REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs , n. 507)
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1 Allegato A) COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Provincia di Rimini) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs , n. 507) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 75 DEL , CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL , Prot. n MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 22 DEL 28/02/02 MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 9 DEL 13/03/2012 MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 48 DEL 30/07/2015
2 SOMMARIO TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Art. 2 Classificazione del Comune Art. 3 Tariffe Art. 4 Tipologia e quantità impianti pubblicitari Art. 4 bis Istituzione della categoria speciale e individuazione delle località Art. 5 Funzionario responsabile Art. 6 Adempimenti connessi alla gestione del servizio TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA Art. 7 Presupposti dell imposta Art. 8 Soggetto passivo Art. 9 Modalità di applicazione dell imposta e maggiorazione riduzione d imposta Art. 10 Dichiarazione e pagamento d imposta Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali Art. 12 Rettifica ed accertamento d ufficio Art. 13 Riscossione coattiva Art. 14 Rimborso somme versate Art. 15 Contenzioso Art. 16 Tariffe relative all imposta sulla pubblicità Art. 17 Riduzione dell imposta Art. 18 Esenzioni d imposta TITOLO III AFFISSIONI Art. 19 Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 20 Tariffe relative ai diritti sulle pubbliche affissioni Art. 21 Riduzione del diritto Art. 21 bis. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle vigenti disposizioni (Art D.Lgs n. 507/93) Art. 22 Esenzioni dal diritto Art. 23 Modalità per le pubbliche affissioni Art. 24 Affissioni urgenti festive e notturne Art. 25 Contenzioso e procedimento esecutivo TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI Art. 26 Art. 27 Art. 28 Sanzioni tributarie Interessi Sanzioni amministrative TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI Art. 29 Oggetto Art. 30 Impianti pubblicitari Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti Art. 31 Richiesta di autorizzazione Art. 32 Rilascio dell autorizzazione Art. 33 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette Art. 34 Impianti destinati alle pubbliche affissioni Art. 35 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni Art. 36 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 37 Norme finali Art. 38 Norme transitorie Piano generale degli impianti
3 TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1 D.Lgs. 507/93) 1. Il presente regolamento disciplina nell ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo , n 507, le modalità e l applicazione dell imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti. 2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente ad una imposta e ad un diritto a favore del Comune, nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono. ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 2 D.Lgs 507/93) 1. Ai fini tariffari, il comune è inserito in una determinata classe ai sensi dell art. 2 D.Lgs n. 507/93 in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. ART. 3 TARIFFE (Art. 3 D.Lgs 507/93) 1. Le tariffe dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini stabiliti dalla legge per l approvazione del bilancio di previsione annuale e decorrono dal 1 gennaio del medesimo anno. 2. Le tariffe dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate con apposito provvedimento della Giunta Comunale. ART. 4 TIPOLOGIA E QUANTITA IMPIANTI PUBBLICITARI (Art. 3 D.Lgs 507/93) A TIPOLOGIA L indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (vedi Titolo V del presente Regolamento). I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione: MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA ESTERNA ORDINARIA MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI B QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 45 per ogni mille abitanti. La superficie complessiva degli impianti va rapportata alla popolazione residente nel territorio comunale al 31 dicembre del penultimo anno precedente. ART. 4 BIS ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE E INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA. 1. Agli effetti dell applicazione dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni e pubblicità a carattere commerciale, è istituita una categoria speciale contenente le aree sotto elencate: S.S. n. 16 Via al Mare - S.P. n. 17 S.P. n. 17 Via Malpasso Via Roma Via Pianventena Via Morciano Via Vittorio Veneto Via Garibaldi
4 Via Corbucci Via Siena Via dei Castagni Via dei Salici Via delle Rose Via degli Olmi Via degli Olivi Via dei Gelsi Via delle Querce Via Casino Albini Via delle Robinie Via delle Tamerici Via degli Ippocastani Via dei Faggi Via delle Betulle Via dei Frassini Via Vivare Ogni altra via, strada, piazza, ecc. che si innesta sulle precedenti, limitatamente ai mezzi pubblicitari installati entro 50 mtl. dall intersezione; I mezzi pubblicitari in angolo fra strade di categoria diverse sono considerati interamente in categoria speciale 2. Le tariffe delle aree inserite in Categoria Speciale sono maggiorate del 100% rispetto alla tariffa normale; ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE La funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all uopo designato. 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario. ART. 6 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell imposta sulla pubblicità. 2. Per quanto attiene i rapporti con la ditta concessionaria si fa espresso riferimento alla deliberazione concernente l appalto del servizio nonché al relativo capitolato d oneri. 3. Spettano, altresì, al concessionario tutte le funzioni ed i poteri di cui all art. 11 del Decreto 507/93 (Funzionario Responsabile). 4. L amministrazione comunale provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte. 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano espressamente le disposizioni contenute nel D.Lgs 507/93.
5 TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ART. 7 PRESUPPOSTI DELL IMPOSTA (ART. 5 D.Lgs 507/93) 1. Sono soggette all imposta sulla pubblicità prevista nel Decreto Legislativo 507/93 e del presente regolamento, oltre che le pubbliche affissioni anche le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano, da tali luoghi percepibili. 2. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni di servizio, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. ART. 8 SOGGETTO PASSIVO (Art. 6 del D.Lgs 507/93) 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. ART. 9 MODALITA DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE D IMPOSTA (Art. 7 D.Lgs 507/93) 1. L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq.; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari poli facciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste nel presente regolamento, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.
6 ART. 10 DICHIARAZIONE E PAGAMENTO D IMPOSTA (Art. 8 del D.Lgs 507/93) 1. Il soggetto passivo di cui all art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all ufficio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dal Comune. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto l obbligo al Comune od al concessionario del servizio di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all anno solare l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00. ART. 11 PUBBLICITA EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI (Art. 9 D.Lgs 507/93) 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l applicazione dell imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. ART. 12 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D UFFICIO (Art. 10 D.Lgs 507/93) - soppresso ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA (Art. 9, comma 5, D.Lgs 507/93) 1. La riscossione coattiva dell imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n 43 e successive modificazioni; 2. Si applica l art co. 4 del Codice Civile. ART. 14 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE (Art. 9, comma 6, D.Lgs 507/93 e art. 1 co. 164 della L. n. 296/2006) 1. Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute. 2. Per ottenere il rimborso, il contribuente, deve presentare una apposita domanda, su carta legale, indirizzata all Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano.
7 3. Il rimborso può essere chiesto entro il termine di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto al rimborso. 4. Il comune dovrà provvedere al rimborso entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell istanza. ART. 15 CONTENZIOSO 1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all art. 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. 2. Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs 546/92. ART. 16 TARIFFE RELATIVE ALL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA - soppresso ART. 17 RIDUZIONE DELL IMPOSTA (Art. 16 D.Lgs 507/93) 1. La tariffa dell imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantrofiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza. ART. 18 ESENZIONI DELL IMPOSTA (Art. 17 D.Lgs 507/93) Sono esenti dall imposta: a) la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stesi esercitata; nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte
8 all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all interno degli autobus di linea; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. j) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. TITOLO III AFFISSIONI ART. 19 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 18 e Art. 19 D.Lgs 507/93) 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l affissione a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. 2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano Generale degli Impianti, che integra a tutti gli effetti, il presente Regolamento. 3. Pur in presenza di quantitativi eccedenti il minimo di cui al comma 3, dell articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune consente l effettuazione di affissioni dirette su impianti da attribuire a soggetti privati, nella misura massima del 10% per cento della superficie obbligatoria prevista dall art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/93. ART. 20 TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - soppresso ART. 21 RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20 D.Lgs 507/93) 1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21 del D.Lgs 507/93; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantrofiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
9 ART. 21 BIS. ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELE VIGENTI DISPOSIZIONI. (Art D.Lgs n. 507/93) 1. La 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle vigenti disposizioni, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. ART. 22 ESENZIONI DAL DIRITTO (Art. 21 D.Lgs 507/93) 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. ART. 23 MODALITA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22 D.Lgs 507/93) 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico; 2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell ente nell interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l indicazione della data di inizio. l oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti. 3. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 4. Il ritardo dell effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; 8. Il comune od il concessionario del servizio ha l obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dai manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 9. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione della categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10 ART. 24 AFFISSIONI URGENTI FESTIVE E NOTTURNE 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d oneri di cui all art. 28 del D.Lgs 507/93 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. ART. 25 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO 1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento. TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI ART. 26 SANZIONI TRIBUTARIE (Art. 23 D.L.vo 507/93) 1. Per l omessa, o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art. 10 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell imposta o del diritto dovuto, una sanzione pari alla percentuale o al valore minimi stabiliti dall art. 23 co. 1 e co. 2 del D.Lgs n. 507/93. ART. 27 INTERESSI (Art. 23 D.Lgs 507/93) 1. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora nella misura annua stabilita al art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali. ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24 D.Lgs 507/93) 1. Il comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della L , n 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di
11 efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall art. 10 del D.Lgs 507/ I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all art. 3 del D.Lgs 507/93. TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ART. 29 OGGETTO 1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale. ART. 30 IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA DEGLI IMPIANTI 1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo. 2. La Commissione Edilizia, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana. 3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell arredo urbano e del mantenimento all uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un apposita indagine effettuata dall ufficio tecnico comunale. 4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un altezza non inferiore a mt dal piano stradale. ART. 31 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco. 2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l indirizzo del rappresentante legale;
12 b) un elaborato tecnico in scala con l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico. c) La descrizione tecnica dell impianto o del tipo di cartello o insegna con l indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario. d) La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all ambiente circostante. 3. Qualora si intenda installare l impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. 4. Qualora si intenda installare l impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell ottenimento o del possesso della disponibilità dell area o del fabbricato interessato. ART. 32 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l autorizzazione all installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio. 2. L ufficio tecnico sottoporrà all esame della Commissione edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione. 3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione. 4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché di eventuali canoni di concessione. 5. L autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l autorizzazione si intende revocata senza che l utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta. 6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all art L autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all art. 10 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell assolvimento tributario di cui al Titolo II. 8. L esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l obbligo dell assolvimento tributario di cui al punto 7.
13 ART. 33 RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE 1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell autorizzazione ai sensi del precedente art. 32, comma Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. 3. Nell ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l esecuzione d ufficio, addebitando all utente le spese relative. 4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deafissione. 5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell utente all ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione. 6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l Ufficio Economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale. 7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all albo pretorio per 15 giorni. ART. 34 IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1 Oggetto Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissione di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs , n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento. 2 Caratteristiche e tipologia degli impianti a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada. b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
14 TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizione murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200 orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140 TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l altezza di cm. 100 le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente: verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200 orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140 IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTER) Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale. 3 - Quantita degli impianti La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 4 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva: IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all art. 4/b; IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all art. 4/b; IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all art. 4/b; 4 - Impianti già installati Disposizioni in adeguamento a) Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, così come risulta dall allegato elenco. b) Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 4, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d uso.
15 Ove del caso disporrà, sentita la Commissione Edilizia e l organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento. ART. 35 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI 1. La Giunta Comunale sentita la Commissione Edilizia potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio. 2. L eventuale concessionario del servizio, nell ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d oneri e per motivate esigenze del servizio. 3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia, adotta la proposta di adeguamento del Piano suddetto, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie. ART. 36 ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE 1. Ai sensi dell art. 18, comma 3 del D.Lgs 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie prevista dall art. 18, comma 3 del citato D.Lgs 507/93. (12 mq.) Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 35, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 31 e seguenti del presente Regolamento. 2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d oneri che preveda la durata della concessione, l ammontare del deposito cauzionale, l obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, tali impianti, sul suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.
16 TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 37 NORME FINALI 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data con atto n. 2. ART. 38 NORME TRANSITORIE 1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
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