Il Rettore Decreto n. 432 Anno 2015 Prot. n
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1 Pubblicato sull'albo Ufficiale (n. 2486) dal 17 aprile 2015 al 2 maggio 2015 Il Rettore Decreto n. 432 Anno 2015 Prot. n VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l articolo 6, comma 4; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l articolo 5 Autonomia normativa ; VISTO il Regolamento per l attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato, emanato con Decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313 e modificato con Decreto rettorale 13 maggio 2014, n. 420; PRESO ATTO che l art. 3 Criteri per l attribuzione della retribuzione aggiuntiva del Regolamento citato al comma 1, lettera a, prevede che la retribuzione aggiuntiva venga attribuita ai Ricercatori a tempo indeterminato affidatari di insegnamento nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico a condizione che i Professori Ordinari e Associati dello stesso settore scientifico-disciplinare del Ricercatore e dell insegnamento oggetto dell affidamento se diverso da quello del Ricercatore svolgano corsi dell Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale determinato considerando 90 ore per ciascun docente a tempo pieno e 60 ore per ciascun docente a tempo definito; TENUTO CONTO che il Regolamento didattico di Ateneo all art. 16, comma 5, definisce che Ad ogni CFU corrisponde altresì un valore di 8-9 ore di attività didattica frontale ; ATTESO che la Commissione Didattica, per il motivo suesposto, ha proposto di portare a 96 le ore di didattica frontale dei docenti a tempo pieno, in modo che garantiscano pienamente la copertura di 12 CFU e, di conseguenza e in proporzione, di elevare a 64 le ore di attività didattica frontale dei Professori a tempo definito; CONSIDERATO che la Commissione Didattica, contestualmente, ha proposto le seguenti ulteriori modifiche: ricondurre a due i prodotti riferibili all ultimo triennio, registrati su UGOV, che certifichino l attività di ricerca svolta dal Ricercatore, di cui alla lettera c) del citato art. 3; Area Risorse Umane Piazza San Marco, Firenze fax posta certificata: [email protected] P.IVA Cod. Fis
2 introdurre a regime, all art. 5, la previsione che la retribuzione aggiuntiva sia a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo anche per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 qualora i Professori Ordinari e Associati dello stesso settore scientifico disciplinare del Ricercatore, e dell insegnamento oggetto dell affidamento se diverso da quello del Ricercatore, svolgano corsi dell Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale pari o superiore a 120 se a tempo pieno e a 80 se a tempo definito; inserire la previsione della retribuzione aggiuntiva anche per i Ricercatori in regime d impegno a tempo definito, a carico della struttura richiedente, attualmente prevista all art. 6 Norma transitoria ; cassare, di conseguenza, l art. 6 citato; CONSIDERATO che la Commissione affari generali e normativi, nella riunione del 2 marzo 2015, ha espresso parere favorevole al Regolamento in questione nel testo proposto, con l'indicazione delle seguenti correzioni: art. 5, comma 2: aggiungere la parola "tutti" dopo la parola "qualora" in modo che la frase diventi la seguente: "La retribuzione è a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo anche per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 qualora tutti i Professori Ordinari e Associati dello stesso settore scientifico..."; art. 5, comma 3: aggiungere le parole per intero nella frase dopo il punto e virgola dopo le parole la relativa retribuzione è... in modo che la frase diventi la seguente la relativa retribuzione è per intero a carico della struttura richiedente ; CONSIDERATO, altresì, che il Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 3 marzo 2015, preso atto delle proposte di modifica suggerite dalla Commissione affari generali e normativi, ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche inerenti gli artt. 5 e 6, condividendo le proposte avanzate dalla citata Commissione; VISTA la delibera dell 11 marzo 2015, con la quale il Senato Accademico, tenuto conto della fase ormai avanzata della programmazione didattica che non consente di accogliere la proposta della Commissione Affari Generali di modifica dell art. 5, comma 2, ha espresso parere favorevole alle ulteriori modifiche proposte; PRESO ATTO, altresì, che il suddetto Organo, nella medesima seduta, ha dato mandato ai competenti uffici di apportare le necessarie modifiche affinché si tenga conto che il carico didattico dei professori che ricoprono cariche istituzionali può essere inferiore a quello previsto, impegnando contestualmente l Amministrazione a individuare idonee modalità per valorizzare quei settori scientifico disciplinari dove tutti i professori svolgono almeno 120 ore di didattica; CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 marzo 2015, ha deliberato di approvare il Regolamento de quo modificato agli articoli 3, 5 e 6 nel testo proposto, ribadendo che quanto disposto nell ultimo paragrafo della lettera a) del comma 1 dell art. 3 L impegno dei docenti che ricoprano nell Università di Firenze le cariche 2
3 istituzionali di Pro-rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di Corso di Studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito è da considerarsi soltanto ai fini del calcolo del numero delle ore di didattica frontale, DECRETA l approvazione del Regolamento per l attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato, come modificato agli articoli 3, 5 e 6 nel testo nel seguito riportato. REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l attribuzione della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio in Ateneo, ai quali sono affidati corsi di insegnamento e moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico ai sensi dell articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n Articolo 2 Modalità per l attribuzione degli affidamenti 1. Ai fini del presente Regolamento, ogni struttura affida corsi di insegnamento e moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico ai Ricercatori a tempo indeterminato dopo aver attribuito loro i compiti didattici istituzionali previsti dalla normativa vigente. 2. I corsi di insegnamento e i moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico possono essere affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato con il loro consenso e previa acquisizione del nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l affidamento. 3. Ai Ricercatori affidatari è attribuito il titolo di professore aggregato per l anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli. Articolo 3 Criteri per l attribuzione della retribuzione aggiuntiva 1. La retribuzione aggiuntiva è attribuita ai Ricercatori a tempo indeterminato affidatari di insegnamento nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico a condizione che: 3
4 a. ai fini del presente regolamento, i Professori Ordinari e Associati dello stesso settore scientifico-disciplinare del Ricercatore e quelli dell insegnamento oggetto dell affidamento se diverso da quello del ricercatore svolgano corsi dell Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale determinato considerando 96 ore per ciascun docente a tempo pieno e 64 ore per ciascun docente a tempo definito. L impegno dei docenti che ricoprano nell'università di Firenze le cariche istituzionali di Pro-rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito; b. siano in servizio per l intero anno accademico; c. siano in regime di impegno a tempo pieno; d. abbiano svolto un attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all ultimo triennio, registrati su UGOV, che la struttura verifica essere congruenti con le tipologie riconosciute dall ANVUR nell ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Articolo 4 Obblighi del titolare dell affidamento 1. Il titolare dell affidamento è tenuto a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell incarico, deve essere consegnato al responsabile della struttura che ha disposto l affidamento. 2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e nel limite massimo di cui al successivo art. 5, comma 1, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni. Articolo 5 Determinazione della retribuzione aggiuntiva 1. L importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio; ogni Ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo, per un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico. Per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 la retribuzione è a carico delle strutture richiedenti. 2. La retribuzione è a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo anche per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 qualora i Professori ordinari e Associati dello stesso settore scientifico disciplinare del Ricercatore, e quelli dell insegnamento oggetto dell affidamento se diverso da quello del Ricercatore, svolgano corsi dell Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale pari o superiore a 120 se a tempo pieno e 80 se a tempo definito. 3. La retribuzione aggiuntiva è attribuita anche ai Ricercatori a tempo indeterminato in regime d impegno a tempo definito; la relativa retribuzione è per intero a carico della 4
5 struttura richiedente. 4. Il Rettore, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna alle strutture le necessarie risorse finanziarie. 5. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta a seguito della trasmissione, da parte del responsabile della struttura all ufficio competente dell Amministrazione centrale, dell attestazione del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e dell incarico. In relazione all incarico, l attestazione deve contenere l indicazione del numero delle ore di didattica frontale, dei CFU e della data di inizio e fine dello stesso. Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell Università e sull Albo ufficiale dell Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Firenze, 17 aprile 2015 f.to Il Rettore Prof. Alberto Tesi 5
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