REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI
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- Baldo Lombardo
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1 REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL / /
2 INDICE Art. 1 - Definizione di orti urbani pag. 3 Art. 2 Finalità pag. 3 Art. 3 Destinatari pag. 3 Art. 4 - Requisiti e modalità di assegnazione pag. 3 Art. 5 - Subentri, rinunce e revoche pag. 4 Art. 6 - Durata delle concessioni pag. 4 Art. 7 - Conduzione dei lotti pag. 4 Art. 8 - Comitato di gestione pag. 5 Art. 9 Canone pag. 5 Art. 10 Responsabilità pag. 5 Art Norma transitoria pag
3 Art. 1 Definizione di orti urbani 1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno (lotti) adibiti alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, arbusti e fiori, in aree di proprietà comunale, ovvero in uso al comune. 2. Le aree ad orti sono zone del territorio in cui sono raggruppati più lotti da destinare ad orti, delimitati ed omogenei per caratteristiche e dotazioni. 3. L identificazione delle aree da destinare ad orti e la ripartizione in lotti spetta alla Giunta comunale. Art. 2 Finalità 1. Il comune destina gli orti urbani con la finalità di promuovere l aggregazione sociale, il benessere della collettività, la cultura del consumo consapevole. Art. 3 Destinatari 1. Gli orti sono destinati ai residenti del comune di Pero, ad associazioni iscritte all albo comunale e a cooperative sociali che operano sul territorio per conto del comune. 2. In particolare dovrà essere data priorità alle seguenti categorie di persone: a. titolari di pensione, con particolare riferimento ai titolari di pensione minima o di reversibilità; b. famiglie numerose; c. giovani. Art. 4 Requisiti e modalità di assegnazione 1. Gli orti sono destinati ai soggetti che non siano già proprietari, affittuari o usufruttuari di altro orto, anche privato, sul territorio del comune. 2. L orto può essere assegnato ad una sola persona per ciascun nucleo familiare, come rilevato dall anagrafe della popolazione residente. 3. Gli orti alle associazioni e alle cooperative sociali possono essere assegnati solo in presenza di uno specifico progetto rivolto agli associati o aperto ad altri soggetti, approvato dal comune. 4. L assegnazione degli orti avviene a seguito di formazione di una graduatoria. 5. In fase di prima assegnazione di lotti in nuove aree o alle scadenze delle concessioni, così come disciplinate dal successivo art. 6, le graduatorie vengono formate previa pubblicazione di un bando pubblico. 6. I criteri di formazione della graduatoria previsti dal bando, possono rimanere validi fino alla scadenza delle concessioni. 7. Le assegnazioni sono effettuate in ordine di punteggio; in caso di parità, l orto verrà assegnato alla persona più anziana. 8. In caso di esaurimento della graduatoria formatasi con il bando, per l assegnazione di orti ancora disponibili o resisi disponibili, il comune accoglierà ulteriori domande di assegnazione e, di volta in volta, formerà una graduatoria avendo a riferimento criteri e punteggi fissati dal bando, qualora sia disciplinata la facoltà prevista dal precedente comma Al secondo bando di assegnazione e ai successivi, potranno partecipare anche gli assegnatari uscenti. Qualora i soggetti già assegnatari dovessero rientrare nella nuova gra - 3 -
4 duatoria per le assegnazioni, avranno diritto al mantenimento del lotto già loro concesso. 10. I criteri di assegnazione e gli altri contenuti essenziali del bando sono definiti dalla Giunta comunale. Art. 5 Subentri, rinunce e revoche 1. L assegnazione è nominativa e non può essere trasferita ad altri in alcuna forma. 2. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che presenti al comune richiesta scritta di subentro entro i successivi trenta giorni e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 3. In caso di rinuncia, da comunicare in forma scritta al comune, il lotto verrà riassegnato secondo le modalità previste dal precedente articolo La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca della concessione. 5. L atto di revoca deve essere adottato previa comunicazione di avvio del procedimento, deve essere motivato e deve rendere conto delle controdeduzioni dell interessato. L istruttoria si deve concludere entro trenta giorni. 6. In caso di rinuncia o revoca, l'orto resta a disposizione del concessionario o dei familiari, per il raccolto dei frutti, per un periodo massimo di trenta giorni. 7. Allo scadere della concessione, o in caso di rinuncia o revoca, l'assegnatario dovrà riconsegnare il lotto libero da attrezzi o oggetti non compresi nella dotazione iniziale. Art. 6 Durata delle concessioni 1. Le concessioni non possono avere durata superiore a dieci anni e non sono rinnovabili. 2. La data di scadenza delle assegnazioni è indicata nel bando è dovrà essere identica per tutti i lotti dell area. 3. In caso di subentro la scadenze della concessione rimarrà quella della assegnazione originaria riferita al lotto. Art. 7 Conduzione dei lotti 1. L'orto dovrà essere coltivato direttamente dal concessionario o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare. Non è possibile avvalersi di manodopera retribuita. 2. L unica attività consentita sul terreno è quella della coltivazione di ortaggi, erbe, arbusti e fiori. 3. I frutti della coltivazione non potranno essere venduti. 4. L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso. 5. La Giunta comunale dovrà definire regole di comportamento per la corretta conduzione dei lotti, nel rispetto dei seguenti criteri: a. divieto dell utilizzo di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc..), non ammessi dalle normative per le coltivazioni; b. previsione di specifiche modalità per il corretto conferimento dei rifiuti o per il compostaggio; c. definizione di limiti per l innaffiatura; - 4 -
5 d. previsione di specifici limiti relativi alle coltivazioni, ai manufatti realizzabili, all utilizzo del lotto, alla presenza di animali; e. previsione di specifici obblighi di pulizia e di piccola manutenzione da porre in capo ai concessionari, anche con riferimento all intera area, agli accessi ed eventualmente alle zone esterne ritenute di pertinenza. Art. 8 Comitato di gestione 1. Per coordinare la gestione delle aree destinate a orti, la Giunta comunale può istituire un Comitato di gestione, composto da concessionari di lotti. 2. Al Comitato di gestione potranno essere assegnati compiti di coordinamento delle attività comuni, forme di vigilanza sull utilizzo degli orti, compiti di rappresentanza nei confronti del comune. 3. Il Comitato di gestione è eletto dai concessionari convocati in assemblea dal comune e resta in carica per non più di cinque anni. 4. La disciplina di funzionamento è affidata alla Giunta comunale. Art. 9 Canone 1. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo determinato dalla Giunta comunale sulla base delle caratteristiche dei lotti, delle dotazioni, dei consumi di acqua, delle esigenze di manutenzione, per un valore non inferiore ad 1,00 al mq e non superiore ad 10,00 al mq. 2. Il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione determinata dalla Giunta comunale in un importo non superiore a tre annualità di canone. 3. In caso di rinuncia o revoca dell orto non sono riconosciuti rimborsi. Art. 10 Responsabilità 1. Ciascun concessionario è responsabile della conduzione del lotto e risponde di eventuali danni causati a persone o cose. 2. L inosservanza del regolamento, delle norme di comportamento adottate dalla Giunta comunale o il mancato pagamento del canone possono comportare l applicazione di una sanzione pecuniaria minima di 100,00 e fino ad un massimo di cinque annualità del canone, l escussione della cauzione o la revoca della concessione, fatti salvi i maggiori danni accertati. 3. Le sanzioni sono comminate dal personale della Polizia municipale. Art. 11 Norma transitoria 1. Le scadenze delle concessioni di orti in essere alla data del 1 gennaio 2013 dovranno essere uniformate e potranno avere durata complessiva non superiore ad anni dieci. 2. Le concessioni riferite agli orti esistenti dovranno uniformarsi alle norme del presente regolamento. 3. Eventuali orti liberi in via Pisacane potranno essere assegnati sulla base di domande già pervenute ordinate in graduatoria sulla base dei criteri del bando originario. Qualora le - 5 -
6 domande non fossero sufficienti, potranno essere accolte altre domande sulla base di un avviso pubblico di disponibilità. 4. Il presente regolamento sostituisce il precedente che, pertanto, si intende abrogato
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