Otliii Regione Umbria
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- Barbara Raimonda Coco
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1 mim Otliii Regione Umbria uiàim Palazzo Cesaronì Piazza Italia, 2- ht^:/avww.consìglio.regione.umbria.it ATTO N. 368 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 73 del 11/01/2016) "ELEZIONEDEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTEA MISURE RESTRITTIVE 0 UMITATIVE DELLA UBERTA ' PERSONALE - ART. 361 DELLA LR. 09/04/2015, N 11EART 15 - COMMA 1 - LETTERAA) - DELLA LR. 21/03/1995, N. 11" Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 19/01/2016 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19/01/2016
2 if Regione Umbria Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA X LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 73 DEL 11 GENNAIO 2016 OGGETTO: Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi del combina to disposto dell'art. 361 della l.r. n. 11/2015 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni. Pres. Ass. Donatella Forzi Presidente Marco Vinicio Guasticchì Vice Presidente Valerio Mancini Vice Presidente PRESIDENTE: Donatella FORZI VICEPRESIDENTI: Marco Vinicio GUASTICCHÌ - Valerio MANCINI ESTENSORE: Daniela VALICI VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI Stìj;rcU'rin Ccnornlo/SozioneAssistenza agli ori»dni Riunionkidel 11 gcnncii<i 20U)-Ogi;i'tto n. 6
3 cimo iilii Regione Umbria mim Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 L'UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 {Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali) che ha abrogato le seguenti leggi regionali: legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 {Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della li bertà personale)', legge regionale 10 dicembre 2010, n. 24 {Modificazioni della legge re gionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)', legge regionale 26 febbraio 2014, n. 1 {Ul teriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale): VISTO in particolare l'art. 3 dell'abrogata l.r. n. 1/2014; VISTA la legge regionale n. 11/1995 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni ed in particolare l'art. 15, comma 1, lett. a); ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della l.r. n. 1/2014, dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/1995 e dell'art. 361, comma 3 della l.r. 11/2015, Ì1 mandato del Garante è scaduto il 5 gennaio 2016; VISTA la propria deliberazione n. 44 del 20 ottobre 2015 con cui è stato approvato un avviso pubblico avente ad oggetto Avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive e o limitative della libertà personale, ai sensi dell'articolo 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11" pubblicato sul sito istituzionale dell' e sul B.U.R.U. n. 47 del 17 novembre 2015; ATTESO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto, ai sensi dell'art del Codice Civile, il 9 dicembre 2015; PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti proposte di candidatura: 1) Materia Simona, acquista alprot. n del (Allegato 1). 2) Anastasia Stefano, acquista al prot. n del (Allegato 2). 3) Massarella Fabiana, acquista al prot. n del e (Allegato 3) 4) Nataloni Alessia, acquista al prot. n del e (Allegato 4) 5) Khraisat Ludovica, acquista al prot. n del e (Allegato 5); VISTO l'articolo 7 del suddetto avviso pubblico; VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione dell' 8 maggio 2007 n. 141 (Regolamento intemo dell') e successive modificazioni; a voti unanimi, espressi nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte in tegrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A; 2) di trasmettere il presente atto alla I Commissione Consiliare Permanente, per gli adempimenti di competenza, come specificati nell'articolo 7 dell'avviso pubblico richiamato in premessa. L'ESTENSORE: Daniela.Valigi/^-^^^ Sogreloria Gi-nemlo/Sczionc Assisten/.i aj>ii organi KiiinicMic del II j^cniiaio20u)-oi'i;olto n. 6
4 Ili Regione Umbria 't: " mim ^ ALLEGATO 1 Documento Istruttorio Oggetto: Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 361 della l.r. n. 11/2015 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/1995 e suc cessive modificazioni. La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 ( (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ha abrogato: le seguenti leggi regionali: 18 ottobre 2006, n. 13 {Istituzione del Garante delle perso ne sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)', 10 dicembre 2010, n. 24 {Modificazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale); legge regionale 26 febbraio 2014, n. 1 {Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Ga rante delie persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale). Gli artt. 360, 361, 362 e 365, della citta l.r. n. 11/2015, prevedono che: la Regione istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (Art. 360, comma 1); il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni intemazionali sui diritti umani ratificate dall'italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone: a) negli istituti penitenziari; b) in esecuzione penale estema; c) sottoposte a misure cautelari personali; d) in stato di arresto ovvero di fermo; e) presenti nelle stmtture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (Art. 360, comma 2); il Garante è designato dall', mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati (Art. 361, comma 1); il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cin que anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante (Art. 361, com ma 3); il Garante è scelto tra persone con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e, per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie fiinzioni (art. 361, comma 4); per ricoprire la carica di Garante il soggetto designato non deve incorrere in cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e.incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 90) (art. 362, comma I); la carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.j[^ , comma 2); Stìjiretorin Ccnc^ralo/Sczionc» Assistenz.ì Riiinione del 11 licnnnio 20i6-0i'tri'tto n. 6 orgoiii OQÌi Q!
5 ili Regione Umbria il conferimento degli incarichi di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio (art. 362, comma 3); al Garante è attribuita un'indennità mensile determinata dalla Giunta regionale non oltre il venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali oltre al trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle propriefunzioni, (art. 365, commi 1 e 3); il Presidente dell', qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 362, sentito l'ufficio di Presidenza dell'assemblea medesima, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione all' la quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 361, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni (Art. 365, comma 4); l', in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione, ai sensi dell'articolo 361 (Art. 365, comma 5); l' può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso l' procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 361 (Art. 365, comma 6). Nel corso della IX legislatura, con deliberazione dell' n. 321 dell'8 aprile 2014 veniva eletto, quale Garante regionale, il Prof. Carlo Fiorio; il Presidente della Giunta regionale emanava il conseguente decreto di nomina n. 46 del 26 maggio L'art. 3 (Norma transitoria) dell'abrogata Ir. n. 1/2014, in vigore alla data del suddetto decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale n. 46/2014, prevedeva che, "m sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile". La legge regionale n. 11/1995 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, all'art. 15, comma 1, lett. a) prevede che "Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata dell' o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento dell' se le nomine o le designazionisono di competenza della stessa Assemblea L' si è insediata il 9 luglio 2015 e pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n.11/1995 e dell'art. 361, comma 3, della l.r. n. 11/2015 il Garante è scaduto in data 5 gennaio L'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 20 ottobre 2015, con deliberazione n. 44, ha approvato un "Avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive e o limitative della libertà personale, ai sensi dell'articolo 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 Tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell' e sul B.U.R.U. n. 47 del 17 novembre Nell'avviso suddetto il termine per la presentazione delle candidature era stabilito nel 7 dicembre Tuttavia deve intendersi prorogato al 9 dicembre, ai sensi dell'art del Codice Civile. Sogrelorìa Gcni.!rnle/Si"/ioru' Assistenza n^li orgatìi Riunione del Jl j^cnn.'iio 20i6 Oggetto n. 6
6 Hill Regione Umbria Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 Le proposte di candidature pervenute sono le seguenti: 1) Materia Simona, acquista al prot. n del (Allegato 1). 2) Anastasia Stefano, acquista al prot. n. 7ìi7 del (Allegato 2). 3) Massarella Fabiana, acquista al prot. n del (Allegato 3) 4) Nataloni Alessia, acquista al prot. n del e (Allegato 4) 5) Khraisat Ludovica, acquista al prot. n del e (Allegato 5). L'art. 7 del citato avviso pubblico prevede che: le candidature presentatesono trasmesse alla prima Commissione consiliare, che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 dell'avviso medesimo ed il rispetto delle modalitàdi presentazione della candidatura, come disciplinati dal medesimo avviso; la Commissione stessa predispone una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico di Garante. Il relativo atto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'. Tutto ciò premesso e considerato si propone all'ufficio di presidenza di prendere atto delle candidature pervenute come specificate negli allegati da 1 a 5 e di trasmettere il presente atto alla I Commissione Consiliare permanente, per gli adempimenti di competenza come specificati nell'articolo 7 dell'avviso pubblico sopra richiamato. L'ISTRUTTORE: Bam'e/a Valisi Il RESPONSABILE DELLA SEZIONE ASSISTENZAAGLI ORGANI Dottssa Elisabetta Bracon^ PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Sulla presente proposta di deliberazione dell'ufficio di presidenza si esprime parere favorevole di regolarità tècnica. Perugia, 30 dicembre 2015 t^etario generale Pìergiovanni Scgreicria Gcncrjle/Su/.ioiie A-Sjii&lL'nzd <iglì Riunioni" dol 11 gl'niuiio Oj^gclUi n. 6
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