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1 Deliberazione n. 103/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo presidente; dott. Massimo Romano consigliere; dott. Italo Scotti consigliere; dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario; dott. Riccardo Patumi primo referendario (relatore); dott. Federico Lorenzini referendario. Adunanza del 27 maggio 2015 Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell 11 giugno 2008; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, insediatosi il 17 dicembre 2009; Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del

2 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR; Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; Visto l articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Castel Maggiore (Bo), pervenuta a questa Sezione in data 26 marzo 2015; Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali; Vista l ordinanza presidenziale n. 24 del 19 maggio 2015, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; Udito nella camera di consiglio del 27 maggio 2015 il relatore Riccardo Patumi; Ritenuto in Fatto Il Sindaco di Castel Maggiore ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere avente a oggetto le corrette modalità di calcolo delle spese di personale, in riferimento all obbligo di riduzione dell incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti. Detto vincolo è dettato dall art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno. Nello specifico, il Comune, avendo conferito all Unione della quale fa parte l intera Area dei servizi alla persona, ha visto diminuire il numero dei propri dipendenti, come effetto del trasferimento di personale passato alle dipendenze dell Unione. Il numero dei dipendenti in servizio presso il Comune è, infatti, sceso sotto le 50 unità e, conseguentemente, la quota di riserva di lavoratori con disabilità è passata da 6 a 2, in quanto prima detta quota, ai sensi dell art. 3 della legge n. 68/199, era pari al 7% della forza lavoro (nello specifico a 6 unità), mentre attualmente, avendo 2

3 il Comune un numero di dipendenti ricompreso tra i 36 ed i 50, è pari a 2 1. Poiché, secondo la giurisprudenza contabile, ai fini del calcolo della spesa di personale di cui al menzionato art. 1, comma 557, è possibile detrarre i costi relativi al personale disabile, ma solo nel limite della quota di riserva, l attuale calcolo risulta penalizzante per il Comune; infatti, a seguito del trasferimento di una funzione all Unione, peraltro imposta da una normativa statale, la quota da portare in detrazione risulta notevolmente ridotta (stante il passaggio da una quota d obbligo di 6 unità a 2). Ciò, a fronte del passaggio di quattro delle sei unità di personale affetto da disabilità, dal Comune all Unione. Premesso quanto sopra, il Sindaco di Castel Maggiore chiede se sia percorribile una delle due seguenti soluzioni: a) storicizzare l ultima quota valorizzata prima del conferimento e mantenerla invariata negli anni successivi; b) detrarre la sola quota effettiva del proprio personale disabile (2 unità); parallelamente l Unione riporterebbe sul Comune un costo minore. Quest ultima soluzione è basata sulla circostanza che la spesa di personale che il Comune deve calcolare, ai fini della verifica del rispetto di cui al più volte citato art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, è composta da una spesa propria, relativa ai dipendenti in forza presso il Comune stesso, nonché da una quota parte di spesa dell Unione, che ripartisce il proprio costo di personale in capo ai comuni che ne fanno parte. Ritenuto in Diritto 1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. 1.1 L articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. 1 La normativa disciplinante le quote di riserva è riportata nel parag. 2.1 di questa deliberazione. 3

4 Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). 1.2 In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall organo rappresentativo dell Ente che, ai sensi dell articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco. 1.3 In relazione all attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), giudica la richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa di personale. Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere presenti il carattere della generalità e dell astrattezza nei limiti in cui, pur formulata in riferimento alla specifica situazione nella quale si trova il soggetto istante, consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa. La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente. La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito. 2. Merito 2.1 Preliminarmente, occorre operare una breve ricognizione del quadro normativo. 4

5 La legge 27 dicembre 2006, n. 296, rubricata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) all art. 1, comma 557 ha previsto che Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (omissis). La legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili ), all art. 3, rubricato Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva, al primo comma ha disposto quanto segue: I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2.2 Delineato il quadro normativo, è utile ricordare che la normativa concernente l assunzione di personale appartenente alle categorie protette è stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte e della Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria generale, con circolare 17 febbraio 2006, n. 9, riferendosi a previgenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa per il personale degli enti territoriali, ha escluso dal relativo computo le spese per il personale appartenente alle categorie protette. In seguito, anche la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle diverse linee guida dettate nel corso degli anni per gli 5

6 organi di revisione degli enti locali, per l attuazione dell articolo 1, commi 166 e segg. della legge n. 266/2005 (da ultimo, con delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR del 31 marzo 2015), ha costantemente escluso le spese de quibus dal computo delle spese di personale. Occorre tuttavia precisare che detta esclusione, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, può essere operata solo nei limiti della quota d obbligo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 168/2012 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 6/2013) E ora possibile rispondere alla domanda del Sindaco, il quale chiede se vi sia una soluzione legittimamente percorribile, che consenta di ovviare alla penalizzazione subita dall ente in conseguenza della diminuita quota di riserva riferita ai soggetti affetti da disabilità da assumere e, quindi, da portare in detrazione Non è percorribile la prima ipotesi prospettata dall ente, cioè la storicizzazione dell ultima quota di riserva gravante sull ente prima del conferimento dell Area dei servizi alla persona all Unione, se non fosse altro in considerazione della circostanza che i lavoratori disabili attualmente impiegati presso il Comune sono solo due. Non si comprende, infatti, come l ente potrebbe detrarre dalla propria spesa di personale i costi relativi a unità di personale ormai assorbito dall Unione La seconda soluzione indicata dal Sindaco richiedente, per cui lo stesso potrebbe portare in detrazione solo la propria quota attuale di riserva, rimettendo all Unione di riportare sul Comune un costo inferiore è, a giudizio di questa Sezione, percorribile. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all art. 1, comma 450 ha novellato l art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inserendo il comma 31-quinquies, secondo il quale Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa 6

7 complessivamente considerata. I processi associativi richiamati sono le unioni di comuni e le convenzioni. Il legislatore statale con la legge di stabilità 2015, ha pertanto previsto, per i comuni con popolazione fino a abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l obbligo di associarsi in unioni o convenzioni, tramite le quali esercitare obbligatoriamente, in forma associata, una serie di funzioni fondamentali specificamente indicate. Scopo dell operazione è di garantire economie di spesa e un miglioramento delle prestazioni. Proprio per favorire la concreta realizzazione di queste forme associative, il legislatore ha ritenuto utile considerare in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali consentendo, nell invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i singoli bilanci dei singoli comuni. 2.4 Ovviamente, l imputazione in capo al Comune di Castel Maggiore di un costo per il personale che tenga conto di quanto esposto, conseguirebbe a un autonoma scelta gestionale la quale è comunque rimessa agli accordi che i comuni costituenti l Unione potranno prendere in piena autonomia. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. DISPONE Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata al Sindaco di Castel Maggiore e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia- Romagna. Che l originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 27 maggio Il presidente f.to (Antonio De Salvo) 7

8 Il relatore f.to (Riccardo Patumi) Depositata in segreteria il 27 maggio 2015.segreteria il re 20 Il direttore di segreteria f.to (Rossella Broccoli) 8

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