COMUNE DI ALBISSOLA MARINA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

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1 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 oggetto del regolamento definizione di fabbricati ed aree disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 4 Art. 4 bis Art. 4 ter Art. 4 quater Art. 5 abitazione principale pertinenze alloggio non locato abitazione concessa in comodato gratuito riduzioni di imposta TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI Art. 6 Art. 7 Art. 7 bis Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 denunce e comunicazioni versamenti riscossione d imposta differimento dei termini per i versamenti accertamenti attività di controllo rimborso per dichiarata inedificabilità di aree TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 12 Art. 13 norme di rinvio entrata in vigore

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Albissola Marina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa. ART. 2 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del DLgs 504/92 sono così definiti: - fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; - area fabbricabile: l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della legge 9/1963, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari almeno al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente; - terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. ART. 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune può deliberare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di valori stimati dall'ufficio tecnico comunale, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1089/1939 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e al misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 14 con arrotondamento per eccesso al mezzo vano.

3 TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ART. 4 ABITAZIONE PRINCIPALE Si considera abitazione principale, oltre a quelle definite dall articolo 8, comma 2, del DLgs 504/92: a) l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente o presso parenti, a condizione che la stessa non risulti locata. Per le unità immobiliari di cui alle lettera a), assimilate ai fini ICI all'abitazione principale, si applica la medesima aliquota ridotta eventualmente deliberata per l'abitazione principale senza altre detrazioni di imposta. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART. 4 bis PERTINENZE Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera d) del DLgs 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un abitazione principale usufruiscono dell aliquota ridotta prevista per la stessa. Sono considerate pertinenze se risultano tali dall atto notarile di acquisto, anche se iscritte separatamente nel catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART. 4 ter ALLOGGIO NON LOCATO Ai fini dell applicazione del tributo si intende per alloggio non locato, l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) utilizzabile a fini abitativi, tenuta a disposizione del possessore, per la quale siano trascorsi due anni solari senza che per la stessa siano stati registrati regolari contratti di locazione. Nel caso in cui nel corso dell anno di imposizione del tributo per l immobile non locato negli ultimi due anni: - venga registrato apposito contratto di locazione a persona che vi prende la residenza - venga concesso in comodato gratuito secondo quanto stabilito all articolo 4 del regolamento ICI - divenga abitazione principale del possessore l aliquota da applicare per la parte dell anno in cui di fatto era tenuto a disposizione del possessore è quella ordinaria.

4 ART. 4 quater ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO Ai fini dell applicazione del tributo, si intende abitazione concessa in comodato gratuito quella concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado). Non è considerato il comodato gratuito al coniuge residente. Per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, non si applica alcuna detrazione di imposta. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle suddette condizioni, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di agevolazione. ART.5 RIDUZIONE DI IMPOSTA L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della legge 5/8/78, n 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possono costituire pericolo o possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta da evitare a cose o persone; L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/68 n 15. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente a sensi del precedente comma, mediante l'ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui si applichi la riduzione di imposta, l aliquota sulla quale calcolare l importo da versare è quella ordinaria.

5 TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI ART.6 DENUNCE E COMUNICAZIONI Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone che le modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta possono essere effettuati: - a mezzo denuncia di variazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DLgs 504/92 da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni; - a mezzo comunicazione libera completa di tutti i dati relativi agli immobili ed ai soggetti interessati da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto passivo obbligato alla presentazione della denuncia art. 10, comma 4; qualora venga presentata una unica comunicazione da più contitolari, ciascuno di essi dovrà apporre la propria firma in calce alla stessa. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione non inferiore a lire e non superiore a lire per ciascuna unità immobiliare. ART. 7 VERSAMENTI I versamenti effettuati da un soggetto passivo d'imposta anche per la quota di altri contitolari si considerano regolarmente eseguiti a condizione che venga presentata specifica dichiarazione all'ufficio Tributi contenente: 1) l'esatta individuazione catastale dell'immobile o degli immobili a cui il versamento si riferisce; 2) l'esatta individuazione dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento, con l'indicazione dei dati anagrafici completi di ciascuno, compreso il codice fiscale ed indicazione delle rispettive quote di proprietà; 3) l'aliquota o le aliquote applicate e le eventuali detrazioni effettuate distintamente per ogni singolo contitolare e per ogni unità immobiliare. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione ICI (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta). Nel caso di mancata dichiarazione del versamento eseguito anche per altri contitolari, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 15 del Dlgs. 471/97. Per gli anni di imposta precedenti all entrata in vigore del presente regolamento si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell imposta dovuta relativamente all immobile posseduto. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell altro non corrispondano alla totalità dell imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d imposta corrispondente ad un massimo di sei mesi successivi al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

6 ART. 7 bis RISCOSSIONE DI IMPOSTA La riscossione dell imposta può essere effettuata: - direttamente al comune - tramite il concessionario del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/1/88 n 43. Le modalità di riscossione sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31/12 con effetto per l anno di imposta successivo, previo parere del funzionario responsabile dell imposta. Fino all adozione di detta deliberazione la riscossione avverrà secondo le disposizioni di cui all art. 10, comma 3, del DLgs 504/92. ART. 8 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali. ART. 9 ACCERTAMENTI Per tutte le annualità di imposte sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con addebito non inferiore a lire seimila per spese accessorie. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs. 218/97. ART. 10 ATTIVITÀ' DI CONTROLLO Con deliberazione annuale la Giunta Comunale può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante il collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa e dei collegamenti con banche dati utili. Ai sensi dell'art. 3 comma 57, della legge 662/96 una percentuale del gettito annuale ICI pari allo 0,4 % sarà destinata al personale addetto al controllo ed alla gestione dell'imposta sulla base di criteri definiti da apposito regolamento da approvarsi.

7 ART. 11 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f, del Dlgs. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sia divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire dati amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. L'ammontare del rimborso viene determinata come di seguito indicato: - per le aree che non risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata. - per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Dlgs. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7 dello stesso D.Lgs 504/92. Il rimborso compete per gli anni a partire dal 1994 compreso. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che: a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizia e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quanto altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quanto altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente; d) che il richiedente il rimborso fosse soggetto passivo di imposta al momento dell'avvenuta dichiarazione di inedificabilità. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 12 NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modifiche, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/1999. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

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