PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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1 PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ART. 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150) Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.67/2010. Modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n.46/2013.
2 ART. 1 - COMPOSIZIONE E NOMINA L Organismo indipendente di valutazione della performance della Provincia di Matera, istituito ai sensi della disposizione di cui all art. 14 del D.Lgs , n. 150, è organo collegiale composto da n. 3 componenti esterni dotati di capacità, conoscenze e competenze specifiche da accertarsi oltre che dagli elementi desumibili dai relativi curricula, nel corso dell istruttoria finalizzata alla nomina, anche mediante apposito colloquio individuale. In particolare, i componenti vengono nominati dal Presidente della Provincia con apposito decreto, alla luce di idonea istruttoria tecnica dei curricula pervenuti al Protocollo dell Ente sulla base di apposito avviso al pubblico, tra esperti in tecniche di valutazione in materia di personale e nel controllo di gestione, di comprovata esperienza e professionalità. ART. 2 COMPITI L Organismo indipendente di valutazione della performance garantisce la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance della struttura amministrativa della Provincia di Matera nel suo complesso, in relazione ai suoi processi e, di riflesso, presenta al Capo dell Amministrazione una proposta di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti, nonché dei funzionari titolari di P.O. Valuta l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. In particolare effettua la graduazione delle funzioni dirigenziali ai fini dell attribuzione della retribuzione di posizione, nonché la valutazione dei dirigenti e delle relative prestazioni ai fini della corresponsione della prevista retribuzione di risultato da parte del Capo dell Amministrazione. Valuta, in particolare, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto verifica i risultati dell attività dei dirigenti e compie le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi. Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, l Organismo indipendente di Valutazione della Performance acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del dirigente valutato. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l esercizio finanziario, o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi. 1
3 Accerta preventivamente le condizioni che possono consentire l utilizzo delle risorse aggiuntive o delle economie di gestione da destinare all attuazione della classificazione del personale nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l efficienza e l efficacia dei servizi, ossia le effettive disponibilità di bilancio dell Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Contribuisce all individuazione e/o al perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica. Svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando il Piano triennale della performance e validando la relazione consuntiva annuale sullo stato del citato Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, così come prescritto dall articolo 10 del d. lgs. n. 150/2009. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, secondo le linee guida dettate in materia dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all art. 13 del d.lgs. n. 150/2009. Supporta gli organi politico-amministrativi nella definizione degli obiettivi strategici e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi. Contribuisce, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione, all allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell Amministrazione. A tal fine, l Organismo indipendente di valutazione della performance rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi. Esercita ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro o da altre fonti normative. ART. 3 RICORSO AVVERSO VALUTAZIONI NEGATIVE Avverso le valutazioni negative dei risultati della propria gestione, così come operate dall Organismo indipendente di valutazione della performance, i dirigenti possono ricorrere al Comitato dei Garanti istituito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 152/2010. ART. 4 REQUISITI Requisiti generali Possono essere nominati componenti esterni dell Organismo indipendente di valutazione della performance cittadini italiani e cittadini dell Unione europea. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell equilibrio di genere. 2
4 Conoscenze linguistiche e tecnologiche I componenti esterni devono avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, devono altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. Inoltre devono avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. Requisiti attinenti all area delle conoscenze I componenti esterni devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. Requisiti attinenti all area delle esperienze professionali I componenti esterni devono essere in possesso di un esperienza almeno quinquennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un esperienza giuridicoorganizzativa, almeno quinquennale, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. Requisiti attinenti all area delle capacità I componenti esterni devono dimostrare di possedere capacità manageriali e relazionali. Art. 5 VALUTAZIONE DEI REQUISITI Alla verifica dei requisiti che i componenti devono possedere provvede apposita commissione tecnica nominata dal Presidente della Provincia. La commissione tecnica procede alla valutazione delle seguenti aree: 1. area delle conoscenze, costituita dalla formazione del candidato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 2. area delle esperienze, costituita dal percorso professionale; 3. area delle capacità, o competenze specifiche, con la quale si designa quel complesso di caratteristiche personali, intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative (quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione), idonee a rivelare l attitudine del candidato ad inserirsi in una struttura nuova destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento dell Amministrazione. L area delle conoscenze e l area delle esperienze determinano di fatto l adeguatezza e corrispondenza del profilo e del background professionale individuato alla mansione assegnata e alla funzione in cui opera. L area delle capacità include sia le attitudini tecniche sia le attitudini di equilibrio personale indispensabili al ruolo. 3
5 Dato il loro ruolo di promotori del cambiamento, i componenti esterni dell Organismo devono dimostrare leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare. Devono anche avere un appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, dell integrità e del miglioramento continuo. Essi saranno chiamati a lavorare in gruppo e a prendere decisioni di rilievo. Perciò motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi devono essere di primo livello. Inoltre, vista l importanza del lavoro empirico svolto dalle strutture tecniche di supporto, devono possedere capacità di analisi e di sintesi. Al fine di accertare il possesso e il livello dei requisiti dei candidati, come riferiti alle aree sopra indicate, si fa riferimento, in primo luogo, ai curricula presentati dagli stessi nonché a possibili colloqui individuali nel corso dei quali i candidati devono esporre gli obiettivi che essi ritengano che l Organismo debba in concreto avere e le modalità per conseguirli (valutazione della motivazione del candidato e la sua visione del ruolo dell Organismo e della propria attività nello stesso). Potranno essere oggetto di valutazione anche i titoli di studio afferenti alle materie ai settori dell organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. E valutabile, se afferente ai settori dell organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all estero. ART. 6 INCOMPATIBILITA Ai sensi dell articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti dell Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione. Art. 7 - FUNZIONAMENTO L Organismo indipendente di valutazione della performance è validamente costituito anche con la presenza di soli due componenti. Esso adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta. 4
6 ART. 8 COMPENSI Ai componenti spetta un compenso annuo stabilito dalla Giunta Provinciale. ART. 9 TRASPARENZA Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell Amministrazione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi. ART. 10 DURATA L'Organismo indipendente di valutazione svolge le proprie funzioni per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta. ART. 11 SEDE L Organismo indipendente di valutazione della performance ha sede presso la Provincia di Matera che vi destina idoneo locale e mette a disposizione personale amministrativo. ART. 12 NORMA FINALE L Organismo indipendente di valutazione della performance ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi ed agli uffici atti, provvedimenti ed informazioni inerenti la propria attività. I componenti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività nel rispetto delle norme previste dalla L. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 13 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva. ************* 5
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