CREDITI DOCUMENTARI IMPORT ED EXPORT

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1 INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B CENTO (FE) Tel Fax CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara Codice ABI: REA n Sito Internet: [email protected] N iscrizione Albo delle Banche: 5099 Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/a distanza: Nome e cognome/ragione sociale Sede (indirizzo) Telefono e Iscrizione ad Albi o elenchi Numero delibera iscrizione Qualifica Albo/elenco CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI L operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito in sigla LC ), consiste nell assunzione di un impegno irrevocabile da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci/servizi/prestazioni, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci/servizi/prestazioni oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso Beneficiario, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci (nel caso l oggetto sia rappresentato da merci) o altri documenti (nel caso l oggetto sia rappresentato da servizi o altre prestazioni) che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario. Il Credito documentario può essere: IMPORT: in tal caso il Cliente acquirente (Ordinante), per poter richiedere l emissione di un Credito documentario, deve essere titolare di un conto corrente in essere presso la Banca, ed avere già ottenuto un apposita linea di fido concessa dalla medesima Banca emittente, sul quale verrà addebitato l importo pari al controvalore dei documenti conformi presentati in utilizzo da parte del venditore (Beneficiario). Nell esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore; EXPORT: in tal caso il Cliente esportatore (Beneficiario) riceve dalla propria o da altra Banca (banca avvisante / designata / negoziatrice) la notifica dell apertura del Credito documentario emesso dalla banca dell importatore. Nel caso in cui la Banca del Beneficiario, su richiesta o autorizzazione della banca emittente, assuma anche il ruolo di Banca confermante, tale impegno sarà autonomo ed irrevocabile e si aggiungerà a quello della banca emittente. Con la conferma sarà la stessa Banca confermante ad esaminare i documenti e, se li riscontrerà conformi, ad adempiere alle prestazioni previste dal Credito. La Banca che è richiesta di aggiungere la propria conferma, valuta l affidamento Banca / Paese in quanto assume un credito di firma per conto della banca emittente e risponde in proprio delle prestazioni nei confronti del Beneficiario alle condizioni e nei termini indicati dal Credito documentario. Le Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi definiscono espressamente gli impegni della Banca confermante. In assenza di esplicita richiesta di conferma da parte della banca emittente, la Banca, su richiesta del Cliente Beneficiario, può aggiungere al Credito documentario export una Silent Confirmation od uno Star del Credere. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmente, nella Silent Confirmation l impegno della Banca copre il rischio commerciale (insolvenza della banca emittente), il rischio Paese (insolvenza del Paese di residenza della banca emittente), il rischio viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla banca emittente) ed il rischio documentale (di dichiarazione di non conformità dei documenti da parte della banca emittente); nello Star del Credere, invece, l impegno copre esclusivamente i rischi commerciale (insolvenza della banca emittente) e Paese (insolvenza del Paese di residenza della banca emittente) mentre restano a carico del Beneficiario l eventuale rischio viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla banca emittente) ed il rischio documentale (di dichiarazione di non conformità dei documenti da parte della Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 1 di 7

2 banca emittente). Indipendentemente dalla denominazione utilizzata, i termini e le condizioni di tali impegni sono determinati di volta in volta dalle parti (Banca e Beneficiario) sulla base delle variabili del caso (banca emittente, Paese di residenza della banca emittente, ecc.). Il Credito documentario export può essere oggetto di sconto pro-soluto. Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, anticipa al Cliente l importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Con lo sconto pro-soluto la Banca subentra al cedente nelle ragioni di credito verso il debitore, per cui il cedente trasferisce al cessionario (Banca) anche il rischio dell eventuale insolvenza del debitore e del suo Paese, garantendo soltanto l esistenza del credito stesso. Funzione peculiare per il Cliente è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del Credito, mediante la sua cessione alla Banca senza futura rivalsa nei suoi confronti. Il ricavo ottenuto in sede di utilizzo di un Credito documentario export può essere, in tutto o in parte, ceduto dal Cliente Beneficiario ad un terzo (generalmente un fornitore). Per fare ciò il Cliente Beneficiario dovrà conferire alla Banca un apposito mandato irrevocabile a pagare a favore del terzo. La possibilità di cedere il ricavo di un credito documentario è espressamente prevista dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. N.B. Per l eventuale esecuzione di tutte le operazioni di Silent Confirmation, Star del Credere, Sconto pro-soluto, Cessione del ricavo, la Banca avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di altre banche o intermediari, con spese a carico del cliente, al quale comunque saranno preventivamente comunicate. Il Credito documentario è un operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L impegno proprio della Banca emittente solleva il venditore dal rischio di insolvenza del compratore mentre l eventuale impegno della Banca confermante solleva il venditore dal rischio insolvenza della banca emittente, dal rischio Paese e dal rischio documentale. L operazione di Credito documentario, quando il suo testo lo indica espressamente, è disciplinata da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). L esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Principali rischi: Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all operazione commerciale sottostante e poiché la condizione per onorare o negoziare il Credito è legata alla sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto spedito il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere la prestazione promessa dalla Banca designata e/o confermante o dalla Banca emittente per difetti di conformità della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto dal credito, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente l eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante. Le operazioni denominate in una moneta diversa dall euro sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo il tasso di cambio determinato al momento dell utilizzo del Credito documentario e, quindi, non conoscibile al momento della sua emissione. Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale che, se espressamente richiamate nel testo del Credito documentario, disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: [email protected]). PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CREDITI DOCUMENTARI IMPORT Emissione Modifica VOCI DI COSTO VALORE Spese swift Euro 40,00 Commissione di emissione (quando il credito è indicato con la clausola "tolleranza", la commissione viene calcolata sull'importo maggiorato da tale tolleranza) minimo Euro 50,00 2,00 mensile o frazione Diritto fisso di modifica Euro 50,00 Commissione di emissione in caso la modifica comporti la variazione di importo e/o scadenza Minimo Euro 50,00 Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 2 di 7

3 Accettazione per pagamenti differiti Commissione di accettazione 2,50 al mese o frazione, minimo Euro 25,00 Commissioni di utilizzo Pagamento Commissioni di utilizzo con pagamento a vista e differito Commissioni di servizio 3,00 minimo Euro 50,00 2,00 minimo Euro 4,00 Spese swift - pagamento differito Euro 18,00 Spese swift - pagamento a vista Euro 18,00 Spese per singola discrepanza sui documenti (a carico del beneficiario, se non pattuito diversamente) Spread su cambio* * Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata Euro 50,00 o controvalore nella divisa del credito 0,20% su tutte le divise Commissione di mancato utilizzo Commissione di mancato utilizzo (si calcola in caso di mancanza di presentazione di documenti in utilizzo del credito. Non viene applicato in caso di importo residuo pari o inferiore al 10% del valore del credito comprensivo di eventuali clausole tolleranza previste dal credito.) 1,50 minimo Euro 25,00 Valute Valuta di addebito ordinante c/c Italia Valuta di addebito ordinante c/finanziamenti Valuta di addebito ordinante c/estero data esecuzione data esecuzione data esecuzione CREDITI DOCUMENTARI EXPORT Notifica/registrazione Modifica Conferma VOCI DI COSTO Diritto fisso di notifica/registrazione crediti export, a cui si aggiungono eventuali spese reclamate da altra banca Diritto di modifica crediti, a cui si aggiungono eventuali spese reclamate da altra banca Commissione di Conferma/Accettazione VALORE Euro 50,00 Euro 50,00 Calcolata caso per caso in percentuale sull importo del credito documentario in relazione a: rating banca emittente, rischio paese emittente, durata dell'operazione minimo Euro 100,00 Mancato utilizzo Incasso Commissione di mancato utilizzo (si calcola quando in mancanza di presentazione di documenti in utilizzo del credito ed al campo di utilizzo sono indicate CRCento o qualsiasi banca. Non viene applicata in caso di importo residuo pari o inferiore al 10% del valore del credito comprensivo di eventuali clausole tolleranza previste dal credito.) Commissione di utilizzo crediti documentari Export Commissione di servizio 1,50 minimo Euro 25,00 3,00 minimo Euro 50,00 2,00 minimo Euro 4,00 Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 3 di 7

4 Spese gestione pratica per credito documentario Euro 50,00 Spread su cambio* * Il cambio è letto dai listini Telekurs con un aggiornamento periodico durante la giornata 0,20 % su tutte le divise Conferma di crediti documentari Spese applicate da terze banche Recupero integrale Cessione del Ricavo Spese (indipendentemente dal numero dei mandati) Euro 150,00 Sconto pro-soluto Spese applicate da terze banche Recupero integrale Valute Valuta di accredito operazioni in euro Valuta di accredito operazioni in divisa Valuta data ricezione fondi + 1 giorno lavorativo 2 giorni lavorativi dalla data contabile Altre Spese Spese swift di sollecito/richieste d esito/interventi/chiarimenti, se richiesti dal Cliente e non previsti dalla prassi operativa Euro 18,00 Spese su emissione dichiarazioni, liberatorie a favore di spedizionieri doganali o altro Euro 50,00 Apposizione girata su Polizza di Carico Euro 50,00 Spese e commissioni di rimborso trattenute da Banca Estera Rimborso spese di spedizione plichi e corriere DHL peso fino a 500 grammi (per spedizioni fuori dallo Stato italiano) Rimborso spese di spedizione plichi e corriere SDA peso fino a 500 grammi (per spedizioni all interno dello Stato italiano Imposte e tasse Spese per invio comunicazioni Recupero integrale Euro 20,00 più reclamate come da tariffe DHL Euro 15,00 più reclamate come da tariffe SDA Recupero nella misura vigente Spese per invio comunicazioni periodiche Euro 0,70 Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo posta elettronica Euro 0,00 Spese per invio comunicazioni periodiche Internet Banking, se attivato Euro 0,00 RECESSO E RECLAMI Recesso Ciascuna delle parti potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa o penalità, dandone comunicazione all altra per mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo che sussista giusta causa. Tutte le operazioni in corso alla data dell invio della comunicazione di recesso dovranno essere comunque concluse con le modalità previste da questo contratto, o in base agli altri eventuali accordi intervenuti tra le parti Reclami Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria, raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax, all indirizzo [email protected] o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). L Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito ABF ). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell ABF solo se l importo richiesto non è superiore ad Euro (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un associazione di categoria. Il Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 4 di 7

5 Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'abf non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all ABF esonera il Cliente dall obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all autorità giudiziaria. 3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'organismo di Conciliazione Bancaria, l ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della banca d Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA LEGENDA Banca emittente Banca avvisante Banca designata Banca confermante Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Cessione del ricavo Si tratta della Banca che, su richiesta dell Ordinante, emette il Credito documentario e si assume, nei confronti del Beneficiario, l impegno autonomo ed irrevocabile in esso previsto. Si tratta della Banca che avvisa il Credito al Beneficiario su richiesta della banca emittente. Si tratta della Banca presso la quale il Credito documentario è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di un Credito utilizzabile presso qualsiasi banca. Si tratta della Banca che aggiunge la propria conferma ad un Credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente. Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell attività economica mondiale, che ha come scopo l agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario. Oltre alle NUU la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto anche una pubblicazione per l esame dei documenti nei Crediti documentari, denominata Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU). Il Beneficiario di un Credito documentario, anche se denominato non trasferibile, può cedere, in tutto o in parte, ad un terzo il ricavo dello stesso. La cessione del ricavo non comporta la cessione del diritto di utilizzare il Credito. La possibilità di cedere il ricavo di un credito documentario è e- spressamente prevista dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 5 di 7

6 Conferma Crediti Documentari all importazione o Crediti documentari Italia (acquisto) Crediti Documentari all esportazione o Crediti documentari Italia (vendita) Documenti Emissione / Apertura Modifica Negoziare Onorare Prestazione prevista dal Credito Sconto pro-soluto del Credito documentario Silent Confirmation (o Conferma d iniziativa) Trattasi dell impegno aggiunto dalla Banca o da altra banca, diversa dalla banca emittente, su richiesta od autorizzazione della banca emittente e- spressamente prevista nel testo di emissione o di modifica del Credito, conformemente alle istruzioni ricevute dall Ordinante, in base al quale la Banca od altra banca si impegnano, direttamente nei confronti del Beneficiario ed autonomamente rispetto all impegno assunto dalla banca emittente, ad onorare o a negoziare una presentazione in regola dei documenti presentati ad utilizzo del Credito. Crediti documentari emessi a supporto di operazioni di importazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita nazionali. Crediti documentari emessi a supporto di operazioni di esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento per operazioni di compravendita nazionali. Si intendono esclusivamente i Documenti espressamente richiesti dal Credito da presentare alla banca per l utilizzo nei termini prescritti dal Credito stesso. Solamente tali Documenti saranno sottoposti all esame da parte della banca al fine della loro accettazione o del loro rifiuto. Un documento presentato ma non richiesto dal Credito non sarà preso in considerazione e potrà essere restituito al presentatore. È l evento della emissione del Credito documentario e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell Ordinante, alle condizioni indicate da quest ultimo, e inserite nel Credito, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista. Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale una delle parti coinvolte richiede alla Banca e- mittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata da tutte le parti coinvolte, o con specifica comunicazione, o, per il solo Beneficiario, con presentazione di documenti che ne tengano conto. Negoziare significa acquistare da parte della Banca designata tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al Beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla Banca designata. Onorare significa: - pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; - assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito; - accettare una tratta spiccata dal Beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. È la modalità di utilizzo del Credito indicata nello stesso. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista nello stesso. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione. Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, anticipa al Cliente l importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Lo sconto consente all esportatore di incassare anticipatamente il valore di una fornitura con pagamento differito trasferendo alla Banca cessionaria i rischi di insolvenza legati al debitore, al garante oltre a quelli politici legati alla situazione economica del Paese estero del debitore. Si tratta dell impegno aggiunto dalla Banca in assenza di richiesta od autorizzazione di conferma da parte della banca emittente e su richiesta del Beneficiario del Credito. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmen- Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 6 di 7

7 Star del Credere Trasferimento del Credito documentario Utilizzo te, nella Silent Confirmation l impegno copre i rischi di: a) insolvenza della banca emittente; b) insolvenza del Paese di residenza della banca emittente; c) viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla banca emittente); d) rifiuto dei documenti da parte della banca emittente a fronte di documenti giudicati conformi dalla Banca confermante. I termini e le condizioni dell impegno aggiunto dalla Banca con la Silent Confirmation sono determinati di volta in volta dalle parti (Banca e Beneficiario), indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Si tratta dell impegno aggiunto dalla Banca in assenza di richiesta od autorizzazione di conferma da parte della banca emittente e su richiesta del Beneficiario del Credito. Salvo diverse pattuizioni delle parti, generalmente, nello Star del Credere l impegno copre esclusivamente i rischi di: a) insolvenza della banca emittente e b) insolvenza del Paese di residenza della banca emittente. Rimangono invece a carico del Beneficiario l eventuale rischio viaggio dei documenti (smarrimento in transito dalla Banca alla banca emittente) ed il rischio di rifiuto dei documenti da parte della banca emittente. I termini e le condizioni dell impegno aggiunto dalla Banca con lo Star del Credere sono determinati di volta in volta dalle parti (Banca e Beneficiario), indipendentemente dalla denominazione utilizzata. I Crediti documentari denominati trasferibili prevedono la facoltà per il Beneficiario di trasferire i diritti rivenienti dal Credito documentario stesso ad un secondo beneficiario. Il trasferimento può essere anche solo parziale e deve rispettare le condizioni previste dalle Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). È il momento in cui il Beneficiario presenta alla banca designata e/o confermante e/o emittente la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione eseguirà la prestazione promessa. In caso di presentazione non conforme ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca avvertirà il presentatore del rifiuto e dei motivi dello stesso senza eseguire la prestazione promessa e mantenendo i documenti a disposizione del presentatore. Aggiornato al 28 luglio 2016 pagina 7 di 7

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