe incoerente in un sistema che riconosce al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna in ordine all entità della pena, nonché il principio di parità tra le parti; in alcune ordinanze si sostiene anche la violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, riunite le questioni e richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 1 della l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10, c. 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che l appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge vada dichiarato inammissibile, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza delle questioni. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 259/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio dell obbligatorietà dell azione penale Questione già decisa Restituzione degli atti al giudice a quo. La Corte d appello di Napoli, con ordinanza del 28 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10 della medesima legge. La Corte rimettente considera la disciplina censurata contrastante con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., con il principio di parità tra le parti ex art. 111, c. 2, Cost. e con il principio dell obbligatorietà dell azione penale ex art. 112 Cost.
2 La Corte costituzionale, richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10, c. 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che l appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge vada dichiarato inammissibile, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 260/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio dell obbligatorietà dell azione penale Riunione Questione già decisa Restituzione degli atti ai giudici a quibus. La Corte d appello di Messina e la Corte d assise d appello di Messina, con nove diverse ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10 della medesima legge. I giudici a quibus lamentano, nel complesso, la lesione degli artt. 3, 111, c. 2, e 112 Cost., argomentando che la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, il principio di parità tra le parti ed il principio di obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, riunite le questioni e richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 1 della l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10, c. 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che l appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge vada dichiarato inammissibile, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza delle questioni. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 261/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio dell obbligatorietà dell azione penale Questione già decisa Restituzione degli atti al giudice a quo. La Corte d appello di Messina, con ordinanza del 16 giugno 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva. Il giudice a quo lamenta la lesione degli artt. 3, 111, c. 2, e 112 Cost., e quindi la violazione del principio di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti e del principio dell obbligatorietà dell azione penale.
3 La Corte costituzionale, richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, c. 2, se la nuova prova è decisiva, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 262/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio della ragionevole durata dei processi, principio dell obbligatorietà dell azione penale Questione già decisa Restituzione degli atti al giudice a quo. La Corte militare d appello di Napoli, con ordinanza del 17 marzo 2006, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10 della medesima legge. La Corte rimettente considera la disciplina censurata contrastante con gli artt. 3, 111, c. 2, e 112 Cost., e pertanto lesiva del principio di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti, del principio di ragionevole durata dei processi e del principio dell obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva, e dell art. 10, c. 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che l appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge vada dichiarato inammissibile, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza delle questioni. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 263/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti, principio della ragionevole durata dei processi Questione già decisa Restituzione degli atti al giudice a quo. La Corte d appello di Napoli, con ordinanza del 19 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593 del Codice di Procedura penale, come sostituito dall art. 1 della l. n. 46 del 2006 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, c. 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva. La Corte d appello di Napoli ritiene lesi gli artt. 3 e 111, c. 2, Cost., con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti e del principio della ragionevole durata dei processi. La Corte costituzionale, richiamata la precedente sentenza n. 26 del 2007 nella quale ha
4 sostituendo l art. 593 del c.p.p., impedisce al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall art. 603, c. 2, se la nuova prova è decisiva, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 264/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Codice della strada (art. 142, c. 8 e 9) Principio di ragionevolezza, principio di uguaglianza, funzione rieducativa della pena Manifesta inammissibilità per carenza di rilevanza (c. 9) Manifesta infondatezza (c. 8). Il Giudice di Pace di Luino, con ordinanza del 5 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell art. 142 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nella parte in cui tali norme permettono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte. Il giudice a quo lamenta la violazione dell art. 3 Cost., ritenendo che le due norme siano caratterizzate da manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, e sostenendo che sussista un evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell illecito, da cui deriverebbe uno svilimento della finalità rieducativa della pena. La Corte esamina in primis la questione relativa al c. 9 (che concerne le fattispecie di superamento del limite di velocità superiori a 40 km/h), evidenziando come esso non risulti rilevante nel giudizio a quo, poiché nel caso di specie risulta applicabile il c. 8, relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità tra 10 km/h e 40 km/h, e la dichiara quindi manifestamente inammissibile. Quanto alla questione relativa al c. 8, la Corte ribadisce che la valutazione della congruità della sanzione rientra nella discrezionalità del legislatore, la quale incontra come unico limite quello della manifesta irragionevolezza: limite non superato con la norma in esame, poiché il sistema sanzionatorio previsto dall art. 142, diviso per fasce, permette al giudice di graduare la pena all interno delle medesime, il che rende la pena irrogata comunque ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta. La questione relativa al c. 8, pertanto, è dichiarata manifestamente infondata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 265/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo penale, sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi Principio di ragionevolezza Manifesta inammissibilità per intervenuta abrogazione della norma impugnata. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 60, ultimo comma, della l. n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche quando sia ravvisabile la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all art. 5 della l. n. 895 del 1967 (Disposizioni per il controllo delle armi). Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi l art. 3 Cost., in quanto la sottrazione al regime delle sanzioni sostitutive dei reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi sarebbe del tutto irrazionale alla luce della successiva normazione e soprattutto della l. n. 134 del 2003, che ha ampliato l operatività delle sanzioni sostitutive, ed in quanto la preclusione
5 causerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fattispecie criminose ugualmente gravi (detenzione illegale di armi e lesioni personali aggravate dall uso di un arma). La Corte costituzionale, sottolineato che il rimettente ha omesso di considerare che il citato art. 60 è stato abrogato dall art. 4, c. 1, lettera c), della l. n. 134 del 2003, ai sensi della quale, ex art. 5, c. 3. le disposizioni del citato articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso, in assenza di argomentazioni circa la perdurante applicabilità della norma abrogata, dichiara la questione manifestamente inammissibile. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 266/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo penale, prescrizione Principio di ragionevolezza, principio di ragionevolezza, principio del giusto processo Riunione Questione già decisa Restituzione degli atti ai giudici a quibus. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), il Tribunale di Perugia, il Tribunale di Roma, la Corte d appello di Genova e il Giudice di Pace di Pisa hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 10, c. 3, della l. n. 251 del 2005 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui limita l applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo circa il termine di prescrizione del reato ex art. 6 della stessa legge, quanto ai processi di primo grado già in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa legge, a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento». I giudici a quibus lamentano, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 10, 11, 25, c. 2, 27, c. 2, 111 e 117, c. 1, Cost.: la norma introdurrebbe un irragionevole regime differenziato per situazioni identiche (cioè per soggetti indagati e soggetti imputati, ma anche tra imputati nel giudizio di primo grado) ed eluderebbe il principio della retroattività della norma più favorevole al reo ed il principio del giusto processo, oltre a porsi in contrasto rispetto a principi derivanti dal diritto internazionale. La Corte costituzionale, riuniti i giudizi e richiamata la sentenza n. 393 del 2006, nella quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale del medesimo art. 10, c. 3, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» in quanto la limitazione prevista risultava priva della necessaria ragionevolezza, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus al fine di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 267/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 28 del 18/7/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Dismissione di immobili di enti previdenziali Principio di ragionevolezza e non arbitrarietà Riunione Illegittimità costituzionale. Il Consiglio di Stato, con due ordinanze del 2 agosto 2006, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 11-quinquies, c. 7, del d.l. n. 203 del 2005 (Misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione n. 248 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 Cost. Il Consiglio di Stato ritiene che la norma censurata, la quale esclude una serie di immobili specifici dalle procedure di vendita di cui al d.l. n. 351 del 2001 convertito dalla l. n. 410 del 2001 dopo che in due sentenze definitive dello stesso Consiglio di Stato era stato affermato l obbligo
6 dell ente proprietario di alienarli al prezzo previsto per quelli non di pregio, contrasti con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Cost., poiché sarebbe indirizzata solo ad eludere l obbligo di dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale, in violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La violazione dell art. 3 deriverebbe tanto dal fatto che la norma sottrarrebbe alla procedura di dismissione solamente due immobili, dopo che l INPS ed i locatari degli appartamenti avevano manifestato la volontà di effettuare la compravendita, quanto dal fatto che essa provocherebbe un irragionevole discriminazione in danno dei locatari degli immobili che, nonostante una sentenza favorevole, non potrebbero acquistare gli appartamenti. La norma violerebbe poi gli artt. 3 e 97 Cost. anche perché, avendo come obiettivo l elusione di una sentenza definitiva ed esecutiva, minerebbe i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Dall assenza di copertura finanziaria deriverebbe, infine, la lesione dell art. 81 Cost. La Corte costituzionale premette che la norma impugnata, avendo ad oggetto un numero assai limitato di immobili e quindi di destinatari, deve essere qualificata come normaprovvedimento, ammissibile solamente entro limiti specifici (come il rispetto della funzione giurisdizionale circa le controversie pendenti) e generali (come il principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà). La Corte, nell analisi specifica di questa disposizione, ne valuta innanzitutto la tempistica, e cioè il fatto che essa, assente nel decreto legge, sia stata inserita nella legge di conversione e sia quindi divenuta efficace dopo la pubblicazione e la notificazione all Amministrazione delle sentenze del Consiglio di Stato che definivano controversie pluriennali. Dalla successione cronologica si evince, quindi, che l obiettivo principale era quello di non dare esecuzione alle due sentenze, impugnabili solo per motivi di giurisdizione. Escluso che la norma possa ovviare alle problematiche di carattere finanziario derivanti dalla vendita, l art. 11-quinquies, c. 7, risulta non immune dalle censure di irragionevolezza e arbitrarietà e quindi contrastante con l art. 3 Cost. e ne viene dichiarata l illegittimità costituzionale.
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