COMUNE DI ALBISSOLA MARINA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
- Eleonora Marta Tedesco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 oggetto del regolamento definizione di fabbricati ed aree disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 4 Art. 4 bis Art. 4 ter Art. 4 quater Art. 5 abitazione principale pertinenze alloggio non locato abitazione concessa in comodato gratuito riduzioni di imposta TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI Art. 6 Art. 7 Art. 7 bis Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 denunce e comunicazioni versamenti riscossione d imposta differimento dei termini per i versamenti accertamenti attività di controllo rimborso per dichiarata inedificabilità di aree TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 12 Art. 13 norme di rinvio entrata in vigore
2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Albissola Marina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa. ART. 2 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del DLgs 504/92 sono così definiti: - fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; - area fabbricabile: l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della legge 9/1963, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari almeno al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente; - terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. ART. 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune può deliberare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di valori stimati dall'ufficio tecnico comunale, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1089/1939 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e al misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 14 con arrotondamento per eccesso al mezzo vano.
3 TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ART. 4 ABITAZIONE PRINCIPALE Si considera abitazione principale, oltre a quelle definite dall articolo 8, comma 2, del DLgs 504/92: a) l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente o presso parenti, a condizione che la stessa non risulti locata. Per le unità immobiliari di cui alle lettera a), assimilate ai fini ICI all'abitazione principale, si applica la medesima aliquota ridotta eventualmente deliberata per l'abitazione principale senza altre detrazioni di imposta. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART. 4 bis PERTINENZE Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera d) del DLgs 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un abitazione principale usufruiscono dell aliquota ridotta prevista per la stessa. Sono considerate pertinenze se risultano tali dall atto notarile di acquisto, anche se iscritte separatamente nel catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART. 4 ter ALLOGGIO NON LOCATO Ai fini dell applicazione del tributo si intende per alloggio non locato, l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) utilizzabile a fini abitativi, tenuta a disposizione del possessore, per la quale siano trascorsi due anni solari senza che per la stessa siano stati registrati regolari contratti di locazione. Nel caso in cui nel corso dell anno di imposizione del tributo per l immobile non locato negli ultimi due anni: - venga registrato apposito contratto di locazione a persona che vi prende la residenza - venga concesso in comodato gratuito secondo quanto stabilito all articolo 4 del regolamento ICI - divenga abitazione principale del possessore l aliquota da applicare per la parte dell anno in cui di fatto era tenuto a disposizione del possessore è quella ordinaria.
4 ART. 4 quater ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO Ai fini dell applicazione del tributo, si intende abitazione concessa in comodato gratuito quella concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado). Non è considerato il comodato gratuito al coniuge residente. Per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, non si applica alcuna detrazione di imposta. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART.5 RIDUZIONE DI IMPOSTA L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della legge 5/8/78, n 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possono costituire pericolo o possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta da evitare a cose o persone; L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/68 n 15. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente a sensi del precedente comma, mediante l'ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui si applichi la riduzione di imposta, l aliquota sulla quale calcolare l importo da versare è quella ordinaria.
5 TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI ART.6 DENUNCE E COMUNICAZIONI Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone che le modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta possono essere effettuati: - a mezzo denuncia di variazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DLgs 504/92 da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni; - a mezzo comunicazione libera completa di tutti i dati relativi agli immobili ed ai soggetti interessati da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto passivo obbligato alla presentazione della denuncia art. 10, comma 4; qualora venga presentata una unica comunicazione da più contitolari, ciascuno di essi dovrà apporre la propria firma in calce alla stessa. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione non inferiore a lire e non superiore a lire per ciascuna unità immobiliare. ART. 7 VERSAMENTI I versamenti effettuati da un soggetto passivo d'imposta anche per la quota di altri contitolari si considerano regolarmente eseguiti a condizione che venga presentata specifica dichiarazione all'ufficio Tributi contenente: 1) l'esatta individuazione catastale dell'immobile o degli immobili a cui il versamento si riferisce; 2) l'esatta individuazione dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento, con l'indicazione dei dati anagrafici completi di ciascuno, compreso il codice fiscale ed indicazione delle rispettive quote di proprietà; 3) l'aliquota o le aliquote applicate e le eventuali detrazioni effettuate distintamente per ogni singolo contitolare e per ogni unità immobiliare. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione ICI (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta). Nel caso di mancata dichiarazione del versamento eseguito anche per altri contitolari, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 15 del Dlgs. 471/97. Per gli anni di imposta precedenti all entrata in vigore del presente regolamento si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell imposta dovuta relativamente all immobile posseduto. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell altro non corrispondano alla totalità dell imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d imposta corrispondente ad un massimo di sei mesi successivi al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
6 ART. 7 bis RISCOSSIONE DI IMPOSTA La riscossione dell imposta può essere effettuata: - direttamente al comune - tramite il concessionario del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/1/88 n 43. Le modalità di riscossione sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31/12 con effetto per l anno di imposta successivo, previo parere del funzionario responsabile dell imposta. Fino all adozione di detta deliberazione la riscossione avverrà secondo le disposizioni di cui all art. 10, comma 3, del DLgs 504/92. ART. 8 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali. ART. 9 ACCERTAMENTI Per tutte le annualità di imposte sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con addebito non inferiore a lire seimila per spese accessorie. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs. 218/97. ART. 10 ATTIVITÀ' DI CONTROLLO Con deliberazione annuale la Giunta Comunale può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante il collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa e dei collegamenti con banche dati utili. Ai sensi dell'art. 3 comma 57, della legge 662/96 una percentuale del gettito annuale ICI pari allo 0,4 % sarà destinata al personale addetto al controllo ed alla gestione dell'imposta sulla base di criteri definiti da apposito regolamento da approvarsi.
7 ART. 11 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f, del Dlgs. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sia divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire dati amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. L'ammontare del rimborso viene determinata come di seguito indicato: - per le aree che non risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata. - per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Dlgs. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7 dello stesso D.Lgs 504/92. Il rimborso compete per gli anni a partire dal 1994 compreso. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che: a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizia e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quanto altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quanto altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente; d) che il richiedente il rimborso fosse soggetto passivo di imposta al momento dell'avvenuta dichiarazione di inedificabilità. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 12 NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modifiche, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/1999. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A P P R O V A T O C O N D E L I B E R A C O N S I G L I O C O M U N A L E N. 7 D E L 2 4. 0
DettagliCOMUNE DI BARDELLO (Prov. Varese) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI BARDELLO (Prov. Varese) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SOMMARIO Titolo I - Disposizioni generali art. 1 Oggetto del regolamento art. 2 Disposizioni particolari
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2012)
COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) Piazza Italia, 5 20010 VITTUONE P.IVA/C.F. 00994350155 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N 20 del 5 luglio 2012) INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Art. 2 - Disposizioni
DettagliComune di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 giugno 2012 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.1999 Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 26.05.2006
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
CITTA DI QUARRATA Provincia di Pistoia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) INDICE Titolo I - Principi generali Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Decorrenza dell
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Comune di Solza Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 27.09.2012 Sommario Articolo 1 - Ambito
DettagliCOMUNE DI VO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Allegato sub A) a deliberazione di C.C. n. 17 del 17-05-2012 COMUNE DI VO Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art.
DettagliComune di Piazza al Serchio
All. delib. C.C. n. 6 del 27/04/2007 Comune di Piazza al Serchio Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Regolamento per l applicazione dell I.C.I.
DettagliComune di Ruviano. (Provincia di Caserta) Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili
Comune di Ruviano (Provincia di Caserta) Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1
REGOLAMENTO per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26.03.2007 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento
DettagliREGOLAMENTO SULL'I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
REGOLAMENTO SULL'I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (delibera 61/1998-11/2000-18/2001-12/2002-20/2005-41/2011) ARTICOLO 1 4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO...
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2012) Pagina 1 INDICE - ART. 1 OGGETTO - ART. 2 ALIQUOTE - ART. 3
DettagliCOMUNE DI BORGOLAVEZZARO Provincia di Novara
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO Provincia di Novara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2012, esecutiva in
DettagliCOMUNE DI CASTELBALDO
COMUNE DI CASTELBALDO 35040 - PROVINCIA DI PADOVA ------------------- REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 26 Aprile
DettagliOggetto, ambito di applicazione, soggetti passivi e presupposto d'imposta
Data Delibera: 20/12/2000 Numero Delibera: 101 Data entrata in vigore: 01/01/2001 Tipo regolamento: Regolamento ICI Titolo: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI N articoli: 14 Art. 1 Oggetto,
DettagliRegolamento per l applicazione dell Imposta Comunale sugli immobili
COMUNE DI PIETRASANTA (Provincia di Lucca) Regolamento per l applicazione dell Imposta Comunale sugli immobili APPROVATO DELIBERAZIONE CONSILIARE N.93 DEL 29/10/1998 MODIFICATI: ART. 12DELIBERAZIONE CONSILIARE
DettagliCOMUNE DI TORRE DI MOSTO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI TORRE DI MOSTO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 29/10/2012 1/8 Sommario ART. 1 OGGETTO
DettagliREGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
REGOLAMENTO Per la disciplina della IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INDICE CAPO I - DISPOSIZIONE PRELIMINARI Art.1 - Oggetto. CAPO II - NORME ANTIELUSIVE Art. 2 - Aree fabbricabili: deroghe. Art.
DettagliCOMUNE DI MARTINENGO
1 COMUNE DI MARTINENGO PROV. DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE per l APPLICAZIONE dell IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI 2 I D I C E TITOLO I DISPOSIZIO I GE ERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 -
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI CAMINO (Provincia di ALESSANDRIA) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4
DettagliCOMUNE DI CROPALATI (Provincia di Cosenza)
COMUNE DI CROPALATI (Provincia di Cosenza) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento
DettagliMUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A
MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A Approvato con Delibera del C.C. n. 21 del 7 maggio 2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI CREAZZO (Provincia divicenza) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI CREAZZO (Provincia divicenza) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41del 21.06.2012 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) Via G. Garibaldi n. 54 - Serravalle P.se P.I. 00185430477 *********** Ufficio Tributi Tel. 0573917211 0573917219 Fax. 0573917240 mail: m.moncini@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
DettagliCOMUNE DI GARDA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
COMUNE DI GARDA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/1998 - Modificato
DettagliCOMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano
COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2/3/1999 N. articolo Titolo Pag. 1 Ambito di applicazione
DettagliCOMUNE DI COLLESANO Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE. per l APPLICAZIONE dell IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI
COMUNE DI COLLESANO Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE per l APPLICAZIONE dell IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI Approvato con deliberazione di Consiglio n. 24 del 24.02.2001 1 I N D I C E TITOLO
DettagliCOMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano)
COMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 02.03.2007, esecutiva ai sensi dell art. 134
DettagliComune di Carmignano Provincia di Prato
Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale propria (IMU) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/06/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto
DettagliCOMUNE DI ORTE PROVINCIA DI VITERBO R E G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
COMUNE DI ORTE PROVINCIA DI VITERBO R E G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito
DettagliCOMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/1999 modificato
DettagliCOMUNE DI CAVA MANARA PROVINCIA DI PAVIA. REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'imposta COMUNALE sugli IMMOBILI
COMUNE DI CAVA MANARA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'imposta COMUNALE sugli IMMOBILI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.1998 Modificato
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) (deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 13 marzo 2005) ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI LAURO (PROVINCIA DI AVELLINO) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 DEL 11/06/2012 1 ART. 1 OGGETTO DEL
DettagliCOMUNE DI SALA BOLOGNESE (Provincia di Bologna) IMU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI SALA BOLOGNESE (Provincia di Bologna) IMU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione n. 60/C.C. del 31.10.2012 Pubblicato all albo pretorio per
Dettagli(Provincia di GENOVA)
COMUNE DI LAVAGNA (Provincia di GENOVA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/08/2012 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.
DettagliCOMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)
COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 19.06.2012 ENTRATO IN VIGORE il 1 gennaio
DettagliComune di Marsala REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Comune di Marsala REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento... Pag. 2 Art. 2 - Definizione
DettagliCOMUNE DI PALMANOVA PROV. DI UDINE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI PALMANOVA PROV. DI UDINE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER
DettagliALIQUOTE 2010. Aliquota 4
QUANTO SI DEVE PAGARE ALIQUOTE 2010 Aliquota 4 a. per l abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche che risiedono nel Comune, anche nel caso di soci di cooperative
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI FAEDIS cod. fisc. 80010230300 p. I.V.A. 00674120308 PROVINCIA DI UDINE tel. 0432 / 728007 728122 fax 728897 piazza Mons.Pelizzo 13 E-mail postmaster@com-faedis.regione.fvg.it C.A.P. 33040 Web
DettagliCOMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Settore Finanza e Tributi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 10/04/2012 Modificato con deliberazione
DettagliComune di VALLEDORIA
Comune di VALLEDORIA Provincia di Sassari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2012 Modificato con delibera del C.C.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
INDICE Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 2 Art. 3 - Immobili di
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ^^^^^^^^^^^^ Approvato con delibera di C.C. n. 54 del
COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ^^^^^^^^^^^^ Approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17.07.2014 INDICE Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa)
COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25.0.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.
DettagliCOMUNE DI GARLATE (Provincia di Lecco) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI GARLATE (Provincia di Lecco) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2012 1 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento
DettagliCOMUNE DI VALVERDE PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI VALVERDE PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione dell
DettagliComune di Pesaro REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.
Comune di Pesaro REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Delibera di C.C. n. 24 del 05/03/2012 IDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Base imponibile dei fabbricati iscritti
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI BUJA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 72 in data 23.10.1998, con le integrazioni
DettagliPER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l'applicazione della imposta comunale
DettagliCOMUNE DI BOLLATE (Provincia di MILANO)
COMUNE DI BOLLATE (Provincia di MILANO) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2012 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 Art. 1 - Art. 2
DettagliCOMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012 INDICE ART. 1 - OGGETTO
DettagliCOMUNE DI DIPIGNANO. Prov. di Cosenza REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI DIPIGNANO Prov. di Cosenza REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 27 del 22/10/2012 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
DettagliComune di Castellanza
Comune di Castellanza (Provincia di Varese) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2012 Variato con delibera
DettagliCOMUNE DI FLORIDIA (Provincia di Siracusa)
COMUNE DI FLORIDIA (Provincia di Siracusa) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 2008 CON VERBALE N. 16 TITOLO
DettagliCOMUNE DI PORTOMAGGIORE (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2014
COMUNE DI PORTOMAGGIORE (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2014 IMU Testo adottato con delibera di C.C. n. 12 del 17.04.2014
DettagliCOMUNE DI FILOGASO (Provincia di Vibo Valentia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI FILOGASO (Provincia di Vibo Valentia) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/1999, in vigore a decorrere dal 01/01/1999. - Modificato
DettagliI N D I C E TITOLO I
Comune di Oliveto Lario Provincia di Lecco Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17.3.1999, aggiornato con le modifiche
DettagliComune di Polverara (PD) - Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria. COMUNE DI POLVERARA (Provincia di Padova)
COMUNE DI POLVERARA (Provincia di Padova) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 13 del 22/06/2012 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.
DettagliALLEGATO A. Articolo 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento. Articolo 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
ALLEGATO A SITUAZIONE ATTUALE Articolo 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dalla legge 1, disciplina l applicazione
DettagliComune di VERRUA SAVOIA. (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Comune di VERRUA SAVOIA (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/9/2012 e modificato con delibera
DettagliCOMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) P.IVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) P.IVA 00453550188 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.1999 e modificato
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Comune di ORSENIGO (Provincia di Como) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 22.10.2012) INDICE: Art. 1 Oggetto del
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Oggetto del regolamento Definizione di fabbricati ed aree Definizione di terreno agricolo Determinazione del
DettagliCOMUNE PREGNANA MILANESE PROVINCIA di MILANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE PREGNANA MILANESE PROVINCIA di MILANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto del
DettagliCOMUNE DI SOVERIA SIMER (Provincia di Catanzaro) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI SOVERIA SIMER (Provincia di Catanzaro) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI CONCA CASALE PROVINCIA DI ISERNIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 30 ottobre 2012 INDICE Art. 1 - Art. 2 -
DettagliC O M U N E D I M O N T E V E G L I O Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
C O M U N E D I M O N T E V E G L I O Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 31/10/2012 1 INDICE Art. 1 - Oggetto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (Provincia di Olbia-Tempio) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL
DettagliINFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria
INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ESENZIONE IMU SU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che dovranno
DettagliART. 4:Immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali.
ART. 1:Oggetto del Regolamento 1.Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 allo scopo di disciplinare
DettagliCOMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
BOZZA COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2012. SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DEL
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE Provincia di Ravenna REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/99 Integrato e modificato
DettagliCOMUNE DI VILLASALTO - PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
COMUNE DI VILLASALTO - PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNU DE BIDDESATU - PROVÍNCIA DE CASTEDDU REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Abitazione
DettagliREGOLAMENTO ICI - COMUNE DI SCICLI
REGOLAMENTO ICI - COMUNE DI SCICLI Data Delibera: 15/02/2001 Numero Delibera: 22 Titolo: Regolamento per la disciplina della Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) N articoli: 20 CAPO I DISPOSIZIONI
DettagliCOMUNE DI MUZZANO Regione Piemonte Provincia di Biella
COMUNE DI MUZZANO Regione Piemonte Provincia di Biella REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (AI SENSI DEL D.LGS. 504/92) Il presente regolamento: - E stato deliberato dal Consiglio Comunale nella
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Art. 1 Oggetto del regolamento INDICE Art. 2- Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art.
DettagliComune di Pino Torinese (Provincia di Torino)
Comune di Pino Torinese (Provincia di Torino) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ai sensi dell art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e dell art. 52 D.Lgs.
DettagliCOMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Provincia di Savona
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 10.07.2014) I N D I C E Articolo 1 - Oggetto...
DettagliCOMUNE DI STAZZONA Provincia di Como REGOLAMENTO SULL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
COMUNE DI STAZZONA Provincia di Como REGOLAMENTO SULL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23.03.2007 MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DettagliCOMUNE DI REA (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI REA (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25.09.2012 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art.
DettagliCOMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2012 COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (con le modifiche apportate
DettagliVÉÅâÇx w Vtáà zä ÉÇx wëbüv t
VÉÅâÇx w Vtáà zä ÉÇx wëbüv t ;cüéä Çv t w f xçt< \ÅÑÉáàt VÉÅâÇtÄx áâzä \ÅÅÉu Ä - C.C. n. 8 del 15.03.20O0 integrata con delibere: - C.C. n. 31 del 20.04.2001 - C.C. n. 12 del 24.03.2004 - C.C. n. 14 del
DettagliCOMUNE DI MERCATO SARACENO (Provincia di Forlì-Cesena) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI MERCATO SARACENO (Provincia di Forlì-Cesena) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/3/2012 Modificato con
DettagliC O M U N E D I B E R R A Provincia di Ferrara
C O M U N E D I B E R R A Provincia di Ferrara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) approvato con delibera CC del 15/06/2012 n. 20 modificato con delibera CC del 30/04/2014
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI LATERZA (Provincia di TARANTO) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._19_ del 17-07-2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art.
DettagliREGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( ICI )
COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI ( Via Roma n. 7 - CAP. 80050 - tel. 081/8012890 - Fax 081/8013036) C.F. 00772930632 - P. IVA 01249061217 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
DettagliCOMUNE DI MELLO PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
COMUNE DI MELLO PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1 INDICE PAGINA Art. 1 FONTI NORMATIVE 3 Art. 2 IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 3 Art. 3 DEFINIZIONE
DettagliArt. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Presupposto impositivo. Art. 3 Soggetti passivi
Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Le norme del presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa,
DettagliCOMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (Provincia di Asti)
Allegato deliberazione C.C. n. 27 del 30.10.2012 COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (Provincia di Asti) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 -
DettagliCOMUNE DI CASTEL COLONNA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI CASTEL COLONNA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07-06-2012) INDICE Art. 1 -Oggetto Art. 2 Abitazione posseduta
DettagliINFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria
INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 Con deliberazione n. 88 del 23/12/2014, il Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote da applicare nel 2015:
DettagliCOMUNE DI PERGOLA (Provincia di Pesaro e Urbino)
COMUNE DI PERGOLA (Provincia di Pesaro e Urbino) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._20_ del _11-07-2012_ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 - Art.
DettagliCOMUNE DI VILLA MINOZZO Provincia di Reggio Emilia
COMUNE DI VILLA MINOZZO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato dal Consiglio Comunale in data 27/03/1999 N. 9, ESECUTIVO a norma di Legge;
DettagliCOMUNE DI SOMMA VESUVIANA (Provincia di Napoli)
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (Provincia di Napoli) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 Art. 1 - Art. 2 - Art.
DettagliComune di MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria
Comune di MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria Indice Articolo 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Dettagli