La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

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1 Guida operativa per le imprese associate La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato N. 6/2013 Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, Milano Tel Fax sindacale@unione.milano.it

2 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato La Guida è scaricabile dalla sezione Aree Tematiche Area Lavoro del sito internet Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro - Direttore: Pierantonio Poy Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale - Responsabile: Paolo Pagaria Collaborano alla redazione delle Guide: - Federica Menga - Piero Perdomi - Maria Cristina Allocca - Michele Ceppinati - Maurizio Forbice - Katia Goldoni - Alessandra Setti giugno 2013

3 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato Indice LA CONTRIBUZIONE PER LA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO pag ESCLUSIONI pag MISURA DEL CONTRIBUTO pag VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO pag ESPOSIZIONE DATI UNIEMENS pag. 5 DOCUMENTAZIONE LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (GU n.153 del S.O. n. 136) Circolare INPS 22 marzo 2013, n. 44 Legge 92/2012 Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1 gennaio Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. pag. 9 pag. 10 1

4 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato L articolo 2, comma 31 della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, nota come Riforma Fornero, ha introdotto - a carico delle imprese - un nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1 gennaio Successivamente, la legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) ha apportato integrazioni e modifiche in ordine ai criteri per il versamento della predetta contribuzione. La nuova contribuzione finanzia l ASpI - Assicurazione Sociale per l Impiego, che dal 1 gennaio 2013 ha sostituito la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti e dal 1 gennaio 2017 sostituirà l indennità di mobilità. Ad oggi, le uniche indicazioni amministrative emanate sono contenute nella circolare INPS n. 44 del 22 marzo CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO Tutti i privati datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della nuova contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità ASpI, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Il contributo è dovuto da tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati. 2. ESCLUSIONI Restano escluse dall'obbligo di versamento del contributo in esame le cessazioni del rapporto di lavoro riconducibili alle seguenti situazioni: dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità; risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da: procedura di conciliazione presso la D.T.L. Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all art. 7 della legge n. 604/1966 (licenziamento individuale per le imprese con più di 15 dipendenti); trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; 2

5 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decesso del lavoratore. Inoltre il contributo non è dovuto, per il periodo , nei casi seguenti: versamento, da parte del datore di lavoro, del contributo d'ingresso alla mobilità di cui alla legge 223/91 art. 5, comma 4; licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere; cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali volti ad incentivare l esodo dei lavoratori anziani, inserite anche nell ambito di procedure di mobilità ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, ovvero in processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (articolo 4. comma 1 della legge n. 92/2012). 3. MISURA DEL CONTRIBUTO A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2013, la contribuzione deve essere parametrata al 41% del massimale mensile dell ASPI spettante al lavoratore cessato, che è pari ad euro 1.180,00, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere da 1 gennaio 2013, la contribuzione da versare sarà pari ad euro 483,80 (euro 1.180x 41%) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore. Per i lavoratori con 36 mesi di anzianità aziendale, l'importo massimo da versare nell'anno 2013 sarà pari ad euro 1.451,00 (euro 483,80 x3). Al riguardo, l'inps ha fornito alcune importanti precisazioni: - il contributo non è collegato alla tipologia della prestazione individuale; pertanto lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); 3

6 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. - nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a termine (art. 2, c. 28, L. 92/12). Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene comunque conto dei periodi di congedo parentale di cui all'articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001; - la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista possibilità di rateizzazione. Il contributo è, inoltre, dovuto anche nei seguenti casi: - interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui al Decreto Legislativo n.167/2011; - dimissioni dell'apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità; - dal 1 gennaio 2017, casi di licenziamento collettivo ex lege 223/91 in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale. In questa fattispecie il contributo è moltiplicato per tre volte. 4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, contribuzione versata entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, con termini di versamento e trasmissione fissati rispettivamente al 16 e 31 luglio 2013). Riguardo a tali somme opera la disciplina sanzionatoria già prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. 4

7 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 5. ESPOSIZIONE DATI UNIEMENS Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale "M400" avente il significato di "contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art.2 comma 31 della legge 92/2012"e, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da versare. Riguardo agli eventi verificatisi nel periodo di paga da "gennaio a marzo 2013", il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17 giugno 2013 (la scadenza originaria del 16 giugno cade di domenica). A tal fine, dovrà essere valorizzata, nell'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> la nuova causale "M401", avente il significato di "Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, mentre nell'elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento "<SommaADebito> l'importo da pagare. 5

8 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Promo.Ter garantisce un servizio chiavi in mano per soddisfare le esigenze dei soci in tema di: assistenza per la predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; assistenza e consulenza, attraverso l Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro; tenuta, attraverso l Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, del Libro Unico del Lavoro; assistenza nei rapporti con gli Enti: INPS, INAIL, ESATRI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CENTRO PER L IMPIEGO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L AVVIA- MENTO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI; assistenza per le visite ispettive attraverso l Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La gestione e l elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo: SALARI E STIPENDI COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI REPORTISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE MODELLI 770 MODELLI CUD TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IRPEF CONTRIBUTI INPS AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL RIEPILOGO CONTABILE COSTO DEL LAVORO IRAP TRASMISSIONE TELEMATICA PREMI INAIL PER SOCI E FAMILIARI COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L IMPIEGO PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DAL CCNL (FONDO M. NEGRI, FASDAC, ASSOCIAZIONE A. PASTORE, FON.TE, FONDO EST, QUAS) Via Marina, 10/A Milano - Tel /300/214/252/299/301 - Fax libri.paga@unione.milano.it

9 Guida operativa per le imprese associate Documentazione Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, Milano Tel Fax

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11 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (GU n.153 del S.O. n. 136 ) Art. 2 Ammortizzatori sociali 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (comma modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228). 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n Per il periodo , il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n A decorrere dal 1 gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte. 9

12 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 22/03/2013 Circolare n. 44 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: Legge 92/2012 Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1 gennaio Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. Illustrazione dei criteri impositivi e della misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

13 Premessa. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)[1], tra i vari ambiti di intervento, ha apportato tra l altro significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro. Le principali variazioni hanno riguardato l avvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI). Con riguardo a tale ultimo istituto i cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 la legge di stabilità 2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Di seguito a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/ si forniscono i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento. 1) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 250 dell unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dell articolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina. Il nuovo testo così recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30». La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo. La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dall obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo tutelato di maternità[3]); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici[4]; decesso del lavoratore.

14 Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dell indennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/ ) Misura del contributo. Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile. Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all articolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per l anno 2013, è stabilita in 1.180,00. Detto valore utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l importo della prestazione mensile spettante al lavoratore - è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a 483,80 ( 1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, 1.451,00 ( 483,80 X 3). Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che: il contributo è scollegato all importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi[5], il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l importo da versare nel 2013 sarà pari a 403,16[6]; nell anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell 1,40%[7]. Nel computo dell anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001; la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Si ricorda, poi, che ai sensi dell art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.

15 Come già precisato al precedente punto 1), il contributo di cui all art. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Inoltre, come anticipato, la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dall art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l erogazione della nuova indennità ASpI. L articolo 2, c. 35 stabilisce infine che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. 3) Casi di esclusione dall obbligo di versamento del contributo. L art. 2, co. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone l esclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91. Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo , nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012[8], restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani di cui all articolo 4 della legge n. 92/ ) Modalità operative. La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del momento impositivo, l Istituto d intesa con il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

16 Stante la valenza contributiva assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ai fini dell esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale M400 avente il significato di Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012 e, nell elemento <ImportoADebito>, l importo da pagare. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9]. Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale M401 avente il significato di Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell elemento<sommaadebito> l importo da pagare. 5) Contribuzione ASpI. Ulteriori precisazioni. Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, l assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da gennaio 2013, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l ulteriore percentuale (0,30%) di cui all articolo 25 della legge n. 845/1978. Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dall art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).

17 Stante il già richiamato disposto di cui all articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità. Il Direttore Generale Nori [1] La legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla GU n.302 del 29/12/2012 S.O. n [2] Cfr. circolare n. 163 del 20 ottobre [3] Vedi l art.55 D.lgs. n.151/2001. Il periodo in questione è quello che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio. [4] Cfr. circolare n. 142/2012 punto 2.2. [5] Lo stesso dicasi in tutti i casi in cui il riferimento temporale sia inferiore a 24 o a 36 mesi (es. 18 ovvero 30 mesi). [6] L importo annuo di 483,80 va diviso per 12 e il risultato va moltiplicato per il numero dei mesi del rapporto che, nell esempio, sono 10. [7] Cfr. circolare n. 140/ punti da 4.0 a 4.2. [8] La legge n. 221/2012 ha convertito, con modificazioni, il DL 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto Decreto sviluppo bis). [9] Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del , approvata con D.M

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19 e imprese associate Guide operative per le imprese associate Guide operative operative per le Guide operative per le imprese associate 2013 N. 1 Le comunicazioni relative all utilizzo del lavoro somministrato (interinale) N. 2 Incentivi ed agevolazioni a sostegno dell occupazione N. 3 Gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia N. 4 Le principali novità della riforma del mercato del lavoro N. 5 L apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia N. 6 La contribuzione per la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 2012 N. 1 Incentivi ed agevolazioni a sostegno dell occupazione N. 2 Gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia N. 3 Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile biennio N. 4 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia N. 5 La detassazione del salario di produttività N. 6 Le principali novità della riforma del mercato del lavoro N. 7 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Corso Venezia, Milano Tel Fax sindacale@unione.milano.it

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