CIRCOLARE n.1/2012. REPUBBLICA DI SAN MARINO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO U.O. di PROTEZIONE CIVILE. Prot. n.336/2012

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1 REPUBBLICA DI SAN MARINO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO U.O. di PROTEZIONE CIVILE Prot. n.336/2012 Vista la Legge 25 gennaio 2011 n.5 - Legge sulla progettazione strutturale ; Visto il Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28 Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n.5 ; Considerato che l articolo 30 del suddetto decreto prevede che il responsabile del Servizio Controllo Strutture emetta circolari contenenti disposizioni interpretative ed esplicative della Legge n.5/2011 e del Decreto n.28/2012; Il sottoscritto Capo della Protezione Civile, in qualità di responsabile del Servizio Controllo Strutture, emana la seguente circolare: CIRCOLARE n.1/2012 Istruzioni per l applicazione della Legge 25 gennaio 2011 n.5 Legge sulla progettazione strutturale e del Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28 Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n.5 La presente circolare fornisce chiarimenti e integrazione di informazioni per l applicazione della Legge 25 gennaio 2011 n.5 (nel seguito indicata come Legge) e del Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28 (nel seguito indicato come DD). Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti, si fa riferimento alle Norme Tecniche vigenti in Italia e saranno disposte a breve dal Servizio Controllo Strutture, in accordo con gli Ordini professionali, apposite linee guida. 1 Art. 10 Legge, comma 1: Opere soggette ad autorizzazione strutturale Sono soggette ad autorizzazione strutturale le nuove costruzioni, gli interventi strutturali relativi a costruzioni già esistenti, nonché le varianti sostanziali su progetti già autorizzati. Per progetti già autorizzati si intendono i progetti strutturali per i quali è già stata rilasciata l autorizzazione strutturale, ai sensi della Legge e del DD. Conseguentemente, le domande di concessione o autorizzazione in variante a concessioni od autorizzazioni edilizie già rilasciate e ritirate alla data di entrata in vigore del DD (3 dicembre 2012) o ricadenti nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell art. 29 del DD, anche qualora comportino varianti strutturali sostanziali, sono escluse dall ambito di applicazione della Legge e del DD, in quanto per i relativi progetti strutturali non è stata rilasciata l autorizzazione strutturale. 2 Art. 14 Legge, comma 3: Variante sostanziale Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in caso di variante al progetto legale, per la quale sia già intervenuta la concessione e/o autorizzazione dell Ufficio Urbanistica. Si deve intendere che le disposizioni di cui al comma 1 dell art.14 (ovvero la presentazione all Ufficio Urbanistica di un progetto strutturale di massima, una relazione preliminare ed una dichiarazione del progettista strutturale che attesti che il progetto architettonico è conforme alla 1

2 normativa sulla progettazione strutturale), si applicano altresì in caso di variante al progetto legale che comporti una variante sostanziale al progetto strutturale già autorizzato (ovvero per il quale è già stata rilasciata l autorizzazione strutturale, ai sensi dell art. 10 della Legge). 3 - Art. 14 Legge, comma 4; art. 14 DD: Inizio lavori Si precisa che la comunicazione di inizio lavori citata in questo comma è relativa alla concessione o autorizzazione edilizia, mentre l inizio lavori strutturali deve essere comunicato al SCS come previsto dall art. 14 del DD (modulo A.3 Comunicazione di inizio lavori strutturali ) dal direttore lavori, unitamente al committente dell opera e all impresa costruttrice. Alla comunicazione di inizio lavori presentata al SCS deve essere allegata la Nomina del collaudatore strutturale (modulo A.4). 4 - Art. 14 Legge, comma 7: Collaudo Entro 60 giorni dalla data di fine dei lavori strutturali viene depositato il certificato di collaudo presso il Servizio Controllo Strutture. Si deve intendere: Entro 60 giorni dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori strutturali e relazione a strutture ultimate (mod. A.5) viene depositato il certificato di collaudo presso il Servizio Controllo Strutture, per tutte le opere soggette ad autorizzazione strutturale, ad esclusione delle opere classificate come interventi locali su edifici esistenti (cfr. punto 8.4 Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008). 5 Art. 2 DD: Definizione di variante sostanziale A precisazione della definizione di variante sostanziale di cui al comma 1 dell art.2 del DD, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo, si specifica che le varianti riguardanti: la distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi); gli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; le dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni); le azioni e la loro distribuzione; sono da considerarsi sostanziali se comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) aumento dell eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell azione sismica; b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 15%; c) variazione dell entità dell azione sismica (taglio) di piano valutata manualmente mediante analisi statica equivalente, superiore al 15%; d) variazione dei carichi gravitazionali su un singolo impalcato, valutati nella combinazione sismica (G1+G2+Σψ 2j Q kj ), superiore al 15% valutato per il carico unitario di superficie; e) incremento di carico gravitazionale (valore caratteristico) in fondazione relativo ad un singolo elemento portante (pilastro, muro) superiore al 15%. 6 Art. 3 DD: Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione strutturale di cui alla Legge e al DD. Tali interventi devono tassativamente ricadere nei casi elencati nell Allegato 1 della presente circolare, riguardanti nuove costruzioni (elenco A), e interventi su costruzioni esistenti (elenco B). Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti, come meglio specificato al successivo paragrafo, due diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso: a) per gli interventi contrassegnati dal codice, è necessario presentare in duplice copia al SCS apposito modulo Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio (modulo 2

3 A.1), il progetto architettonico e una relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell intervento proposto, la destinazione d uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale categoria indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Il SCS, previa verifica della documentazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, è tenuto a rilasciare una copia dei documenti opportunamente timbrati. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo edilizio. b) per gli interventi contrassegnati dal codice, come per gli interventi, è necessario presentare al SCS in duplice copia la documentazione di cui sopra. Il SCS, previa verifica della documentazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, è tenuto a rilasciare una copia dei documenti opportunamente timbrati, che dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo edilizio. In questo caso, dopo l approvazione urbanistica e prima dell inizio lavori, il committente deposita al SCS i documenti di cui al comma 6 dell art. 3 del DD, in duplice copia ( Denuncia di deposito modulo D.1) Il SCS, verificata la completezza della documentazione, acquisisce agli atti una delle copie e rilascia la ricevuta di avvenuto deposito e una copia dei documenti timbrata. Il committente provvede a dare l inizio lavori all Ufficio Urbanistica al quale allega la ricevuta di deposito rilasciata dal SCS. Tutti gli interventi privi di rilevanza (codice e ) sono esclusi dall obbligo del collaudo strutturale in base al comma 1 dell art. 16 della Legge. Quindi nell art. 3 comma 7 DD va ignorata l indicazione per la quale il committente deve consegnare una copia dei documenti del deposito al collaudatore. 7 Art. 12 DD, comma 2, lettera m): Dichiarazione da allegare alla richiesta di autorizzazione strutturale Per dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 11 si intendono i documenti da allegare alla domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, ovvero: -la dichiarazione del progettista strutturale che attesti il rispetto della Legge n.5/2011 e del DD, sottoscritta anche dal progettista architettonico, di cui al comma 1 dell art. 11; -copia del progetto strutturale di massima e della relazione preliminare, di cui al comma 2 dell art Art. 19 DD: Collaudo delle strutture Comma 3: Il collaudo e la relativa documentazione sono depositati presso il SCS entro 60 giorni dalla fine lavori delle strutture. Deve intendersi: entro 60 giorni dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori strutturali e relazione a strutture ultimate (mod. A.5). Al comma 5 dell art. 25 del DD in conformità a quanto sopra, il Collaudatore è punito nel caso in cui ometta di depositare il collaudo e la relativa documentazione entro 60 giorni dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori strutturali e relazione a strutture ultimate (mod. A.5). 9 Art. 22 DD: Competenze dei tecnici abilitati Alla lettera c del comma 1 dell art.22 del DD, dove è indicato ad esclusione delle opere strutturali che restano di esclusiva competenza degli ingegneri, si deve intendere ad esclusione del dimensionamento geotecnico delle strutture che interagiscono con il terreno che restano di esclusiva competenza degli ingegneri. 3

4 Si precisa che alla lettera f del comma 2 dell art. 12 del DD, la relazione sulle fondazioni è di esclusiva competenza dell ingegnere. Le competenze di geometri e periti edili iscritti al relativo Albo professionale di appartenenza, riguardo alle opere di cui agli artt. 10 e 11 della Legge, sono quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dell art. 22 del DD; geometri e periti edili possono inoltre progettare interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, di cui all art. 12 della Legge e art. 3 del DD. 10 Art. 24 DD: Oneri In riferimento ai contributi che il committente deve corrispondere a copertura del costo dell attività istruttoria e della conservazione dei progetti, si modifica la procedura di pagamento nel seguente modo: -all istanza di autorizzazione strutturale, il committente allega un prospetto di calcolo degli oneri dovuti; -prima del rilascio dell autorizzazione, il SCS verifica la corrispondenza del contributo calcolato ai volumi di calcolo e contestualmente alla comunicazione dell avvenuta autorizzazione strutturale, in caso di diversità rispetto al contributo effettivamente dovuto, ne indica l esatto importo al committente. -Il SCS rilascia quindi l autorizzazione strutturale alla consegna della ricevuta del pagamento dell esatto importo. Il comma 1 dell art.24 ( la richiesta di rilascio di autorizzazione strutturale è subordinata al preventivo pagamento, da parte del Committente, dei contributi ) è quindi da intendersi: il rilascio di autorizzazione strutturale è subordinato al preventivo pagamento, da parte del Committente, dei contributi. Il comma 3 dell art.24 ( il SCS verifica la corrispondenza del contributo versato dal committente ai volumi di calcolo e, in difetto, richiede al committente medesimo la differenza rispetto al contributo effettivamente dovuto. L autorizzazione strutturale in tal caso è rilasciata una volta intervenuto il pagamento della somma richiesta dal SCS. ) è quindi da intendersi: il SCS verifica la corrispondenza del contributo calcolato dal committente ai volumi di calcolo e, in caso di diversità rispetto al contributo effettivamente dovuto, ne comunica l importo esatto al committente. L autorizzazione strutturale è rilasciata una volta intervenuto il pagamento della somma richiesta dal SCS Opere non soggette a concessione o autorizzazione Nel caso in cui un intervento edilizio riguardi: - demolizione e ricostruzione totale o parziale dei materiali di pavimentazione (opere di manutenzione ordinaria su edifici esistenti, lettera a comma 1 art. 159 Legge 19 luglio 1995 n.87 Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie ); - impianto per i servizi accessori interni come idraulico, illuminazione, riscaldamento, ventilazione (opere di manutenzione ordinaria su edifici esistenti, lettera d comma 1 art. 159 Legge 19 luglio 1995 n.87 Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie ); - opere ed installazioni per la segnaletica stradale verticale (lettera a comma 2 art. 159 Legge 19 luglio 1995 n.87 Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie ); il committente nel modulo di denuncia presentato all Ufficio Urbanistica dichiara che le opere non sono soggette ad autorizzazione strutturale ai sensi della Legge e del DD in quanto ricadenti in una delle categorie delle opere prive di rilevanza (B.3.3.b, B.6.1, B.6.3 o A.4.3); in caso contrario l esecuzione delle opere è subordinata al rilascio dell autorizzazione strutturale Procedura per varianti al progetto In caso di modifiche al progetto, si possono configurare due situazioni: 4

5 A) le modifiche richiedono la presentazione di una pratica edilizia di variante del progetto legale (architettonico); B) le modifiche riguardano esclusivamente il progetto strutturale. A) Nel primo caso, si possono delineare 3 sottocasi relativamente al progetto strutturale: A1) La variante ha esclusivo carattere architettonico e non comporta quindi modifiche di alcun genere al progetto strutturale. Procedura - Alla domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all Ufficio Urbanistica dovrà essere allegato il modulo Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio (A.1), in cui il tecnico professionista dichiara che la variante non ha rilevanza strutturale, barrando la casella 1.1. A2) La variante riguarda anche parti strutturali ma ha carattere non sostanziale. Procedura E necessario presentare al SCS in duplice copia il modulo di Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio (A.1) corredato dalla seguente documentazione: - 2 copie del progetto architettonico; - 2 copie della relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l intervento di variante non rientra nei casi di variante sostanziale (art.2 DD); - 2 copie dell elaborato grafico strutturale comprensivo di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie. Il SCS, previa verifica della documentazione presentata, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, acquisisce i documenti ad integrazione del progetto strutturale autorizzato e vidima il modulo di Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio Alla domanda di variante edilizia all Ufficio Urbanistica dovrà essere allegato il modulo di Asseverazione da allegare alla richiesta di variante vidimata dal SCS. A3) La variante comporta modifiche strutturali tali da configurare una variante sostanziale, come definito nell art. 2 DD. Procedura Il tecnico deve ripresentare la richiesta di autorizzazione strutturale. B) Nel caso in cui le modifiche riguardino esclusivamente il progetto strutturale, si possono configurare i seguenti casi: B1) La variante ha carattere non sostanziale. Procedura - Il tecnico progettista presenta al SCS ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali: - 2 copie della relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l intervento di variante non rientra nei casi di variante sostanziale (art.2 DD); - 2 copie dell elaborato grafico strutturale comprensivo di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie. Il SCS, previa verifica della documentazione presentata, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, acquisisce i documenti ad integrazione del progetto strutturale autorizzato. B2) La variante è sostanziale. Procedura Il tecnico deve ripresentare la richiesta di autorizzazione strutturale al SCS. 5

6 All art.17 DD comma 1, lettera c) decade l obbligo di allegare alla comunicazione di fine lavori gli eventuali elaborati grafici esecutivi delle strutture contenenti varianti non sostanziali, in quanto, per la procedura sopra riportata, prima della fine dei lavori strutturali, una copia sia della relazione tecnica esplicativa sia dell elaborato grafico è già stata acquisita agli atti del SCS. 13 art. 29 DD: Norme transitorie Comma 1: L applicazione della Legge n.5/2011 e del presente decreto è subordinata all adozione delle direttive del Congresso di Stato di cui all art.1, ultimo comma, della Legge n.200/2011. La Delibera del Congresso di Stato n.54 del 23 ottobre 2012 dispone l attivazione delle funzioni del Servizio di Protezione Civile previste dalla Legge n.5/2011, dal relativo Decreto Delegato applicativo n.14/2012 e dell art.33, comma 2, lettere e), f), g) dell Allegato A alla Legge n.188/2011 relativamente alla progettazione strutturale ed al rischio sismico, a decorrere dal 3 dicembre Come data del verificarsi della condizione di cui al comma 1, citata nei successivi commi dell art.29 del DD, è da assumersi dunque quella del 3 dicembre Considerato che l art.18 del DD istituisce nuovi requisiti per poter accedere all Albo dei collaudatori, fatto salvo che tali nuovi requisiti sono necessari per le iscrizione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del DD (3 dicembre 2012), i tecnici che, a tale data, risultano già iscritti nell elenco tenuto presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale, sono automaticamente iscritti nell Albo di cui all art. 18 del DD n.28/2012. San Marino, 7 dicembre 2012/1712 d.f.r. IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE Ing. Vincenzo Cesarini 6

7 ALLEGATO 1 Elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 12, Legge n.5/2011; art.3, DD n.28/2012) I parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo: -per le costruzioni edili: -le superfici e i volumi sono da considerare lordi; -i pesi unitari indicati sono riferiti all intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali; -per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall estradosso delle fondazioni alla sommità del muro. CATEGORIA DESCRIZIONE CODICE A Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici A 1 Tettoie, serre e opere assimilabili A 1 1 a Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m2 di altezza media 3 m aventi superficie coperta 20 m 2 comprensivo di eventuale aggetto 0,60 m. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) A 1 1 b complessivamente 1 kn/ m 2 di altezza media 3 m aventi superficie coperta 30 m 2, comprensivo di eventuale aggetto 1,50 m. A 1 2 Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media 4 m A 1 3 Pergolati di altezza media 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) 0,25 kn/m 2 Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a A 1 4 coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2 Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, A 1 5 adibite a ricovero materiali e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2 A 2 Opere di sostegno, opere e manufatti interrati con fondazione diretta Opere di sostegno provvisionali o permanenti di altezza fuori terra inferiore od uguale a 1,40 m metri (per opere di contenimento al piede di rilevati va considerata l altezza totale, Hmuro+Hrilevato), con inclinazione media del terrapieno naturale sull orizzontale A 2 1 a inferiore od uguale a 15 e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, la cui realizzazione o l eventuale collasso non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle. 7

8 A 2 1 b A 2 2 A 2 3 A 2 4 A 2 5 A 3 A 3 1 a A 3 1 b A 3 2 Opere di sostegno provvisionali o permanenti, con altezza fuori terra inferiore od uguale a 2,5 metri (per opere di contenimento al piede di rilevati va considerata l altezza totale, Hmuro+Hrilevato), realizzate su aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità e prive di problematiche di carattere idro-geologico, la cui realizzazione o l eventuale collasso non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra 1,5 m, superficie massima 500 m 2 e profondità massima 2 m, realizzati su aree prive di problematiche di carattere idro-geologico, la cui realizzazione non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza entro terra 2,00 m, e altezza fuori terra 1,00 m, superficie in pianta 15 m 2, con presenza occasionale di persone, la cui realizzazione non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle Piscine prefabbricate di altezza massima complessiva 2,50 m, realizzate su aree prive di problematiche idrogeologiche e la cui messa in opera non influenzi negativamente la stabilità del versante Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) 1,00 m, e che non necessitino di manufatti di ingresso e/o di uscita. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano, fuori terra, con superficie 10 m 2 e altezza media 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2 Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano, fuori terra, con superficie 30 m 2 e altezza media 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 1 kn/m 2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano, fuori terra, con superficie 20 m 2 e altezza 3 m A 3 3 a A 3 3 b A 3 3 c Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, altezza massima entro terra 3 m, non carrabili e non accessibili, la cui realizzazione non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle Serbatoi chiusi, cisterne e silos fuori terra, altezza massima 3 m e volume 15 m 3 Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, altezza massima entro terra 3 m, carrabili e/o accessibili, la cui realizzazione non influenzi negativamente la stabilità del versante o di strutture/infrastrutture poste a monte o a valle 8

9 A 4 Altre opere o manufatti, impianti A 4 1 Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza 2,20 m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie 6 m 2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali. Antenne, pali di illuminazione, tralicci e simili, su aree prospicienti A 4 2 a zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità di altezza inferiore ai 6 ml A 4 2 b A 4 3 A 4 4 A 4 5 A 4 6 Antenne, pali di illuminazione, tralicci e simili, su aree prospicienti zone rilevanti ai fini della pubblica incolumità di altezza inferiore ai 3 ml Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili con una superficie 5 m 2 Strutture di altezza 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie m 2 Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e fotovoltaici di altezza dal livello del terreno 3 m e superficie 30 m 2 A 4 7 Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari A 5 Strutture temporanee A 5 1 Strutture temporanee (inferiori ai 2 anni) per manifestazioni pubbliche quali palchi, gradinate, stand fieristici smontabili A 5 2 Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche A 5 3 Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale A 6 Rampe e scale A 6 1 Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra A 6 2 Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello 1,50 m A 7 Altri interventi di cui sia dimostrata l assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci ricadono nella categoria presa a riferimento 9

10 CATEGORIA DESCRIZIONE CODICE B Interventi relativi a costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici B 1 Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) B 1 1 a complessivamente 0,5 kn/m 2 di altezza media 3 m aventi superficie coperta 20 m 2 comprensivo di eventuale aggetto 0,60 m B 1 1 b Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 1 kn/m 2 di altezza media 3 m aventi superficie coperta 20 m 2 comprensivo di eventuale aggetto 1,20 m B 1 2 a B 1 2 b B 1 2 c B 1 3 B 1 4 Pensiline, con aggetto 1,20 m, aventi superficie coperta 6 m 2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2 Pensiline, con aggetto 1,20 m, aventi superficie coperta 6 m 2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 1 kn/m 2 Pensiline, con aggetto 1,20 m, aventi superficie coperta 10 m 2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2 Pergolati di altezza media 3 m e superficie 30 m 2, per ogni unità immobiliare, realizzati con (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) 0,25 kn/m 2 Chiusure di logge e portici con infissi o altri elementi di chiusura aventi peso proprio (G1) 1 kn a m di lunghezza e altezza 3,50 m dal piano di calpestio. B 2 Manufatti interni B 2 1 B 3 B 3 1 a B 3 1 b B 3 2 B 3 3 a B 3 3 b Locali, posti a piano terra, all interno di edifici a destinazione d uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza 4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) 0,25 kn/m 2. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura Realizzazione, chiusura e modifica di apertura nel singolo campo di solaio o di copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie 1,50 m 2 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie 3 m 2, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) 0,25 kn/m 2 appesi e ancorati alle strutture Sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso 10

11 B 3 3 c Rifacimento di elementi dell orditura secondaria, del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo 10% dello stato attuale B 3 4 Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti B 3 5 Inserimento di travi rompitratta all intradosso di solai o coperture, di lunghezza 4 m, sostituzione di alcuni travetti ammalorati B 4 Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali B 4 1 Realizzazione, modifica e sostituzione di elementi non strutturali, quali rivestimenti, intonaci, isolamenti B 4 2 Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano. B 4 3 Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano B 4 4 Modifiche, rifacimento di tamponamenti esterni in edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali B 4 5 a Demolizione di elementi divisori interni privi di carattere portante B 4 5 b Modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante o sostituzione con divisori di pari tipologia aventi peso proprio non superiore a quello dei tramezzi esistenti, su orizzontamenti non rigidi flessionalmente Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere B 4 5 c portante aventi peso proprio 1,10 kn/m 2 e altezza 3,5 m su orizzontamenti rigidi flessionalmente B 4 5 d Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza 4 m su orizzontamenti rigidi flessionalmente B 4 6 a Realizzazione, modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro 0,50 m 2 e larghezza massima di 0,50 m, purché distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete B 4 6 b Realizzazione, e modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro 1 m 2 e larghezza massima di 0,50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete B 4 7 Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature con interventi quali risarciture con cuci-scuci B 4 8 Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell intero impianto di fondazione B 5 Scale, soppalchi, rampe B 5 1 a Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza 1 m, all interno di una singola unità immobiliare, di altezza 3,50 m B 5 1 b Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza 1,20 m, all interno di una singola unità immobiliare, ovvero anche di servizio in esterno, di altezza 3,50 m 11

12 B 5 2 B 5 3 Realizzazione di superficie soppalcata ad uso servizi all interno di unità immobiliari, con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 0,50 kn/m 2, di superficie totale 20 m 2, con carico variabile 2 kn/ m 2. Realizzazione di singolo soppalco all interno di una singola unità immobiliare a destinazione d uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti e di altezza 3 m, superficie 30 m 2, carico variabile 2 kn/m 2 B 6 Impianti, ascensori B 6 1 B 6 2 B 6 3 Antenne di altezza 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia 0,25 kn/m 2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all edificio, che non necessitano di aperture nei solai, senza modifiche alle strutture portanti dell edificio ed in assenza di interazione con le strutture fondali e in elevazione esistenti Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture B 7 Demolizioni, rimozioni B 7 1 B 8 Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale Altri interventi di cui sia dimostrata l assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento 12

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