COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Provincia di Catanzaro)

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1 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Provincia di Catanzaro) Delibera n 8 Del 29/04/2010 Copia Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica - OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. L anno 2010, il giorno ventinove del mese di aprile, dalle ore 17,30 a seguire, nella sala delle adunanze consiliari. Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all appello nominale: N CONSIGLIERE PRES. ASS. N CONSIGLIERE PRES. ASS. 1 PUTAME PIETRO X 10 GULLO PIETRO X 2 MELITO GIOVANDOMENICO X 11 DE SANDO BRUNO X 3 SENESE SEBASTIANO X 12 AZZARITO LORETTA X 4 CALISTO FRANCESCO X 13 DAVOLI GIOVANNI X 5 GIULIANO BRUNO X 14 NOSDEO ANGELO MICHELE X 6 PALLARIA ANTONIO X 15 AZZARITO FABRIZIO X 7 DE SANDO NICOLA EVARISTO X 16 FERRAIOLO LEONARDO X 8 PROCOPIO FRANCESCO X 17 DAVOLI ANDREA X 9 PAGLIARO TOMMASO X Presenti n 15 Assenti n 2 Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto posto all ordine del giorno sopra indicato.

2 IL PRESIDENTE DEL C.C. Introduce l argomento iscritto al punto dell o.d.g. ed invita l assessore Calisto Francesco a relazionare in merito e leggere il testo della deliberazione da porre in votazione. Questi, richiamato il vigente Regolamento Generale delle entrate, evidenzia le modifiche che si intendono apportare, in particolare agli art. 19 e 22; riferisce che il consigliere Davoli Giovanni del Gruppo Liberamente, ha presentato un emendamento al Bilancio di Previsione 2010, che, a parere dell Ufficio Finanziario e così pure del segretario comunale, nel contenuto si configura come proposta di modifica al vigente regolamento delle entrate, piuttosto che proposta di emendamento al bilancio di previsione 2010 : All uopo, da lettura della proposta di che trattasi e delle controdeduzioni formulate dal Responsabile del Servizio Finanziario, che verranno allegati alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale,e terminata la relazione illustrativa, invita il consiglio ad accogliere detta proposta, introducendo a riguardo un nuovo articolo. IL CONSIGLIO COMUNALE - Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 20/12/2007; - Ravvisata la necessità di apportare al regolamento suddetto alcune modifiche ed integrazioni, in particolare ai seguenti articoli: 1. Art. 19 Dilazione di pagamento dei crediti arretrati il primo comma invece riformulato come segue: Su richiesta dell interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari, per la durata massima di 12 mesi per importi fino a 2.500,00 e di 36 mesi per importi superiori. 2. Art. 22 Compensazione crediti tributari, viene riformulato come segue: Art. 22 Compensazione dei crediti tributari e di diversa natura. 1. E ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell art C.C. e seguenti, nonché disposizioni di legge in materia secondo le modalità di seguito indicate. 2. Qualora trattasi di tributi della stessa natura, il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 3. Ai fini dell applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L istanza dovrà contenere, tra l altro, l indicazione esatta del credito e l importo che si intende utilizzare per la compensazione. 4. L istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. 5. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente. 6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione. 7. Le somme a rimborso liquidate dall Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo. 8. Qualora trattasi di crediti debiti reciproci di diversa natura trova applicazione l art del C.C. secondo il seguente procedimento: a) Il Responsabile del Servizio competente predispone atto di impiego e successivamente liquida il credito certo, liquido ed esigibile a favore del terzo; b) Copia delle determinazioni viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario; c) Il Responsabile del Servizio finanziario acquisisce presso l Ufficio tributi notizie in ordine alla posizione del terzo contribuente; esaminata la posizione tributaria del contribuente, accertato il presupposto giuridico delle compensazioni comunica al terzo l avvio del procedimento ex art.

3 241/90, successive novelle introdotte dalla L. 15/05 assegnando a Questi un termine di gg. 8 per eventuali contro deduzioni; d) Decorso il termine suddetto, senza rilievi, viene adottata la determinazione di compensazione dei crediti e debiti reciproci fino alla concorrenza del credito vantato, se di minore importo rispetto alla somma dovuta; e) Qualora il credito da compensare risulti maggiore rispetto al debito, l importo della compensazione va imputato in acconto al tributo scaduto e tra quelli scaduti al debito più remoto ai sensi dell art e1194 C.C.; f) La determinazione di compensazione viene comunicata al Responsabile del Servizio Tributi, per gli adempimenti di competenza, (sgravi, informativa al concessionario) e all interessato. - Visto l intervento del consigliere Davoli Giovanni, il quale esplicita meglio quello che erroneamente ha definito emendamento al Bilancio di Previsione 2010, concordando con l ufficio finanziario, che invero ha valenza di proposta di integrazione al vigente regolamento; - Esaminate le controdeduzioni del servizio finanziario del 23/04/2010 a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio Finanziario. - Ritenuto di accogliere la proposta del consigliere Davoli Giovanni di modifica al vigente regolamento aggiungendo l art. 30 bis formulato come segue: - Art. 30 bis ulteriori esenzioni Il comune di San Pietro a Maida al fine di favorire l insediamento di unità familiari presso il territorio del comune considerato l alto numero di unità immobiliari non abitate di proprietà dei numerosi cittadini sampietresi emigrati in Italia e all estero dispone la riduzione e l esenzione di imposte e tasse locali per un periodo non superiore a tre anni dalla presentazione di specifica domanda. a) Soggetti ammissibili: Proprietari di immobili nel comune di San Pietro a Maida Cittadini italiani o stranieri comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno con a seguito famiglia composta da almeno o comunque con figli in età scolastica b) Riduzione ed esenzioni Proprietari: Riduzione del 100% dell imposta comunale sugli immobili Inquilini: Esenzione del 100% delle seguenti imposte comunali a) Tassa rifiuti solidi urbani b) Imposta comunale sugli immobili c) Tassa consumo acqua potabile d) Addizionale comunale c) Presentazione domande: La presentazione della domanda deve essere fatta al monumento della richiesta dell iscrizione presso l anagrafe degli iscritti per richiesta di residenza. I soggetti devono registrare l atto di concessione della proprietà in locazione uso abitazione presso l agenzia delle entrate territorialmente competente e deve assolutamente presentare la copia allegandola alla domanda di concessione agevolazioni. L inquilino deve produrre certificato di famiglia e per gli stranieri che sono giunti per la prima volta in Italia bisogna produrre documentazione debitamente tradotta con relativi codici fiscali dei familiari del richiedente. Le famiglie per poter usufruire l agevolazione devono rimanere residenti e dimorando abitualmente nel comune di San Pietro a Maida pena la decadenza e il successivo pagamento delle sanzioni sulle imposte non pagate. Dopo ampia discussione: ravvisata la necessità di provvedere in merito; RILEVATO che l organo competente a deliberare il regolamento e le sue eventuali modifiche è il Consiglio comunale, in forza dell art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; VISTO l art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come sostituito dall art. 27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002) che dispone che il termine

4 previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; VISTO il Decreto del Ministero dell interno del 17 dicembre 2009 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2010; VISTO il testo della modifica al regolamento generale delle entrate comunali; RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 42, c. 2, lett. A) e 151, c. 1; VISTO il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.; VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell art. 49, del D.Lgs. n. 267/00; Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa per alzata di mano, da n.15 consiglieri presenti e votanti su n.17 assegnati ed in carica; DELIBERA 1) di modificare il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 20/12/2007, per le ragioni tutte espresse nella premessa del presente atto ed ivi da intendersi interamente richiamate, come segue: A) Art. 19 Dilazione di pagamento dei crediti arretrati il primo comma invece riformulato come segue: Su richiesta dell interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari, per la durata massima di 12 mesi per importi fino a 2500,00 e di 36 mesi per importi superiori. B) Art. 22 Compensazione crediti tributari, viene riformulato come segue: Art. 22 Compensazione dei crediti tributari e di diversa natura. 1. E ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell art C.C. e seguenti, nonché disposizioni di legge in materia secondo le modalità di seguito indicate. 2. Qualora trattasi di tributi della stessa natura, il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 3. Ai fini dell applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L istanza dovrà contenere, tra l altro, l indicazione esatta del credito e l importo che si intende utilizzare per la compensazione. 4. L istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. 5. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente. 6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione. 7. Le somme a rimborso liquidate dall Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo. 8. Qualora trattasi di crediti debiti reciproci di diversa natura trova applicazione l art del C.C. secondo il seguente procedimento:

5 a) Il Responsabile del Servizio competente predispone atto di impiego e successivamente liquida il credito certo, liquido ed esigibile a favore del terzo; b) Copia delle determinazioni viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario; c) Il Responsabile del Servizio finanziario acquisisce presso l Ufficio tributi notizie in ordine alla posizione del terzo contribuente; esaminata la posizione tributaria del contribuente, accertato il presupposto giuridico delle compensazioni comunica al terzo l avvio del procedimento ex art. 241/90, successive novelle introdotte dalla L. 15/05 assegnato a questi un termine di gg. 8 per eventuali contro deduzioni; d) Decorso il termine suddetto, senza rilievi, viene adottata la determinazione di compensazione dei crediti e debiti reciproci fino alla concorrenza del credito vantato, se di minore importo rispetto alla somma dovuta; e) Qualora il credito da compensare risulti maggiore rispetto al debito, l importo della compensazione va imputato in acconto al tributo scaduto e tra quelli scaduti al debito più remoto ai sensi dell art e1194 C.C.; f) La determinazione di compensazione viene comunicata al Responsabile del Servizio Tributi, per gli adempimenti di competenza, (sgravi, informativa al concessionario) e all interessato. C) Art. 30 bis ulteriori esenzioni Il comune di San Pietro a Maida al fine di favorire l insediamento di unità familiari presso il territorio del comune considerato l alto numero di unità immobiliari non abitate di proprietà dei numerosi cittadini sampietresi emigrati in Italia e all estero dispone la riduzione e l esenzione di imposte e tasse locali per un periodo non superiore a tre anni dalla presentazione di specifica domanda. a) Soggetti ammissibili: Proprietari di immobili nel comune di San Pietro a Maida Cittadini italiani o stranieri comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno con a seguito famiglia composta da almeno o comunque con figli in età scolastica b) Riduzione ed esenzioni Proprietari: Riduzione del 100% dell imposta comunale sugli immobili Inquilini: Esenzione del 100% delle seguenti imposte comunali 1. Tassa rifiuti solidi urbani 2. Imposta comunale sugli immobili 3. Tassa consumo acqua potabile 4. Addizionale comunale c) Presentazione domande: La presentazione della domanda deve essere fatta al monumento della richiesta dell iscrizione presso l anagrafe degli iscritti per richiesta di residenza. I soggetti devono registrare l atto di concessione della proprietà in locazione uso abitazione presso l agenzia delle entrate territorialmente competente e deve assolutamente presentare la copia allegandola alla domanda di concessione agevolazioni. L inquilino deve produrre certificato di famiglia e per gli stranieri che sono giunti per la prima volta in Italia bisogna produrre documentazione debitamente tradotta con relativi codici fiscali dei familiari del richiedente. Le famiglie per poter usufruire l agevolazione devono rimanere residenti e dimorando abitualmente nel comune di San Pietro a Maida pena la decadenza e il successivo pagamento delle sanzioni sulle imposte non pagate. 2) di dare atto che l efficacia della modifica regolamentare di cui al sub. 1) avrà decorrenza dal 01/01/2010; 3) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla intervenuta esecutività della stessa, ai sensi dell art. 52, c. 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446; 4) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dallo stesso c. 2, dell art. 52, del D. Lgs. N. 446/97. Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e votanti su n. 17 consiglieri in carica, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

6 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA Provincia di Catanzaro Proposta di deliberazione per: Giunta Comunale X Consiglio Comunale OGGETTO: Modifiche ed integrazione al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. PARERI AI SENSI DELL ART. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. San Pietro a Maida, lì 29/04/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Tommaso Suppa PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata. San Pietro a Maida, lì 29/04/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Tommaso Suppa

7 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA (Provincia di Catanzaro) Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Pietro Gullo F.to Dott. Rosetta Cefalà Reg. Pubbl. n. Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Comunale il 28/05/2010 per 15 giorni consecutivi. Lì, 28/05/2010 F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà E copia conforme all originale per uso amministrativo. Dalla residenza municipale, lì 28/05/2010 (Dott.ssa Rosetta Cefalà) Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2010 Perché dichiarata immediatamente eseguibile. Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3c D.lgs n. 267/2000) Dott.ssa Rosetta Cefalà

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