Guida al allavoro IL ILSOLE 24 24ORE. RAPPORTO DI LAVORO Articoli

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1 Guida al allavoro IL ILSOLE 24 24ORE Tempi di guida nei trasporti su strada: le nuove sanzioni dal 1 gennaio 2007 Francesco Paesani Ispettore del lavoro, Responsabile L.O. sport e spettacolo, Dpl di Ascoli Piceno Claudio Infriccioli Ispettore del lavoro, Responsabile U.O. vigilanza ordinaria II, Dpl di Ascoli Piceno Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 302 del 30 dicembre 2006 il decreto del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2006 in materia di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada Per evitare che le sanzioni amministrative diminuiscano di efficacia col trascorrere del tempo, il legislatore in alcuni casi si è preoccupato di fissare dei meccanismi di adeguamento automatico degli importi, in modo da garantire una rispondenza degli stessi alla crescita del costo della vita. Per quanto la logica sottesa a tale scelta legislativa, ne giustificherebbe e ne renderebbe auspicabile un applicazione generalizzata alle molteplici fattispecie contemplate nell ordinamento giuridico, l indicizzazione delle sanzioni attualmente riguarda soltanto alcune specifiche materie contemplate dalle norme di legislazione sociale, quali, ad esempio, le sanzioni per il collocamento dei disabili e per l appunto quelle qui esaminate in materia di tempi di guida nei trasporti su strada. Quest ultimo settore, in particolare, è soggetto ad una rivalutazione biennale delle sanzioni, sulla base di un meccanismo stabilito in via generale dal disposto dell art. 195, comma 3, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), ai sensi del quale: «la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all intera variazione, accertata dall Istat, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. All uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell anno successivo». In tal senso dispone il decreto del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2006 in oggetto, che stabilisce gli importi adeguati, a decorrere dal 1 gennaio 2007, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, incluse quindi quelle relative ai tempi di guida e ai riposi dei conducenti di autoveicoli, così come fissati dal Regolamento n. 3820/ Cee/1985, nonché quelle relative all apparecchio di controllo cronotachigrafo, istituito dal Regolamento n. 3821/Cee/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Tale provvedimento, peraltro, è l ultimo di una serie di decreti ministeriali (1) che, a partire dal 1996, aggiornano, con cadenza biennale, le suddette sanzioni in misura pari alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie verificatisi nel biennio di riferimento. L ultima variazione rilevata dall Istituto di statistica, relativa al periodo , è pari al 3,6%. Oggetto dell aggiornamento, a partire dal 2007, saranno anche gli importi delle sanzioni introdotte nel Codice della Strada successivamente al 1 gennaio 2003 (2) e non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004 (3), non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore. Restano tuttora esclusi dal predetto adeguamento gli importi delle sanzioni di cui all articolo 116, (1) Decreto del Ministero della giustizia 4 gennaio 1995 (G.U , n. 6); decreto del Ministero della giustizia 20 dicembre 1996 (G.U , n. 303); decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 1998 (G.U , n. 301); decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2000 (G.U , n. 303); decreto del Ministero della giustizia 24 dicembre 2002 (G.U , n. 304); decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 2004 (G.U , n. 305). (2) Per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, e soprattutto del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 214, che oltre a raddoppiare gli importi delle sanzioni a carico degli autisti per le violazioni dei riposi e tempi di guida, ha introdotto il meccanismo della cd. patente a punti, anche per tali violazioni. Anche il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è interessato dall aggiornamento di che trattasi. (3) Citato in nota 2. 29

2 Guida al Lavoro comma 13 bis (4) e all art. 126 bis, comma 2, sesto periodo (5), Dlgs n. 285/1992, perché trattasi di norme entrate in vigore, rispettivamente, il 1 luglio 2005 e il 3 ottobre Da ultimo, il decreto ministeriale in esame, oltre ad operare l adeguamento biennale, provvede anche ai sensi dell art. 195, c. 3 bis (6), Dlgs n. 285/1992 al cd. «arrotondamento all unità di euro», per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a 50 centesimi di euro. Le nuove sanzioni del trasporto su strada Benché l aggiornamento biennale, espressamente faccia riferimento alle sole sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, esso deve intendersi esteso anche alle sanzioni contenute nella legge 13 novembre 1978, n. 727, in particolare negli artt. 18 e 19, che puniscono violazioni riferite al cronotachigrafo (utilizzo del dispositivo, compilazione dischi, esibizione/conservazione fogli di registrazione, ecc.). Ciò soprattutto in virtù della disposizione di cui al comma 10 dell art. 179, Dlgs n. 285/ 1992 (7), che estende i principi contenuti nel Titolo VI del Codice della Strada, alle norme della suddetta legge n. 727/1978 ancora in vigore (8). Del resto, è proprio in applicazione di tale principio che gli importi delle sanzioni edittali contenute nei richiamati artt. 18 e 19, legge n. 727/1978, entrambi inferiori alla misura minima prevista dall art. 195, c. 1, Dlgs n. 285/1992, a quest ultima sono stati puntualmente e ripetutamente ragguagliati, e poi arrotondati ex comma 3 bis dell art. 195 (9). A partire dal 1 gennaio 2007, dunque, la misura minima adeguata delle sanzioni amministrative pecuniarie in ambito di circolazione stradale, e quindi l importo fisso delle sanzioni di cui ai citati artt. 17 e 18, sarà pari a 22,00, come confermato dall Allegato I del decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre Premesso quanto sopra, prima di passare in rassegna le singole fattispecie sanzionatorie che, più direttamente, interessano la materia dei trasporti di merci e di persone su strada, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 174, 178 e 179, Dlgs n. 285/1992 e agli artt. 18 e 19, legge n. 727/1978, è opportuno ricordare quali siano gli organi pubblici preposti al controllo e all irrogazione delle sanzioni e, quindi, competenti in materia. Gli organi pubblici preposti al controllo e all irrogazione delle sanzioni I controlli in merito ai tempi di guida nel trasporto su strada di cui ai regolamenti Cee n. 3820/ 1985 e n. 3821/1985 sono coordinati dal Ministero dell interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (10). Nello specifico, i Servizi Ispezione del lavoro, presso le Direzioni provinciali del lavoro, nell ambito della propria competenza territoriale, esercitano la vigilanza in materia di tempi di guida, sulla base: dei fogli di registrazione, per i veicoli muniti di apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico e digitale); dei registri di servizio, per i veicoli sprovvisti di cronotachigrafo, le cui violazioni sono, appunto, punite dal Codice della Strada e dalla legge n. 727/1978. Le specifiche fattispecie sanzionatorie Senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, si riassumono, per gruppi omogenei, le diverse ipotesi di illecito amministrativo (11), tenendo conto degli adeguamenti vigenti dal 1 gennaio ) Le violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo, di cui, rispettivamente, 30 (4) Introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2003, n. 214 e quindi ancora modificato dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n (5) Così come modificato dall art. 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n (6) Aggiunto dall art. 1, comma 529 della legge 30 dicembre 2004, n. 311: legge finanziaria (7) Che recita testualmente: «Gli artt. 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del Titolo VI». (8) Sul punto Cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada, Guida al Lavoro n. 45, 2006, Speciale, XV ss. (9) La misura minima delle sanzioni amministrative pecuniarie (e quindi anche l importo delle citate sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 della legge n. 727/1978), è stata, fino al , di 21. Tale è, infatti, l importo che si ottiene arrotondando per eccesso l importo minimo risultante dall ultimo aggiornamento biennale ( 20,77), in base alle disposizioni del Titolo VI. In tal senso, si veda anche la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 57 del 15 maggio 1995, prot. n. 2/468, nonché la lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 marzo 1999, prot. n. VII/II/226/B13. (10) Ai sensi dell art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 luglio (11) Per una disanima più completa dell apparato sanzionatorio si rinvia a C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada cit., XIV ss.

3 Guida al Lavoro Normativa agli artt. 6, 7 e 8 del Reg. Cee n. 3820/1985, sono sanzionate diversamente a seconda dell autore del fatto illecito, e pertanto: a carico del conducente, l art. 174, commi 4 e 5, Dlgs n. 285/1992 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 143,00 a 570,00, per a carico dell impresa (in base all art. 15 Reg. Cee n. 3820/1985) a cui vanno ad aggiungersi le violazioni relative ai divieti di compensi (art. 10 Reg. Cee n. 3820/1985), l art. 174, comma 9, Dlgs n. 285/1992 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 74,00 a 296,00, per a carico degli altri membri dell equipaggio (per le sole violazioni relative, ovviamente, ai periodi di riposo, giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 6 e 8, Reg. Cee n. 3820/1985), l art. 174, comma 6, Dlgs n. 285/1992 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 22,00 a 88,00, per ciascun illecito commesso. 2) Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di controllo, le violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo, di cui, rispettivamente, agli artt. 6, 7 e 8, Reg. Cee n. 3820/ 1985, nonché le violazioni in materia di orario e registro di servizio per i trasporti di viaggiatori, di cui all art. 14, Reg. Cee n. 3820/1985, sono sanzionate a seconda dell autore del fatto illecito: a carico del conducente e degli altri membri dell equipaggio, l art. 178, comma 3, Dlgs n. 285/1992 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 143,00 a 570,00, per ciascun illecito commesso; a carico dell impresa (in base all art. 15, Reg. Cee n. 3820/1985), a cui vanno ad aggiungersi le violazioni relative ai divieti di compensi (art. 10 Reg. Cee n. 3820/1985) l art. 178, comma 6, Dlgs n. 285/1992 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 148,00 a 594,00, per ciascun illecito commesso. 3) Relativamente all apparecchio di controllo cronotachigrafo: le violazioni in materia di cronotachigrafo, di cui all art. 179, comma 2, Dlgs n. 285/1992, sono sanzionate, sia a carico del conducente che dell impresa, dallo stesso art. 179, comma 2, Dlgs n. 285/1992, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 742,00 a 2.970,00, per mentre le violazioni riguardanti l utilizzo dell apparecchio e dei fogli di registrazione, di cui agli artt. 13, 15 e 16, Reg. Cee n. 3821/1985, sono punite, sia a carico del conducente che dell impresa, dagli artt. 18 e 19, legge n. 727/ 1978, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 22,00, per ciascun illecito commesso. Concludendo l esame delle sanzioni aggiornate, è opportuno ricordare che il trasgressore è ammesso a pagare, ai sensi dell art. 202 del Dlgs n. 285/1992, una sanzione in misura ridotta, pari al minimo edittale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione (12). Quadro riassuntivo delle sanzioni Al fine di rendere con maggiore chiarezza quanto esposto nel precedente paragrafo, si propone una tabella riassuntiva riportante, per i diversi gruppi di violazioni, gli importi delle sanzioni, a loro volta suddivise in: 1) sanzioni amministrative pecuniarie valide al 31 dicembre 2006 (per le violazioni commesse a quella data anche se accertate successivamente); 2) sanzioni amministrative pecuniarie valide dal 1 gennaio La tabella è pubblicata alla pagina successiva. Le novità per il prossimo futuro Gli importi delle sanzioni così adeguati, devono infine fare i conti con una normativa sostanziale in rapida evoluzione. Il regolamento (Ce) n. 561/2006 (13), infatti, da una parte ha modificato i regolamenti Cee nn. 3821/1985 e 2135/1998, rendendo obbligatori l installazione ed uso del cronotachigrafo digitale per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1 maggio 2006; dall altra parte ha previsto l abrogazione a far data dall 11 aprile 2007 del regolamento Cee n. 3820/1985, operando un sostanziale aggiornamento delle norme precettive, in materia di tempi di guida e riposi. È auspicabile, a tal fine, un intervento legislativo che, nelle disposizioni degli articoli 174, 178 e 179 Codice della Strada, sostituisca i riferimenti al Regolamento (Ce) n. 3820/1985 con quelli al nuovo Regolamento (Ce) n. 561/2006, anche al fine di scongiurare problemi applicativi connessi con l entrata in vigore delle nuove norme in materia. (12) Anche in tal caso, per un maggior approfondimento, si rimanda a C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada cit., XVI ss. (13) G.U. L 102 dell

4 Normativa Guida al Lavoro Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo (artt. 6, 7 e 8 del Reg. Cee n. 3820/1985) A) a carico del conducente art. 174, commi 4 e 5, del Dlgs n. 285/1992 da 138,00 a 550,00 da 143,00 a 570,00 B) a carico dell impresa (art. 15 del Reg. Cee n. 3820/1985) comprese le violazioni relative ai divieti di compensi (art. 10 del Reg. Cee n. 3820/1985) art. 174, comma 9, del Dlgs n. 285/1992 da 71,00 a 286,00 da 74,00 a 296,00 C) a carico degli altri membri dell equipaggio (per le sole violazioni relative, ovviamente, ai periodi di riposo, giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 6 e 8 del Reg. Cee n. 3820/1985) art. 174, comma 6, del Dlgs n. 285/1992 da 21,00 a 85,00 da 22,00 a 88,00 Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo, per i veicoli sprovvisti di apparecchio di controllo ((artt. 6, 7, 8 e 14 del Reg. Cee n. 3820/1985) e violazioni in materia di orario e registro di servizio per i trasporti di viaggiatori (art. 14 del Reg. Cee n. 3820/1985) A) a carico del conducente e degli altri membri dell equipaggio art. 178, comma 3, del Dlgs n. 285/1992 da 138,00 a 550,00 da 143,00 a 570,00 B) a carico dell impresa (art. 15 del Reg. Cee n. 3820/1985) comprese le violazioni relative ai divieti di compensi (art. 10 del Reg. Cee n. 3820/1985) art. 178, comma 6, del Dlgs n. 285/1992 da 143,00 a 573,00 da 148,00 a 594,00 Violazioni in materia di apparecchio di controllo cronotachigrafo (art. 179, comma 2, del Dlgs n. 285/1992) A) a carico del conducente e dell impresa art. 179, comma 2, del Dlgs n. 285/1992 da 716,00 a 2.867,00 da 742,00 a 2.970,00 Violazioni riguardanti l utilizzo dell apparecchio e dei fogli di registrazione (artt. 13, 15 e 16 del Reg. Cee n. 3821/1985) A) a carico del conducente e dell impresa artt. 18 e 19 della legge n. 727/1978 di 21,00 di 22,00 Il testo del decreto 32 Il Ministro della giustizia Decreta: Articolo 1 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile Ministero della giustizia Decreto 29 dicembre 2006 (G.U. 30 dicembre 2006, n. 302) Oggetto: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n , n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 2. Dall adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, e successive modifiche e integrazioni.

5 Guida al Lavoro Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio ALLEGATO I Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal Codice della Strada devono intendersi sostituiti come segue: Ove era prevista la sanzione da euro 21 a euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 22 a euro 88; Ove era prevista la sanzione da euro 34 a euro 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 35 a euro 143; Ove era prevista la sanzione da euro 35 a euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 36 a euro 148; Ove era prevista la sanzione da euro 43 a euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 45 a euro 88; Ove era prevista la sanzione da euro 65 a euro 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 67 a euro 271; Ove era prevista la sanzione da euro 68 a euro 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 70 a euro 285; Ove era prevista la sanzione da euro 70 a euro 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 73 a euro 290; Ove era prevista la sanzione da euro 71 a euro 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 74 a euro 296; Ove era prevista la sanzione da euro 85 a euro 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 88 a euro 178; Ove era prevista la sanzione da euro 107 a euro 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 111 a euro 222; Ove era prevista la sanzione da euro 131 a euro 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 136 a euro 543; Ove era prevista la sanzione da euro 132 a euro 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 137 a euro 549; Ove era prevista la sanzione da euro 138 a euro 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 143 a euro 570; Ove era prevista la sanzione euro 143 a euro 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 148 a euro 594; Ove era prevista la sanzione da euro 250 a euro a euro 1.036; Ove era prevista la sanzione da euro 271 a euro a euro 1.123; Ove era prevista la sanzione da euro 282 a euro a euro 1.169; Ove era prevista la sanzione da euro 300 a euro a euro 1.555; Ove era prevista la sanzione da euro 327 a euro a euro 1.358; Ove era prevista la sanzione da euro 343 a euro a euro 1.427; Ove era prevista la sanzione da euro 357 a euro a euro 1.485; Ove era prevista la sanzione da euro 564 a euro a euro 2.338; Ove era prevista la sanzione da euro 600 a euro a euro 3.111; Ove era prevista la sanzione da euro 652 a euro a euro 2.714; Ove era prevista la sanzione da euro 656 a euro a euro 2.723; Ove era prevista la sanzione da euro 657 a euro a euro 2.749; Ove era prevista la sanzione da euro 683 a euro a euro 2.834; Ove era prevista la sanzione da euro 688 a euro a euro 2.853; Ove era prevista la sanzione da euro 716 a euro a euro 2.970; Ove era prevista la sanzione da euro 800 a euro a euro 3.315; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro ; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 4.678; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 6.216; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 6.420; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 6.741; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 7.018; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro 9.357; Ove era prevista la sanzione da euro a euro la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro a euro

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