COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA DEL SINDACO
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1 COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA DEL SINDACO Numero: 2008/01188 Del: 17/12/2008 Esecutiva dal: Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamento OGGETTO: Motocicli euro 0 due tempi: estensione del divieto di transito dal 1 gennaio IL SINDACO Visto l art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività; Vista la legge 4/11/97 n. 413 Misure urgenti per la prevenzione dell inquinamento atmosferico da Benzene, che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità; Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60; Considerato che l UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana; Vista la Direttiva 1999/30/CE del , concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO2, NOx, NO2, PTS, Pb); Vista la Direttiva 2000/69/CE del , concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per Benzene e Monossido di Carbonio; Pagina 1 di 5 Ordinanza n : 2008/01188
2 Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992; Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all ozono nell aria ; Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 Presa d atto della valutazione della qualità dell aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; Considerato che i divieti di transito veicolare vigenti sono stati applicati in attuazione degli Accordi di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni del 10 ottobre 2003, del 20 dicembre 2005 e del 10 maggio 2007 e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell ottica di arrivare ad un suo rinnovo, con la finalità condivisa da tutti gli enti sopra indicati di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia mediante l applicazione di divieti, sia tramite il naturale ricambio del parco veicolare, agevolato tramite l erogazione di incentivi economici; Viste le ordinanze n. 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n. 2007/00144 del 15/02/2007, n. 2007/01209 del 20/12/2007 e n. 2008/00169 del 22/02/2008 con le quali sono stati progressivamente istituiti i divieti di transito veicolare nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo alle varie categorie di veicoli con le maggiori emissioni specifiche; Dato atto che attualmente è vigente il divieto di circolazione: - nei giorni dal lunedì alla domenica con orario alle seguenti categorie: autovetture, di cui all art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993; ciclomotori euro 0 a 2, 3 ruote cioè non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE o successive; autoveicoli, di cui all art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994; ciclomotori a 2 tempi euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive; Pagina 2 di 5 Ordinanza n : 2008/01188
3 autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive; autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive; autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE o successive; autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive; - nei giorni martedì, mercoledì e giovedì con orario alla categoria motocicli identificati dal Codice della Strada all art. 53 lettera a) euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina; Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 2007/00232 dell 8/05/2007 che approva e stabilisce di aderire all Accordo , approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 07/05/2007, Accordo che demanda al Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell art. 13 del medesimo, la definizione delle limitazioni alla circolazione per gli anni 2009 e 2010; Preso atto inoltre che la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 28 gennaio 2008, indicava di istituire il divieto di transito ai motocicli euro 0, limitatamente alla categoria a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina per tre giorni la settimana; Preso atto che il Tavolo Tecnico regionale nella riunione del 15/09/2008, in merito ai provvedimenti sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli per l anno 2009, ha deciso di estendere l orario di limitazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutte le categorie già oggetto di limitazioni; Rilevato che restano pertanto da assoggettare a ulteriore limitazione i motocicli Euro 0 a due tempi che sono i più vecchi ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell ozono; Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto come sopra concordato a livello regionale in doverosa coerenza e continuità con i programmi intrapresi, integrando i divieti di transito già in vigore per completare gli impegni assunti dai 30 Comuni firmatari dell Accordo; Ritenuto pertanto di estendere dal 1 gennaio 2009 il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, nei giorni dal lunedì alla domenica con orario ai motocicli euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, limitatamente alla categoria a 2 tempi con alimentazione a miscela olio/benzina; Preso atto che con specifica ordinanza è definito il divieto di transito per gli autobus TPL e Turismo Euro 0; Pagina 3 di 5 Ordinanza n : 2008/01188
4 Preso atto dell estratto del verbale della seduta di Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 relativo ai provvedimenti di limitazione alla circolazione per l anno 2009; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visto il D.Lgs. 267/00; Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; dal 1 gennaio 2009 ORDINA ad integrazione dei divieti di transito istituiti con le ordinanze n. 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n. 2007/00144 del 15/02/2007, n. 2007/01209 del 20/12/2007 e n. 2008/00169 del 22/02/2008 1) di estendere il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA con orario ai MOTOCICLI identificati dal Codice della Strada all art. 53 lettera a), euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, categoria a 2 tempi con alimentazione a miscela olio/benzina; 2) Sono esonerati dal divieto di transito i motocicli: storici purché in possesso dell Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, muniti delle rispettive insegne; che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni, i cui conducenti siano in possesso dell attestazione della Direzione Comunale competente; che espongono la targa prova nel rispetto dell art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24/11/2001; impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale, con le seguenti modalità: il personale di Vigilanza autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alla Centrale Operativa; 3) In deroga al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare gli itinerari già previsti nell ordinanza n. 2007/01209 del 20/12/2007 al punto 5); 4) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni preventivamente autorizzate; 5) di incaricare: Pagina 4 di 5 Ordinanza n : 2008/01188
5 la Direzione Mobiltà degli adempimenti di competenza in relazione a quanto disposto dalla presente ordinanza; la Società Servizi alla Strada S.p.A. dell attuazione della presente ordinanza mediante l installazione della segnaletica. Le Forze di Polizia Stradale, di cui all art. 12 del N.C.d.S. verificheranno l osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Firenze, lì 17/12/2008 Assessore Claudio Del Lungo Pagina 5 di 5 Ordinanza n : 2008/01188
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