COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA DEL SINDACO
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- Gemma Fusco
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1 COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA DEL SINDACO Numero: 2007/01209 Del : 20/12/2007 Esecutiva da: 20/12/2007 Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamento Direzione Ambiente OGGETTO: Divieti di transito veicolare dal 1 gennaio 2008: integrazione ordinanza n 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n 2007/00144 del 15/02/2007. pag. 1 Il SINDACO Visto l art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività; Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede che Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco ( omissis ) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ; Vista la legge 4/11/97 n. 413 Misure urgenti per la prevenzione dell inquinamento atmosferico da Benzene, che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità; Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60; Preso atto che le attività umane necessarie per muoversi, produrre, riscaldarsi necessitano dell ausilio di strumenti che consumano energia e che la produzione di energia comporta quasi sempre l uso di combustibili che causano emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera; Atteso che la combustione per produrre energia è causa di fenomeni di inquinamento dell aria e che questi fenomeni sono prevalentemente concentrati nelle aree urbane e industriali;
2 Considerato che per rilevare i livelli di inquinamento dell aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle amministrazioni provinciali e normalmente gestite dall Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ARPAT; Considerato che l UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana; Vista la Direttiva 1999/30/CE del , concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO2, NOx, NO2, PTS, Pb); Vista la Direttiva 2000/69/CE del , concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per Benzene e Monossido di Carbonio; Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992; Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all ozono nell aria ; Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 Presa d atto della valutazione della qualità dell aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; Visti gli Accordi di programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10/10/2003 e 20/12/2005 da Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare; Considerato che i divieti sono stati applicati in attuazione dei vari Accordi e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l applicazione di divieti e l erogazione di incentivi economici; Vista l ordinanza n. 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n. 2007/00144 del 15/02/2007, con la quale sono stati disposti i divieti di transito veicolare dal 1 gennaio 2007, ad autovetture, ciclomotori, veicoli merci inferiori a 3,5 t Euro 0 dal lunedì alla domenica con orario 0-24 ed a veicoli merci superiori a 3,5 t Euro 0, ciclomotori 2 tempi e autovetture diesel Euro 1 il martedi, mercoledi, e giovedi con orario ; Considerati gli effetti ottenuti dalle limitazioni alla circolazione attuate in applicazione di quanto disposto dagli Accordi di Programma del 2003 e del 2005 stimati da ARPAT e riportati nel Piano di Azione Comunale ; Visto l Accordo tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e va ri Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data , che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del e del , all Art. 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell aria ambiente in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO2, Pm10 fase II, benzene e ozono); pag. 2
3 Viste la D.G.R. n. 316 del 07/05/2007 che approva il suddetto Accordo e la Deliberazione n. 2007/G/00232 dell 8/05/2007 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l Accordo ed ha stabilito di aderire allo stesso; Visto il Piano di Azione Comunale , redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell 11/06/2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007/C/00050 del 24/07/2007 che contiene l elenco degli interventi già effettuati, la valutazione degli effetti ottenuti e le azioni ed i progetti pianificati dall Amministrazione Comunale, da attuarsi in modo progressivo dal 2007 al Gli interventi per limitare le emissioni per il mantenimento ed il risanamento della qualità dell aria, riguardano impianti termici, risparmio energetico, interventi strutturali per la mobilità sostenibile e interventi sulla sorgente traffico mediante limitazioni della circolazione veicolare; Considerato che l Accordo , all art. 8 limitazioni generali alla circolazione dei veicoli alla tabella 2 limitazioni per l anno 2008 stabilisce di: -mantenere i provvedimenti vigenti, dal lunedi alla domenica con orario ad autovetture Euro 0 benzina e diesel, Ciclomotori Euro 0 e Veicoli Merci Euro 0 inferiori a 3,5 t; -limitare totalmente le categorie per le quali nel 2007 il divieto era vigente il martedi, mercoledi e giovedi dalle 8.00 alle 18.00, cioè ciclomotori Euro 1 due tempi, veicoli merci Euro 0 maggiori di 3,5 t, ed autovetture diesel Euro 1, estendendolo dal lunedi alla domenica con orario ; -estendere il divieto attualmente vigente, la domenica con orario , per autobus destinati al TPL ed al turismo, ad ulteriori due giorni della settimana; -individua ulteriori specifiche categorie di veicoli ai quali limitare la circolazione, cioè i veicoli Euro 0 per uso speciale, inferiori a 3,5 t e superiori a 3,5t, dal lunedi alla domenica dalle 0.00 alle ed i motocicli Euro 0 il martedi, mercoledi e giovedi dalle 8.00 alle al fine di ridurre ulteriormente le emissioni da traffico; Considerato che in ottemperanza agli impegni assunti, le limitazioni interesseranno tutti i veicoli individuati dalla sopracitata tabella 2 dell art. 8 e dovranno necessariamente essere attuate in maniera coordinata dai comuni dell Area Omogenea e dai restanti Comuni firmatari dell Accordo , al fine di aumentare l efficacia del provvedimento; Preso atto che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla riduzione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell ozono, effetti che saranno monitorati da parte di ARPAT; Ritenuto che l introduzione del divieto di transito ai motocicli euro 0, e l estensione a tre giorni del divieto agli autobus di TPL e turismo, sia successiva ad ulteriori valutazioni e concertazioni da effettuarsi a livello di tutti comuni firmatari dell Accordo; Ritenuto, attuare comunque alcune delle limitazioni individuate nell Accordo, in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, operando con i medesimi criteri di gradualità e ragionevolezza finora adottati a salvaguardia del prioritario diritto dei cittadini alla salute; Visto l estratto del verbale della seduta di Giunta Municipale del 18/12/2007 relativo ai provvedimenti di limitazione alla circolazione per l anno 2008; Ritenuto di integrare l ordinanza n 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n 2007/00144 del 15/02/2007, che disciplina le limitazioni dal 1 gennaio 2007, così come previste dai precedenti Accordi, estendendo il divieto di transito a 7 giorni con orario nel centro abitato di Firenze e Galluzzo ai veicoli merci superiori a 3,5t Euro 0, ai ciclomotori 2 tempi Euro 1 ed alle autovetture diesel Euro 1, istituendo il divieto per 7 giorni con orario nel centro abitato di Firenze e Galluzzo ai veicoli per uso speciale inferiori a 3,5 t e superiori a 3,5 t Euro 0; Ritenuto inoltre di demandare a specifiche ordinanze la definizione dei divieti di transito per gli autobus Euro 0 e per i motocicli Euro 0; Ritenuto di confermare le deroghe già previste nell ordinanza n. 2006/01105 del 22/12/2006; Visto il D.Lgs. 267/00; pag. 3
4 Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; Dal 1 gennaio 2008 ORDINA Ad integrazione della precedente ordinanza n 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza 2007/00144 del 15/02/2007 1) di estendere il DIVIETO DI TRANSITO nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA con orario , alle seguenti categorie di veicoli: ciclomotori a 2 tempi, euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive; autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive; autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive; 2) di istituire il DIVIETO DI TRANSITO nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA con orario , alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE o successive; autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive; 3) Sono esonerati dai divieti di transito i seguenti veicoli: a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico); b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl); c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne; d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Firenze o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne, veicoli in servizio di guardia medica; e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada; f) veicoli storici purché in possesso dell Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; g) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia; h) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale, con le seguenti modalità: il personale di Vigilanza autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alla Centrale Operativa; i) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni, i cui conducenti siano in possesso dell attestazione della Direzione Comunale competente; pag. 4
5 l) veicoli che espongono la targa prova nel rispetto dell art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24/11/2001; m) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all autorità competente al controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad idonea certificazione dell avvenuta installazione del dispositivo stesso; n) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65 anno di età; 4) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate; 5) IN DEROGA ai divieti di transito veicolare stabiliti con la presente ordinanza e con l ordinanza 1105/2006 sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo: 1. Confine Comunale Via Sestese Viale XI Agosto V.le Guidoni Via G. Luder V.le degli Astronauti Viadotto dell Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6); 2. Confine Comunale Via Pistoiese Viadotto dell Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6); 3. Confine Comunale Via Pratese Via Baracca Via Pistoiese - Viadotto dell Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6); 4. Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6); 5. Confine Comunale Via Baccio da Montelupo Viadotto dell Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6); 6. Confine Comunale Via Pisana Via della Casella Via Baccio da Montelupo Viadotto dell Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5); 7. Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana; 8. Lotto "0" - Viadotto dell'indiano Viale Etruria fino a Via A. Canova e ritorno; 9. Confine Comunale Viale Nenni Via degli Arcipressi Via di Scandicci Confine Comunale; 10. Confine Comunale Via di Scandicci Via del Filarete Via G. da Siena Via Coppo di Marcovaldo Via di Scandicci Via degli Arcipressi Viale Nenni Confine Comunale; 11. Confine Comunale Via Volterrana P.zza Acciaiuoli Via Silvani o itinerario 12; 12. Confine Comunale Via Senese P.zza Acciaiuoli Via Silvani o itinerario 11; 13. Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12; 14. Confine Comunale Viale Europa Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16; 15. Confine Comunale Via Villamagna Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16; 16. Confine Comunale Via Aretina L.no Generale dalla Chiesa V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15; 17. V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16; 18. Confine Comunale Via Chiantigiana P.zza di Badia a Ripoli Via di Badia a Ripoli Viale Europa Viale M. Polo; 19. Confine Comunale Via S. Domenico P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico; 20. Confine Comunale - Settignano - Via G. D'Annunzio - Via di Vincigliata. 6) di demandare a specifiche ordinanze la definizione dei divieti di transito per gli autobus Euro 0 e per i motocicli Euro 0. 7) Di incaricare: la Direzione Mobilità della esecuzione della presente ordinanza; la Direzione Servizi Tecnici dell installazione della segnaletica. pag. 5
6 La presente ordinanza entra in vigore il 01/01/2008. Le Forze di Polizia Stradale, di cui all art. 12 del N.C.d.S. verificheranno l osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni. Firenze, lì 20/12/2007 Assessore Claudio Del Lungo pag. 6
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