Conferenza di servizi

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1 Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ottobre 2014 Conferenza di servizi Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 42 del 16 ottobre 2014) Capo III. CONFERENZA DI SERVIZI Art. 33. (Oggetto e finalità ) Art. 34. (Ricorso alla conferenza di servizi) Art. 35. (Procedimento della conferenza di servizi) Art. 36. (Partecipazione della Regione alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni) Conferenza interna di servizi per acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all amministrazione D.G.R. 22 Settembre 2014, n Modifiche alla D.G.R. n del 14 ottobre 2013 recante approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le conferenze di servizi interne e alla D.G.R del 13 gennaio Procedure semplificate per l'espressione del parere unico regionale nell'ambito delle conferenze di servizi di cui all'art.12 del D.lgs n. 387/2003. Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2014 D.G.R. 14 Ottobre 2013, n Approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le conferenze di servizi interne (artt. 22 e 23, l.r. 7/05). Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2013 Circolare interna della Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, Prot. n /5/PRES L.R. 4 luglio 2005, n. 7 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Rilevanti novità (Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 51 del 22 dicembre 2005) Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (B. U. R. n. 27 del 7 luglio 2005)

2 Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA. Un documento, frutto della leale collaborazione tra gli Enti, un utile ausilio per gli operatori pubblici che si trovano a dover affrontare una serie di problemi in sede di utilizzo della Conferenza di servizi, assumendo la natura di fonte interpretativa emanata dal sistema Regione-Autonomie locali, sulla base delle esigenze di semplificazione manifestate dagli utenti. Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n Adozione del documento Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA. (Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 50 del 13 dicembre 2007) Provvedimenti dello Stato: Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244) (GU n. 294 del Suppl. Ordinario n. 208) Art. 33-octies, TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n. 245 del Suppl. Ordinario n.194) Art. 14 quater, LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990).

3 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Art.14 Conferenza di servizi Art.14 bis Conferenza di servizi preliminare Art.14 ter Lavori della conferenza di servizi Art.14 quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi Art.14 quinquies Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (agosto 2010) Conferenza di servizi, no motivati anche in materia ambientale. Sui contrasti decide il Governo LEGGE 30 luglio 2010, n. 122: la manovra estende anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell ambiente le regole del silenzio-assenso e del dissenso motivato. Programmazione dei lavori: la calendarizzazione delle riunioni della conferenza per facilitare la partecipazione dell autorità di tutela del patrimonio culturale, è infatti previsto che i responsabili degli sportelli unici (se costituiti) o i Comuni, o altre autorità competenti, concordino con i soprintendenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle coferenze di servizi in cui siano previsti loro atti di assenso o consultivi. Soprintendenze: il soprintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenze di servizi in merito a tutti i provvedimenti di propria competenza. La tutela ambientale: nei casi in cui sia richiesta la Via la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione ma se la Via non interviene nel termine previsto per l adozione del relativo provvedimento, l amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi nei successivi trenta giorni. L amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può subappaltare ad altri soggetti le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Vas e Via: se l intervento cui si riferisce la conferenza di servizi è già stato sottoposto a Vas positiva, i relativi risultati devono essere utilizzati ai fini della Via. Se manca la Via: se è scaduto il termine previsto per i lavori della conferenza di servizi senza che sia stata acquisita la Via, l amministrazione procedente può rivolgersi al Consiglio dei ministri che, in base all art. 26, comma 2 del D.lgs. 152/2006, provvede entro 60 giorni esercitando il potere sostitutivo. Silenzio-assenso: vengono equiparate le amministrazioni preposte alla tutela della salute, della tutela paesaggistico territoriale e della tutela ambientale a tutte le altre amministrazioni; infatti si considera acquisito l assenso anche dei rappresentanti delle suddette amministrazioni qualora, all esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso definitivamente la volontà dell amministrazione rappresentata. Il Governo decide in caso di dissenso motivato: il Consiglio dei ministri si esprime.

4 (agosto 2010) Conferenza di servizi le modifiche introdotte dalla manovra dividono enti e soprintendendenze sull efficacia della riforma all articolo 49: si chiude anche con gli assenti, l amministrazione procedente può chiudere la conferenza di servizi anche in assenza di Pa invitate ma che non hanno partecipato. (luglio 2010) Conferenza di servizi senza veti la manovra estende il silenzio assenso ai sovrintendenti i vincoli ambientali e paesaggistici entrano in conferenza di servizi, anche il parere della Soprintendenza andrà espresso soltanto nella riunione convocata per dare tutti i pareri, altrimenti si considera acquisito l assenso dell amministrazione. Le uniche procedure che non sono soggette al silenzio assenso in sede di conferenza di servizi sono la Via, la Vas e l Aia. LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0146) (GU n. 176 del Suppl. Ordinario n. 174) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». (10A09387) art. 49, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n. 125 del Suppl. Ordinario n. 114) (giugno 2010) Conferenza dei servizi più forte le nuove regole previste dalla Manovra assegnano l ultima parola sui contrasti, riducono i poteri alle amministrazioni sensibili (tutela del paesaggio, salute e ambiente) e introducono sanzioni per i dipendenti pubblici che non partecipano. L amministrazione procedente ha la facoltà di indire la conferenza di servizi, la convocazione non è più obbligatoria. Le Soprintendenze devono esprimersi in maniera definitiva in sede di conferenza di servizi. Sono previste norme di coordinamento se l intervento è stato sottoposto a Vas, i risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della Via.

5 Nella nuova Conferenza di servizi ultima parola sempre al Governo si concentra nelle mani del Consiglio dei ministri il potere di decidere se superare il no espresso in Conferenza di servizi dalle amministrazioni sensibili e stato indebolito il peso delle amministrazioni locali, Regioni e Comuni che, prima in caso di dissensi con lo Stato, erano loro a dire l ultima parola attraverso la Conferenza Stato-Regioni o nella Conferenza unificata. E stato introdotto anche il silenzio assenso per il parere della soprintendenza. (aprile 2009) la nuova Conferenza di Servizi la legge 2/2009 ha previsto all articolo 20, comma 10 bis, la modifica del DPR 383/1994 in materia di approvazione della localizzazione di opere d interesse statale (febbraio 2009) la Conferenza di servizi per le opere statali anche per le opere statali salta il veto dei Comuni sulla localizzazione urbanistica; non è più necessaria l unanimità o l ok del Consiglio dei ministri per superare il veto di un ente locale; pesano ancora i no di Regione e amministrazioni di tutela Il decreto anticrisi accelera l iter di approvazione delle opere di interesse statale, il comma 10 bis dell articolo 20 modifica il comma 4 dell articolo 3 del Dpr 383/1994. LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 22 del Suppl. Ordinario n. 14) (gennaio 2009) Conferenza, saltano i veti locali con il decreto anti-crisi è possibile l approvazione a maggioranza delle infrastrutture statali, scompare il potere di veto degli enti locali nelle Conferenze di servizi per la localizzazione urbanistica delle opere di interesse statale.

6 (gennaio 2009) Opere statali, si decide a posizioni prevalenti in una norma contenuta in un emendamento all articolo 20 della legge di conversione del Dl 185/2008 vi è la riforma della Conferenza di servizi per la localizzazione urbanistica degli interventi; per i lavori non in legge obiettivo scompare il principio dell unanimità D.L n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo 10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: «4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». (novembre 2006) illegittimo imporre obblighi esecutivi nel verbale secondo il Tar Toscana il verbale con cui si conclude la Conferenza di servizi è solo un atto interno, dal quale non possono scaturire obblighi e pretese dei soggetti interessati; l unico momento in cui possono essere imposti obblighi di fare qualcosa è nell approvazione del progetto definitivo (novembre 2006) ricorsi solo contro il provvedimento dell ente proponente non è impugnabile il verbale conclusivo della Conferenza di servizi perché si tratta di un atto interno al procedimento, Tar Toscana - Sentenza del 20 ottobre 2006, n. 4565

7 (ottobre 2005) Grandi opere, la conferenza di servizi è convocata per l approvazione del solo progetto definitivo, il progetto preliminare (art. 3, comma 5 del D. lgs 190) non è sottoposto a Conferenza di servizi ma riservato al CIPE, l articolo 4-ter aggiunto dal D.lgs. 189/2005 attribuisce il potere di convocazione della conferenza al capo della struttura tecnica oltre che al Ministro; vi è l obbligo di dare adeguata pubblicità ai lavori della conferenza (marzo 2005) la decisione si fa snella semplificate le procedure e fissati tempi certi per i lavori del tavolo di concertazione i nuovi meccanismi consentono di non bloccare l iter se in un procedimento sono in gioco interessi di più amministrazioni; la conferenza diventa sempre più luogo di decisione l articolo 8 della legge n. 15 rivede l articolo 14 della legge n. 241 in tema di convocazione l articolo 9 della legge n. 15 disciplina la conferenza preliminare per la realizzazione di progetti di particolare complessità e di opere pubbliche, allarga alla realizzazione di progetti di insediamenti produttivi di beni e i servizi (marzo 2005) per le opere pubbliche la conferenza di servizi si chiude ancora all unanimità alla decisione non unanime manca un potere derogatorio in grado di rappresentare una variante agli strumenti urbanistici vigenti (febbraio 2005) il nodo della localizzazione frena la riforma della 241/1990 impossibile superare le competenze dei Sindaci sui PRG l amministrazione proponente può decidere in base alle sole posizioni prevalenti, ma resta il veto dei Comuni viene rafforzato il ruolo dell amministrazione proponente, a scapito delle altre che partecipano alla conferenza, i tempi sono certi e rapidi

8 Provvedimenti dello Stato: LEGGE 11 Febbraio 2005, n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO COMUNICATO Norme in materia di conferenza di servizi. Linee guida operative per la remissione al Consiglio dei Ministri. (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater). (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003) D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi (G.U , n. 33, Serie Generale) Articoli 8 e 9, Legge 24 novembre 2000, n. 340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Art. 34, DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (G.U. 28 settembre 2000, n. 227) Legge , n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U , n. 192, Serie Generale)

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