IL MINISTRO DELLA SALUTE
|
|
|
- Paolo Di Carlo
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 DECRETO 18 Aprile 2007, n. 76: Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005; Vista la comunicazione alla Commissione dell'unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. 2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purche' lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e' pari al 99,0%, espresso come massa; 2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o piu' metalli, ove l'alluminio e' presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli; 3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro materiale. Art. 3. Requisiti di purezza 1
2 1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento. Art. 4. Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti 1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e III del regolamento. 2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture e' consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea. Art. 5. Condizioni d'uso 1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni: a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata; c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento. Art. 6. Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti: a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate; c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore. 2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura "alluminio". Art. 7. Controlli 1. L'idoneita' a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III. Art. 8. Obblighi dei produttori 1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. 2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 2
3 sono conformi alle norme vigenti. 3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi. Art. 9. Obblighi degli utilizzatori 1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme vigenti nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorita' sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato. Art. 10. Mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2007 Il Ministro: Turco Allegato I (Articolo 3, comma 1) Requisiti di purezza dell'alluminio. Tenore massimo % (espresso come Metallo massa) Ferro + Silicio 1,0 Rame 0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05) 0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05) Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) 0,1 (ciascuno) Allegato II (Articolo 4, comma 1) Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica. Metallo Tenore massimo espresso come massa (%) 3
4 Cromo 0,35 Ferro 2,0 Magnesio* 11,0 Manganese 4,0 Nichel 3,0 Rame 0,6 Silicio 13,5 Titanio 0,3 Zinco 0,25 Zirconio 0,30 Altri metalli** 0,15 * Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione. ** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %. Allegato III (Articolo 4, comma 1) Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti per fusione. Metallo Tenore massimo espresso come massa (%) Antimonio 0,20 Cromo 0,35 Ferro 2,0 Magnesio* 11,0 Manganese 4,0 Nichel 3,0 Rame** 0,6 Silicio 13,5 Stagno 0,10 Stronzio 0,2 Titanio 0,3 Zinco 0,25 Zirconio 0,3 Altri metalli *** 0,15 come totale * Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione. ** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%. *** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %. Allegato IV ( Articolo 5, comma 1, lettera c) Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente. Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 Caffe' Spezie ed erbe infusionali 4
5 Zucchero Cereali e prodotti derivati Paste alimentari non fresche Prodotti della panetteria Legumi secchi e prodotti derivati Frutta secca Funghi secchi Ortaggi essiccati Prodotti della confetteria Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio 5
D. M. 18 aprile 2007, n. 76 Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
D. M. 18 aprile 2007, n. 76. Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. (Gazzetta Ufficiale
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 dicembre 2005, n.299 (GU n. 37 del 14-2-2006) testo in vigore dal: 1-3-2006 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,
DECRETO 13 luglio 1998, n in Gazzetta Ufficiale n. 200 del
DECRETO 13 luglio 1998, n. 312 in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28-08-1998 Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. IL MINISTRO DELLA SANITA Vista
La normativa nazionale e comunitaria sulla Dichiarazione di Conformità
La normativa nazionale e comunitaria sulla Dichiarazione di Conformità Roberta Feliciani e Antonino Maggio Istituto Superiore di Sanità 14-15 giugno 2011 1 prima parte il quadro normativo vigente sulla
GU n. 39 del Supplemento Ordinario n. 31
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n.108 Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. GU n. 39 del 17-02-1992
D.M. 7 ottobre 1998, n. 519.
D.M. 7 ottobre 1998, n. 519. Regolamento recante norme concernenti l attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
Il controllo delle dichiarazioni di conformità. Valutazione delle principali non conformità
Il controllo delle dichiarazioni di conformità Valutazione delle principali non conformità Reg. CEE/UE 1935/04 Art. 16 - Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all articolo 5 prevedono
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
19 novembre 1997, n. 514
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL 20 MARZO 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL 20 MARZO 2002 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2
Decreto Legislativo del Governo n 528 del 19/11/1999 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime
Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
DPR n 147 del 15 febbraio 2006
DPR n 147 del 15 febbraio 2006 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e
Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato.
D.M. 10 agosto 1995, n. 562. i Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre
76/211/CEE. (10G0026)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2014. Attuazione dell articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO
Sezione CODICE DELLA STRADA Autore: Luigi Del Giudice, Polizia Municipale di Torino DISABILI DPR 30 Luglio 2012 contrassegno disabili europeo. Testo in vigore dal: 15-9-2012. L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO
REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE
L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali
Concimi nazionali. Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile : 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;
ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) Concimi nazionali 1. PREMESSA 1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a
D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51) IL MINISTRO DELL'INTERNO
30.7.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/37
30.7.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/37 ALLEGATO «Bosnia-Erzegovina Nota: in virtù dell'articolo 1 del presente regolamento, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
D.P.R n. 311
D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI: ANALISI DOCUMENTALE
MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI: ANALISI DOCUMENTALE Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità di altri materiali Cinzia Gesumundo Roma 14-15 Giugno 2011 Istituto Superiore
Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 dicembre 2006, n. 310. Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.
MINISTERO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO Vigente al: 21-12-2013 DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144 Regolamento recante modifica al decreto 1 agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione
Oggetto: Lavoro Responsabilità negli appalti D.M , n. 74, su G.U. n. 90 del
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: [email protected] - http://www.confetra.com Roma, 22 aprile 2008
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA MATERIALI PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI. Fabbricato con materiale di riciclo. PET (polietilene tereftalato) - 12 my
CA 1.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA MATERIALI PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI Con la presente si dichiara che il seguente prodotto: PIATTO ALA CAPPATO Articolo prodotto dalla CARVAL CARTIERA DI VALLETROMPIA
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA [email protected] REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
