CONSIGLIO DELL ORDINE FORENSE di SASSARI

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1 CONSIGLIO DELL ORDINE FORENSE di SASSARI RELAZIONE ANNO

2 INDICE : Presenze alle sedute :..... pag. 3 Delibere di interesse generale :.. pag. 4 Sintesi Attività :... pag. 15 2

3 PRESENZE alle SEDUTE del CONSIGLIO dell ORDINE degli AVVOCATI di SASSARI Aggiornata alla seduta del CONSIGLIERI 1 Semestre 2 Semestre TOTALE Pres. F. MILIA 41 C.Segr. S. ZICCONI 39 C.Tes. F. SOLINAS 35 Cons. D. ALICICCO 29 Cons. G. ARRU 37 Cons. M. BOZZO 32 Cons. P.L. CARTA 28 Cons. E. LICHERI 31 Cons. P.F. LOI 29 Cons. A. MANDRAS 39 Cons. M. MAMELI 36 Cons. M. PALMIERI 34 Cons. V.PINNA 32 Cons. C. SARDU 33 Cons. M.T. SPANU 35 3

4 DELIBERE di INTERESSE GENERALE Seduta CONTRIBUTO OPINAMENTO PARCELLE Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera che ai fini della liquidazione del contributo per l opinamento delle parcelle dovuto nella misura già stabilita dal consiglio, dovrà aversi riguardo al momento della presentazione dell istanza e non già a quello di delibera del relativo parere di congruità. SEZIONE di ALGHERO PARERE su PROVV.PRES.TRIB. Prot.3179/2012 Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio dell Ordine Forense di Sassari, vista la richiesta di parere formulata dal Presidente del Tribunale in data circa l opportunità che a seguito dell entrata in vigore del D.Lvo n.155/2012, tutti i nuovi affari, già di competenza della Sezione Distaccata di Alghero siano -con decorrenza dalla data dell emanando provvedimento- iscritti e trattati presso la sede centrale del Tribunale, in Sassari, delibera di formulare parere negativo. CIRCOLARE CASSA FORENSE CONTRIBUTI ASSISTENZA STATO DI BISOGNO anno 2013 Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, vista la comunicazione inviata dalla Cassa Forense avente ad oggetto l importo entro il quale il COA potrà proporre erogazioni assistenziali per avvocati che versino in stato di bisogno ai sensi dell art.1 punto a) del Regolamento per l erogazione dell assistenza, vista la bozza di circolare predisposta, il Consiglio, approvandola delibera di inviare debita circolare a tutti i propri iscritti. Seduta SITUAZIONE GIUDICE DI PACE DI SASSARI Sentita la relazione del Presidente in merito alle gravissime disfunzioni riscontrate presso l Ufficio del Giudice di Pace di Sassari, il Consiglio delibera la comunicazione al Consiglio Giudiziario di quanto già segnalato al Presidente del Tribunale tramite lettera del Presidente del Consiglio dell Ordine, che eventualmente si trasmetta in copia. COMMISSIONE PATROCINIO SPESE DELLO STATO presso COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di SASSARI Sentita la relazione del Presidente, vista la richiesta del Direttore dell Ufficio Segreteria della C.T.P. in data , il Consiglio avutane la disponibilità delibera di designare quale componenti effettivo e supplente i Consiglieri D.Alicicco e V.Pinna. CIRCOLARE ABOGADOS Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera l invio di una circolare segnalando le conseguenze disciplinari e penali derivanti dall uso del titolo di avvocato da parte degli abogados /advocat/ avvocati stabiliti. 4

5 BILANCIO CONSUNTIVO 2012 Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il Bilancio consuntivo Per l approvazione del medesimo delibera convocarsi l Assemblea ordinaria degli iscritti per il 26 febbraio 2013 h.12,00 per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 1) Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2012; 2) Varie ed eventuali. EQUITALIA-CONVENZIONE RISCOSSIONE CREDITI Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione con EQUITALIA Centro s.p.a. per la riscossione dei propri crediti mediante ruolo, come da bozza che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Si trasmette al Presidente e al Consigliere Tesoriere per la sottoscrizione e la formalizzazione dell accordo. OPINAMENTO PARCELLE Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione, il Consiglio delibera che con non si possa procedere all opinamento delle parcelle se non previa informativa ed eventuale audizione della parte contro interessata che ne faccia richiesta. Alla parte controinteressata dovrà darsi un termine di almeno 10 giorni per eventuali deduzioni, osservazioni e per verificare la disponibilità ad una conciliazione tra le parti. La presente delibera ha efficacia immediata, anche con riguardo alle richieste di opinamento già presentate. Si trasmette al Coordinatore della Commissione Parcelle per quanto di competenza. Si comunichi la presente ai Colleghi via mail e si pubblichi sul sito del Consiglio. SITUAZIONE GIUDICE DI PACE DI SASSARI Seduta Sentita la relazione del Presidente il Consiglio delibera l invio di una circolare con invito ai Colleghi di segnalare ogni disfunzione riscontrata con riguardo all Ufficio del Giudice di Pace sì da predisporre un dossier da sottoporre all attenzione degli Uffici competenti. Seduta PROCEDURA DI OPINAMENTO Sentita la relazione del Coordinatore, il Consiglio all unanimità Delibera che ove non possa procedersi al perfezionamento della procedura di opinamento per impossibilità delle prescritte comunicazioni al contro interessato risultato irreperibile o sconosciuto all indirizzo comunicato dall istante, la procedura di opinamento rimanga sospesa fintanto che l istante non fornisca nuovo recapito, visura CCIAA o certificato di residenza aggiornati del contro interessato. Si comunichi agli iscritti e pubblichi sul sito. Seduta PARERE COMPATIBILITA TIROCINIO PROCURA Sentita la relazione del Consigliere Segretario in merito al pare richiesto dalla dott.ssa XXXXXXXX (prot.723/ ), iscritta al Elenco. Prat. Abilitati al patrocinio dal , avente ad oggetto l autorizzazione a prender parte al tirocinio presso la Procura della Repubblica di Sassari nell ambito delle attività della S.S.P.L. cui è iscritta dal 6 maggio al 5 luglio 2013; visto l impegno dalla medesima assunto; rilevata l insussistenza di impedimenti da parte della normativa vigente, ferma la persistenza dei doveri anche deontologici connessi all iscrizione nel Reg. 5

6 Spec dei Praticanti e nell Elenco dei Praticanti Abilitati, delibera di non rilevare cause ostative all assolvimento tirocinio in oggetto. Seduta PARERE COMPATIBILITA Sentita la relazione del Presidente in merito alla richiesta di parere formulata dall avv. XXXXXXXXXXX (prot.780/ ), il Consiglio dopo ampia discussione delibera di formulare alla richiedente il seguente PARERE : Vista l istanza; considerata l attività lavorativa che l istante andrebbe a svolgere alle dipendenze del Comune di XXXXXXXXXXX in qualità di Istruttore direttivo amministrativo a tempo determinato, eventualmente part-time; vista la legge professionale, si reputa che la citata attività sia incompatibile con l esercizio della professione e l iscrizione all albo degli avvocati. Seduta CIRCOLARE INPS ACCESSO AGLI ATTI Sentita la relazione del Presidente, vista la comunicazione in data , il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito delle circolari INPS n.4 e n.74 e dei relativi allegati, dandone debita comunicazione agli iscritti. Seduta PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI il Consiglio delibera la pubblicazione sul proprio sito dei provvedimenti disciplinari interdittivi cautelari e sanzionatori divenuti definitivi, disponendone altresì la comunicazione a tutti gli ordini professionali e mail informativa agli iscritti. COMUNICAZIONI VIA MAIL AI COLLEGHI Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera la diffusione tramite mail agli iscritti : - del provvedimento del G.E. Tribunale di Sassari Ufficio Esecuzioni Mobiliari (prot.911/ ) datato , avente ad oggetto i pignoramenti presso terzi delle pensioni; - del provvedimento del Presidente del Tribunale di Sassari portante il n.prot. I n.1382/2013.u del (prot.coa 885 del ) in materia di domande congiunte di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. - Seduta PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Presidente sottopone al Consiglio l opportunità di pubblicare sul sito del Consiglio dell Ordine i provvedimenti disciplinari interdittivi cautelari e sanzionatori divenuti definitivi e riguardanti anche i colleghi presso altro ordini, disponendone, per quanto concerne i propri, la comunicazione a tutti gli altri ordini professionali e a mezzo mail informativa anche agli iscritti. Il Consiglio, all unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente. 6

7 Seduta GIURAMENTO PRATICANTI Sentita la relazione del Presidente in merito al parere della Commissione Consultiva in tema di disciplina del tirocinio e giuramento del praticante abilitato, il Consiglio delibera l invio della stessa al Presidente del Tribunale e relativa informativa ai praticanti abilitati ivi compresi quelli che abbiano provveduto a prestare giuramento esclusivamente davanti al Consiglio dell Ordine in seduta pubblica, affinchè provvedano secondo le modalità di cui al RDL n.1578/33 tutt ora in vigore (parere ). SPORTELLO DEL CITTADINO Sentita la relazione del Consigliere Segretario in merito alla istituzione e alla disciplina di uno Sportello del Cittadino in attuazione di quanto stabilito dal CNF con regolamento n.2 in data , su proposta del medesimo, il Consiglio delibera fissarsi apposita seduta avente ad oggetto l individuazione dei principi e criteri cui il regolamento attuativo dovrà conformarsi. Seduta NOTA AL CNF-RICHIESTA DIMISSIONI MINISTRO CANCELLIERI Il Consiglio delibera l invio di una nota al CNF affinchè richieda le dimissioni del ministro Cancellieri in considerazione del comportamento e delle dichiarazioni gravemente lesive della dignità degli avvocati. PARERE DOTTORANDO (DOTTORATO DI RICERCA)-ISCR.ALBO Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio vista l istanza depositata in data (prot.609) e la documentazione integrativa depositata in data , delibera di fornire all istante il seguente PARERE Vista la normativa di legge, con particolare riferimento all art.11 D.P.R. n.382/1980; visto il D.M n.224 avente ad oggetto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; vista la L. n.210/1998 Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; considerate le caratteristiche proprie dell attività di ricerca svolta nell ambito del dottorato di ricerca o in veste di cultore della materia; tenuto altresì conto di come le medesime vengano svolte al di fuori di qualsiasi impegno contrattuale con l istituzione universitaria; ritenuto che la normativa prevista dal citato articolo 11 DPR n.382/80, con particolare riferimento al regime di impegno a tempo pieno o definito non appare estendibile ai laureati ammessi a frequentare la Scuola Dottorale ai fini del conseguimento di un Dottorato di Ricerca né ai laureati che svolgano attività di ricerca in collaborazione con una cattedra universitaria in veste di Cultore della Materia; rilevato che detta interpretazione appare tra l altro in linea con quanto previsto dalla Legge di Riforma della Professione n. 247/2012, sebbene sul punto non immediatamente applicabile in attesa dell emanazione dei relativi regolamenti attuativi; tutto ciò considerato si reputa che in presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge professionale, chi sia Cultore della Materia o sia ammesso ad un Dottorato di Ricerca può essere iscritto all Albo Ordinario degli Avvocati, non essendovi ragione per l iscrizione nell Elenco Speciale di cui all art.11 DPR n.382/80 e ss.mm.ii. 7

8 Seduta ALBO DECORRENZA PRATICA Sentita la relazione del C. Segretario, vista l istanza, rilevato che la domanda di iscrizione al Registro Praticanti è stata depositata in data 21 maggio 2013 e che l iscrizione è avvenuta con delibera in data , ritenuto che l iscrizione al menzionato registro non possa retroagire al , addirittura anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Praticanti, delibera il rigetto dell istanza. ALBO- ABILITAZIONE PATROCINIO RIFORMA 247/12 Sentita la relazione del C. Segretario, vista l istanza avente ad oggetto l abilitazione al patrocinio a seguito del compimento del primo semestre di pratica in data ; rilevato che l art.41 comma 12 L. n.247/2012 non è ancora entrato in vigore; il Consiglio delibera il rigetto dell istanza. PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Disciplina, il Consiglio, vista la propria precedente delibera in data , a parziale modifica della medesima, per il resto da intendersi integralmente confermata, delibera di pubblicare sul sito del Consiglio i provvedimenti disciplinari interdittivi cautelari e sanzionatori divenuti definitivi riguardanti gli iscritti all Albo e al Registro dei Praticanti tenuto da questo Consiglio nonchè dagli altri Consigli del Distretto della Corte d Appello di Cagliari, nonché i colleghi che abbiano uno studio nel circondario del Tribunale di Sassari. Si invii relativa comunicazione agli iscritti via mail. SPORTELLO DEL CITTADINO Seduta Sentita la relazione del Consigliere Segretario, OMISSIS, il Consiglio delibera la redazione del Regolamento dello Sportello del Cittadino in conformità del Regolamento adottato dal CNF e nel rispetto dei seguenti principi: È onere dei Consiglieri dell Ordine, prestare il servizio in oggetto, per tutta la durata del mandato; negli Elenchi dei Professionisti disponibili a prestare il servizio in oggetto possono essere iscritti tutti gli avvocati che abbiano almeno 12 anni di iscrizione all albo ordinario tenuto dal Consiglio e comprovata esperienza nei settori di competenza dai medesimi indicati; l inserimento negli elenchi è subordinato alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio; in sede di istanza di inserimento negli elenchi gli avvocati dovranno indicare i colleghi con riguardo ai quali operino i divieti e le incompatibilità di cui all art. 5 Regolamento CNF n.2 del ; l indicazione di dati non veritieri in sede di istanza di inserimento negli elenchi costituisce grave responsabilità disciplinare; gli elenchi sono soggetti a revisione periodica (almeno biennale); è fatto divieto all avvocato che svolge il servizio allo sportello di fornire indicazioni di colleghi anche esterni al proprio studio o comunque diversi da quelli di cui all art.5 Reg.CNF; la violazione di tale divieto costituisce grave infrazione disciplinare. 8

9 Seduta ORGANISMO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO. Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell Organismo di Mediazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari, ritenuto di dover adeguare il proprio Regolamento a quanto stabilito dal DL n.69/13 come modificato in sede di conversione dalla Legge n.98/2013 che entrerà in vigore il prossimo 20 settembre 2013, ritenuto altresì opportuno di meglio regolamentare i rapporti con i Mediatori e gli ausiliari anche sotto il profilo economico, con particolare riferimento alle ipotesi di loro sostituzione e di procedure espletate con il gratuito patrocinio, delibera di approvare le modifiche ed integrazioni di cui alla bozza che si allega al presente verbale sub lettera A per farne parte integrante e sostanziale. CIRCOLARE INFORMATIVA Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell Organismo di Mediazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari delibera l invio di una circolare a tutti gli iscritti avente ad oggetto le modifiche apportate al Regolamento nonché i punti principali della Riforma di cui al D.L. n convertito con modifiche dalla Legge n.98/2013. DIRETTIVA n.3 Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell ODM del COA di Sassari, vista l imminente entrata in vigore della L.98/13 delibera di adottare la seguente DIRETTIVA n.3 (del ) Fermo quanto in precedenza deliberato e oggetto di precedenti Direttive e non espressamente modificato e sostituito dalla presente: 1) SEGRETERIA dell ORGANISMO e RAPPORTI CON I MEDIATORI SEGRETERIA. APERTURA AL PUBBLICO. La SEGRETERIA a partire dal 24 settembre 2013 osserverà il seguente calendario e orario di apertura settimanale al pubblico: il Martedi e Giovedi dalle h.9,00 h.11,00; Durante l orario di apertura al pubblico e a condizione che ciò non costituisca intralcio per l attività di sportello, ai Mediatori è consentito l accesso ai locali della segreteria per la verifica dei fascicoli di loro competenza. SEGRETERIA. LAVORO INTERNO Da lunedi 23 settembre 2013 la Segreteria rimarrà aperta, esclusivamente per lo svolgimento del lavoro interno, tutti i pomeriggi dal Lunedi al Venerdi dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sarà accessibile esclusivamente ai Mediatori, agli Organi e al personale dell Organismo di Mediazione. Durante detti orari di apertura non estesa al pubblico, la Segreteria è tenuta a fornire al pubblico e all utenza in genere, esclusivamente comunicazioni e informazioni telefoniche, a mezzo fax o posta elettronica. ACCESSO AL LOCALE SEGRETERIA I Mediatori hanno facoltà di visionare i fascicoli nel locale segreteria durante le ore pomeridiane di apertura dello stesso per l espletamento del lavoro interno e nei giorni e orari di apertura al pubblico. 2) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI MEDIAZIONE - RILASCIO VERBALE Ai sensi dell art.46 comma 9 del Regolamento e di quanto previsto dalla Legge e dal DM, l Organismo non provvederà al rilascio di copia del verbale di accordo o mancato accordo della procedura di mediazione se non a seguito del versamento del saldo delle spese di mediazione. La Segreteria e il Mediatore in sede di incontro sono tenuti a fornire alle parti debita informativa di quanto sopra. 9

10 La Segreteria non accetterà alcuna domanda di mediazione né adesione priva della ricevuta di versamento integrale delle spese di avvio e dei relativi accessori di legge. Ove la domanda e/o l adesione dovessero pervenire per corrispondenza, la Segreteria dovrà procedere alla trasmissione del fascicolo al Coordinatore per gli adempimenti di cui al Regolamento (artt.25 e 35). Ove la procedura di mediazione non si chiuda definitivamente al primo incontro con verbale negativo, il Mediatore fissa un nuovo incontro invitando contestualmente le parti a provvedere al versamento dell acconto delle spese di mediazione nella misura di legge (.40 o 50 oltre IVA). Il Mediatore determina il valore della lite e delle spese di mediazione dovute da ciascuna parte sottoponendo detta liquidazione al Coordinatore per il relativo visto. Prima della conclusione del procedimento di mediazione comunica alle parti la liquidazione definitiva delle spese di mediazione e rinvia la conclusione della procedura al fine di consentire il versamento di quanto dovuto, sempre nel rispetto del termine di tre mesi per la definizione del procedimento di mediazione. In caso di contestazioni in merito alla liquidazione e/o al valore della lite, rinvia la conclusione della procedura di mediazione sottoponendo la questione all attenzione del Coordinatore che la porta all attenzione del Direttivo. 3) SOSTITUZIONE-ESTROMISSIONE MEDIATORE I ritardi, la mancata presenza agli incontri e qualsiasi altra negligenza o comportamento non corretto in sede di mediazione, saranno valutati dal Direttivo ai fini dell estromissione dagli elenchi. La mancata partecipazione del Mediatore ad uno o più incontri di mediazione, anche per giustificato motivo, legittima la sostituzione dello stesso da parte del Coordinatore, con provvedimento provvisorio suscettibile di revoca da parte dal Direttivo, ove necessario od opportuno ai fini del regolare svolgimento della procedura mediazione. SPORTELLO DEL CITTADINO Sentita la relazione del Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi, il Consiglio, vista la propria delibera del 25 luglio 2013, dopo ampia discussione delibera di approvare il seguente : REGOLAMENTO dello SPORTELLO DEL CITTADINO Art.1 Il presente Regolamento ha ad oggetto l istituzione e la disciplina dello Sportello per il Cittadino da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari, in conformità con quanto stabilito dalla Legge n.247 e dal Regolamento n.2 adottato dal C.N.F. in data Per quanto di seguito non espressamente previsto, si fa integrale riferimento a quanto stabilito dalla Legge n.247 e dal Regolamento n.2 adottato dal C.N.F. in data Art.2 Lo Sportello per il Cittadino, di seguito denominato anche solo Sportello è un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l accesso alla giustizia, così come intesi e previsti dal Regolamento del CNF. Il servizio in oggetto viene fornito gratuitamente dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari con gestione e organizzazione di mezzi e persone propri. E esclusa dal servizio e vietata qualsiasi attività di consulenza legale ed informazione relativa ai giudizi pendenti. La violazione del presente divieto costituisce grave illecito disciplinare. Art. 3 Il servizio viene prestato nei tempi e secondo le modalità che il Consiglio dell Ordine reputerà opportune in conformità con le esigenze manifestate dall utenza e tenuto conto delle disponibilità al riguardo avute da parte del personale addetto allo sportello medesimo. Lo sportello opererà nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio dell Ordine in conformità dei criteri di cui sopra e, comunque, in misura non inferiore a due ore settimanali. Al fine di usufruire del servizio, l utente dovrà fornire al Consiglio i propri dati personali, anagrafici e fiscali, esibendo i relativi documenti in corso di validità, specificando l oggetto della propria richiesta e autorizzando il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge. La fornitura dei dati, delle autorizzazioni e del consenso di cui sopra costituisce condizione indispensabile alla fruizione del servizio in oggetto. 10

11 Il Consiglio non può richiedere né può ricevere alcun documento da parte dell utente del servizio; ogni documento potrà solo essere esibito da chi intende fruire del servizio di sportello. Non viene redatto alcun verbale in relazione al servizio di sportello fornito. I dati relativi ai soggetti e all oggetto del servizio di sportello reso, sono registrati dal Consiglio e conservati nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in apposito Elenco, tenuto dal Consiglio ai fini dell organizzazione del servizio. È onere dei Consiglieri dell Ordine, prestare il servizio in oggetto, per tutta la durata del mandato; essi pertanto sono iscritti di diritto nell Elenco di cui al presente articolo. Fermi gli altri requisiti stabiliti dal Regolamento del CNF, nell Elenco dei professionisti disponibili a prestare il servizio in oggetto possono essere iscritti tutti gli avvocati che abbiano almeno 12 anni di iscrizione all albo ordinario tenuto dal Consiglio e comprovata esperienza nei settori di competenza dai medesimi indicati. L inserimento negli elenchi è subordinato alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio. L Elenco è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno biennale. Il venir meno di uno dei requisiti è motivo di immediata esclusione dall'elenco. Art. 5 Considerati i divieti e le incompatibilità di cui all art. 5 Regolamento CNF n.2 del , nell istanza di inserimento negli elenchi gli avvocati interessati e comunque immediatamente al verificarsi dei presupposti di incompatibilità previsti dalla normativa, l'avvocato che intenda essere iscritto o sia già iscritto nell'elenco in oggetto, deve comunicare al Consiglio dell'ordine i dati relativi ai propri colleghi di studio, i soci, gli associati, il coniuge ed i parenti avvocati, ivi compresi quelli iscritti negli elenchi speciali, o praticanti abilitati. La violazione di quanto sopra previsto, così come ogni omissione o comunicazione non veritiera, costituisce grave responsabilità disciplinare. All'avvocato che ha svolto attività di sportello e ai suoi colleghi di studio, soci, associati, o che esercitino l'attività nel medesimo studio, al coniuge e ai parenti fino al 2 grado è fatto divieto di assumere l'incarico professionale relativo alla questione che ha costituito oggetto dell'attività informativa e orientamento di sportello. La violazione di quanto previsto costituisce grave responsabilità disciplinare. All avvocato che svolge il servizio allo sportello è fatto divieto di fornire indicazioni di colleghi anche esterni al proprio studio o comunque diversi da quelli di cui all art.5 Reg.CNF; la violazione di tale divieto costituisce grave infrazione disciplinare. Art. 6 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di adozione da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Sassari. Delibera, altresì che Le istanze di inserimento negli Elenchi degli avvocati disponibili a svolgere attività allo Sportello del Cittadino, predisposte secondo le indicazioni di cui ai Regolamenti del CNF e del COA dovranno pervenire presso la Segreteria del Consiglio in forma cartacea entro venerdi 18 ottobre Si invii relativa mail a tutti gli iscritti, rammentando che : negli Elenchi dei Professionisti disponibili a prestare il servizio in oggetto possono essere iscritti tutti gli avvocati che abbiano almeno 12 anni di iscrizione all albo ordinario tenuto dal Consiglio e comprovata esperienza nei settori di competenza dai medesimi indicati; l inserimento negli elenchi è subordinato alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio; in sede di istanza di inserimento negli elenchi gli avvocati dovranno indicare i colleghi con riguardo ai quali operino i divieti e le incompatibilità di cui all art. 5 Regolamento CNF n.2 del ; l indicazione di dati non veritieri in sede di istanza di inserimento negli elenchi costituisce grave responsabilità disciplinare; è fatto divieto all avvocato che svolge il servizio allo sportello di fornire indicazioni di colleghi anche esterni al proprio studio o comunque diversi da quelli di cui all art.5 Reg.CNF; la violazione di tale divieto costituisce grave infrazione disciplinare. Seduta

12 COSTITUZIONE SEDE CORTE D APPELLO Sentita la relazione del Consigliere avv.amedeo Mandras, Il Consiglio - dato atto che l istituzione in Sassari, nel 1990, della sezione staccata della Corte di Appello costituisce un risultato consolidato ed irreversibile, poichè le ragioni geografiche, demografiche e di efficienza dei servizi di giustizia che lo hanno determinato persistono intatte ed anzi vieppiù rafforzate; - rilevato che detta sezione e gli uffici giudiziari istituiti con essa (es. Tribunale dei Minori), hanno operato ed operano con efficienza comprovata e attestata anche da organi ispettivi, facendo fronte ad una domanda di giustizia di rilevanti proporzioni, come le statistiche testimoniano, data l ampiezza del bacino territoriale di utenza. E, soprattutto, agevolando alle popolazioni del centro Nord della Sardegna l accesso alla giustizia grazie alla prossimità territoriale del giudice naturale; - ritenuto che il percorso iniziato oltre venti anni or sono debba inesorabilmente progredire verso l istituzione dell autonomo distretto di corte d appello, punto di approdo di un sistema isolano razionalmente articolato in due poli giudiziari, uno per il centro sud (Cagliari) ed uno per il centro nord (Sassari), autonomi e con pari dignità istituzionale e funzionale; - ricordato che sul territorio nazionale quasi tutte le sezioni staccate delle corti di appello, pur con numeri inferiori alla sezione staccata di Sassari, hanno compiuto tale percorso e con attese di pochi anni; - considerato che la trasformazione della sezione staccata in autonomo distretto non solo non comporta alcun aggravio economico per la finanza pubblica ma, come dimostrato nelle analisi svolte da organi istituzionali, si risolverebbe in un risparmio di costi e di inutili aggravi burocratici, oltre che in un beneficio economico e logistico per i cittadini del nuovo distretto; - valutato che la necessità della trasformazione è stata rafforzata dalla recente apertura delle nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, destinate, come noto, ad accogliere detenuti provenienti anche da altre regioni e sottoposti a regimi speciali e di massima sicurezza. Eventi che, indubbiamente esponendo il territorio ad un maggiore rischio di infiltrazioni della delinquenza, specie quella organizzata, impongono il rafforzamento della presenza dello Stato in primo luogo attraverso i suoi uffici giudiziari, ai quali deve essere conferita pienezza funzionale coerente con la ben accresciuta responsabilizzazione. Senza tacere il fatto che la trasformazione in autonomo distretto andrebbe a compensare almeno in qualche misura il territorio del peso impostogli con le nuove e delicate strutture carcerarie; - considerato, infine, che gli attuali uffici della sezione staccata hanno dotazioni organiche complete e strutture logistiche ampiamente sufficienti, di modo che non si rende necessario né procedere a nuove assunzioni o assegnazioni di personale, né all acquisizione di altri locali. PQM Il Consiglio, facendosi portavoce dell unanime volontà dell Avvocatura del circondario, rivolge ai rappresentanti politici ed istituzionali del territorio del centro-nord Sardegna l invito a continuare a porre in essere ogni utile ed efficace iniziativa per favorire, in tempi rapidi, la trasformazione dell attuale sezione staccata di corte d appello in autonomo distretto. A sua volta si rende disponibile per qualsiasi fattibile azione di supporto che i rappresentanti istituzionali riterranno utile allo scopo. Si comunichi. DIRETTIVA n.4 Sentita la relazione del Consigliere Segretario avv. Silvio Zicconi, anche nella sua qualità di Coordinatore dell Organismo, il Consiglio quale Direttivo dell ODM del COA di Sassari, preso atto dell esigenza di chiarimenti manifestata da diversi mediatori iscritti presso gli elenchi dell Organismo, delibera di adottare la seguente DIRETTIVA n.4 (del ) Fermo quanto in precedenza deliberato e oggetto di precedenti Direttive e non espressamente modificato e sostituito dalla presente: 12

13 RAPPRESENTANZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. Vista la normativa di legge, visto il regolamento adottato dall Organismo del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari, con particolare riferimento agli artt.23 e 32, Nella domanda e nella dichiarazione di adesione devono essere generalizzate le Parti e i loro rappresentanti legali, con specificazione dei relativi codici fiscali. La domanda e la dichiarazione di adesione, devono essere corredate dai titoli che giustifichino il potere rappresentativo. Tali possono essere le visure CCIAA, la copia fotostatica delle delibere condominiali o di c.d.a. o qualunque altro documento da cui si evinca l identità del legale rappresentante e la sussistenza del potere rappresentativo con riguardo alla specifica procedura di mediazione. In caso di Condominio negli edifici è necessaria l allegazione di copia fotostatica della delibera con la quale sia stato conferito all amministratore l espresso potere di rappresentare il condominio nel procedimento di mediazione, non essendo sufficiente quella di nomina o conferma dell amministratore. ASSISTENZA LEGALE. Vista la legge n.98/13 e l art.19 del Regolamento la parte deve farsi assistere da un avvocato in ogni fase del procedimento. E pertanto indispensabile il conferimento e la produzione di procura scritta ad un avvocato, avente espressamente ad oggetto l assistenza e rappresentanza nel procedimento di mediazione in oggetto. A tal riguardo si reputa sufficiente la forma della scrittura privata. L avvocato che partecipa alle singole sedute dev essere munito di relativa specifica procura rilasciatagli dalla parte o da altro avvocato a cui la parte, con riguardo al medesimo procedimento di mediazione abbia conferito procura con potere di nominare suoi sostituti. La sostituzione dell avvocato nell incontro di mediazione non è consentita se non dietro produzione di relativa apposita procura scritta, avente i requisiti della scrittura privata. La parte comparsa personalmente all incontro può conferire relativa procura ad un avvocato ulteriore rispetto a quello cui l aveva conferita in sede di atto introduttivo. In tal caso potrà specificare se la procura inerisce solo il singolo incontro o l intera attività. In tale ultimo caso, salvo diverse specificazioni, la procura si intenderà disgiunta. Ove non possa farsi assistere da un avvocato, non potrà partecipare all incontro. SOTTOSCRIZIONE DELL ACCORDO Vista la Legge ed il Regolamento dell Organismo, l accordo dev essere sottoscritto dalle parti personalmente o, in difetto, da procuratore speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Mediatore che rilevi il mancato rispetto di quanto previsto al primo comma è tenuto ad avvisare le parti delle conseguenze e dei rischi di legge, che le stesse intendano eventualmente assumersi. Anche in tal caso saranno dovute le spese e indennità di mediazione per intervenuto accordo, da corrispondersi nei modi e termini di cui al Regolamento e alle precedenti direttive. Si comunichi ai Mediatori, agli Organi dell'odm del Consiglio e a tutti gli iscritti. Si pubblichi sul sito del Consiglio dell'ordine. SPORTELLO DEL CITTADINO Seduta Sentita la relazione del Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi, il Consiglio all unanimità dei presenti 13

14 vista la propria precedente delibera in data con cui veniva approvato il Regolamento dello Sportello del Cittadino e istituito il medesimo; visto il citato Regolamento; visto il Regolamento n.2 del CNF; vista la legge n.247/2012 tenuto conto che non risultano pervenute dichiarazioni di disponibilità ad essere inserito nell Elenco degli Avvocati abilitati a svolgere attività di Sportello, da parte di nessun avvocato che non sia componente del Consiglio dell Ordine, delibera l apertura dello Sportello del Cittadino che sarà operativo con decorrenza dal ; lo sportello seguirà il seguente orario di apertura: Martedi e Giovedi dalle ore 12 alle ore 13; l accesso allo sportello è regolato dalle seguenti modalità: nei giorni ed orari di apertura del medesimo, qualunque interessato potrà presentare domanda di accesso allo Sportello utilizzando il modulo che si allega al presente verbale sub n.1, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall istante; la domanda dovrà essere presentata presso la segreteria del consiglio dell Ordine degli avvocati esclusivamente nei giorni e orari di apertura dello sportello, sopra indicati; al momento della presentazione della domanda l interessato dovrà esibire valido documento di riconoscimento; non saranno accettate domande presentate in forma anonima o da soggetto che non sia stato debitamente identificato dalla segreteria; la segreteria al momento della presentazione della domanda potrà fornire indicazioni esclusivamente in merito alla procedura dello sportello del cittadino ma non nel merito della questione che l interessato intende sottoporre all attenzione dello sportello; la domanda, predisposta esclusivamente utilizzando il citato modulo, non potrà essere accompagnata da altri documenti, note o memorie; la loro eventuale allegazione dovrà essere rifiutata dalla Segreteria ai sensi dell art.3 del Regolamento: ricevute le domande la segreteria ne curerà la trasmissione al Consigliere Segretario del Consiglio dell Ordine affinchè le sottoponga all attenzione del Consiglio, per la scelta dell avvocato incaricato e la fissazione dell appuntamento; alle comunicazioni dell appuntamento all interessato provvederà la segreteria secondo le modalità di cui al citato modulo, qui allegato sub n.1. L attività di informazione e orientamento in oggetto verrà fornita esclusivamente dall Avvocato incaricato dal Consiglio, nel giorno ed ora fissati dallo stesso Avvocato e comunicati all interessato. Si pubblichino sul sito del Consiglio le modalità di accesso e fruizione del servizio di cui alla presente delibera, unitamente ai regolamenti adottati dal CNF e da questo Consiglio e al modulo di domanda. MEDIAZIONE Seduta Sentita la relazione del Consigliere Segretario il Consiglio delibera la pubblicazione sul proprio sito della Nota ministeriale del e della relativa ulteriore nota inviata dal CNF a chiarimento della riforma in tema di mediazione civile e commerciale. 14

15 SINTESI ATTIVITA' PRATICANTI n. Iscrizioni Registro Praticanti 70 Cancellazione da Registro Speciale dei Praticanti avvocati 116 Sospensione Pratica Rigetto istanza iscr.sez.spec. DL.n.96/2001 (avvocati stabiliti) Iscrizioni Elenco dei Praticanti Abilitati all esercizio del patrocinio 23 Cancellazioni da Elenco dei Praticanti Abilitati all esercizio del patrocinio 08 Rilascio nulla osta al trasferimento ai fini dell iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di altro Ordine 04 Mancata convalida semestre 01 Autorizzazioni all esercizio del patrocinio in forma autonoma.. Autorizzazioni sostituzione 1 /2 anno/ 3 semestre di pratica con la frequenza della Sc.Specializzazione 11 Autorizzazioni Integrazione della Pratica in materie giuridiche diverse.. Autorizzazioni Integrazione della Pratica presso colleghi di altro Foro 01 Rilascio certificati compiuta pratica 57 Rigetto certificato compiuta pratica.. Iscrizioni Albo Avvocati AVVOCATI n. 12 Cancellazioni Albo Avvocati 38 Iscrizioni Elenco Speciale ex art.11 DPR n.382/ Cancellazioni da Elenco Speciale ex art.11 DPR n.382/ Iscrizioni Sezione Speciale ex DL n.96/ Cancellazione Sezione Speciale ex DL n.96/

16 Iscrizioni Elenco Speciale Avvocati c/o Uff.Legale Enti.. Nulla Osta a trasferimento 02 PARCELLE n. Parcelle Opinate 58 DISCIPLINA Apertura d Ufficio 09 Archiviazioni 32 Trasmissione Fascicolo Consiglio dell Ordine Distrettuale/COA competente 04 Apertura Fase Istruttoria/Predibattimentale 12 Riunione Procedimenti modifica capo incolpazione 01 Archiviazione Post Fase Predibattimentale (art. 8 Reg.) 06 Sospensione Procedimento Disciplinare per pendenza proc.penale --- Apertura Fase Dibattimentale 07 Trasmissione esposto alla Procura della Repubblica 01 SENTENZE di Condanna di Proscioglimento 16

17 PATROCINIO SPESE DELLO STATO n. Ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato 1465 Amm.per procedimenti di mediazione nanti l Organismo di 06 Mediazione del Consiglio Concessione termine per regolarizzazione istanze incomplete/irregolari 43 Correzione Errore Materiale 08 Rigetto / Declaratorie inammissibilità/rinunce 23 Iscrizione in Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 36 Cancellazione da Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 02 FORMAZIONE Convegni / gruppi lavoro accreditati, organizzati, co-organizzati 55 Rigetto richiesta accreditamento convegno.. Esoneri parziali dallo svolgimento dell attività formativa 17 Esoneri totali dallo svolgimento dell attività formativa.. Riconoscimento crediti ad avvocati per attività di docenza in corsi formativi o SSPL 03 Rigetto Domanda riconoscimento crediti attività formative 03 Riconoscimento crediti ad avvocati per pubblicazioni 02 VARIE Indicazione Rosa di Colleghi per cause c/ Colleghi domiciliazioni - Gratuito Patrocinio ed in ogni caso in cui l istante non abbia rinvenuto avvocati disposti ad assumere la difesa 17 Indicazione Rosa di Colleghi per incarichi Tutore / Protutore / Amm.re di sostegno -- Pareri /Informazioni circa Giudici e Giudici di Pace 01 17

18 Convenzioni 01 Contributi per eventi 02 Contributi a Colleghi in stato di necessità 02 Proposta assegnazione Contributi Cassa Previdenza Forense 04 Autorizzazioni alla tenuta di registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ex D.M ORGANISMO MEDIAZIONE Ammissione gratuito patrocinio nanti l Organismo di Mediazione 06 Liquidazione indennità con revoca/modifica della liqu. del Mediatore) 25 Il Consigliere Segretario Avv. Silvio Zicconi 18

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