DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
|
|
|
- Gianpaolo Damiani
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE, POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO e VIESPOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2012 Istituzione di un Assemblea Costituente TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)
2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N Onorevoli Senatori. La gravità della crisi istituzionale italiana è così palese che, ove non bastassero l enorme letteratura specialistica sull argomento e la lunga e fallimentare storia dei tentativi parlamentari di porvi rimedio, può essere colta da qualunque cittadino che semplicemente osservi il funzionamento del nostro Stato. Se a questa crisi si unisce quella economica e finanziaria, che colpisce tutta l Europa, quella morale e spirituale, che attraversa tutto l Occidente, e quella politica, la quale coinvolge tutti i principali partiti presenti in Parlamento, c è da temere seriamente per le sorti della nostra democrazia. Poiché credo che sia poco responsabile sottovalutare questo rischio, e poco utile aggiungere ulteriori analisi a quelle che da tutte le parti si sono fatte, procedo direttamente all illustrazione della proposta. Ancorché radicale, essa è assai semplice, ed ha su tutte un vantaggio: quello di arrivare comunque ad una soluzione. I punti centrali sono i seguenti: 1) è istituita una Assemblea Costituente per la riscrittura del testo costituzionale; 2) l Assemblea Costituente è eletta con sistema proporzionale puro contemporaneamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2013; 3) l Assemblea è composta da settancinque membri incompatibili con qualunque incarico pubblico, in particolare quello parlamentare, e redige il nuovo testo della Costituzione entro il termine di dodici mesi; 4) il testo della nuova Costituzione è sottoposto a referendum popolare, senza quorum, entro i tre mesi successivi alla sua approvazione da parte dell Assemblea costituente; 5) il Presidente della Repubblica in carica è prorogato nelle sue funzioni fino alla proclamazione dei risultati del referendum.
3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Elezione dell Assemblea Costituente) 1. È eletta un Assemblea Costituente, di seguito denominata «Assemblea», a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. 2. L Assemblea è composta da settancinque membri ed ha il compito di approvare il testo della nuova Costituzione, garantendo comunque la forma repubblicana e la tutela dei diritti fondamentali della persona. 3. L Assemblea è eletta da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 4. Sono eleggibili all Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentesimo anno di età. 5. L Assemblea rimane in carica dodici mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione, di cui all articolo I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell articolo 138 della Costituzione, sono considerati improcedibili per la durata in carica dell Assemblea. Art. 2. (Modalità di elezione) 1. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, indìce le elezioni dell Assemblea per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per l elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N L assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, con esclusione del numero 1-bis) del primo comma dell articolo 21, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell articolo 1 della legge 20 febbraio 2009, n Per le elezioni dell Assemblea si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n Art. 3. (Eleggibilità ed incompatibilità) 1. A pena di nullità dell elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e all Assemblea. 2. Ai candidati all Assemblea si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 3. I componenti dell Assemblea, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono: a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né com-
5 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N piere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico. 4. I componenti dell Assemblea sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n Art. 4. (Convocazione dell Assemblea) 1. Con lo stesso decreto di cui all articolo 2, comma 1, con cui indìce le elezioni, il Presidente della Repubblica convoca la prima riunione dell Assemblea, non oltre il ventesimo giorno della data delle elezioni stesse. 2. La prima riunione dell Assemblea è provvisoriamente presieduta dal Presidente della Repubblica. 3. Nella prima riunione i componenti dell Assemblea, a scrutinio segreto, eleggono l ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell Assemblea; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 4. Per l elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dell Assemblea scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3. Art. 5. (Referendum popolare) 1. Il testo della nuova Costituzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta
6 Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N giorni dall approvazione dell Assemblea ed è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi del titolo I della legge 25 maggio 1970, n La nuova Costituzione è promulgata dal Presidente della Repubblica, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum popolare. Art. 6. (Proroga del Presidente della Repubblica) 1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità nella procedure di approvazione e di promulgazione della nuova Costituzione della Repubblica italiana e nel passaggio ad un diverso ordinamento costituzionale, il mandato del Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è prorogato fino alla data di promulgazione della Costituzione ai sensi dell articolo 5, comma 2, ovvero fino alla data di proclamazione dei risultati negativi del referendum popolare di cui all articolo 5, comma 1, comunque non oltre trenta giorni dalla data di cessazione dell attività dell Assemblea. 2. Successivamente alla data di cui al comma 1, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato, fino alla data di assunzione delle funzioni stesse da parte del nuovo Presidente della Repubblica. Art. 7. (Funzionamento) 1. L attività e il funzionamento dell Assemblea sono disciplinati da un regolamento interno approvato dall Assemblea stessa prima dell inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
7 Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N Dall attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri concernenti le procedure per l elezione dell Assemblea si provvede mediante l utilizzazione delle risorse già assegnate al Ministero dell interno per lo svolgimento delle elezioni. 3. Le spese di funzionamento dell Assemblea sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 4. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettono a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l esplicazione delle funzioni dell Assemblea. Art. 8. (Entrata in vigore) 1. La presente legge costituzionale è promulgata entro quindici giorni dalla data della sua approvazione definitiva ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8 E 1,00
SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA RIFORMA COSTITUZIONALE REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 VERSIONE DIMOSTRATIVA LA RIFORMA COSTITUZIONALE Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 Cat. I - N. 014200 - Grafiche E. GASPARI
Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo
Visti: l articolo 15 dello Statuto nazionale del Partito Democratico; l articolo 11 dello Statuto regionale del PD dell Emilia-Romagna; l articolo 16 del Regolamento per l elezione del Segretario e dell
LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:
Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016
Art. 55 Costituzione 1948 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
1 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA
Si trasmettono in allegato le proposte di modifica dello Statuto ANM che verranno discusse in occasione dell Assemblea Generale prevista il 1 ottobre p.v. in Roma. Il testo è consultabile dal sito www.associazionemagistrati.it
decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla All Assemblea Costituente elette 21 donne, pari al 3,7% del totale
Dal voto alle donne alle quote elettorali Voto alle donne decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23 decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla elezione dell Assemblea costituente All Assemblea
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PETERLINI e PINZGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifiche al testo unico di cui al decreto del
PARTITO DEMOCRATICO. Unione Regionale Abruzzo. Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Regionale
PARTITO DEMOCRATICO Unione Regionale Abruzzo Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Regionale Convocazione e svolgimento delle Convenzioni regionale e provinciali e delle riunioni di
SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE Titolo I (Modifiche alle norme costituzionali relative al Presidente della Repubblica) Art. 1. 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato
Gli organi costituzionali Il Parlamento Camera+Senato Camera dei Deputati Camera dei Deputati: aula Senato della Repubblica Senato della Repubblica: aula Il Parlamento è Organo elettivo (elezioni politiche
riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione
PARLAMENTO.
PARLAMENTO http://www.parlamento.it/!1 Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA!2 Il nostro è un BICAMERALISMO PERFETTO: le due camere hanno uguali poteri
IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO
4. Il Parlamento. Entrambe la Camere restano entrambe in carica 5 anni per il periodo denominato legislatura.
4. Il Parlamento Il Parlamento italiano costituisce l espressione della volontà popolare, in quanto sarebbe improponibile che in un Paese formato da diversi milioni di cittadini, le decisioni in tema legislativo
PAR PA LAMEN RLA TO MENTO
PARLAMENTO Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Struttura ed organizzazione Due Camere: Camera dei Deputati Senato della Repubblica Bicameralismo perfetto
divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA
LO STATO ITALIANO 568 1861 1946 2016 divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA ALCUNE DATE DA RICORDARE 568: l'arrivo dei Longobardi in Italia dà avvio alla divisione politica della Penisola.
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO (Università degli Studi di Milano) Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
Il Parlamento italiano
Renzo Dickmann Il Parlamento italiano seconda edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE
260 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente Forza Italia IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE La proposta di Forza Italia 24 febbraio 2017 La proposta
CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio
CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica COSENZA REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ARGOMENTI 1. Fonti normative 2. Composizione del consiglio comunale 3. Elettorato attivo 4. Elettorato passivo 5. Durata in carica del sindaco e del consiglio
Sezione II La formazione delle leggi
Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 13-01-2005 REGIONE LAZIO "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti
ITALICUM E REFERENDUM NEL COMBINATO DISPOSTO C E IL MARCHIO DEL PATTO DEL NAZZARENO
ITALICUM E REFERENDUM NEL COMBINATO DISPOSTO C E IL MARCHIO DEL PATTO DEL NAZZARENO C è uno stretto intreccio,si chiama combinato disposto, tra la legge elettorale vigente (Italicum) e la riforma costituzionale
provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
SISTEMI ELETTORALI A CONFRONTO
SISTEMI ELETTORALI A CONFRONTO TRA STORIA E ATTUALITÀ: PORCELLUM, MATTARELLUM, UNINOMINALE, PROPORZIONALE, MAGGIORITARIO, DOPPIO TURNO, BALLOTTAGGIO, SBARRAMENTO, PREFERENZE, PREMIO DI MAGGIORANZA ECC.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO Il progetto
2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE
1 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 POPOLO COSTITUZIONE POPOLO REPUBBLICA DEMOCRAZIA 3 ART.
