Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele"

Transcript

1 Traduzione dal testo originale francese Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele Conchiuso il 19 novembre 1952 Approvato dall Assemblea federale il 24 marzo Entrato in vigore il 13 maggio 1955 Il Consiglio federale svizzero e il Governo d Israele, considerando, che le possibilità dell aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate; che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari e sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo; che è per conseguenza necessario conchiudere fra la Svizzera e Israele un accordo che disciplini i trasporti aerei con l introduzione di servizi regolari; hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 Le Parti contraenti s accordano l un l altra i diritti specificati nel presente accordo e nel suo allegato per l apertura dei servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi e che, qui di seguito, sono designati con l espressione «servizi convenuti». Art. 2 a. Ciascuna Parte contraente designa per iscritto all altra Parte contraente un impresa di trasporti aerei per l esercizio dei servizi convenuti. b. Non appena le è stata comunicata la designazione, l altra Parte contraente rilascia senza indugio, con riserva dei paragrafi c e d, l autorizzazione d esercizio necessaria all impresa designata. c. L autorità aeronautica d una Parte contraente può chiedere all impresa designata dall altra Parte contraente di fornirle la prova che essa adempie le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati normalmente e ragionevolmente da RU Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 24 marzo 1955 (RU ) 1

2 Aviazione questa autorità, conformemente alla convenzione di Chicago 3, per l esercizio di servizi aerei internazionali. d. Ogni Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare l aggradimento dell impresa designata dall altra Parte contraente e di subordinare l autorizzazione d esercizio alle condizioni che le sembrano necessarie, ogni qualvolta non è stato provato che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani della Parte contraente che l ha designata o di cittadini di essa. e. Dopo che sono state adempite le formalità previste dai paragrafi a e c del presente articolo, l impresa designata e autorizzata ha, in ogni tempo, la facoltà di iniziare l esercizio dei servizi convenuti. Art. 3 a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev essere adeguata alla richiesta di traffico. b. Le imprese designate devono tener conto, per i tragitti comuni, dei loro reciproci interessi nell intento di non pregiudicare i loro rispettivi, servizi aerei. c. I servizi convenuti perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese cui appartiene l impresa designata e il paese al quale il traffico è destinato, tenendo conto dei bisogni presenti e ragionevolmente prevedibili. d. Il diritto di imbarcare e di sbarcare sul territorio di una Parte contraente del traffico internazionale a destinazione di terzi paesi o in provenienza da essi sarà esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo cui hanno sottoscritto i Governi svizzero e israeliano, e in modo che la capacità sia adeguata: 1 alla richiesta di traffico a destinazione della Parte contraente che ha designato l impresa per l esercizio di detti servizi o in provenienza da essa; 2 alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti; 3 alla richiesta di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali. e. Le imprese designate dalle Parti contraenti fruiscono di possibilità eguali ed eque per servire, fra i territori di dette Parti contraenti, le linee aeree cui si riferiscono il presente accordo e il suo allegato. Art. 4 a. Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d esercizio, della realizzazione di un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni servizio aereo, come la velocità e la comodità. Dette tariffe sono fissate conformemente ai paragrafi seguenti. 3 SR

3 Servizi aerei Accordo con Israele b. Le tariffe citate al paragrafo a, sono fissate, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate, che procedono in tal modo: 1. sia applicando le risoluzioni che sono state accettate nella procedura per la fissazione delle tariffe dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA); 2. sia per intesa diretta, se necessario, dopo aver consultato le imprese di trasporti aerei dei terzi Stati prestano servizio sulle stesse tratte e su parte di esse. c. Le tariffe così fissate sono sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti, almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell accordo di dette autorità. d. Se le imprese di trasporti aerei designate non possono accordarsi nel fissare una tariffa conformemente alle disposizioni del paragrafo b o se una delle Parti contraenti esprime il suo disaccordo sulla tariffa che le è stata sottoposta conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di trovare una soluzione soddisfacente. e. In ultima istanza la contestazione è risolta conformemente all articolo 9 del presente accordo. Finché non è stata pronunciata una sentenza arbitrale, la Parte contraente che ha fatto conoscere il suo disaccordo, ha il diritto di esigere dall altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore. Art. 5 a. Per l uso degli aeroporti e per altre facilitazioni messe a disposizione da una Parte contraente, l impresa designata dall altra Parte contraente non deve pagare tasse superiori a quelle che devono pagare gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari. b. I carburanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dall impresa designata dall altra Parte contraente o per conto di essa e destinati unicamente agli aeromobili di detta impresa sono esenti, con riserva della reciprocità, da dazi d entrata conformemente alla legislazione nazionale. Per quanto concerne spese d ispezione e altre tasse e imposte nazionali, essi sono sottoposti allo stesso trattamento di cui beneficerebbero se fossero introdotti a bordo di aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari. c. Il trattamento nazionale o quello di cui gode l impresa straniera di trasporti aerei più favorita, adibiti a servizi aerei internazionali, è concesso, sotto condizione della reciprocità, in materia di dazi d entrata, spese d ispezione e altre tasse e imposte nazionali, per il normale equipaggiamento e le provviste di bordo. d. Gli aeromobili che l impresa designata da una Parte contraente usa per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili saranno sul territorio dell altra Parte contraente esenti da dazio, da spese d ispezione o altre tasse e imposte nazionali, anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio. 3

4 Aviazione Art. 6 I certificati di navigabilità, i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall altra Parte contraente per l esercizio dei servizi convenuti. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini o convalidati in loro favore dall altra Parte contraente. Art. 7 a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente e concernenti l entrata e l uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli al disopra di detto territorio si applicheranno all impresa designata dall altra Parte contraente. b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente l entrata, la permanenza e l uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, come quelli concernenti le modalità, l immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili dell altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio. c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una Parte contraente saranno sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esenti da dazi, spese d ispezione e tasse del genere. Art. 8 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare un autorizzazione d esercizio all impresa designata dall altra Parte contraente o di imporre le condizioni che le sembreranno necessarie, qualora l impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti di cui è cenno all articolo 7, o non adempia gli obblighi derivanti dal presente accordo. Art. 9 a. Qualora sorgessero fra le Parti contraenti contestazioni concernenti l interpretazione o l applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzeranno, avantutto, di risolverle in negoziati diretti. b. Qualora le Parti contraenti non potessero giungere a un accordo per mezzo di negoziati, le contestazioni saranno sottoposte a un tribunale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e il terzo è scelto di comune accordo dalle due Parti contraenti, essendo inteso che quest ultimo non può essere un cittadino dell una o dell altra. Le Parti contraenti designano i loro arbitri rispettivi nei due mesi che decorrono dal giorno in cui è stata presentata la domanda di arbitrato, e il terzo arbitro è designato nel mese che segue questo periodo di due mesi. Se nei termini citati, l una o l altra Parte contraente omette di designare il suo arbitro o se il 4

5 Servizi aerei Accordo con Israele terzo arbitro non è designato, la scelta spetterà al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che procederà conformemente alle regole del diritto internazionale. c. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere ordinate nel caso dell istanza nonchè alla decisione arbitrale. Quest ultima sarà considerata, in ogni caso, come definitiva. d. Ciascuna Parte contraente assume la metà delle spese causate dall arbitrato. e. Se una Parte contraente non si conforma alle decisioni del tribunale arbitrale, l altra Parte contraente può, sin quando perdura tale stato, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi ch essa ha concesso in applicazione del presente accordo, alla Parte contraenti in errore. Art. 10 Il presente accordo sarà registrato presso l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Art. 11 a. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e che la loro esecuzione sia soddisfacente. b. Nei casi dell articolo 2 d e dell articolo 8, ciascuna Parte contraente può chiedere una consultazione. Essa avrà inizio nei due mesi che seguono la data della domanda. Se la consultazione non ha portato a una soluzione in un nuovo termine di un mese, possono essere esercitati i diritti negli articoli sopraccitati. c. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente, al loro richiesta: 1. statistiche di traffico che permettono di controllare la frequenza e la capacità dei servizi convenuti; 2. rapporti periodici, che possono essere ragionevolmente domandati dalla prima Parte contraente, concernenti le prestazioni di traffico delle sue imprese designate a destinazione del territorio dell altra Parte contraente o in provenienza da esso, comprese, per quanto possibile, informazioni sull origine e sulla destinazione di detto traffico. Art. 12 a. Il presente accordo sarà applicato a contare dalla data della sua firma per un periodo di sei (6) mesi. b. Trascorso questo termine, ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare all altra Parte contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. La notificazione sarà contemporaneamente comunicata all altra Parte contraente e all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. La disdetta spigherà i suoi effetti sei (6) mesi dopo che la sua notificazione è stata ricevuta dall altra Parte contraente. Nel caso in cui la Parte contraente, alla quale la notificazione è stata indiriz- 5

6 Aviazione zata, non dichiara di averla ricevuta, la notificazione è considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che è giunta all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. c. Se, prima del termine di sei (6) mesi indicato sopra, le Parti contraenti stipulano un nuovo accordo, o se esse convengono di ritirare la notificazione della disdetta, se ne dovrà dare comunicazione all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. d. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale, concernente diritti commerciali in materia di navigazione aerea civile, che dovesse vincolare più tardi le due Parti contraenti. e. Modifiche all allegato potranno essere convenute fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore non appena saranno state confermate da uno scambio di note per via diplomatica. f. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui la sua ratifica sarà notificata reciprocamente da ambedue le Parti, mediante uno scambio di note per via diplomatica. Se gli strumenti di ratificazione non sono stati scambiati nei sei (6) mesi che seguono la firma del presente accordo, ciascuna Parte contraente potrà metter fine all applicazione di questo accordo, notificando all altra Parte contraente la sua disdetta, che esplicherà i suoi effetti sei (6) mesi dopo la notificazione. Art. 13 Per l applicazione del presente accordo: a. con l espressione «autorità aeronautica» s intendeva, per quanto concerne la Svizzera, il Dipartimento federale delle poste e ferrovie, Ufficio aeronautico federale 4, e, per quanto concerne Israele, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona od organizzazione cui saranno state affidate le funzioni attualmente esercitate da essi; b. con l espressione «impresa designata» si intende l impresa di trasporti aerei che una Parte contraente ha scelto per l esercizio dei servizi convenuti e la cui designazione è stata notificata all autorità aeronautica dell altra Parte contraente, conformemente all articolo 2 del presente accordo; c. la parola «territorio» corrisponde alla definizione che ne è data nell articolo 2 della Convenzione di Chicago 5 ; d. l espressione «la Convenzione di Chicago» indica la Convenzione concernente al navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre , nonchè qualsiasi allegato approvato conformemente all articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento a detta Convenzione o ai suoi allegati approvato conformemente agli articoli 90 e 94 di essa. 4 Oggi: Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle communicazioni, Ufficio federale dell aviazione civile. 5 RS RS

7 Servizi aerei Accordo con Israele Fatto a Hakirya, il 19 novembre 1952, in doppio esemplare, nelle lingue francese ed ebraica. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) O. Seifert Per il Governo d Israele: (firm.) M. Sharett 7

8 Aviazione Allegato Sul territorio di ciascuna Parte contraente, l impresa designata dall altra Parte contraente fruisce del diritto di transito e del diritto di scalo non commerciale, con facoltà di usare gli aeroporti e le altre facilitazioni previste per il traffico internazionale; essa gode pure del diritto di imbarcare e di sbarcare 7 nel traffico internazionale passeggeri, invii postali e merci negli scali indicati nelle tavole qui di seguito, alle condizioni stabilite nell accordo. Tavola delle linee I 8 «Linee sulle quali dei servizi aerei possono essere esercitati dall impresa designata da Israele: 1. Israele Atene due punti in Svizzera 2. Israele Atene due punti in Svizzera Parigi New York e/o Montreal Chicago. Tavola delle linee II 9 Linee sulle quali dei servizi aerei possono essere esercitati dall impresa designata dalla Svizzera: 1. Svizzera Atene due punti in Israele 2. Svizzera Atene due punti in Israele e sei punti al massimo scelti tra i seguenti: Teheran, Karachi, Bombay, Calcutta, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Manila, Hong Kong, Tokyo e punto in Australia. Le imprese designate non possono utilizzare, nello stesso volo, più di un punto del territorio dell altra Parte, mentre possono tralasciare qualsiasi punto delle linee specificate, purché i voli inizino o terminino nel Paese di designazione. Punti supplementari possono essere collegati, ma senza i diritti di traffico». 7 Oggi: Tavole delle linee 8 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 9 luglio/24 luglio 1970 (RU ) 9 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 9 luglio/24 luglio 1970 (RU ) 8

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine 0.748.127.196.45 Conchiuso l 8 marzo 1952 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia Traduzione 1 0.748.127.197.63 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia Conchiuso il 16 febbraio 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda Traduzione 1 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda 0.748.127.194.41 Conchiuso il 6 maggio 1948 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore:

Dettagli

Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2

Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2 Traduzione 1 0.748.127.197.41 Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2 Conchiuso a Berna il 10 settembre 1947 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 3 Entrato

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq 0.748.127.194.32 Conchiuso il 31 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1952 2 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia Traduzione 1 0.748.127.197.14 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia Conchiuso il 18 ottobre 1950 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore il 16

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan Traduzione 1 0.748.127.196.23 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan Conchiuso il 17 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1952 2 Istrumenti di ratificazione

Dettagli

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946 Traduzione 1 Accordo Provvisorio concernente i trasporti aerei fra la Svizzera ed il Portogallo 0.748.127.196.54 Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014)

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014) Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca Traduzione 1 0.748.127.193.14 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca Conchiuso il 22 giugno 1950 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore il 11

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 0.748.127.192.72 Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 24 ottobre 1964 Approvato dall Assemblea federale il 9 dicembre 1965 3

Dettagli

0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi

0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi Traduzione 1 0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi Conchiuso il 7 marzo 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Ecuador concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Ecuador concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Ecuador concernente i trasporti aerei regolari 0.748.127.193.27 Conchiuso il 6 maggio 1974 Approvato dall Assemblea federale il

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei Traduzione 1 0.748.127.191.14 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei Conchiuso il 27 settembre 1961 Approvato dall Assemblea federale il 6 marzo 1963

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Traduzione 1 0.748.127.196.27 Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Conchiuso il 21 aprile 1964 Approvato dall Assemblea federale il 9 dicembre 1965

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.196.91 Concluso il 4 dicembre 1992 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari 0.748.127.194.76 Conchiuso il 24 gennaio 1968 Approvato dall Assemblea federale il 6 marzo 1969

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.195.19 Concluso il 5 settembre 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 aprile

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia 0.748.127.194.541 Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il

Dettagli

0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari

0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 15 dicembre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei 0.748.127.195.63 Conchiuso il 2 giugno 1966 Approvato dall Assemblea federale il 9 marzo 1967 2 Entrato

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord Traduzione 1 0.748.127.193.67 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord Conchiuso a Londra il 5 aprile 1950 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 0.748.127.196.16 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea Concluso il 27 settembre 1986 Approvato dall Assemblea federale il 6 ottobre

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.192.34 Concluso il 14 dicembre 1998 Applicato provvisoriamente

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei Concluso il 13 gennaio 2009 Applicato provvisoriamente dal 13 gennaio 2009 La Confederazione

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d Egitto concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d Egitto concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d Egitto concernente il traffico aereo di linea Concluso il 30 luglio 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 dicembre

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d Ungheria concernente i trasporti aerei regolari 2.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d Ungheria concernente i trasporti aerei regolari 2. Traduzione 1 0.748.127.194.18 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d Ungheria concernente i trasporti aerei regolari 2 Conchiuso il 19 luglio 1967 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.196.56 Concluso l 11 luglio 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art. Traduzione 1 0.748.127.192.94 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Concluso il 19 ottobre 2000 Entrato in vigore mediante

Dettagli

Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei Modifica dell Accordo 1 Conclusa il 13 giugno 2005 Entrata in vigore mediante scambio di note il 17

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari. Traduzione 1 0.748.127.195.491 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari Concluso il 23 giugno 2011 Applicato provvisoriamente dal 23 giugno

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea Concluso il 29 luglio 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda

Accordo concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda Concluso il 9 settembre 1999 Applicato provvisoriamente dal 9 settembre 1999 Il Consiglio

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo Concluso il 28 aprile 2003 Entrato in vigore mediante scambio di note

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo) 0.748.127.193.18 Concluso il 7 dicembre 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note

Dettagli

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004) Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

Accordo concernente i trasporti aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano

Accordo concernente i trasporti aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano Traduzione 1 Accordo concernente i trasporti aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano Concluso il 10 giugno 2003 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea Concluso il 10 novembre 2008 Entrato in vigore mediante scambio di note l 8 gennaio

Dettagli

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo Concluso il 17 luglio 1996 Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 aprile 1997 Considerando

Dettagli

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria Traduzione 1 Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria 0.748.127.191.63 Conchiuso a Vienna il 19 dicembre 1949 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 in vigore: 19 dicembre

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei 0.748.127.192.32 Conchiuso il 20 febbraio 1975 Approvato dall Assemblea federale il 17 dicembre 1975 2 Entrato

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea Concluso il 24 gennaio 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note

Dettagli

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 Traduzione 1 Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 0.277.111 Conchiusa a Ginevra il 26 settembre 1927 Approvata dall Assemblea federale il 2 giugno 1930 3 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia Traduzione 1 Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia 0.946.293.721 Conchiusa il 29 novembre 1926 Entrata in vigore il 30 novembre 1926 (Stato 1 gennaio 1960) Il Consiglio federale

Dettagli

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea Concluso il 17 aprile 2007 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia Traduzione 1 Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia 0.748.127.193.72 Conchiuso il 26 maggio 1948 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista Traduzione 1 Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista Concluso il 21 agosto 2005 Applicato provvisoriamente dal

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.748.131.916.31 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria concernente gli effetti dell esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine sul territorio nazionale

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada 0.741.619.345 Conchiuso il 16 gennaio 1980 Entrato in vigore con scambio

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d Albania concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d Albania concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 0.748.127.191.23 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d Albania concernente il traffico aereo di linea Concluso il 9 maggio 2007 Applicato

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2 Traduzione 1 0.748.127.197.72 Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2 Conchiuso a Berna l 8 giugno 1967 Approvato

Dettagli

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile

Dettagli

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile 0.946.292.451.1 Conchiuso il 17 giugno 1955 Entrato in vigore il 1 o luglio 1955 Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

Dettagli

Convenzione

Convenzione Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e la Francia che regola il servizio postale sulle linee da Frasne a Vallorbe e da Pontarlier a Vallorbe, nonché nella stazione internazionale di Vallorbe 0.783.593.49

Dettagli

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose

Dettagli

0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia Traduzione 1 0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia Conchiuso il 30 dicembre 1954 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrata in vigore il 4

Dettagli

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 0.276.191.631 Conchiusa il 15 marzo 1927 Approvata dall Assemblea federale il 14

Dettagli

0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna Traduzione 1 0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna Conchiuso il 3 agosto 1950 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore il 3 agosto

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio Concluso il 3 marzo 2011 Strumenti di

Dettagli

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea Concluso il 27 ottobre 2009 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 giugno

Dettagli

(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare:

(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare: Traduzione 1 0.975.251.6 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 23 dicembre 1992 Entrato

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012)

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012) Traduzione 1 0.741.619.475 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso l 11 novembre

Dettagli

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948 Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e l Organizzazione Mondiale della Sanità per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera 0.192.120.281 Conchiuso il 21

Dettagli

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti Traduzione 1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti Concluso il 17 novembre 1997 Approvato dall Assemblea federale il 14 giugno 2000 2 Entrato

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002) Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica sulla soppressione reciproca dell obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio

Dettagli

Atto aggiuntivo di Monaco

Atto aggiuntivo di Monaco Traduzione 1 0.232.121.11 Atto aggiuntivo di Monaco all Accordo dell Aia sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 Conchiuso a Monaco il 18 novembre

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994) Traduzione 1 0.975.216.9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 28 maggio 1993 Entrato

Dettagli

Parte prima Disposizioni generali. Traduzione 1

Parte prima Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.748.126.191.36 Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle facilitazioni nelle operazioni di salvataggio e di rimpatrio mediante aeromobili Conchiusa

Dettagli

Protezione degli investimenti

Protezione degli investimenti Traduzione 1 0.975.221.4 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 28 ottobre 1991 Entrato in

Dettagli

Convenzione

Convenzione Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia d imposte sulle successioni

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 12 ottobre 1996 Entrato in vigore mediante

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 7 maggio 2015)

Traduzione 1. (Stato 7 maggio 2015) Traduzione 1 0.975.252.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Madagascar concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 19 novembre 2008 Approvato

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010) Traduzione 1 0.641.295.142.1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l IVA nel Principato del Liechtenstein Concluso il 28 novembre 1994

Dettagli

Protezione degli investimenti

Protezione degli investimenti Traduzione 1 0.975.245.8 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso l 11 dicembre 1990 Entrato in

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.741.619.682 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci Concluso il 9 dicembre 2009 Entrato in

Dettagli

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore Traduzione 1 Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore 0.741.16 Conchiusa a Bruxelles il 3 giugno 1976 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.257.2 Concluso il 29 gennaio 1997 Entrato in vigore mediante

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.278.5 Concluso il 18 novembre 1993 Entrato

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Traduzione 1 0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Berna il 7 gennaio 1959 Approvato dall Assemblea federale il 21 giugno 1961 2 Entrato in vigore

Dettagli

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

(Guadalajara, 18 settembre 1961) Convenzione supplementare alla convenzione di Varsavia per l unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale (Guadalajara, 18 settembre

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali 0.276.197.141 Conchiusa il 15 gennaio 1936 Approvata dall

Dettagli

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.837.951.4 Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Conchiuso il 15 gennaio 1979 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

Accordo sui trasporti aerei tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d America

Accordo sui trasporti aerei tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d America Traduzione 1 Accordo sui trasporti aerei tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d America Concluso il 21 giugno 2010 Entrato in vigore il 21 giugno 2010 La Confederazione svizzera e gli Stati

Dettagli

Traduzione 1. Ministero degli Affari Esteri Parigi, 19 dicembre Ambasciata di Svizzera Parigi

Traduzione 1. Ministero degli Affari Esteri Parigi, 19 dicembre Ambasciata di Svizzera Parigi Scambio di note del 19 dicembre 1994 tra la Svizzera e la Francia concernente l istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all aeroporto di Ginevra-Cointrin Entrato in vigore il 19 dicembre

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 91/7

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 91/7 3.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 91/7 REGOLAMENTO (CE) N. 272/2009 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell aviazione civile

Dettagli

0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina

0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina Traduzione 1 0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina Conchiuso a Buenos Aires il 25 gennaio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4

Dettagli

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente:

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente: Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla circolazione delle persone Il Consiglio federale della Confederazione

Dettagli